Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 215/2023
N. SENT. 351/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro composta dai magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO - Presidente dott.ssa ELVIRA PALMA - Consigliere dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
– c. f. , con Parte_1 P.IVA_1 domicilio in via N. Sauro n. 47, 73029 Vernole (LE) - assistita e difesa dall'avv. LARA VALZANO – c. f. -; C.F._1
-appellante- E
– nata a [...] il [...], c. f. Controparte_1
, con domicilio in Corso Vittorio Emanuele II n. 60, 70122 C.F._2
Bari – assistita e difesa dall'avv. VITO A. MARTIELLI – c. f. C.F._3
-;
-appellata- NONCHÉ CONTRO
- in proprio e quale mandatario della - c. f. , con CP_2 CP_3 P.IVA_2 domicilio in via Putignani n. 108, 70122 Bari – assistito e difeso dall'avv. FRANCESCA MASTRORILLI – c. f. -; C.F._4
-appellato- E CONTRO
– c. f. , con domicilio in Corso Trieste n. 29, 70126 Bari – CP_4 P.IVA_3 assistito e difeso dall'avv. ELVIRA CASTELLANETA – c. f. ; C.F._5
-appellato- E CONTRO
contumace. Controparte_5
-appellato- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale del lavoro di Bari al fine di ottenere: a) l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 01420219004576418/000, nonché del relativo carico contributivo, previdenziale e sanzionatorio, per la mancanza dei relativi presupposti e la sopravvenuta prescrizione estintiva del credito;
b) il
1
- che le cartelle di pagamento n. 014 2016 0019089567 501 (di euro 194,16), n. 014 2017 0005872129 000 (di euro 3203,08), n. 014 2018 0031115544 501 (di euro 23,83) e gli avvisi di addebito n. 314 2012 0000725467 000 (di euro 4.612,68), n. 314 2012 0005338873 000 (di euro 2.388,01), n. 314 2015 0005921280 501 (di euro 8.490,33) e n. 314 2016 0009304847 501 (di euro 1.478,94) non erano stati ritualmente notificati (così come non risultavano pervenuti atti interruttivi), ragion per cui l'intimazione di pagamento impugnata doveva essere annullata;
- che solamente l'avviso di addebito n. 314 2018 0000850709 000 (relativo al ruolo emesso dall di euro 3.764,95) era stato correttamente notificato il 4/17 luglio CP_2
2018, sicché unicamente in tale occasione aveva appreso di essere stata iscritta alla Gestione Commercianti (in quanto amministratrice unica e legale rappresentante della KUMBHA S.r.l.s.);
- che, tuttavia, poiché nel periodo in contestazione (da dicembre 2016 a dicembre 2017) non aveva prestato la propria opera in maniera continuativa e prevalente all'interno della suddetta società, era stato violato l'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996 (sostitutivo dell'art. 29, co. 1, della L. n. 160/1975), il quale prevedeva – tra i requisiti per la doppia iscrizione – la personale, abituale e prevalente partecipazione del soggetto al lavoro aziendale;
- che, altresì, non risultavano effettuati accessi ispettivi da parte dell' presso i CP_2 locali della Società in oggetto, per cui non sussisteva alcuna prova idonea a giustificare la doppia iscrizione, che – unitamente alla conseguente pretesa creditoria - doveva ritenersi illegittima;
- che, ad ogni modo, dovevano ritenersi prescritte per decorrenza del termine quinquennale tanto le pretese contributive (ex art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335/1995) quanto quelle relative alle sanzioni amministrative (come disposto dall'art. 28 della L. n. 689/1981), essendo tutte relative agli anni 2010, 2011, 2012, 2014 e 2015. Si costituiva in giudizio l , che contestava la Parte_1 fondatezza dell'opposizione in ragione della regolarità della notificazione degli atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata;
inoltre, con particolare riguardo agli avvisi di addebito, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto che fosse l' – quale ente creditore - l'unico soggetto legittimato, CP_2 prospettando anche l'inammissibilità dell'opposizione per la mancata tempestiva impugnazione degli atti prodromici all'intimazione di pagamento. Costituendosi in giudizio l' – dopo aver Controparte_5 specificato che la propria pretesa creditoria atteneva a sanzioni amministrative a carico della – contestava il dedotto decorso del Controparte_6 termine di prescrizione di detto credito a fronte della sussistenza di tempestivi atti
2 interruttivi e sottolineava che, peraltro, la ricorrente – relativamente a tali pretese creditorie – aveva instaurato un giudizio dinanzi al Tribunale di Bari che l'aveva vista soccombente (v. sent. n. 3266/2015), precisando che, poiché la stessa non aveva ottemperato a quanto statuito in sentenza, si era provveduto ad iscrivere a ruolo la sua posizione debitoria;
evidenziava, infine, la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle pretese creditorie degli altri enti convenuti. Costituendosi in giudizio, l' eccepiva che, trattandosi di crediti cartolarizzati, gli CP_4 adempimenti relativi alla notificazione delle cartelle esattoriali e dei successivi atti esecutivi spettavano solo all'Agente della Riscossione, che – in caso di accoglimento della domanda attorea – avrebbe dovuto essere l'unica parte condannata al pagamento delle spese di lite. Si costituiva in giudizio anche l' , che – da un lato – eccepiva l'inammissibilità CP_2 del ricorso per la regolarità della notificazione degli avvisi di addebito di propria competenza e – dall'altro – sosteneva l'esclusiva legittimazione dell
[...]
, rilevando anche che, con riferimento all'avviso di addebito n. Controparte_7
314 2018 0000850709 000, il Tribunale si era già pronunciato in senso sfavorevole alle ragioni della ricorrente (con sent. n. 1799/2021). 2. Con sentenza n. 3101 in data 10 novembre 2022 il Tribunale del lavoro di Bari accoglieva parzialmente l'opposizione, dichiarando l'estinzione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento/avvisi di addebito nn. 314 2012 0005338873 000, 314 2012 0000725467 000, 314 2015 0005921280 501, 014 2016 0019089567 501 e 314 2016
0009304847 501 e compensando integralmente tra le parti le spese di lite. Osservava, in sintesi, il primo giudice:
- che risultava decorso il termine di prescrizione quinquennale con riferimento alle poste riportate negli avvisi di addebito nn. 314 2012 0005338873 000 e 314 2012 0000725467 000, in quanto nei cinque anni successivi alla loro comprovata e rituale notificazione non erano intervenuti atti interruttivi;
- che si erano parimenti prescritte le poste di cui agli avvisi di addebito nn. 314 2015 0005921280 501, 014 2016 0019089567 501 e 314 2016 0009304847 501, la cui notificazione non era stata documentata ed in relazione ai quali non risultava tempestivamente pervenuta alcuna intimazione di pagamento;
- che l convenuta aveva fornito idonea prova della corretta notificazione, ai Pt_1 sensi dell'art. 140 c.p.c., dell'avviso di addebito n. 014 2017 0005872129 000, sicché
– tenuto conto dell'avviso di ricevimento del 13 ottobre 2017 nonché della rituale notificazione della presente intimazione di pagamento (perfezionatasi in data 17 dicembre 2021) – il relativo termine prescrizionale non era ancora decorso e, di conseguenza, la pretesa creditoria ivi contenuta doveva reputarsi effettivamente fondata;
- che non risultavano prescritte le somme di cui alla cartella esattoriale n. 014 2018 0031115544 501 (concernente premi per l'anno 2017), poiché il termine di CP_4 prescrizione era stato interrotto dalla notificazione dell'intimazione di pagamento opposta;
3 - che, ugualmente, non erano prescritte le poste di cui all'avviso di addebito n. 314
2018 0000850709 000, in quanto in relazione ad esse pendeva un giudizio di appello ex art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999;
- che, pertanto, l'opposizione doveva essere parzialmente accolta con riferimento ai crediti riportati negli atti nn. 314 2012 0005338873 000, 314 2012 0000725467 000, 314 2015 0005921280 501, 014 2016 0019089567 501 e 314 2016 0009304847 501, con integrale compensazione delle spese di lite. 3. Con ricorso del 14 marzo 2023 l' ha interposto Parte_2 appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano.
ha resistito al gravame con apposita memoria, contestando Controparte_1
l'idoneità delle prove poste a fondamento dell'appello a sovvertire la decisione di primo grado e concludendo per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza gravata. L' si è costituito in giudizio concludendo – in caso di rigetto dell'impugnazione CP_4
– per la condanna della sola appellante al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Si è costituito in giudizio anche l' , instando per l'accoglimento CP_2 dell'impugnazione e la parziale riforma della sentenza gravata, mentre l'
[...]
- ancorché ritualmente evocato in giudizio - è rimasto Controparte_5 contumace.
4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 18 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
5. Con unico articolato motivo l appellante si duole della pronuncia di prime Pt_1 cure nella parte in cui ha dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie di cui alle cartelle/avvisi nn. 314 2012 0005338873 000, 314 2015 0005921280 501, 014 2016 0019089567 501 e 314 2016 0009304847 501. Sostiene, nello specifico, che: a. rispetto all'avviso di addebito n. 314 2012 0005338873 000 vi sarebbe stata interruzione del termine di prescrizione mediante l'intimazione di pagamento n. 014 2013 9104387806 000, notificata mediante consegna ad un familiare convivente;
b. rispetto alla cartella esattoriale n. 014 2016 0019089567 000 il termine di prescrizione sarebbe stato interrotto dapprima dalla notificazione a mezzo pec del 5 aprile 2017 (non considerata dal primo giudice) e successivamente dalla notificazione della presente intimazione di pagamento;
c. rispetto all'avviso di addebito n. 314 2015 0005921280 501 il termine prescrizionale sarebbe stato interrotto mediante il preavviso di fermo n. 01480 2019 00018130 000; d. rispetto all'avviso di addebito n. 314 2016 0009304847 501 sarebbe ricompreso all'interno della medesima intimazione oggetto di giudizio, ritualmente notificata. Precisa l che i citati atti non sarebbero stati oggetto di contestazione da parte Pt_1 della ricorrente e che, ad ogni modo, prima della notificazione dell'intimazione di pagamento quivi impugnata vi era stata la rituale notificazione dell'ulteriore
4 intimazione di pagamento n. 014 2018 900697971 500 mediante il relativo deposito nella casa comunale. Infine, soggiunge che gli avvisi nn. 314 2012 0005338873 000 e 314 2012 0000725467 000 formeranno oggetto di sgravio, essendo il loro valore al di sotto di euro 1.000,00. 6. In via del tutto preliminare deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere rispetto agli avvisi di addebito n. 314 2012 00053388 73 000 e n. 314 2012 00007254 67 000, afferenti a carichi inferiori a 1.000,00 euro. E, invero, deve al riguardo evidenziarsi che la L. n. 197 del 2022, prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli Agenti della , ha riproposto una misura di Parte_1 tenore analogo – anche se non perfettamente identico – a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del D. L. n. 119 del 2018 ed all'art. 4, commi da 4 a 9, del D. L. n. 41 del 2021, conv. in L. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del D. L. n. 119 cit., in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica ed ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di un atto meramente dichiarativo ed assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'Agente della Riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass. n. 15471/2019, in motivazione). Quanto all'istituto disciplinato dalla L. n. 197 cit., trattandosi di un annullamento automatico che opera in presenza dei presupposti legali (debito fino a 1.000,00 euro risultante dal singolo carico affidato all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo all'invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078/2024 proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla L. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. nn. 35535/2023, 32772/2023 e 18413/2023). 7. Rispetto alla cartella esattoriale ed agli avvisi di addebito residui, le doglianze dell appellante sono destituite di fondamento, atteso che: Pt_1
7.a. quanto alla cartella esattoriale n. 014 2016 00190895 67 000, la documentazione versata in atti dall' – integrata dalla mera ricevuta di consegna in data 5 aprile Pt_1
2017 di una non meglio precisata notificazione a mezzo pec - non prova in alcun modo che essa sia stata ritualmente notificata alla non essendo stata fornita la prova CP_1 né dei singoli atti notificati a mezzo pec né della riferibilità alla stessa CP_1 dell'indirizzo pec riportato nella ricevuta di consegna;
6.b. quanto all'avviso di addebito n. 314 2015 0005921280 501, rispetto al quale l' invoca l'effetto interruttivo del termine di prescrizione correlato alla Pt_1 notificazione del preavviso di fermo n. 01480 2019 00018130 000, dalla disamina del preavviso è agevole desumere che non afferisce affatto al suddetto avviso di addebito;
6.c. quanto all'avviso di addebito n. 314 2016 0009304847 50, afferente alla contribuzione lavoratori parasubordinati dovuta dalla in relazione all'anno CP_1
2015, è evidente che – anche considerando la sospensione del termine di prescrizione
5 di n. 311 giorni dovuta all'emergenza pandemica da Covid - l'intimazione di pagamento per cui è causa è stata notificata (il 17 dicembre 2021) quando il termine di prescrizione quinquennale (da computarsi con decorrenza dal giorno 16 del mese successivo rispetto a quello di pagamento del compenso) era ormai decorso;
6.d. rispetto a tutti gli atti su indicati non depone affatto in senso favorevole all Pt_1 appellante l'intimazione di pagamento n. 014 2018 9006979715 00 dalla stessa invocata, essendo stata versata in atti la documentazione attestante la notificazione di detta intimazione ma non l'intimazione stessa, di cui risulta di conseguenza preclusa a quest'Autorità Giudiziaria la verifica della riferibilità ai carichi contributivi oggetto di causa.
7. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va accolto per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere rispetto agli avvisi di addebito n. 314 2012 00053388 73 000 e n. 314 2012 00007254 67 000 mentre la sentenza gravata dev'essere integralmente confermata rispetto all'illegittimità della cartella esattoriale n. 014 2016 00190895 67 000 e degli avvisi di addebito n. 314 2015 0005921280 501 e n. 314 2016 0009304847 501. 8. In ordine alle spese processuali del giudizio di primo grado, si ritiene di confermare in parte qua la pronuncia gravata, attesa la parziale reciproca soccombenza. 8.1. Quanto, invece, alle spese processuali del giudizio di appello, deve innanzitutto osservarsi - rispetto ai due avvisi di addebito oggetto di estinzione ex lege – che, sebbene la L. n. 197 cit. non disciplini in modo specifico la materia delle spese del processo in cui sia stato accertato l'annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000,00 euro, tuttavia la Suprema Corte ha affermato – e più volte ribadito – che nell'analoga fattispecie contemplata dall'art. 4 del D.L. n. 119 del 2018, poiché viene in considerazione un'ipotesi di definizione ope legis della controversia, le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti (cfr., ex multis, Cass. n. 11410/2019, n. 15471/ 2019 e n. 24853/2022). Come rilevato da questa Corte in precedenti arresti relativi a controversie di identico esito (v., in particolare, C.d.A. Bari, sent. n. 1329/2023), non vi è spazio per l'applicazione del principio di soccombenza virtuale quale regola di giudizio normalmente utilizzabile per il governo delle spese processuali nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che nella specifica fattispecie in esame tale declaratoria non trova fondamento nell'iniziativa delle parti (le quali si siano date reciprocamente atto della sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto ed abbiano sottoposto conclusioni conformi in tal senso al giudice: cfr. Cass. n. 26299/2018 e n. 21757/2021) ma nell'estinzione del giudizio conseguente al venir meno (per sopravvenuta previsione legislativa) dell'obbligazione di cui si era avviata la riscossione, senza che debbano essere vagliati i motivi di doglianza formulati dal debitore (così, in particolare, Cass. n. 33059/2022).
8.2. Deve nondimeno altresì rilevarsi che – pur volendosi prescindere dai suddetti avvisi di addebito oggetto di sgravio ex lege - sussiste la prevalente soccombenza
6 dell in relazione alla cartella esattoriale ed agli Parte_2 avvisi di addebito residui, sicché a suo carico dovranno porsi le spese processuali del giudizio di gravame – liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. di cui al D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore della controversia in grado di appello, dell'impegno profuso e della complessità dell'attività processuale svolta) e da distrarre in favore del procuratore antistatario -; di contro, le spese processuali del giudizio di appello nei confronti delle residue parti processuali ivi costituite possono essere integralmente compensate, essendo stata effettuata la relativa chiamata in giudizio al solo scopo di assicurare l'integrità del litisconsorzio processuale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall , con Parte_2 ricorso depositato il 14 marzo 2023 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 10 novembre 2022, nei confronti di , Controparte_1 dell' - in proprio e quale mandatario della -, dell e CP_2 Controparte_3 CP_4 dell' così provvede: Controparte_5
- accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere rispetto agli avvisi di addebito n. 314 2012 00053388 73 000 e n. 314 2012 00007254 67 000; 2. conferma l'impugnata sentenza rispetto all'illegittimità della cartella esattoriale n. 014 2016 00190895 67 000 e degli avvisi di addebito n. 314 2015 0005921280 501 e n. 314 2016 0009304847 501;
3. conferma la gravata sentenza in punto di spese processuali del giudizio di primo grado;
4. condanna l a rifondere alla le spese Parte_1 CP_1 processuali del giudizio di appello, che liquida in euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Vito A. Martielli, dichiaratosi antistatario;
5. compensa integralmente le spese processuali del giudizio di appello tra l'
[...]
, l' e l' ; Parte_1 CP_2 CP_4
6. dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali del giudizio di appello nei confronti dell' Controparte_5
Così deciso in Bari, il 18 marzo 2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
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