Improcedibile
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22/09/2025, n. 7446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7446 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07446/2025REG.PROV.COLL.
N. 02522/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2522 del 2025, proposto da Castel Fusano Prima s.r.l. in liquidazione, da Cf Castello s.r.l., da Casali di Castel Fusano s.r.l., da Darsena di Castel Fusano s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Fiengo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Barberini 12;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessia Alesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Fiumicino, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 04526/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
FATTO
1.La società Castel Fusano è proprietaria della Tenuta di Castel Fusano, del relativo castello seicentesco e di una limitrofa vasta area boschiva.
In data 21 dicembre 2021, la società Castel Fusano ha chiesto all’Ufficio della “Riserva Naturale Statale del Litorale Romano” (RNSLR) e al competente ufficio di Roma Capitale, di essere autorizzata “ al rilascio dell’autorizzazione all’abbattimento di 2 piante d’alto fusto morte o malate e al risanamento fitosanitario della pineta, con il risarcimento dei danni da detta inerzia provocati ”.
1.2. In assenza di riscontri, la società Castel Fusano ha agito, ai sensi dell’art. 117, c.p.a., dinanzi al T.a.r Lazio, per l’accertamento del silenzio-inadempimento di Roma Capitale e per la conseguente condanna a provvedere in ordine alla menzionata istanza di autorizzazione.
La parte ricorrente in primo grado ha, altresì, proposto richiesta di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del censurato silenzio-inadempimento.
1.3. Con ricorso per motivi aggiunti, la società Castel Fusano ha formulato una ulteriore domanda finalizzata ad ottenere una sentenza dichiarativa del “ il silenzio significativo ed il progetto di taglio degli alberi può considerarsi approvato e voglia rimettere la presente controversia al rito ordinario per la disamina dei danni provocati dall’inerzia del Comune di Roma, ente gestore della Riserva naturale statale del Litorale Romano ”.
2. Con sentenza 3 marzo 2025, n. 4526, il T.a.r Lazio ha accolto la domanda avverso il silenzio-inadempimento, mentre ha respinto la connessa domanda risarcitoria.
In particolare, il T.a.r, con la menzionata sentenza, ha, per l’effetto, ordinato “ a Roma Capitale e alla Commissione di riserva (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) di provvedere, ciascuno per le determinazioni di competenza, sull’istanza presentata dalla parte ricorrente, concludendo il procedimento nel termine di 30 (trenta) giorni ”.
3. La società Castel Fusano ha proposto appello per il motivo riportato nella parte in diritto.
4. Si sono costituiti nel giudizio di secondo grado il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Roma Capitale, chiedendo di dichiarare l’appello infondato.
5. Con nota prodotta nel giudizio di appello in data 6 maggio 2025, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato atto che, in data 3 marzo 2023, la Commissione della RNSLR, ha emesso parere positivo nei confronti dell’istanza proposta, in particolare rilevando che : “… Il Servizio area tutela riserve naturali, in qualità di ente gestore della rnslr, acquisito il verbale di cui sopra con nota Prot QL 28125 del 31 marzo 2025, trasmette lo stesso alle strutture in indirizzo, ed esprime parere positivo nei confronti dell’intervento proposto, con le prescrizioni vincolanti proposte dalle Commissione, così come da allegato estratto verbale n. 16, e di seguito integralmente riportate: - La Società proponente deve produrre una fideiussione apposita a garanzia dell’intervento da effettuarsi; - La Società proponente dovrà presentare apposito progetto per procedere al taglio, bonifica e smaltimento con successivo reimpianto, ovviamente autorizzato e visionato dall’Ente Gestore. Per dare ulteriore garanzia di tutela ambientale, si prescrive la realizzazione a lotti, che abbiano la caratteristica nella realizzazione singola di completare il ciclo del 4 taglio, smaltimento bonifica e successivo reimpianto. Per semplificare, si prescrive che al completamento dei lavori del singolo lotto, sia l’Ente gestore, dopo appositi controlli, ad autorizzare il lotto successivo. Così come riportato dall Art. 2 delle Norme Generali del Piano di Gestione, Comma 1, alla lettera B, si dovranno reimpiantare le essenze preesistenti tenendo conto della Normativa vigente ”.
6. Alla camera di consiglio del 3 luglio giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con un unico mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non avrebbe rilevato la formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 20, della legge n. 241 del 1990, in ordine all’autorizzazione richiesta, disattendendo in tal modo i principi di diritto stabiliti dall’Adunanza plenaria 26 luglio 2016, n. 17.
2. Il Collegio, alla luce della nota prodotta nel presente giudizio, in data 6 maggio 2025, dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, riportata al punto 5 della parte in fatto, l’appello in esame deve ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ricorda, in proposito, il Collegio che l’art. 35, c.p.a la cui rubrica reca « pronunce di rito », dispone che il ricorso è dichiarato « improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione ».
Come noto, l'interesse a ricorrere, la cui carenza è rilevabile d'ufficio dal giudice in qualunque stato del processo, costituisce una condizione dell'azione che deve persistere per tutto il giudizio. dal momento introduttivo a quello della sua decisione ( ex multis Cons. Stato Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549).
È altrettanto noto che la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice ( ex plurimis Cons. St., Sez. VI, n. 4204/2019; Sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402).
2.1. Nel caso in esame, il parere positivo rilasciato dalla Commissione RNSLR in relazione all’intervento proposto dalla odierna parte appellante costituisce una sopravvenienza che priva di qualsivoglia residua utilità il presente giudizio promosso avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione.
La giurisprudenza amministrativa è, infatti, costante nel ritenere che l’adozione del provvedimento intervenuto nel corso del giudizio contra silentium determina la improcedibilità del relativo ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ( ex pluribus , Consiglio di Stato, sez. VI, 20 marzo 2015, n. 1648).
2.2. A sostegno di tale conclusione, deve essere ulteriormente evidenziato che la manifestazione di un interesse a fini risarcitori, che la parte appellante ha formulato ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. nel ricorso di primo grado, non è stata reiterata nel presente giudizio di appello, di talché essa deve intendersi rinunciata.
Come chiarito dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato 3 luglio 22, n. 8, per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è, infatti, è necessario (e anche sufficiente) dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori e tale dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm.
3. In conclusione, alla luce di quanto esposto, l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando:
a) dichiara l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Luca Lamberti, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO