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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/07/2025, n. 3301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3301 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025 - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 il 4 ottobre 2017 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale)
TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti Parte_1
stesa in calce all'atto di citazione dall'avv. Giuseppe Giarletta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Eboli alla via Apollo XI n. 51
ATTORE
CONTRO
in persona del procuratore speciale e Controparte_1
responsabile della Funzione Legale e Contenzioso, rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione dall'avv.
Massimiliano Vito ed elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Marietta
Gaudioso n. 6 presso lo studio dell'Avv. Francesca Scarpa;
1 CONVENUTA
All'esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il
Tribunale – sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti –, una volta riservata la decisione, ha depositato la sentenza che segue.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4 ottobre 2017 ha Parte_1
convenuto in giudizio pretendendo il risarcimento dei Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a causa della intempestiva restituzione delle proprie risorse economiche dissequestrate dal
Tribunale di Salerno in data 27 gennaio 2012. In particolare, a fondamento della domanda risarcitoria, ha dedotto: a) di essere stato Parte_1
destinatario, in data 11 gennaio 2012, di un “decreto di perquisizione locale e
personale con conseguente sequestro ai sensi degli artt. 247 e ss. c.p.p.”
emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della
Lucania nell'ambito del procedimento penale contrassegnato da numero
1614/2011 R.G. notizie di reato;
b) che era stato disposto il sequestro di tutti i conti correnti e dei rapporti finanziari facenti capo anche alla propria azienda agricola, tra i quali: - conto corrente n. 803.75, deposito titoli n. 803.75, n.
175.000 quote Barclays 08/13 presso Monte dei Paschi di Siena in Vallo Della
Lucania (SA), via A. Rubino n.13/23; - pegno costituito a garanzia della locazione finanziaria n. presso in P.IVA_1 Controparte_2
Vallo della Lucania (SA), via A. Rubino n. 13/23; - polizza assicurativa n.
970383 presso AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.a. in Roma (RM), via A.
Fabrizi n. 9; - rapporto n. 01787311 Fondo comune di investimento presso
Euromobiliare Asset Management SGR in Milano (MI), corso Monforte n. 34;
- n. 752.039 quote Fondo comune di investimento presso Eurizon Capital SGR
2 s.p.a. in Milano (MI), Piazzetta Giordano dell'Amore n. 3; - polizze
04171/9000/39094711, conto corrente n. 1000/183, Fondi
0471/9000/19795869 presso Banco di Napoli, filiali di Eboli (SA) e Capaccio
(SA); - titoli n. 702959/000, polizza assicurativa n. 2149225 presso
UBIXBANCA Unione di Banche Italiane S.c.p.a. in Bergamo (BG), Piazza
Vittorio Veneto n.8; - conto corrente n. 400682061 presso UNICREDIT
Business I.S., agenzia di Salerno (SA), via Velia;
- pos. di portafoglio n. 575 –
000001128-00, rapporto di conto corrente anticipi n. 575 – 000000034-00,
rapporto di conto corrente ord. n. 575 – 000001128-00, dossier titoli n. 575-
008794346-00, posizione Estero n. 575-0000000708-00 presso CREDEM
Credito Italiano S.p.a., agenzia di Salerno, via M. Marino n.3; - conto corrente n. 766. 43 presso Monte dei Paschi di Siena, Vallo della Lucania (SA), via A.
Rubino n. 13/23; - leasing n.70564001 del 5 giugno 2008 presso
[...]
, via A. Oro 11/13; - carta n. 4532 2010 4325 6497 scadenza Controparte_2
30 aprile 2012 presso CARTA SI' S.p.a. Milano (MI), corso Sempione n.55; -
conto corrente n. 1000/681 presso Banco di Napoli, filiale di Capaccio (SA),
via Italia 61; - conto corrente n. 150852, dossier Titoli n. 20020366 presso
Banca Popolare di Bari, filiale di Capaccio (SA); - conto corrente n. 75724
presso UBIXBANCA filiale di Agropoli Controparte_3
(SA) di c) che i predetti beni, in virtù dell'eseguito sequestro, CP_4
erano confluiti nel Fondo Unico Giustizia gestito da Controparte_1
ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 143 del 2008 e sottratti, dunque, alla sua disponibilità; d) che, con provvedimento del 27 gennaio 2012, la sezione
Riesame del Tribunale di Salerno aveva dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari il 4 gennaio
2012, demandando alla cancelleria gli adempimenti consequenziali;
e) che,
3 successivamente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo
della Lucania con fax del 14 febbraio 2012 e nota integrativa del 17 febbraio
2012 aveva comunicato il dissequestro delle disponibilità finanziarie inizialmente sequestrate, ordinando, di fatto, a Controparte_1
l'immediata restituzione;
f) che, nonostante l'ordine ricevuto,
[...]
gli aveva restituito le risorse dissequestrate “con notevole Controparte_1
ritardo”, costringendolo ad attendere anche un anno per la restituzione di tutti i beni;
g) che, in particolare, il conto corrente n. 75724 acceso presso la filiale di Agropoli di con saldo attivo di euro 2.971,74, era stato CP_4
sbloccato solo a seguito di diffida formale inviata dal difensore in data 24
gennaio 2013, alla quale aveva fatto seguito la nota protocollata n. 6062 del 28
gennaio 2013 di mercé la quale era stato ammesso Controparte_1
l'errore e disposto lo sblocco del suddetto conto e la liberazione delle somme sullo stesso depositate;
h) che l'indolenza e l'inerzia manifestate dalla convenuta gli avevano impedito l'utilizzo delle proprie risorse economiche
“per l'assolvimento delle occorrenze quotidiane oltre che per l'esercizio delle
attività imprenditoriali svolte”; i) che, pertanto, era stato costretto a vendere quasi tutti i capi di bestiame aziendale, del valore medio di circa euro 1.500,00
cadauno, e ad abbattere i restanti animali mediante conduzione al macello
(circa ottantadue capi indicati sul registro di stalla con la lettera “M”), da considerare unitamente a quelli deceduti ovvero abbattuti presso l'azienda agricola (circa trentadue capi, indicati con la lettera “D”), subendo una perdita complessiva di circa euro 171.000,00 come da registro di stalla;
l) che, inoltre,
aveva perso la possibilità di guadagno derivante dalla produzione e conseguente vendita di latte, patendo una perdita complessiva di euro
218.225,64, come da perizia tecnica redatta dal Prof. il quale, Persona_1
4 rilevato un calo dei capiti di bestiame dal 28 febbraio 2012 al 20 febbraio 2013,
aveva provveduto a effettuare una stima circa la mancata produzione di latte nel periodo indicato;
m) che l'impossibilità di soddisfare le richieste di pagamento dei fornitori aveva determinato anche la consegna delle merci;
n)
che anche Ubi SI s.p.a. aveva presentato un ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere la condanna al pagamento di euro 3.643,37, pretendendo il sequestro dell'autovettura modello Audi A5 targata DX352TG, concessa in locazione finanziaria, a fronte dell'intero importo previsto e per gran parte corrisposto, pari ad euro 50.632,42, come risulta dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione del contratto notificata con raccomandata del 28
marzo 2012; n) che, infine, era stata formalmente Controparte_1
costituita in mora, a mezzo p.e.c. del 24 luglio 2017 e con raccomandata a.r.
ricevuta il 2 agosto 2017, al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni patiti, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
Sulla scorta di siffatte premesse l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni,
che si riportano testualmente: «…a) accertare e dichiarare, per i motivi di cui
in narrativa, l'inadempimento di in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t. dell'obbligo di restituzione tempestivo in favore dell'attore
delle risorse indicate in premessa e dissequestrate dal Tribunale di Salerno –
Sezione Riesame e la conseguente responsabilità contrattuale e/o anche ai
sensi degli artt. 1173-1218 c.c. della convenuta in ordine ai danni patiti dal
sig. , anche nella sua qualità di titolare dell'omonima azienda Parte_1
agricola, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
b) per l'effetto,
condannare in persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali come danno emergente e lucro
cessante patiti dal sig. , anche nella sua qualità di titolare Parte_1
5 dell'omonima azienda agricola e pari a complessivi € 439.858,06, oltre
interessi legali, di cui € 171.000,00 per la perdita del bestiame, € 50.632,42
per la perdita del veicolo mod. Audi A5 tg. DX352TG ed € 218.225,64 per la
mancata produzione di latte, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori
accertate in corso di causa e/o ritenute di giustizia e/o con determinazione
equitativa, sempre oltre interessi nella misura di legge, per tutti motivi esposti
nel presente atto;
c) condannare, altresì, in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del sig. , anche Parte_1
nella sua qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, della somma da
quantificarsi in via equitativa per il danno morale e/o all'immagine e/o alla
reputazione e/o esistenziale patito dall'attore, per tutti i motivi esposti nel
presente atto;
d) in via del tutto subordinata, accertare e dichiarare la
responsabilità extracontrattuale di in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., nei confronti, del sig. , anche nella sua Parte_1
qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, a causa della mancata
restituzione tempestiva delle risorse dissequestrate e per tutti i motivi esposti
nel presente atto e, per l'effetto, condannare in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore
quantificabili per complessivi € 439.858,06 (di cui € 171.000,00 per la perdita
del bestiame, € 50.632,42 per la perdita del veicolo mod. Audi A5 tg. DX352TG
ed € 218.225,64 per la mancata produzione di latte), oltre interessi legali, a
titolo di danni patrimoniali, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori
accertate in corso di causa e/o ritenute di giustizia e/o con determinazione
equitativa, sempre oltre interessi nella misura di legge, oltre la somma da
quantificarsi in via equitativa per il danno morale e/o all'immagine e/o alla
reputazione e/o esistenziale patiti dall'attore, per tutti i motivi esposti nel
6 presente atto;
e) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del
presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge, con
attribuzione al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione».
Con comparsa di costituzione tardivamente depositata il 17 maggio 2018 si è
costituita in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, pretendendo il rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dall'attore,
ritenendola infondata sia in fatto che in diritto. Più in dettaglio, la convenuta ha imperniato il proprio impianto difensivo sulle seguenti deduzioni argomentative: 1) la cessata materia del contendere in ragione dell'assolvimento dei doveri normativamente imposti per assicurare la restituzione delle risorse dissequestrate;
2) il riconoscimento del ritardo lamentato da in relazione allo “sblocco” del conto Parte_1
specificamente indicato nel libello introduttivo del giudizio anche nella fase delle interlocuzioni stragiudiziali [“la provvedeva Controparte_1
immediatamente alla restituzione, salvo il cennato conto corrente n. 75724, il
cui importo veniva restituito, compresi gli interessi medio tempore scaduti, in
data 28.01.13 (interessi, peraltro, contrattuali ante sequestro), dopo l'unico
sollecito inviato dalla controparte in data 23.01.13”]; 3) lo svincolo tempestivo di tutti i conti facenti capo all'attore - mediante disposizioni dirette agli Istituti bancari correntisti -, in seguito alla trasmissione della comunicazione (cd. modello C) debitamente compilata da parte dell'ufficio giudiziario, eccezion fatta per il conto contrassegnato da numero 75724 [“Lo
svincolo delle risorse sottoposte a sequestro è subordinato alla trasmissione
del modello C da parte dell'Ufficio Giudiziario competente, intervenuta la
quale, la pratica è stata celermente e positivamente evasa ad eccezione del
7 conto corrente che è stato restituito immediatamente dopo l'unico sollecito
(doc.1) con tutti gli interessi medio tempore scaduti”].
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'espletamento della prova orale.
Assegnata allo scrivente, la causa è stata, infine, differita per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. Il Tribunale, sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 19, lett. b) del d.lgs. n. 149 del 2022, ha, quindi, depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
Tanto puntualizzato, la pretesa risarcitoria esperita da non Parte_1
merita accoglimento per le assorbenti ragioni che seguono.
In limine, giova premettere che, dalla documentazione allegata all'atto di citazione, risulta che: 1) con nota recante numero di protocollo 1614/11/21 –
trasmessa a mezzo fax il 14 febbraio 2012 alle ore 11,23 (come da rapporto di verifica delle ore 11,28) è stata comunicata a nella Controparte_1
qualità di ente gestore del Fondo unico Giustizia, la circostanza dell'adozione del provvedimento mercè il quale il Tribunale di Salerno, in data 27 gennaio
2012, aveva disposto la restituzione delle disponibilità finanziarie facenti capo,
tra gli altri, a , precedentemente vincolate in virtù del Parte_1
sequestro disposto il 4 gennaio 2012; 2) in data 24 gennaio 2013, alle ore 14,20,
il procuratore alle liti di , id est l'avv. Giuseppe Giarletta, ha Parte_1
intimato all'odierna convenuta l'esecuzione del provvedimento di dissequestro delle somme relative al (solo) conto corrente contrassegnato da numero 75724;
3) in data 28 gennaio 2013, con nota recante numero di protocollo 6062 del
2013, ha rappresentato di avere inviato l'ordine di sblocco Controparte_1
del conto 75724 all'operatore finanziario;
3) il conto da ultimo indicato risulta
8 inserito all'interno del prospetto riepilogativo relativo alla posizione di
“Azienda agricola Franco Marcello”, prospetto che reca l'annotazione di un
“saldo creditore” pari a euro 2.971,74.
Ora, va sin da subito avvertito che il Tribunale non può considerare i documenti depositati dalla parte attrice unitamente alla memoria ex art. 183, comma sesto,
n. 3, c.p.c. del 01 ottobre 2018 (ratione temporis applicabile al processo che ci impegna), destinata ad accogliere le sole indicazioni di prova contraria.
Al riguardo, in linea di principio, giova rammentare che, mentre la prova
(diretta) mira a dimostrare l'esistenza di un fatto, la prova contraria (o controprova) ha come finalità quella di dimostrare che quel medesimo fatto non esiste o non si è verificato;
tale distinzione presuppone, pertanto, che la prova contraria sia richiesta al fine di contrastare una prova già
tempestivamente formulata dalla controparte.
Nella terza memoria deposita ai sensi dell'art. 183, comma sesto, c.p.c., è
possibile, allora, formulare la prova contraria relativamente a qualunque prova dedotta da controparte, in ogni momento indicata (purché tempestivamente).
Nel caso in esame, però, i documenti allegati alla memoria depositata il 01
ottobre 2018, a ben vedere, non mirano a provare fatti di segno contrario rispetto a quelli provati dalla parte convenuta, ma a dimostrare le asserzioni contenute nel libello introduttivo del giudizio circa la fondatezza dell'esperita pretesa risarcitoria, non ponendosi, dunque, nella dialettica processuale disegnata dall'art. 183, comma sesto, c.p.c. ratione temporis applicabile, in termini di “controprova” [del resto, è lo stesso attore ad affermare che le produzioni documentali sono volte a dimostrare l'illecito della convenuta, che rappresenta parte fondamentale del thema decidendum ac probandum
(“Sempre a dimostrazione dell'inadempimento perpetrato dall'odierna
9 convenuta, si produce la comunicazione ricevuta solo in data 13.09.2018 dalla
)]. Controparte_5
Sul punto, è noto che le cadenze processuali introdotte dalla legge n. 353 del
1990 e sancite in modo maggiormente stringente con la novellata formulazione dell'art. 183 c.p.c. entrato in vigore, ai sensi della legge n. 51 del 2006 di conversione del d.l. n. 273 del 2005, dal 01 marzo 2006 (con particolare riferimento al sesto comma della norma che prevede, per ciò che rileva in questa sede, la concessione di tre progressivi termini istruttori), rispondono non solo all'interesse delle parti ma anche all'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo al fine di dare attuazione al principio costituzionalizzato della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.). Del resto, la
Corte di cassazione ha più volte statuito, con orientamento al quale si intende dare seguito, che "le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie
nel processo civile (tanto dinanzi al giudice di pace, quanto dinanzi al
tribunale) sono preordinate a tutelare interessi generali, e la loro violazione è
sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte
legittimata a dolersene" (si veda Cass. 7270 del 2008).
Ciò chiarito, pur volendo qualificare la produzione documentale del 01 ottobre
2018 in termini di implicita istanza di rimessione nei termini ex art. 153,
comma secondo, c.p.c. (“La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze
per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in
termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo
comma”), la stessa non potrebbe essere accolta, in quanto i documenti allegati sono stati consegnati a fronte di una richiesta avanzata solo in data 13 giugno
2018, una volta, cioè, introdotto il presente giudizio.
10 In tale prospettiva, neppure potrebbe ritenersi che le esigenze difensive correlate all'acquisizione dei documenti siano sorte al cospetto della costituzione di la quale non ha sollevato alcuna Controparte_1
eccezione in senso stretto, limitandosi a rappresentare mere difese in ordine agli elementi costitutivi della domanda dell'attore, il quale avrebbe dovuto avere, sin da subito, la disponibilità di quei documenti utili alla propria difesa,
da depositare, al più tardi, entro il termine indicato all'art. 183, comma sesto,
n. 2, c.p.c.
In ogni caso, come di qui a breve si avrà modo di evidenziare, i documenti comunque depositati non si rivelano utili all'accoglimento della pretesa risarcitoria veicolata.
Ciò chiarito, giova pure porre in rilievo, per sgomberare il campo da interferenze concettuali, che la parte attrice non ha prospettato, quale fatto illecito produttivo di un danno ingiusto risarcibile, il sequestro –
successivamente dichiarato inefficace - da parte dell'Autorità giudiziaria delle risorse economiche riferibili ai rapporti finanziari indicati. Invero,
[...]
ha censurato il ritardo col quale ha dato Pt_1 Controparte_1
attuazione, su stimolo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania, autrice della necessaria comunicazione redatta secondo il cd. modello C (“provvedimento di restituzione”) alla decisione di dissequestro pronunciato dalla sezione del riesame del Tribunale di Salerno.
Ciò che viene lamentato è, in altri termini, l'intempestiva attuazione del dictum
giudiziale debitamente comunicato dalla Procura della Repubblica
competente. Il ritardo manifestato dall'ente convenuto è stato, in buona sostanza, posto alla base del giudizio di responsabilità risarcitoria svolto nei confronti di Controparte_1
11 Alla terza pagina del libello introduttivo del giudizio viene fatto, poi, specifico riferimento al ritardato “sblocco” del conto corrente acceso presso la filiale di
Agropoli di e, per questa via, all'indisponibilità, in seguito alla CP_4
trasmissione dell'ordine di restituzione, “nonostante diversi solleciti inoltrati
telefonicamente (…)”, del saldo attivo del ridetto conto, pari a euro 2.971,74.
Ora, a fronte della contestazione mossa dall'ente convenuto, non può non sottolinearsi l'incertezza argomentativa manifestata dalla parte attrice che: 1)
dapprima, si duole dell'intempestiva restituzione delle risorse senza indicare in modo specifico le date di effettivo sblocco, ma riferendosi, genericamente,
a una finestra temporale di sei mesi e di un anno;
2) poi, fa espresso e specifico riferimento al (solo) conto contrassegnato da numero 75724, indicando,
rispetto a esso, la data precisa data di sblocco a fronte dei solleciti telefonici e cartolari, richiamando, peraltro, alla ottava pagina dell'atto di citazione, a chiusura delle proprie articolazioni argomentative, proprio la giustificazione fornita a fronte della diffida allo “sblocco” del conto surriferito, id est la verificazione di un “mero disguido” (si confronti il sesto allegato all'atto di citazione); 3) infine, sollecita l'interprete, ancora una volta, tra le pieghe argomentative della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n.
1, c.p.c. in data 12 luglio 2018, a considerare tutti il vincolo impresso dall'Autorità giudiziaria a tutte le proprie risorse economiche, evidenziando l'impossibilità di utilizzare le stesse per far fronte alle esigenze vitali e imprenditoriali (“Pertanto, qui non si discute dell'indisponibilità della sola
somma di € 2.971,74, bensì dell'impossibilità di utilizzare quei rapporti e
quelle risorse fondamentali per acquisire la liquidità necessaria, non solo per
fra fronte alle esigenze quotidiane, bensì anche per l'estinzione delle
12 obbligazioni che erano già state assunte, che, come dimostrato rimanevano
per tali motivi inevase”).
Tanto puntualizzato, questo Tribunale ritiene – come già anticipato - che gli elementi emersi all'esito del dibattito processuale non siano tali da orientare verso l'accoglimento della pretesa attorea, che appare non sorretta da convincenti argomentazioni.
Ebbene, in disparte la già valorizzata incertezza argomentativa,
[...]
non ha assolto agli oneri probatori derivanti dalla necessaria Pt_1
sussunzione della pretesa esperita entro il paradigma della responsabilità
extracontrattuale, operazione ermeneutica chiaramente imposta dal mancato riscontro dell'esistenza di rapporto giuridico tra le odierne parti processuali,
potendosi conseguentemente imputare alla convenuta, almeno astrattamente,
(solo) la colposa violazione del generico dovere di neminem laedere. Ed infatti,
all'attività di chiamata a gestire ex lege (si confronti Controparte_1
l'art. 2, comma primo, del d.l. n. 143 del 2008, nella versione precedente alle modifiche apportate dalla legge n. 205 del 2017) il Fondo Unico – introdotto,
a sua volta, dall'art. 61, comma ventitreesimo, d.l. n. 112 del 2008 (“Le somme
di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione
di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati
nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di
misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al
13 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la
gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui
all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di
attuazione del presente comma”) - non possono applicarsi gli schemi privatistici dell'adempimento e dell'inadempimento. L'ente in parola non è
vincolato da un rapporto di prestazione d'opera, svolgendo una pubblica funzione di gestione e custodia dei beni confluiti nel ridetto Fondo unico nell'interesse generale e superiore della giustizia.
Così inquadrata la pretesa risarcitoria promossa da , a Parte_1
quest'ultimo, in qualità di assunto danneggiato, s'imponeva, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., l'allegazione e la prova di tutti i fatti costitutivi dell'illecito aquilano, scilicet la violazione colposa o dolosa delle regole poste a governo della correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dalla convenuta, l'evento dannoso, concretantesi nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico (cd. danno evento), il nesso di causalità tra la condotta e l'evento (cd. causalità materiale), le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente (cd. danni-conseguenza) e, infine, il nesso di causalità tra il fatto e le predette conseguenza (cd. causalità giuridica), in quanto sono risarcibili unicamente i danni che siano "conseguenza diretta ed
immediata" del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
Nel caso che ci impegna, non può ritenersi che l'attore abbia offerto a questo
Tribunale la prova, univoca e pregnante, degli elementi costituitivi
14 dell'invocata responsabilità risarcitoria, prova che avrebbe richiesto,
innanzitutto, l'allegazione e la dimostrazione dalla data dello “sblocco” degli altri rapporti finanziari indicati nel prospetto riepilogativo allegato al modello
C, facenti capo all'attore, al fine di verificare l'entità del ritardo e la misura della violazione della regola posta a governo dell'azione amministrativa.
Invece, come già accennato, è stata fornita solo la prova del momento dello svincolo (intempestivo) del conto contrassegnato da numero 75724, indicato da ultimo nel prospetto riepilogativo del modello C compilato dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania (recante un saldo creditore di euro 2.971,74).
Va soggiunto che non potrebbe annettersi alcun rilievo al primo allegato alla memoria di replica del 10 settembre 2018, in quanto trattasi di un documento attraverso il quale la parte attrice mira a rappresentare l'esistenza di un vincolo,
alla data dell'8 agosto 2018, su una polizza oggetto di sequestro, prospettando un fatto, dunque, del tutto inconferente rispetto al thema decidendum ac
probandum introdotto col libello introduttivo del giudizio e specificato attraverso il deposito della memoria di cui all'art. 183, comma sesto, n. 1,
c.p.c., thema caratterizzato (solo) dall'esecuzione, seppur ritardata, dell'ordine di restituzione disposto il 27 gennaio 2012 dalla sezione del Riesame del
Tribunale di Salerno (“A dimostrazione dell'inadempimento perpetrato
dall'odierna convenuta, si produce la comunicazione trasmessa dalla società
AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. – Controparte_6
dell'08.08.2018, con la quale si informa la sussistenza del vincolo in favore
del ancora oggi” Controparte_7
Unitamente al documento da ultimo richiamato, la parte attrice ha, però, pure allegato gli estratti del conto corrente contrassegnato da numero 1000/681
15 acceso presso il Banco di Napoli - indicato tra i conti vincolati e recanti un saldo attivo, alla data del 26 gennaio 2012 (si veda modello C del 14 febbraio
2012), di euro 8.348,88 - al precipuo fine dimostrare l'andamento anomalo del rapporto bancario [“l'impossibilità, successivamente alla revoca della misura
cautelare, (..) di coprire gli addebiti preautorizzati, come quelli contratti con
la UBI SI S.p.A. e con il Monte Paschi SI S.p.A., nonché le rate
derivanti dal contratto n. 040840000540072”]. A ben vedere, proprio la visione dei suddetti estratti conto pare smentire le asserzioni difensive in quanto essi rappresentano, innanzitutto, in modo chiaro che, già nel mese di febbraio dell'anno 2012, il conto 1000/681 fosse operativo (si veda, in particolare, il quarto allegato, contenente il “dettaglio dei movimenti del conto
corrente”, dal quale emerge finanche un accredito di euro 350,00 disposto il 9
febbraio 2012).
A ciò, poi, si aggiunga che l'andamento anomalo di un unico conto –
caratterizzato da un saldo passivo al 31 agosto 2012 di euro 10.372,38 - non avrebbe neppure potuto essere utile, di per sé, alla dimostrazione di quanto dedotto dalla parte attrice, dovendosi anche considerare che il forzato inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto instaurato col Monte
Paschi SI s.p.a. e da quello contrassegnato da numero 040840000540072
non è stato neppure specificamente allegato nel corpo dell'atto di citazione, tra le cui pieghe è stato rappresentato – come anticipato – solo il mancato pagamento delle rate del contratto perfezionato con Ubi SI s.p.a.
Tanto chiarito, pur volendo accantonare la circostanza – invero non credibile
– per la quale, a fronte di un ritardo anche solo semestrale [si richiama, ancora una volta, quanto riportato al punto 6 del libello introduttivo alla terza pagina
(“che, nonostante l'ordine ricevuto, aveva Controparte_1
16 ottemperato all'ordine di dissequestro con notevole ritardo, impiegando per
la restituzione di una parte dei beni sottratti circa sei mesi, mentre per la
restante parte circa un anno”), la parte non abbia sollecitato la liberazione delle proprie risorse, deve pure evidenziarsi che non ha, in Parte_1
ogni caso, fornito adeguati di fatto per dimostrare il legame eziologico tra le conseguenze pregiudizievoli patite e la dichiarata ritardata liberazione dei conti indicati nel modello C più volte menzionato, compreso quello oggetto delle interlocuzioni stragiudiziali, recante un minimo saldo attivo di euro 2.971,74.
In tale prospettiva, non paiono rilevanti (si confronti Cass. n. 1294 del 2018)
neppure i capitoli di prova orale ammessi dal giudice precedentemente deputato alla trattazione del processo [“3) è vero che il ritardato adempimento
del provvedimento emesso dal Tribunale del Riesame, ad opera della
[...]
impossibilitava il sig. a concludere con gli Controparte_1 Parte_1
istituti di credito con i quali interagiva ( Banco di Napoli, CP_4
Monte di Pachi di Siena, Banca Popolare di Bari, UbiXBanca, UniCredit,
Credem) ulteriori rapporti contrattuali, quali ad esempio contratti di fido
ovvero di aperture di credito;
4) è vero che il sig. , a causa Parte_1
della mancanza di liquidità dovuta dall'impossibilità di accedere al credito
ovvero ai propri conti, era stato costretto ad interrompere la sua attività
lavorativa e ad arrestare i pagamenti dei suoi fornitori;
5) è vero che i fornitori
del sig. , titolare dell'omonima azienda agricola, dall'anno Parte_1
2012, richiedevano il pagamento in contanti della merce richiesta dallo stesso,
rifiutando titoli di credito in quanto a conoscenza del suo stato di difficoltà
economica; 6) è vero che a partire dall'anno 2012 i fornitori del sig.
[...]
, titolare dell'omonima azienda agricola, rifiutavano di consegnare Pt_1
la merce da quest'ultimo ordinata;
7) è vero che il sig. , a Parte_1
17 causa dell'impossibilità di acquistare il mangime necessario per il
sostentamento delle bufale di cui al registro di stalla, era costretto a venderle
ovvero ad abbatterle;”], dovendosi rammentare che la prova testimoniale non può essere svolta per provare un convincimento soggettivo, un moto d'animo,
il frutto di un'attività di giudizio e valutazione, come l'esistenza di un nesso causale tra due fenomeni (Cass. n. 13693 del 2012) o un riscontro tecnico-
contabile (Cass. n. 33 del 2025).
Del resto, escussi sui capitoli enucleati nell'ordinanza del 25 marzo 2019, i testimoni hanno offerto un contributo narrativo, in parte, generico, senza alcuna specifica indicazione, ad esempio, dei pagamenti rimasti inadempiuti,
dei fornitori che hanno interrotto i rapporti commerciali con la parte attrice
(avendo preteso il pagamento in contanti) e, infine, delle interlocuzioni svoltesi presso gli istituti di credito titolari dei conti correnti (peraltro, dette interlocuzioni sarebbero avvenute, secondo quanto riferito da
[...]
alla fine del mese di febbraio dell'anno 2012, in epoca assai Parte_2
prossima alla comunicazione del modello C, avvenuta in data 14 febbraio e 17
febbraio 2012), e, in parte, pregno di elementi valutativi circa l'esistenza del rapporto di derivazione causale tra il ritardato svincolo e l'evoluzione dell'attività d'impresa.
Peraltro, le dichiarazioni espresse da in relazione al profilo Testimone_1
tematico dei rapporti con gli istituti di credito, unico testimone privo di legami di parentela o di stretta collaborazione con (il teste Parte_1
ha dichiarato di essere stato il consulente aziendale Testimone_2
dell'attore) risultano, oltre che generiche, pure, almeno in parte, de relato
actoris [“(..) poiché riferitomi dal sig. ”], come tali totalmente Parte_1
irrilevanti [come affermato chiaramente dalla Corte di cassazione nella
18 pronuncia 8358 del 2007, la testimonianza indiretta è la deposizione di persona che ha solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, "de relato actoris"
o "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento; i secondi depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché
indiretta, pur potendo assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice,
nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (così, più di recente, anche Cass. n. 869 del 2015)].
Ancora, del tutto irrilevanti appaiono il registro di stalla, il quale evidenzia il ciclo vitale dei capi di bestiame, indicando i “motivi d'ingresso” e “i motivi di
uscita” degli stessi, senza, però, fornire alcuna indicazione utile ai fini dell'accoglimento della pretesa, e la relazione tecnica stragiudiziale a firma del prof. Sotto tale ultimo angolo prospettico, questo Tribunale, Persona_1
pur consapevole che la perizia di parte può assurgere a prova atipica (da ultimo
Cass. n. 3524 del 2023 e App. Bologna 16 gennaio 2024), ritiene che la relazione in parola sia assimilabile a una mera allegazione difensiva, non potendo ricavarsi, dal percorso motivazionale svolto dal consulente della parte,
elementi di fatto utili sul piano tecnico e descrittivo (a ciò si aggiunga che le fatture allegate alla perizia stragiudiziale sono del tutto irrilevanti in quanto unilateralmente formate dalla parte attrice).
Ancora, nessun elemento utile può essere ricavato dalla “Visura protesti” (si confronti il settimo allegato all'atto di citazione). Va segnalato, infatti, che
19 taluni dei protesti sono stati levati ben prima della trasmissione del Modello C
(ed infatti, i motivi del mancato pagamento sono rappresentati dalla mancanza d'istruzioni date al domiciliatario) e che, in ogni caso, il documento depositato non consente neppure di presumere, in quanto non costituente indizio grave e preciso, anche in assenza di specifiche allegazioni sul punto, che gli altri protesti siano stati determinati dalla ritardata liberazione [qualora si volesse ritenere provata siffatta circostanza (vedi supra)] dei conti correnti dissequestrati, considerati anche i motivi indicati quale causa del “mancato
pagamento” (“L'emittente/trattario prenderà accordi”).
Analogamente, appare irrilevante la comunicazione del 28 marzo 2012 mercé
la quale Ubi leasing ha rappresentato la risoluzione, con effetto immediato, del contratto di locazione finanziaria. Ed invero, dalla lettura del ricorso monitorio presentato dalla società finanziaria (decimo allegato al ricorso) risulta che quest'ultima si sia doluta del mancato pagamento dei canoni mensili dal mese di gennaio dell'anno 2012 [punto 4) del ricorso monitorio: “a partire dal mese
di gennaio 2012 la Ditta utilizzatrice arrestava i pagamenti dei canoni mensili
per cui la Ubi SI S.p.A. si vedeva costretta ad avvalersi della clausola
risolutiva espressa (..)”] e ciò suggerisce, giocoforza, che l'inadempimento lamentato dalla società finanziaria è stato determinato, a ben vedere, non già
dal fatto illecito prospettato, scilicet il ritardato svincolo delle somme, bensì
dal provvedimento di sequestro del 4 gennaio 2012.
Non è superfluo rammentare, poi, che la consulenza tecnica d'ufficio non è
mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato – come vorrebbe la parte convenuta nel caso
20 in esame - al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume,
ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati
(da ultimo, Cass. n. 8498 del 2025; già Cass. n. 5687 del 2001).
Infine, l'attore non ha fornito neppure quegli elementi di fatto tali da permettere d'inferire, attraverso la prova di specifiche situazioni di disvalore,
il patimento dell'evocato danno non patrimoniale, causalmente correlato al prospettato tardivo sblocco dei conti.
Si soggiunga come nemmeno possa essere svolta una valutazione equitativa,
come richiesto da parte attrice. Il criterio della valutazione equitativa del danno da parte del giudice attiene, infatti, non già alla delimitazione dei danni risarcibili (il "se" della risarcibilità), bensì alla liquidazione, ossia alla determinazione della misura del danno (il "quanto" della risarcibilità).
Al riguardo, la giurisprudenza costante, pur concordando con la dottrina sul fatto che la valutazione equitativa non riguarda la prova dell'esistenza del danno, ma solo l'entità del danno stesso [Cass. n. 3794 del 2008; Cass. n. 23304
del 2007, secondo cui, in particolare, la liquidazione equitativa del lucro cessante richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, dovendo pertanto escludersi per i guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte (si vedano anche Cass. n. 11254 del
2011; Cass. n. 5997 del 2007; Cass. n. 7896 del 2002; Cass. n. 8711 del 1997)],
equipara l'impossibilità alla estrema o notevole difficoltà di fornire la prova dell'effettiva misura del danno sulla base di elementi oggettivi (Cass. n. 41542
del 2021; si vedano anche Cass. n. 13114 del 1995, che fa riferimento alla impossibilità o elevata difficoltà in relazione alla peculiarità del fatto dannoso
21 o alle condizioni soggettive del danneggiato, e Cass. n. 20283 del 2004,
secondo cui, qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa del danno anche quando la precisa determinazione di esso sia difficoltosa, e nell'operare la valutazione equitativa egli non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata).
Peraltro – è stato osservato -, il potere di liquidare il danno in via equitativa non esonera la parte dall'onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno
(Cass. n. 16202 del 2002; Cass. n. 3327 del 2002).
In conclusione, alla luce delle argomentazioni svolte e per gli assorbenti motivi che precedono, la domanda risarcitoria sperimentata da va Parte_1
disattesa.
Non resta che statuire sulle spese di lite, che si stima equo compensare integralmente tra le parti, in ragione della sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste (si veda Cass. sez. un. n. 20598 del 2008).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del dott. Giulio Fortunato, in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni istanza,
22 eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente oggetto di trattazione, così provvede:
1) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta nell'interesse di
; Parte_1
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno, 20 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
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