TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1791/2019 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
MASELLI (C.F. ) C.F._2
- attrice -
contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo COPPA (C.F. C.F._4
) C.F._5
- convenuti -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 CP_1
ed quali eredi legittimi del dott.
[...] Controparte_2 Persona_1
(deceduto il 4.4.2011), al fine di sentirli condannare al pagamento in solido di € 837.741,91 (di cui
€ 618.993,53 per danno biologico pari al 70% di invalidità, € 154.748,00 per la sua personalizzazione massima ed € 100.000,00 per mancata acquisizione del consenso informato) o della maggiore o minore somma di giustizia, a titolo di responsabilità contrattuale, perché, in conseguenza delle prestazioni odontoiatriche (estrazione di molare ed asportazione di due granulomi) ricevute, nel giugno del 2005, in assenza di consenso informato, dal defunto dott. aveva contratto epatite B a decorso severo (trattata con plasmaferesi e successivamente CP_2
guarita), epatite C cronica (trattata con cicli di terapia specifica) e cirrosi epatica scompensata HCV correlata con scompenso ascitico ed ipertensione portale con necessità di trapianto epatico, oltre esiti cicatriziali in corrispondenza della guancia sinistra in regione vestibolare zona 36-37.
1.2. – Si sono costituiti ed che, quali Controparte_1 Controparte_2
eredi del dott. hanno chiesto di rigettare la domanda degli attori e di condannarli al Persona_1
pagamento di somma da determinarsi in via equitativa ex art. 96, commi 1 e 3, cod. civ.
A tale fine hanno eccepito: la prescrizione della pretesa risarcitoria ex art. 2946 cod. civ. in quanto la formale messa in mora ex art. 1219 cod. cov. era pervenuta il 27.7.2015, oltre dieci anni dalle cure odontoiatriche del giugno 2005; l'infondatezza della domanda, per difetto di prova del contratto o contatto tra il dott. l'attore e comunque del nesso di causalità tra la patologia CP_2
dedotta e le prestazioni odontoiatriche asseritamente ricevute.
1.4. – L'attività istruttoria è consistita nell'assunzione delle deposizioni testimoniali di
(udienza del 7.7.2022) e di (udienza dell'11.11.2022), oltre che MO E_ nell'espletamento di CTU medico-legale (cfr. relazione definitiva, a firma della dott.ssa
[...]
). Per_2
2.1. – Ciò posto, l'attore ha innanzitutto dimostrato la fonte contrattuale della dedotta responsabilità.
Invero, il teste ha dichiarato di avere accompagnato e, poi, ripreso, l'amico E_
, almeno due o tre volte nel 2005, presso lo studio del dott. Parte_1 Persona_1
Più specificamente, il teste ha riferito di avere accompagnato suo cognato MO
, nel giugno del 2005, presso lo studio del dentista per eseguire Parte_1 Persona_1
2 l'estrazione di un molare e di avere aspettato, per circa due ore, l'esecuzione della prestazione odontoiatrica nella sala d'attesa.
Il solo rapporto di amicizia o di affinità non basta ad infirmare il valore probatorio delle predette dichiarazioni testimoniali, prive di incongruità, verosimili e convergenti.
Pertanto, pur in mancanza di documentazione sanitaria relativa alle cure eseguire dal dott. deve essere affermato che questi era il dentista di fiducia dell'attore e che nel giugno del CP_2
2005 gli ha effettivamente estratto un molare.
Dalla CTU espletata emerge, poi, il nesso di causalità tra le predette prestazioni sanitarie e l'epatite B, ma non anche rispetto all'epatite C ed alla correlata cirrosi epatica.
In particolare, dalla documentazione sanitaria in atti risulta che l'attore, il 30.7.2005, a causa dell'insorgenza di dolori addominali, vomito e comparsa di ittero veniva ricoverato presso l'U.O. di
Chirurgia Generale del P.O. “San Francesco di Paola” per poi essere trasferito, in data 1.8.2005, poiché affetto da “epatite virale acuta da virus B”, presso l'U.O. di Malattie Infettive dell'Ospedale di Cosenza, ove, il 12.8.2005 era sottoposto a plasmaferesi prima delle dimissioni del 22.8.2005 con diagnosi di “epatite acuta da HBV a decorso severo”. Seguiva nuovo ricovero presso la medesima struttura in data 27.10.2005 per “epatite acuta da HBV, calcolosi della colecisti”.
Al contempo, il paziente nell'Ospedale di Paola il 30.7.2005, nell'Ospedale di Cosenza il
2.8.2005 e nuovamente nell'Ospedale di Paola il 7.10.2005, era sottoposto alla ricerca dei markers per l'epatite C, sempre con esito negativo. Tuttavia, nel marzo 2007 gli veniva riscontrata epatite C correlata attiva cronica (come evidenziabile dal piano terapeutico della di Cosenza del 28.11.2008 e dal riassunto anamnestico patologico riportato nel certificato infettivologico del 6.6.2023 dell'
[...]
) e, successivamente, “cirrosi epatica HCV correlata”. CP_3
Ebbene, ad avviso del CTU, la sintomatologia acuta manifestata il 30.7.20025 ed oggettivata dall'immediato riscontro dei risultati degli esami di laboratorio indicativi di una infezione da epatite
B, tenuto conto del relativo periodo di incubazioni (tra un minimo di 45 ed un massivo 180 giorni, solitamente tra 60 e 90 giorni) e delle cure prestate dal dott. el giugno del 2005, in assenza CP_2 di altre ipotetiche fonti d'infezione (in ragione della raccolta anamnestica eseguita in occasione dei predetti ricoveri ospedalieri), consente di affermare, con elevata probabilità e, quindi, nel rispetto della regola civilistica del più probabile che non, che l'infezione non sarebbe insorta senza quelle prestazioni odontoiatriche non fossero state eseguite e che, quindi, sia stata causata dall'uso di strumenti non ben sterilizzati da parte del dott. CP_2
3 Tuttavia, l'attore è pacificamente guarito senza postumi dall'infezione da epatite B, mentre durante la malattia, secondo la condivisibile valutazione del CTU, ha patito 40 giorni di ITT, 60 giorni di ITP al 50% e 50 giorni di ITP al 25%.
Quanto all'epatite C, invece, come detto, il CTU ha escluso il nesso di causalità con le prestazioni odontoiatriche eseguite dal dott. el giugno 2005. CP_2
Infatti, i testi immunoenzimatici per la determinazione di anticorpi anti HCV, dotati di elevata sensibilità e specificità, come detto, hanno dato risultati negativi il 30.7.2005, il 2.8.2005 ed il 7.10.2005, ben oltre il periodo di incubazione massimo, pari a 12 settimane, dalle prestazioni odontoiatriche eseguite dal dott. nel giugno 2005. Come visto, la diagnosi di epatite C CP_2
sarebbe arrivata soltanto nel marzo 2007, circa due anni dopo dalla cure incriminate.
Il tempo trascorso tra la diagnosi e le prestazioni odoiatriche del dott. (pur CP_2
considerando la qualificazione come “cronica” dell'epatite C diagnostica nel marzo 2017) ed i risultati negativi degli esami specifici eseguiti per tre volte fino al 7.10.2005, tenuto conto del tempo di incubazione dell'infezione, non consentono di correlare l'infezione da epatite C e, quindi, la cirrosi epatica conseguenziale, all'attività sanitaria posta in essere dal predetto dentista.
Quanto, infine, alla eccepita violazione del consenso informato, l'attore non ha dedotto quali informazioni avrebbe voluto avere, ma non ha dedotto né dimostrato che, in presenza di imprecisate informazioni essenziali, avrebbe compiuto differenti scelte terapeutiche.
Resta da precisare che la diagnosi di epatite C non poteva essere formulata prima degli esami eseguiti il 30.7.2005, Pertanto, solo da tale data ha cominciato a decorrere il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 cod. civ., che, quindi, non era maturato al tempo della ricezione, in data 27.7.2015, della messa in mora da parte dell'attore.
In conclusione, pertanto, occorre liquidare, a carico dei convenuti in solido ed in favore di
, il complessivo importo di € 9.487,50 a titolo di danno biologico temporaneo, così Parte_1 calcolato all'attualità: € 4.600,00 per 40 giorni di ITT, € 3.450,00 per 60 giorni di ITP al 50% ed €
1.427,50 per 50 giorni di ITP al 25%.
Devono, infine, aggiungersi gli interessi tasso legale, da calcolarsi sulla somma devalutata, sulla base dell'indice FOI dell'ISTAT, alla data dell'evento (giugno 2005) e, successivamente, rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza, e, infine, sulla somma così determinata (divenuta debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione all'effettivo soddisfo.
2.2. – L'accoglimento in minima parte della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite per due terzi.
4 Per il resto, in ragione della soccombenza, occorre condannare i convenuti al pagamento – alla luce dei parametri previsti dal DM 55/2014 per il procedimento di cognizione davanti al
Tribunale appartenente al terzo scaglione di valore – di € 1.692,33 per compenso (pari al residuo terzo della sommatoria dei valori medi per tutte le fasi) ed € 1.713,09 per effetti esborsi (contributo unificato e marca da bollo), oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA
(come per legge), in favore di parte attrice.
Per lo stesso motivo (compensazione per due terzi – da dividere, quindi, un terzo a carico dell'attore ed un terzo a carico dei convenuti – e soccombenza per il resto), le spese di CTU devono essere poste per un terzo a carico dell'attore e per due terzi a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna i convenuti al pagamento in solido di € 9.487,50, oltre interessi legali fino al soddisfo (da calcolarsi come precisato in motivazione), in favore dell'attore;
b) compensa per due terzi le spese di giudizio e, per il resto, condanna i convenuti al pagamento in solido di € 1.692,33 per compenso, oltre € 1.713,09 per effetti esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15rerrr% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte attrice;
c) pone le spese di CTU per un terzo a carico dell'attore e per due terzi a carico dei convenuti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Paola, 3 febbraio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
5