Articolo 4 della Legge 24 dicembre 1959, n. 1145
Articolo 3Articolo 5
Versione
26 gennaio 1960
Art. 4.
L'esecuzione delle opere e' dichiarata urgente ed indifferibile agli effetti dell' art. 71 e seguenti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 , modificato dalla legge 18 dicembre 1878, n. 5188 .
Per le espropriazioni si applicano le norme degli articoli 57 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 .
I fabbricati comunque interessati dalle opere di costruzione della ferrovia sono sottoposti a vincolo fino a tre anni dopo la data di apertura al pubblico esercizio dei singoli tronchi della ferrovia, medesima per l'esecuzione delle opere di sottomurazione e di rinforzo.
Entrata in vigore il 26 gennaio 1960