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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/05/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 06 maggio 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nella causa per opposizione a precetto promossa da
, rappresentata e difesa dall' Avv. A. Costantini come da mandato in atti Parte_1
contro
, IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T., rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. M. G. Capoccia e A. Murciano come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione del 26.02.2021, regolarmente notificato il sig. ha proposto Parte_1
opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1 ° comma c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data
12.02.2021, con il quale la , in persona del Presidente p.t., aveva intimato il pagamento Controparte_1
della somma di € 6.172,00,quali oneri previdenziali rinvenienti dal 23,80% sulle competenze come liquidate nei titoli esecutivi notificati.
L'opponente eccepisce la non debenza degli oneri previdenziali calcolati dall'ente territoriale vittorioso al 23,80% sulle somme liquidate nei titoli esecutivi – sentenze- dal Giudice a titolo di competenze del giudizio.
Costituitasi regolarmente la Provincia di le parti precisavano le conclusioni e la causa CP_1
veniva rinviata per la discussione orale.
L'opponente eccepisce la non debenza degli oneri previdenziali calcolati dall'ente territoriale vittorioso al 23,80% sulle somme liquidate nelle sentenze dal Giudice a titolo di competenze del giudizio.
Orbene, le sentenze azionate con il precetto opposto condannano la parte soccombente al pagamento delle spese oltre accessori di legge. L'ente territoriale – parte vittoriosa nei gradi di giudizio – ha richiesto al quali oneri Pt_1
accessori il 23,80% per oneri previdenziali in luogo di IVA e CAP.
Ciò chiarito, il Giudicante ritiene di aderire a quanto affermato sul punto dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 7499 del 15.3.2023: “Quanto alla richiesta di "maggiorazione per oneri riflessi" formulata dalla Provincia di Verona nel controricorso, osserva il collegio che con L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 208 è stato stabilito che "Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro". Sui compensi alle avvocature delle pubbliche amministrazioni è di nuovo intervenuto il legislatore con il c.d. decreto amministrazione (D.L. n. 90 del 2014, convertito, con mod., dalla L. n. 114 del 2014) che all'art.
9 - rubricato "Riforma degli onorari dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici" - dispone che: 1) nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti dalle altre amministrazioni, in base alle norme del regolamento delle stesse. Il presente comma non si applica agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali;
2) in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali.
Orbene, dall'interpretazione testuale delle predette norme emerge che esse agiscano esclusivamente nei rapporti interni tra datore di lavoro e avvocato/dipendente, anche perché ispirate a finalità di contenimento della spesa pubblica. Infatti, mentre in precedenza gli importi da corrispondere agli avvocati dipendenti degli enti pubblici, sulla base delle previsioni del c.c.n.l. applicabile, erano pari alle spese di lite riconosciute a favore dell'ente ed era poi a carico dell'amministrazione pubblica il pagamento della relativa contribuzione, con l'entrata in vigore delle norme citate l'importo versato ai propri dipendenti è da considerarsi al lordo degli oneri riflessi.
E' del tutto evidente che, con l'approvazione di tale legge, è stato (di fatto) ridotto il trattamento retributivo degli avvocati dipendenti degli enti pubblici;
né la Corte costituzionale, nella sentenza n. 33 del 2009, ha affermato il contrario, essendosi limitata a dire che “la norma censurata non mira ad una riduzione del trattamento retributivo complessivo dell'avvocato dipendente previsto dalla contrattazione collettiva, ma disciplina piuttosto la distribuzione del carico contributivo tra ente pubblico-datore di lavoro e dipendente”.
Tale statuizione va letta, prima di tutto, nel contesto in cui è stata emessa, ossia al fine di rigettare le questioni relative alla violazione dell'art. 39 Cost., e non riguardo all'art. 36 della stessa: si e', quindi, trattata di una decisione che ha ritenuto la norma rispettosa della libertà sindacale, mentre non si è pronunciata in merito al diritto ad una equa retribuzione. In secondo luogo, la Corte costituzionale afferma che non è stata influenzata la retribuzione lorda degli avvocati/dipendenti, poiché la diversa ripartizione degli oneri contributivi ha inciso sul netto percepito dagli stessi. La conseguenza dell'introduzione di tale norma di legge è che l'ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite.
Trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi risulti infondata.”
In ultimo, il principio richiamato è stato recepito dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza n.
68/25 del 28.01.2025.
La problematicità della questione giurisprudenziale trattata, induce il Giudicante a disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti in causa.
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario Giorgia Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione,così provvede:
1) Accoglie l'opposizione promossa da e, per l'effetto, dichiara la inefficacia Parte_1
dell'atto di precetto notificato in data 12.02.2021; 2) Spese di lite compensate fra tutte le parti in causa
. Lecce, 06 maggio 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Giorgia Imperiale)