TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/02/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 6068 del
2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. ABBAGNATO GIUSEPPE ricorrente -
CONTRO
CP_1 contumace –
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 24/02/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso e dichiara la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta;
Nulla per le spese, data la contumacia dell' . CP_2
Pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di CTU già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 26/07/2023, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta (indennità di accompagnamento);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, richiamato per chiarimenti il consulente nominato nella precedente fase, la causa veniva decisa all'udienza di trattazione scritta del
24/02/2025;
1 - rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ribadito la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- ritenuto che nessuna statuizione deve essere presa sulle spese di lite, stante la contumacia dell' mentre restano definitivamente a carico CP_1 della parte ricorrente le spese per la consulenza tecnica, già liquidate in corso di causa, attesa l'assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. Att. cpc.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Palermo, così deciso all'udienza di trattazione scritta del 24/02/2025.
La Giudice
Cinzia Soffientini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 6068 del
2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. ABBAGNATO GIUSEPPE ricorrente -
CONTRO
CP_1 contumace –
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 24/02/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso e dichiara la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta;
Nulla per le spese, data la contumacia dell' . CP_2
Pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di CTU già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 26/07/2023, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta (indennità di accompagnamento);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, richiamato per chiarimenti il consulente nominato nella precedente fase, la causa veniva decisa all'udienza di trattazione scritta del
24/02/2025;
1 - rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ribadito la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- ritenuto che nessuna statuizione deve essere presa sulle spese di lite, stante la contumacia dell' mentre restano definitivamente a carico CP_1 della parte ricorrente le spese per la consulenza tecnica, già liquidate in corso di causa, attesa l'assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. Att. cpc.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Palermo, così deciso all'udienza di trattazione scritta del 24/02/2025.
La Giudice
Cinzia Soffientini
2