Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 940/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...], il [...] c.f. Parte_1
, n.q. di titolare dell'omonima ditta, con sede in Trapani, C.F._1
P.IVA elettivamente domiciliato in Palermo, in via Gioacchino P.IVA_1
Ventura n.5, presso lo studio dell'avv. Salvatore Romeo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante
CONTRO
, nato a [...], il [...] c.f. Controparte_1
, n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, con sede a C.F._2
Trapani, P.IVA , elettivamente domiciliato in Trapani, via Vespri P.IVA_2
n.87, presso lo studio dell'avv. Vito Bertuglia, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti;
appellato
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo adita,
contrariis reiectis Nel merito: in totale riforma dell'impugnata sentenza
nr.237/2022, res Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della
sentenza impugnata n.237/2022 resa nel procedimento R.G. 1060/2017 del
Tribunale di Trapani;
Accogliere per intero le domande proposte dal sig.
[...]
in atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, rilevando la Parte_1
manifesta infondatezza ed inconsistenza probatoria della pretesa creditoria
dell'appellato; Revocare il decreto ingiuntivo n.121/2017 del Tribunale di Trapani;
Condannare il sig. al pagamento integrale delle spese del Controparte_1
doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA, spese generali ed oltre ancora diritti
successivi al deposito della sentenza del presente giudizio di appello da distrarsi
in favore del sottoscritto legale anticipatario”.
Conclusioni dell'appellato: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO reiectis adversis 1) rigettare l'impugnazione avversaria e confermare
in toto la sentenza impugnata. 2) condannare il sig. al pagamento delle Pt_1
spese di lite”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
otteneva dal Tribunale di Trapani l'emissione in data 21 Controparte_1
febbraio 2017 del decreto ingiuntivo n. 121/2017, con il quale veniva ingiunto a 3
il pagamento in favore del richiedente della complessiva Parte_1
somma di euro 21.350,00 (euro 17.500,00 + I.V.A. al 22%), oltre interessi e spese della procedura, a titolo di saldo della fattura n. 132 del 12 settembre 2016
relativa all'effettuazione di interventi di verniciatura su n. 59 veicoli.
Proponeva opposizione il deducendo l'infondatezza credito azionato, Pt_1
atteso l'avvenuto pagamento dei crediti dovuti per le prestazioni effettivamente commissionate alla controparte, corrispondenti solo in parte a quelle addotte, e,
in ogni caso, l'inidoneità della fattura de qua a costituire prova della pretesa,
anche in ragione della genericità del prefato documento fiscale, privo della indicazione del numero di targa dei veicoli, del costo orario e delle date di consegna. Lamentava, inoltre, la qualità della prestazione ricevuta e il quantum
richiesto. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Resisteva il , ribadendo la sussistenza fra le parti di un accordo CP_1
commerciale verbale in virtù del quale l'opponente, titolare di una impresa di autoriparazioni, gli avrebbe indirizzato la clientela per l'esecuzione di lavori di verniciatura in cambio di un pagamento dilazionato e senza acconti del relativo corrispettivo, ovvero da eseguirsi al momento della consegna del veicolo o a seguito di indennizzo da parte delle imprese assicuratrici dei terzi danneggianti.
Aggiungeva che i fatti sopra riassunti erano stati ammessi dall'opponente nel corso di una conversazione telefonica tra loro intercorsa di cui produceva il relativo file audio nonché la trascrizione.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 237 del 5-7 marzo 2022, all'esito di una fase istruttoria sostanziatasi nell'audizione del teste e Testimone_1 4
nell'acquisizione della registrazione della conversazione telefonica anzidetta,
confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Interponeva appello Si costituiva , Parte_1 Controparte_1
insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
Alla data del 9 ottobre 2024, sulle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
L'appello, i cui motivi nulla aggiungono rispetto alle difese spiegate nella precedente fase di giudizio, è all'evidenza infondato.
L'appellante si duole per aver il giudice di prime cure ritenuto fondato il credito azionato in via monitoria sulla scorta di una serie di elementi, segnatamente costituiti dalla registrazione della conversazione telefonica intercorsa fra le parti,
dalla deposizione del teste e dalla fattura n. 132 del 12.09.2016 Tes_1
emessa dalla impresa creditrice.
Va fin da subito osservato che l'odierno appellante non ha mai esplicitamente contestato la sussistenza di un rapporto commerciale con la impresa opposta,
ammettendo, al contrario, di aver commissionato alcuni dei lavori di verniciatura richiamati nella suddetta fattura (di cui peraltro lamenta genericamente una inadeguata esecuzione). Non ha neppure negato di essere l'interlocutore della conversazione telefonica registrata direttamente dal , limitandosi a CP_1
sostenere l'inutilizzabilità di tale prova in quanto la captazione dovrebbe ritenersi 5
illegittima perché effettuata a sua insaputa, e, comunque, l'irrilevanza del suo contenuto. In questo grado ha anche lamentato una infedeltà della relativa trascrizione senza tuttavia circostanziare in alcun modo siffatta doglianza, che è
comunque superata dal rilievo che il contenuto della prova è assicurato direttamente dal file audio ri-depositato anche in questo grado.
Al riguardo occorre rilevare che la valenza conoscitiva di tale tipo di “documento”
è stata recentemente confermata dalla Suprema Corte la quale ha ribadito che la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesta né che la conversazione sia realmente avvenuta né il suo tenore risultante dal nastro e sempre che almeno uno dei soggetti in essa coinvolti sia parte in causa (Cass, Civ. Ord. n. 30977 del 03/12/2024).
Nel caso in delibazione, nella sussistenza di tali requisiti, il dialogo appare di sicura rilevanza dimostrativa tenuto conto che in esso il , compulsato dal Pt_1
a corrispondergli specificatamente l'importo di euro 17.500,00, CP_1
rivendicato a titolo di credito per lavori effettuati, su suo incarico, su un gran numero di veicoli – per i quali il , ammettendo di non avere conservato CP_1
l'indicazione dei numeri di targa, chiedeva all'interlocutore di volergliela fornire in vista della emissione delle relative fatture – non negava la debenza della somma ma si giustificava, adducendo personali difficoltà lavorative, e si impegnava a provvedere al più presto al suo pagamento, preannunciando che, per il futuro,
avrebbe seguito diverse modalità di gestione dei profili economici della collaborazione commerciale, pretendendo dalla clientela il versamento immediato 6
del corrispettivo delle riparazioni, salvo, in caso contrario, astenersi dall'inviare i veicoli al verniciatore.
Il giudice di prime cure ha poi valutato i fatti emergenti, già in termini inequivoci,
dalla suddetta conversazione telefonica alla luce della mancata comparizione dell'opponente alla udienza in cui avrebbe dovuto sottoporsi ad interrogatorio formale e delle dichiarazioni rese dal teste . Quest'ultimo confermava di Tes_1
avere assistito ad un incontro, svoltosi presso la officina del , nel corso del Pt_1
quale, alle insistenze del , che chiedeva la corresponsione del saldo di CP_1
un non esiguo credito, certamente superiore ai 10.000,00 euro, nascente dai rapporti di natura professionale che intercorrevano tra le parti, l'odierno appellante rispondeva rassicurando circa un suo pronto pagamento (“il lo Pt_1
rassicurò sul fatto che nell'arco di una settimana avrebbe corrisposto un acconto
e che avrebbe pagato il saldo entro la fine dell'estate”).
A tale riguardo, a prescindere dalla incapacità del teste di ricordare con precisione la data di svolgimento dell'episodio e l'entità della somma oggetto della discussione - incapacità che appare, semmai, sintomatica di genuinità delle propalazioni - privi di ogni effettiva consistenza risultano gli ulteriori rilievi mossi dall'appellante volti a contestare la affidabilità del dichiarante per il solo fatto di avere costui precisato di avere presenziato all'incontro quale conoscente del e persona a cui il medesimo si era rivolto, in quanto munito di diploma in CP_1
ragioneria, per essere aiutato nella compilazione della fattura.
In conclusione, il credito azionato deve ritenersi, alla luce delle esposte emergenze, adeguatamente provato sia nell'an che nel quantum. 7
Le spese di grado seguono la soccombenza e si liquidano per come in dispositivo in base al valore della causa, applicando i parametri tariffari (minimi per la fase di “trattazione”, medi per le altre fasi).
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.ro Parte_1
237/2022 del Tribunale di Trapani, pubblicata il 07/03/2022.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato, , le spese del Controparte_1
presente grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Palermo, 7.3.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo