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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/09/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dott. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di riassunzione iscritto al n. 308 del ruolo generale dell'anno 2024
T R A
c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Mariangela Casiello in virtù di procura allegata all'atto di riassunzione
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
c.f. in qualità di erede di CP_1 C.F._2 Per_1
; c.f. e
[...] Parte_2 C.F._3
1 c.f. in qualità di chiamate Parte_3 C.F._4
all'eredità di Persona_1
congiuntamente rappresentate e difese dall'avv. Nicola Maria Manzione giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di riassunzione
CONVENUTE IN
RIASSUNZIONE
avente ad OGGETTO: Riassunzione ai sensi dell'art. 392 cpc a seguito dell'ordinanza n. 36280/2023 con la quale è stata parzialmente cassata la sentenza della Corte di
Appello di Salerno n. 822/2021 ( Dichiarazione giudiziale di paternità naturale di
persona maggiorenne – Danno endofamiliare)
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nelle note scritte inviate nel termine del 06/02/2025 fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 28/11/2016 conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Salerno al fine di “1) far accertare e Persona_1
dichiarare che il convenuto era padre naturale, quindi pronunciarsi sulla dichiarazione
giudiziale di paternità ex art. 269 c.p.c.; 2) ordinare all'ufficiale di stato civile di
Salerno di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
3) condannare il
convenuto al pagamento a titolo di contributo di mantenimento un assegno
omnicomprensivo di € 500,00 mensili, da versare in via anticipata entro il giorno 5 di
ogni mese;
4) condannare il convenuto al pagamento degli arretrati del mantenimento
dal 1987 ad oggi;
5) condannare il convenuto al pagamento della somma di €
310.365,00 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi al tasso legale della
sentenza e sino al soddisfo, come da tabelle di Milano;
6) condannare alle spese (in
favore dell'erario essendo intervenuta delibera di ammissione al gratuito patrocinio).”
2
2. Si costituiva che, contestati tutti i fatti allegati in citazione, Persona_1
eccepiva l'infondatezza della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, di cui chiedeva il rigetto col favore delle spese.
3. La causa veniva trattata con la nomina di un CTU che, all'esito del test del DNA,
accertava che doveva considerarsi padre biologico di Persona_1 Pt_1
con una probabilità del 99,0000855725006 %.
[...]
4. Con sentenza n. 1325/2019 il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda di riconoscimento della paternità; accoglieva la domanda di mantenimento, ma considerando il parziale inserimento dell'attore nel mondo del lavoro e la rendita derivante dalla locazione di un immobile ereditato nonché la pensione di € 1.385,00
lorde del gli riconosceva a titolo di mantenimento la minore somma di € Per_1
150,00 mensili;
dichiarava inammissibile la domanda di pagamento delle quote di mantenimento arretrate, in quanto proposta dal figlio e non dal genitore (la madre deceduta) che le aveva sostenute;
rigettava la domanda di risarcimento del danno ritenendo che, "sebbene la totale assenza del padre dalla vita del figlio sia una
circostanza non contestata, parte attrice non ha fornito la prova che il padre fosse a
conoscenza del rapporto di filiazione, oltre che un riscontro probatorio circa le
conseguenze pregiudizievoli patite per le descritte omissioni..."
5. Con atto notificato in data 29/05/2019 impugnava la sentenza Parte_1
dinanzi alla Corte di Appello di Salerno contestandola nella parte in cui il Tribunale,
in violazione dell'art. 115 cpc, aveva ritenuto non specificamente provato che il padre fosse effettivamente a conoscenza del rapporto di filiazione e che avesse mantenuto una frequentazione di vita con la madre anche dopo la nascita del figlio;
aveva Parte_4
erroneamente qualificato come patrimoniale il danno derivante da ingiustificata privazione della figura paterna;
aveva erroneamente dichiarato inammissibile, per
3 carenza di legittimazione in capo all'attore, il rimborso delle spese sopportate dalla madre per il suo mantenimento;
aveva quantificato in soli € 150,00 al mese l'assegno di mantenimento in suo favore, e per queste ragioni chiedeva che, in riforma della sentenza, il fosse condannato al pagamento, in suo favore, dell'assegno di Per_1
mantenimento nel maggiore importo di € 500,00 mensili oltre interessi, degli arretrati nella misura di € 310.365,00 oltre interessi e del risarcimento dei danni, oltre al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, stante l'ammissione dell'appellante al Patrocinio statale.
6. Si costituiva che resisteva al gravame, di cui chiedeva il Persona_1
rigetto eccependo, in particolare, l'inammissibilità, per difetto di legittimazione, della domanda diretta ad ottenere il recupero degli arretrati per il mantenimento dal 1987
all'attualità ovvero, in ogni caso, la sua prescrizione, e l'infondatezza sia della domanda risarcitoria, non avendo mai avuto cognizione della paternità, che della domanda diretta ad ottenere un maggior importo del mantenimento, avendo il Pt_1
trovato un'occupazione all'estero, che aveva lasciato per rientrare in Italia.
7. Con sentenza n. 822/2021 la Corte di Appello rigettava l'impugnazione confermando integralmente la sentenza del Tribunale e compensando le spese processuali.
8. Avverso la sentenza di appello il proponeva ricorso dinanzi la Suprema Pt_1
Corte articolando cinque motivi di doglianza.
9. rimaneva intimato. Persona_1
10. Con ordinanza n. 36280/2023 il Giudice di legittimità accoglieva il primo, il secondo ed il quinto motivo.
10.1. Nell'ordinanza i motivi accolti sono stati così riportati: “Il ricorrente denuncia: i)
con il primo motivo la «violazione e falsa applicazione delle norme – art. 360 c.p.c. n. 3
– violazione dell'art. 115 c.p.c.-violazione art 167 c.p.c. - violazione principio univoco
4 in Cassazione che i fatti non specificatamente contestati non necessitano di prova
(Sezioni unite n. 761 del 2002 e Cass. civ. n. 22837/2010). Carenza e illogicità della
motivazione su un punto decisivo della controversia», per avere la Corte territoriale
disatteso il principio di non contestazione, tale, nella specie, da determinare
l'acquisizione come fatto accertato la non conoscenza della paternità da parte del
e per essere la Corte, inoltre, incorsa nella violazione dell'art. 167 cod. Per_1
proc. civ.; deduce che la non contestazione di avere avuto un rapporto di amicizia negli
anni con la madre del ricorrente, anche dopo la sua nascita, con la consapevolezza di
avere avuto rapporti intimi con la donna, avrebbe dovuto ingenerare quantomeno il
dubbio, vista la notevole somiglianza con il padre, del rapporto di filiazione;
ii) con il
secondo motivo la «erronea lettura dei fatti posti a base della sentenza», per avere la
Corte d'appello posto a base della motivazione, per escludere l'assenza del padre dalla
vita familiare del minore, una prospettazione dei fatti mai offerta dall'attore, il quale in
citazione aveva espressamente indicato che il padre solo tre o quattro volte all'anno gli
faceva visita e che, quando egli aveva circa dodici anni, i rapporti si erano
improvvisamente interrotti del tutto;
era inoltre illogica la motivazione secondo cui il
padre lo avrebbe “supportato moralmente, frequentandolo nel corso del tempo”,
mentre l'odierno ricorrente aveva sempre sostenuto di essere stato abbandonato,
soprattutto dopo la malattia della madre, sia moralmente che economicamente;
deduce
l'illogicità della sentenza, fondata su una errata valutazione dei fatti, allorquando si
affermava che “le conseguenze dannose derivate dal disinteresse mostrato dal genitore
avrebbero dovute essere quantomeno specificamente allegate e provate
presuntivamente non essendo sufficiente la deduzione del mero contegno omissivo del
genitore..”, poiché in citazione l'odierno ricorrente aveva esposto che: “nonostante le
innumerevoli richieste del figlio il padre si limitava a vederlo un paio di volte l'anno e
offrirgli un semplice gelato e successivamente un semplice caffè”; rimarca il ricorrente
5 che egli era a conoscenza dell'esistenza di confratelli e dello stato di benessere e
agiatezza della famiglia del a fronte della vita di stenti fatta da lui e dalla Per_1
madre, e questa consapevolezza era stata per lui fonte di disagio e malessere;
(….)v)
con il quinto motivo la «violazione dell'obbligo di risarcimento del danno non
patrimoniale da parte del padre assente dalla vita del figlio - fatto controverso in
relazione alla motivazione, illogicità della motivazione circa un punto decisivo della
controversia», per avere la Corte prima ritenuto che il avesse contestato Per_1
l'assunto attoreo relativo alla conoscenza dello stato di paternità, e che quindi fosse
giustificata la sua totale assenza dalla vita del figlio, per escludere la violazione dei
suoi obblighi derivanti dalla paternità, e di seguito che, secondo la prospettazione
attorea, il padre fosse a conoscenza dello stato di filiazione e, seppure non
economicamente, lo avrebbe supportato moralmente, frequentandolo nel corso del
tempo e fornendogli anche consigli per il suo inserimento nel mondo del lavoro;
rimarca l'evidente illogicità di tale motivazione, per avere la Corte d'appello per un
verso ritenuto non provati dei fatti, nello specifico la conoscenza dello stato di
filiazione, e per altro verso posto a fondamento della decisione, per escludere l'obbligo
di risarcimento, altri fatti (il padre seppure non economicamente era stato presente
moralmente nella vita del figlio) che presupponevano la conoscenza dello stato di
filiazione; deduce che la motivazione è errata e insufficiente, perché la Corte di merito
avrebbe dovuto, partendo dal fatto noto e non contestato della totale assenza del padre
per tutto il corso della vita del figlio, secondo le comuni regole di esperienza, desumere
la sussistenza del danno non patrimoniale, consistito nella profonda sofferenza del
figlio per la privazione di beni fondamentali, quali la cura, l'affetto, l'amore
genitoriale”.
10.2. Nella disamina congiunta dei tre motivi, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento della Corte secondo il quale “ai fini del risarcimento del danno subito dal
6 figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che
quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o
anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione. La prova di ciò
può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso
degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo
degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza
indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole
completamento (da ultimo Cass. 34950/2022)”, ed ha rilevato che nella specie la Corte
di Appello aveva mancato di svolgere una corretta indagine, aveva fatto erronea applicazione del principio di non contestazione, non aveva tenuto conto degli elementi indiziari indicati dal ai fini della dimostrazione della consapevolezza della Pt_1
propria paternità in capo al aveva proceduto ad una valutazione atomistica Per_1
dei singoli indizi e non invece ad una valutazione complessiva, dell'uno per mezzo degli altri, limitandosi a “negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza
accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero
in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe
potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento
(Cass. n. 9059/2018)”.
La sentenza è stata pertanto parzialmente cassata, con rinvio della causa dinanzi alla
Corte di Appello di Salerno in diversa composizione per un nuovo esame.
11. Con atto di citazione notificato il 25/03/2024 agli eredi di , nelle Persona_1
more deceduto, il ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte chiedendo Pt_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Salerno
in via principale e nel merito, in riforma della sentenza n.1325/2019 emessa dal
Tribunale di Salerno, Sezione prima Civile, Giudice Dott./Dott.ssa Chiosi, nell'ambito
del giudizio N.R.G. 7772/2016, depositata in cancelleria in data 12.04.2019:-
7 condannare il convenuto alla somma di € 310.365,00 a titolo di risarcimento del danno
oltre interessi dal tasso legale al soddisfo come da tabelle di Milano richiamate;
-
Condannare il convenuto alla refusione delle spese di lite a favore dell'erario, con
richiesta di liquidazione dei compensi per il gratuito patrocinio in favore del
sottoscritto avvocato per la presente fase e in favore dell'avv. Luca Ruggiero per la fase
di Cassazione, oltre spese generali al 15% e cassa al 4%”.
12. Si sono congiuntamente costituiti erede di CP_1 Per_1
, e e chiamate all'eredità. La
[...] Parte_2 Parte_3
prima ha concluso per il rigetto della domanda di risarcimento in quanto rimasta infondata;
le seconde hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per non avere ancora accettato l'eredità del padre.
13. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione inviate con le note scritte entro il termine del 06/02/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, questa Corte con ordinanza del 13/02/2025 ha riservato la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14. In via preliminare alla disamina del merito della causa, al fine di delimitare l'oggetto della presente fase di riassunzione, va qui richiamato il principio per cui “Il
giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per
motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce -- come desumibile dall'art.
393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non
consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua
inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente
l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio --
la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare
la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che,
8 pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente
procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla
pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza
sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce
direttamente sulle domande proposte dalle parti” ( cfr. ex plurimis, Cass. 2005/1824;
2021/15143; 2022/24372).
15. Sulla base di questa necessaria premessa e tenendo conto dell'esito dei vari gradi di giudizio, deve affermarsi che nella presente fase prosecutoria la Corte di Appello non deve più esaminare la domanda di accertamento della paternità, la domanda di rimborso delle somme versate per il mantenimento del e la domanda di rideterminazione Pt_1
dell'assegno di mantenimento in quanto le statuizioni ad esse relative sono ormai
coperte da giudicato.
16. Oggetto del presente giudizio è pertanto esclusivamente la domanda di risarcimento del danno conseguente ad illecito c.d. endofamiliare, con riferimento alla quale questo giudicante è chiamato a verificare la sussistenza di tutti gli elementi che fondano la responsabilità per atto illecito, ovvero, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza del della sua condizione di genitore di e, Per_1 Parte_1
sotto il profilo oggettivo, il danno ingiusto che sia derivato al figlio in conseguenza della sua condotta.
17. In ordine alla prova della consapevolezza, posto che questa non può farsi derivare automaticamente dal solo fatto della consumazione di rapporti sessuali con la madre, in ossequio al principio espresso dal Giudice remittente ritiene questa Corte che, valutati complessivamente e non atomisticamente, numerosi elementi dedotti dall'attore sin dall'atto introduttivo del giudizio che non sono stati specificamente contestati dal convenuto depongono univocamente per la sua dimostrazione.
9 Ed infatti devono ritenersi indizi gravi ed univoci: la circostanza, particolarmente significativa, dei rapporti sessuali intercorsi tra il e in epoca Per_1 Parte_4
compatibile con il concepimento;
il riconoscimento del figlio da parte della sola madre;
la somiglianza fisica del ragazzo al la frequentazione del e della Per_1 Per_1
anche dopo la nascita, dapprima con maggiore assiduità e poi sempre meno;
la Pt_1
scoperta, a 12/13 anni, della verità sul da parte del a seguito della Per_1 Pt_1
quale i rapporti tra le parti erano continuati, sia pure con minore frequenza;
l'incontro chiarificatore che il figlio volle con il padre al compimento dei 18 anni, cui fecero seguito altri incontri tra i due anche per strada;
i consigli per la ricerca di un lavoro il aveva elargito al Per_1 Pt_1
Le circostanze testé riferite, che sono state riportate dall'attore nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, a differenza di altre, non hanno costituito oggetto di specifica e decisa contestazione né, comunque, sono state contrastate da elementi di prova offerti dal convenuto, il quale, dopo aver genericamente contestato “la
ricostruzione dei fatti come effettuata nell'atto introduttivo”, si è limitato a giustificare le visite alla ed al bambino nel corso degli anni con il fatto di essere un collega Pt_1
di lavoro e a negare la fondatezza di circostanze non dirimenti, quali l'aver trascorso insieme le vacanze estive o il non aver prestato aiuto al ragazzo quando la madre si ammalò.
18. La prova della consapevolezza della paternità non è tuttavia sufficiente all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno endofamiliare.
- Va sul punto rilevato che con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado il ha avanzato la richiesta risarcitoria con riferimento ai “danni per la mancata Pt_1
assistenza morale e materiale in violazione degli obblighi scaturenti dal rapporto
genitoriale” e, sul presupposto che il danno richiesto fosse un “danno esistenziale in re
ipsa”, ha ritenuto di non dover specificamente fornire alcuna prova “sul presupposto
10 che la sola assenza, il solo abbandono, il solo non adempiere ai doveri che la legge
impone ai genitori produce di per sé un danno che deve essere risarcito, viepiù
considerata la rilevanza costituzionale degli obblighi scaturenti dal rapporto di
filiazione”, aggiungendo che “la particolare tipologia di danno non patrimoniale in
questione, di tipo esistenziale, consistente nella perdita integrale del rapporto parentale
che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore, deve essere risarcita per
il fatto in sé della lesione”, e che “la prova dei danni lamentati può essere offerta sulla
base dei soli elementi presuntivi” (cfr. citazione di primo grado pagg. 4,5).
La domanda è stata pertanto formulata con riferimento alla “mancata assistenza morale
e materiale in violazione degli obblighi derivanti dal rapporto genitoriale”; il danno è
stato considerato in re ispa, e quindi non abbisognevole di attività probatoria, ed è stato richiesto, facendo applicazione dei criteri indicati dalle Tabelle del Tribunale di Milano
sul danno da perdita del rapporto parentale, con riferimento ad un arco temporale che partiva dalla nascita sino all'attualità.
- Il Tribunale di Salerno ha rigettato la domanda ritenendo che il danno non fosse in re
ispa e che, invece, esso dovesse essere allegato in maniera specifica ed ulteriormente provato.
- Nell'atto di appello il ha riportato la giurisprudenza in materia, richiamando in Pt_1
particolare il principio espresso da Cass. 2013/26205 per cui la“ violazione del diritto
alla protezione e cure necessarie al suo benessere nonché di intrattenere relazioni e
contatti diretti con i propri genitori” (…) “determina un automatismo tra procreazione
e responsabilità genitoriale declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e
148 cc, che sostituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito
endofamiliare”, altresì riportando ampia parte della motivazione in cui la S. Corte, con riferimento al caso esaminato, ha affermato che ”La condotta gravemente omissiva del
ricorrente ha determinato fin dalla nascita dei resistenti e senza soluzione di continuità
11 un grave stato di sofferenza psicologica derivante dalla privazione ingiustificata della
figura paterna, sia sotto il profilo della relazione affettiva, sia sotto il profilo della
negazione dello status sociale conseguente”(…)” il danno subito a causa della
privazione della figura paterna è consistito nelle ripercussioni personali e sociali
derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stati desiderati ed accolti come figli.
La condizione di sofferenza personale e morale nella quale sono stati posti i resistenti
fin dalla nascita non ha natura transeunte né può essere influenzata, nell'an e nel
quantum, dai fattori temporali indicati nei motivi di ricorso. La mancanza del padre ha
segnato un tracciato di disagio e sofferenza nello sviluppo psico fisico dei minori ed ha
creato una situazione di privazione affettiva e di ruolo sociale di natura stabile e
definitiva, non suscettibile di mutamenti quanto meno fino al raggiungimento della
maggiore età”.
- La Corte di Appello ha rigettato la domanda sul rilievo della “generica prospettazione
del danno”, ritenendo indispensabile “l'allegazione puntuale del danno ingiusto
derivante dalla perdita della figura genitoriale e, quantomeno, la sussistenza di
elementi presuntivi dai quali desumerlo”.
- Ritiene questo Giudicante di non doversi discostare dalla decisione dei precedenti collegi.
Ed infatti, risulta dagli atti che, sin dalla nascita, il rapporto tra il ed il figlio Per_1
non si sia mai sostanzialmente interrotto;
che il venne a sapere all'età di 12/13 Pt_1
anni che il non lavorava in Sicilia, come gli aveva detto la madre per Per_1
giustificare le sue visite discontinue, ma viveva nella stessa città ed aveva un'altra famiglia;
che, nonostante lo shock, il minore aveva continuato a voler vedere il padre,
che, tuttavia, da un certo momento in poi si era recato più raramente a fargli visita;
che successivamente questi aveva seguito il ragazzo e gli aveva dato consigli anche per il lavoro.
12 A fronte di siffatte evenienze e di una situazione in cui non è ravvisabile un totale disinteresse del padre, e dunque l'assoluta elisione della figura paterna dalla sua vita, ed
è emerso che il padre si è dedicato anche al figlio naturale e non esclusivamente alla sua famiglia, l'attore avrebbe dovuto specificamente allegare in cosa sia consistito il danno subìto e se e come la vicenda descritta abbia inciso sulla sua personalità e sul suo sviluppo psicofisico sin da quando era bambino, ovvero se e come abbia determinato lo sconvolgimento della sua esistenza.
Il danno, in altri termini, “non è presunto, ma la sua allegazione deve essere
circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere
enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico”( Cass. 2018/28742;
2018/2056; 2018/11269; 2023/23270).
- Siffatta conclusione non contrasta con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla difesa del anche nell'atto di citazione in riassunzione, Pt_1
in particolare con l'affermato“automatismo tra procreazione e responsabilità
genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 cpc, che
costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare,
nell'ipotesi in cui alla procreazione non segue il riconoscimento e l'assolvimento degli
obblighi conseguenti alla condizione di genitore”, di cui si legge in Cass. 2013/26205
riportata quasi per esteso dall'attore.
Ed infatti, rileva la Corte che, premesso detto automatismo, nelle vicende esaminate dal
Giudice di legittimità e riportate dall'attore, al fine di far derivare dalla violazione degli obblighi di cui ai citati articoli una condanna al risarcimento si fa comunque riferimento alla specificità del singolo caso, allegata ed esaminata in concreto, sì come è evidente nell'articolata vicenda esaminata da Cass. 2013/26205 e, analogamente, in quella, ivi richiamata, di cui tratta Cass.2012/5652, ove si è affermata la responsabilità di un padre che si era “totalmente disinteressato del figlio sin dalla nascita causando a quest'ultimo
13 un grave stato di sofferenza psicologica derivante dalla privazione ingiustificata della
figura paterna sia sotto il profilo della relazione affettiva sia sotto il profilo della
negazione dello status sociale conseguente” cui ha fatto seguito un “danno subìto a
causa della privazione della figura paterna e consistito nelle ripercussioni personali e
sociali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stati desiderati ed accolti come
figli (…) La mancanza del padre ha segnato un tracciato di disagio e sofferenza nello
sviluppo psico fisico dei minori ed ha creato una situazione di privazione affettiva e di
ruolo sociale di natura stabile e definitiva (…)”.
- Conclusivamente, la tipologia di danno qui richiesto non è in re ispa e, quindi, non può farsi derivare dal solo fatto della “mancata assistenza morale e materiale in
violazione degli obblighi scaturenti dal rapporto genitoriale”, come invece ritenuto nella citazione di primo grado, ma richiede specifiche allegazioni in fatto anche con riferimento all'evoluzione del rapporto padre-figlio, che nel caso di specie non è stata in alcun modo illustrata rimanendo, per tutto il giudizio, al livello della generica allegazione dell'atto introduttivo.
Peraltro, il danno subito dal figlio deve essere liquidato in misura proporzionale “alla
maggiore incidenza dell'assenza della figura paterna durante il periodo cruciale degli
anni di sviluppo e crescita... (0-18 anni) e poi in misura decrescente per il periodo
successivo, quando ormai la situazione abbandonica può ritenersi, almeno
parzialmente, stabilizzata ed ormai, presumibilmente, quasi metabolizzata o in fase di
progressiva compensazione”, una volta acclarato che il padre ben sapesse della esistenza del figlio (Cass. 2013/26205; Cass. 2012/15148). Occorre, pertanto, tenere conto, ai sensi dell'art.1226 cod. civ., della durata dell'inadempimento e della assenza di qualsiasi ragionevole motivazione giustificativa del comportamento del padre, nel caso in cui avesse omesso di prestare qualsiasi assistenza morale e di contribuire, anche in
14 minima parte, al mantenimento del figlio, in tal modo accertando in concreto la gravità
del fatto e dell'entità della sofferenza procurata.
In altri termini, al fine di consentire al Giudice l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa e di “esplicitare i concreti indici e parametri di
valutazione adottati, in relazione alla specificità del caso” ( Cass. 2024/31552), è
necessario che la parte abbia “assolto l'onere di dimostrare la sussistenza e l'entità
materiale del danno” ( Cass. 2018/4310; 2020/17607) ovvero abbia provato l'”esistenza
di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa
richiesta risarcitoria” ( Cass. 2022/13515), giacché “la liquidazione equitativa, per non
essere arbitraria, presuppone che il giudice di merito indichi i criteri seguiti per
determinare l'entità del risarcimento, risultando il suo potere discrezionale sottratto a
qualsiasi sindacato in sede di legittimità solo ove dia conto che sono stati considerati i
dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni
liquidati” (Cass. 2024/31552).
19. La domanda di risarcimento va pertanto rigettata.
20. L'esito del giudizio rende superflua la disamina dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalle figlie del Per_1
21. Il mutamento di giurisprudenza sulla prova del danno endofamiliare e la peculiarità
della figura giuridica esaminata giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità e della presente fase di riassunzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione ex art 392 cpc introdotto, a seguito della ordinanza della
Cassazione civile n. 36280/2023, da con atto di citazione notificato Parte_1
il 25/03/2024 nei confronti di e, per esso deceduto, delle Persona_1
15 eredi , e , CP_1 Parte_2 Parte_3
così provvede:
1. RIGETTA la domanda di risarcimento del danno endofamiliare;
2. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio di cassazione e della presente fase di riassunzione.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13,
co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 02 luglio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Il PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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