Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/1976, n. 346
CASS
Sentenza 3 febbraio 1976

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In tema di imposte sui trasferimenti, il contribuente che, nel corso del procedimento di accertamento del valore, rettifichi in aumento la base imponibile (nella specie,rispetto a quella risultante dal valore dichiarato nell'originaria denuncia di successione) con atto presentato all'ufficio impositore, offre a tale ufficio la possibilita di riscuotere il corrispondente ammontare del tributo complementare, salvo il definitivo accertamento in via amministrativa o contenziosa. Pertanto, dal giorno dell'operata rettifica, il contribuente non e piu tenuto al pagamento degli interessi moratori, di cui alla legge 26 gennaio 1961, n 29 (interpretata autenticamente dalla legge 28 marzo 1962 n 147) relativi al tributo complementare da liquidarsi sul maggior valore offerto. ( Conf 946/75, mass n 374333; ( Conf 404/74, mass n 368109; ( Conf 2804/73, mass nn 366365 e 366366; ( Conf 645/73, mass n 362745).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/1976, n. 346
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 346
    Data del deposito : 3 febbraio 1976

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