Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 12/03/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4550/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 4550/2024 VG promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Stefania Giannini - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a Montegranaro in Via R. Morandi n.
22;
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Parte_2 C.F._2
Paradisi - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito a Sant'Elpidio a Mare in Via Faleriense
n. 2160;
***
pagina 1 di 5
1/7/2020; dalla cui unione coniugale sono nate tre figlie (in data 02/8/2006), Persona_1
(in data 14/1/2008) e (in data 9/8/2014); Persona_2 Persona_3
***
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati – e - con Parte_1 Parte_2 ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno dato atto che dall'unione sono nate tre figlie (in data 02/8/2006), Persona_1 Per_2
(in data 14/1/2008) e (in data 9/8/2014) ed hanno congiuntamente chiesto
[...] Persona_3 di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Per_
“1. Le figlie minori e saranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_3 prevalente presso la residenza materna. che è diventata da poco maggiorenne ma non è ancora Per_1 economicamente indipendente, ha espresso il desiderio di continuare a vivere presso la residenza materna.
2. Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie mediante versamento in capo alla sig.ra Pt_2 della somma complessiva mensile di € 300,00 (trecento/00), ossia € 100 per ciascuna figlia, da Pt_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge.
3. Le spese straordinarie necessarie per le figlie saranno poste al 50% a carico di entrambi i genitori ed andranno individuate secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Fermo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare espressamente in ogni sua parte;
4. Il pagamento dell'assegno di mantenimento delle figlie minori ed il rimborso del 50% delle spese straordinarie delle medesime, verrà effettuato dal sig. mediante cessione alla sig.ra della rispettiva quota di Pt_2 Pt_1 spettanza dell'assegno unico che la madre, quindi, continuerà a percepire al 100%;
5. La detrazione fiscale delle spese straordinarie ai fini IRPEF spetterà al 100% alla sig.ra Pt_1
pagina 2 di 5 6. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori ogni fine settimana dal venerdì sera alle ore 19.00 sino al lunedì mattina, quando le figlie saranno condotte a scuola o presso l'abitazione materna.
7. È facoltà del padre, previo accordo con la madre, vedere e/o tenere con sé le figlie minori in altri periodi ed orari, anche maggiori rispetto a quelli sopra determinati, inclusi pernottamenti, tenuto conto delle esigenze e desideri delle figlie;
8. Le figlie minori trascorreranno le festività alternativamente con ciascuno dei genitori in giorni ed orari che saranno di volta in volta concordati tra gli stessi;
in caso di disaccordo i coniugi saranno tenuti al rispetto del seguente calendario:
a) Natale:
- le minori trascorreranno il giorno 24/12 dalle ore 14,30 alle ore 10,00 del 25/12 con un genitore, mentre con l'altro genitore trascorreranno i giorni 25 e 26 dicembre dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore 19,00 del secondo giorno;
- le minori trascorreranno i giorni 31/12 e 1/1 con un genitore dalle ore 14,30 del primo giorno alle ore 19,00 del secondo giorno, mentre con l'altro genitore trascorreranno il giorno 6/1 dalle ore 9,00 alle ore 20,00;
Il padre e la madre si impegnano al rispetto di tale calendarizzazione con alternanza annuale;
b) Pasqua:
- le figlie trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore, ed ivi rimarranno dalle ore 10,00 alle ore 22,00, mentre il giorno del Lunedì dell'Angelo lo trascorreranno con l'altro genitore dalle ore 10,00 alle ore 21,30;
Il padre e la madre si impegnano al rispetto di tale calendarizzazione con alternanza annuale.
c) Altre festività (25/4, 1/5, 2/6, 1/11, 8/12): i minori trascorreranno le stesse alternativamente con ogni genitore e con lo stesso rimarranno dalle ore 9,00 alle ore 21,00.
9. Durante le vacanze estive (periodo giugno - settembre), le figlie minori trascorreranno un periodo di quindici giorni, di cui almeno una settimana in maniera continuativa, con ciascun genitore, durante i periodi di ferie dal lavoro. Di conseguenza, tali periodi dovranno essere concordati tra i genitori che si impegnano a comunicarsi, tempestivamente, il proprio piano ferie appena ne sono a disposizione, al massimo entro il mese di giugno di ciascun anno. Il genitore che riceve per primo il piano ferie dell'altro dovrà, nel predisporre il proprio, evitare che i periodi si accavallino.
10. Le parti concordano che il presente accordo sarà valido e vincolante tra le stesse sin dal momento della sottoscrizione e dichiarano altresì di avere definito ogni reciproco rapporto patrimoniale ed economico diretto tra loro.
La sig.ra dichiara espressamente di non rinunciare al credito maturato nei confronti del sig.Pt_1 Pt_2
pagina 3 di 5 avente ad oggetto le somme relative al contributo di mantenimento ed al rimborso delle spese straordinarie per le figlie non corrisposte dal a tal titolo o ragione. Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno Pt_2 dall'altra, ad alcun titolo, ad eccezione di quanto con il presente atto viene concordato e ad eccezione delle somme non corrisposte alla da parte del a titolo di contributo di mantenimento e rimborso spese straordinarie Pt_1 Pt_2 delle figlie.
11. I coniugi prestano fin da ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per i figli minori.
12. Le spese e competenze legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti.
13. Le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e a tale effetto dichiarano espressamente di non volersi riconciliare”.
2. All'udienza del 23/1/2025 – svolta con le modalità della trattazione scritta - le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate. Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 19/12/2024 ha espresso “parere favorevole”.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (ex art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
pagina 4 di 5 DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Sant'Elpidio a Mare il
17/9/2005 tra e - atto trascritto nei Registri Parte_1 Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Sant'Elpidio a Mare, Anno 2005, N. 32, Parte II, Serie A;
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Elpidio a Mare affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 7/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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