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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 07/04/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di primo grado riunite iscritte ai nn. r.g. 1422 e 1541/2023 promosse rispettivamente da:
SA ET (C.F. [...]) difesa dall'Avv. Ruggiero Antonio, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione e
DE AS IS (C.F. [...]) difesa dall'Avv. Alice Pirovano, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
Attrici opponenti contro
BPER CREDIT MANAGEMENT S.C.P.A (P.IVA: 03667810364), in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tarzia Giorgio ed Edoardo Staunovo Polacco, giusta procura alle liti in calce al ricorso per ingiunzione
Convenuta opposta
e
SPECIAL GARDANT SPA (P.IVA 15430061000), in persona del l.r pro tempore, in qualità di mandataria di OR PV RL, rappresentata e difesa dall'Avv. Carteni Giuseppe, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di risposta terza intervenuta
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice SE AB: Voglia il Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e istanza disattesa e respinta, così provvedere: nel merito, dichiarata, siccome acclarata, l'infondatezza della pretesa monitoriamente azionata, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In via istruttoria: si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
pagina 1 di 6 1) “nel corso del 2018 l'UB AN S.p.a. aveva concesso a favore di Ecoabitare S.r.l. un affidamento per € 350.000,00 rappresentato da un anticipo fatture”
2) “il predetto affidamento era stato concesso per un'iniziativa immobiliare che prevedeva la realizzazione da parte della società Sweet Home S.r.l., su incarico esecutivo della società Tigros S.p.a. di Varese, di un edificio commerciale nel Comune di Solbiate Olona”;
3) “le opere di realizzazione erano state sub-appaltate dalla Sweet Home S.r.l alla Ecoabitare S.r.l. e le fatture emesse da Ecoabitare a carico di Sweet Home venivano inviate “in sconto” alla UB AN”;
4) “in occasione della stipula di tale affidamento, oltre alla cessione del credito “scontato”, UB AN S.p.a in data 10/5/2018 aveva richiesto anche il rilascio di una garanzia fideiussoria da parte di “due” dei soci della Ecoabitare, specificatamente le Sig.re SE AB e De SC A”;
5) “il 16/9/2019 UB AN S.p.a aveva concesso a Ecoabitare S.r.l. un prestito di originari € 500.000,00, che avrebbe dovuto essere restituito in 48 rate mensili di € 11.144,08 ciascuna, con decorrenza dal 16/10/2019, garantito fino all'80% da ID EM! S.C. e per il residuo 20%, in forza della fideiussione omnibus sottoscritta in data 10/5/2018, dalle Sig.re SE AB e De SC A”; 6) “la situazione debitoria della Ecoabitare S.r.l. si era progressivamente aggravata e i debiti erano aumentati da € 2.132.231,00 al 31/12/2016 ad € 3.187.012,00 nel 2017, ad € 4.370.703,00 nel 2018 fino ad arrivare a 5.382.021,00 nel 2019 (cfr.docc. 5/7 che si rammostrano al teste)”;
7) “UB AN S.p.a era sempre stata, attraverso il c/c 2224 attivo sin dal 2014, l'istituto creditizio di riferimento per la maggioranza delle operazioni effettuate da Ecoabitare S.r.l.”.
8) “la fideiussione sottoscritta in data 10/5/2018 dalle Sig.re SE AB e De SC IS doveva garantire unicamente la realizzazione da parte della società Sweet Home S.r.l., su incarico esecutivo della società Tigros S.p.a. di Varese, di un edificio commerciale nel Comune di Solbiate Olona”;
9) al momento della concessione del prestito di € 500.000,00 con garanzia ID (in data 16/12/2019) la AN, invece di annullare la garanzia rilasciata a suo tempo dalle Sig.re SE e De SC e far loro sottoscrivere una nuova garanzia fideiussoria aveva mantenuto la fideiussione prestata in data 10/5/2018, senza informarle di aver “riciclato” la predetta garanzia.
Si indica a teste il Rag. Cerana Mauro.
Spese di lite rifuse da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario"
Nell'interesse di parte attrice De SC IS:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare, dichiarare nulla, ex art. 1956 c.c. la fideiussione sottoscritta dalla Sig.ra De SC nel 2018 e, per l'effetto, nel merito in via principale revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il D.I. n. 2171/2022 – RG 5393/2022, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 23.12.2022, notificato in data 30.1.2023, per tutti i motivi di cui in narrativa e, ancora per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
in via subordinata, dichiarare il D.I. n.
2171/2022 – RG 5393/2022, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 23.12.2022, notificato in data
30.1.2023, avente effetti solo nei confronti della Sig.ra AB SE, per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”
Nell'interesse di parte convenuta BPER BANCA SPA:
I) Disporsi l'estromissione della BPER AN S.p.A. dal presente giudizio (ove ricorra il consenso di tutte le parti), e nel merito respingersi le avversarie opposizioni, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
II) Col favore delle spese e dei compensi di avvocati.
pagina 2 di 6 III) In via istruttoria, respingersi ove riproposte le istanze istruttorie avversarie
Nell'interesse della terza intervenuta SPECIAL GARDANT SPA:
Voglia l'intestato Tribunale, disattesa ogni avversa istanza, così giudicare: In via preliminare e principale: concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto per le ragioni di cui in narrativa e, sostanzialmente, in quanto l'opposizione non è dotata dei requisiti di cui all'art. 648 c.p.c.
In via istruttoria: respingersi ove riproposte le istanze istruttorie avversarie.
In via principale e nel merito: dichiarare infondate, e quindi rigettare, tutte le domande formulate da parte attrice, per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, confermare in toto il D.I. n. 2171/2022 – RG
5393/2022, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 23.12.2022 e condannare le Sig.re SE AB e IS De SC al pagamento, in solido, in favore di OR PV S.R.L. dell'importo di € 85.593,80, oltre interessi moratori successivi all'emissione del decreto ingiuntivo, oltre all'imposta di registro nella misura che sarà liquidata, oltre alle spese e competenze della presente procedura liquidande, nonché ogni altra successiva spesa occorrenda oltre agli interessi convenzionali fino al saldo. Il tutto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato SE AB proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2171/2022 notificatole in data 30.01.2023 dalla società BP AN PA, con il quale questo Tribunale le ingiungeva il pagamento della somma di € 85.593,80= oltre interessi come da domanda e spese, per rate scadute e non pagate relative ad un contratto di mutuo sottoscritto il 16.08.2019 dalla società
Ecoabitare Srl. L'attrice opponente deduceva che il credito azionato in via monitoria trovava fondamento in una fideiussione omnibus prestata congiuntamente all'altro fideiussore De SC IS, in data 10.05.2018
a favore della società Ecoabitare Srl.
Tale società, in data 16.08.2019, aveva stipulato un contratto di mutuo con UB AN SP (poi divenuta
BP AN PA) per l'importo di € 500.000,00, da restituirsi in 48 rate mensili e garantito fino all'80% da ID EM!S.C. ma si rendeva inadempiente all'obbligo di pagamento delle rate a decorrere dal
16.07.2021, restando debitrice della somma residua di € 464.844,22.
L'Istituto di credito, pertanto, agiva escutendo la garanzia presso ID EM e, per il residuo, si rivolgeva ai fideiussori SE e De SC chiedendo l'emissione di ingiunzione oggetto dell'odierna opposizione.
L'attrice opponente, a motivo dell'opposizione, deduceva l'abusività della concessione del credito in favore della mutuataria in quanto l'istituto bancario apriva la linea di credito in favore di Ecoabitare Srl nonostante la stessa versasse in grave sofferenza finanziaria, tanto da presentare, il 17.05.2021, domanda di concordato preventivo e, il successivo 19/09/2022, da essere dichiarata fallita da questo Tribunale.
Con distinto atto di citazione De SC IS proponeva anch'essa autonomo giudizio di opposizione, deducendo che la AN aveva “sfruttato” una fideiussione per “garantire un debito di una società terza rispetto a quella inizialmente garantita” e contestava la validità della fideiussione ai sensi dell'art. 1956
c.c. per ragioni analoghe a quelle già dedotte dall'altra opponente e, inoltre, adducendo le proprie condizioni economiche e reddituali quale elemento da cui avrebbe dovuto traSPrire l'illegittimità della condotta della banca.
pagina 3 di 6 Le opponenti concludevano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto delle pretese dell'opposta banca, come sopra riportato.
Si costituiva in entrambi i giudizi BP AN PA contestando quando dedotto dalle opponenti e chiedendo il rigetto delle opposizioni proposte con conferma del decreto ingiuntivo opposto. La AN dava atto di aver ceduto il credito a OR PV RL, unitamente alle connesse garanzie e chiedeva, in caso di intervento di quest'ultima, l'estromissione dal giudizio, previa riunione delle due cause di opposizione.
Intervenuta in giudizio anche la Special Gardant PA, in qualità di mandataria di OR PV RL
(cessionaria del credito opposto), questa contestava le avverse deduzioni chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto previa concessione di provvisoria esecuzione.
Il Giudice istruttore, previa riunione dei due giudizi di opposizione, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, disattese le istanze istruttorie delle parti, disponeva in ordine alla decisione della causa.
***
Entrambe le opposizioni sono infondate e vanno rigettate.
Il credito azionato nel procedimento monitorio trova fondamento in una fideiussione omnibus rilasciata dalle odierne opponenti a favore della società Ecoabitare Srl in data 10.05.2018. La c.d. fideiussione omnibus, diffusa nella prassi bancaria, è una garanzia personale in forza della quale il fideiussore è tenuto al pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto,
o assumerà, nei confronti del creditore (che, normalmente, come nel caso che ci occupa, è un istituto di credito) in dipendenza di qualsiasi operazione.
Non vi è dunque un debito certo e specifico al quale la fideiussione faccia riferimento e, tale figura, è stata coniata sulla falsariga della fideiussione per obbligazioni future, caratterizzandosi per essere una forma di garanzia “in divenire”, connessa ad un rapporto obbligatorio principale in via di formazione e la cui previsione normativa di riferimento si rinviene nell'art. 1956 c.c., che regola le c.d. fideiussioni per obbligazioni future. Ai sensi dell'art. 1938 c.c., inoltre, occorre nel caso in esame l'indicazione di importo massimo fino a concorrenza del quale la garanzia è prestata (requisito certamente soddisfatto dalla lettera di fideiussione prodotta dalla banca a fondamento della propria pretesa).
La peculiare conformazione di tale forma di garanzia, destinata ad operare, nella prassi bancaria, in relazione a rapporti di finanziamento futuri e suscettibili di sviluppi diversi nel tempo, il rispetto del principio di buona fede e correttezza (art. 1375 c.c.) nella fase di attuazione dei rapporti tra creditore e fideiussore assume particolare importanza. Fin dalle più risalenti pronunce, infatti, la giurisprudenza ha previsto che, nell'ambito delle fideiussioni omnibus, un particolare onere di controllo della situazione finanziaria del debitore da parte della banca, non potendo, limitarsi a fare affidamento sul solo patrimonio del garante: “l'istituto di credito, ancorché garantito da fideiussione, ha il dovere di comportarsi nei confronti del debitore principale secondo i criteri di una sana gestione del credito e che si ha un comportamento contrario alla buona fede (oggettiva) – sanzionato con l'inefficacia della garanzia fideiussoria – se, nonostante la prevedibile inadempienza del debitore, il creditore decide di procedere all'operazione fidando soltanto nella responsabilità del fideiussore ” (Cass. civ., 1.7. 1998, n. 6414). La banca, dunque, non può fare affidamento sul solo patrimonio del fideiussore a fronte di una prevedibile inadempienza del debitore, al punto che il codice civile prevede, all'art. 1956, un particolare rimedio “sanzionatorio” nel caso in cui la banca, senza speciale autorizzazione del fideiussore, “faccia credito” al debitore, pur essendo a conoscenza di condizioni patrimoniali di quest'ultimo tali da rendere notevolmente difficile il soddisfacimento del credito da parte del garante. Secondo quanto indicato dalla Corte di legittimità, ai fini dell'applicazione dell'art. 1956 c.c., devono ricorrere contemporaneamente sia un requisito soggettivo che un requisito oggettivo. Da un lato, è
pagina 4 di 6 necessaria la condotta materiale della banca di concessione del credito al debitore (elemento oggettivo), che sia successiva al deterioramento delle condizioni economiche del debitore nonchè della prestazione di garanzia;
dall'altra, si richiede la consapevolezza (elemento soggettivo) da parte del medesimo istituto di credito, circa il fatto che le condizioni economiche del debitore principale siano mutate rispetto all'epoca della prestazione della garanzia. In presenza di tali elementi la concessione di credito può dirsi abusiva e si pone il problema della eventuale liberazione del garante dalla propria obbligazione fideiussoria. Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che il creditore, senza la sua autorizzazione, ha fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche. Tale onere probatorio non può ritenersi, nel caso di specie, assolto. Quanto all'esame dei requisiti necessari per la verifica del rispetto dei principi di buona fede e correttezza, il primo, in particolare, prevede che il credito sia stato concesso nonostante il deterioramento delle condizioni economiche del debitore.
Le opponenti, sul presupposto di un primo finanziamento, risalente al 2018, concesso dal medesimo istituto bancario alla società Ecoabitare srl, ed estinto in pochi mesi, qualificandolo come prestito a
“rischio calcolato” (e per il quale, a dire delle stesse la banca richiedeva la fideiussione per cui è causa), vorrebbero far intendere che le condizioni della società debitrice erano, all'epoca, floride per poi deteriorarsi immediatamente dopo.
Si rileva come non vi sia prova alcuna del deterioramento economico della società Ecoabitare nel periodo compreso tra il rilascio della garanzia (10.5.2018) e l'apertura di credito dell'agosto 2019.
Dall'esame dei bilanci prodotti agli atti, la società Ecoabitare risulta in buono stato economico, attiva, con un patrimonio netto ed un fatturato in crescita, e ciò sino al termine del 2019, ultimo bilancio prodotto e limite per la valutazione dell'abusività del credito.
Quanto al periodo successivo, non è stata allegata documentazione alcuna che possa illuminare l'evoluzione della condizione economica e patrimoniale della società debitrice principale.
Va considerato che, sino al maggio 2021, la società Ecoabitare ha sempre regolarmente corrisposto le rate di mutuo, senza dare alcun segnale – per quanto emerso – in merito a presunte difficoltà economiche.
Con la lettera del 26.10.2021 di intimazione ad adempiere la AN contestava alla Ecoabitare S.r.l. il mancato pagamento delle rate a decorrere dal luglio 2021.
In data 17.5.2021 la società presentava a questo Tribunale richiesta di ammissione al concordato preventivo con ricorso nel quale, illustrando le cause della propria crisi aziendale, addebitava la crisi stessa non già al credito bancario eccessivo ma “ad errate valutazioni di remuneratività dell'attività d'impresa (costruzione e vendita di immobili), emerse solo nel corso dell'esecuzione di progetti immobiliari intrapresi”.
Dal successivo fallimento della società nel settembre del 2022, dunque, non è possibile dedurre apoditticamente e arbitrariamente che la società fosse già insolvente nel momento della concessione del finanziamento del maggio 2019.
Gli elementi a tale scopo allegati dalle opponenti appaiono del tutto inconsistenti.
Il bilancio al 31.12.2019 evidenzia ancora il conseguimento di utili di esercizio e un patrimonio netto positivo e in crescita rispetto all'esercizio precedente. Non basta, a tale scopo, allegare il notevole incremento dell'esposizione verso il sistema bancario della società tra il 2017 e il 2019. Il regolare svolgimento di un primo rapporto di finanziamento (in occasione della cui apertura, nel 2018, era stata firmata la fideiussione omnibus) dimostra infatti la buona condizione finanziaria e patrimoniale della società stessa, mentre la forma tecnica scelta per la successiva pagina 5 di 6 erogazione di credito (un mutuo chirografario) non reca con sé una rischiosità intrinseca maggiore di quella di altre forme tecniche. Le attrici non forniscono alcun documento comprovante il dissesto economico nel successivo periodo compreso tra la concessione della garanzia e l'apertura del nuovo credito ad Ecoabitare.
A tale riguardo, la richiesta avanzata dalle stesse, di esibizione ex art. 210 c.p.c., non può trovare accoglimento, in quanto generica ed esplorativa ed anche in considerazione del fatto che le opponenti avevano il pieno diritto (come previsto dall'art. 16 del contratto di fideiussione), di ottenere copia di tutti i documenti afferenti ai rapporti contrattuali in essere con la AN, avendo pertanto disponibilità giuridica dei documenti richiesti.
Difetta, in conclusione, la prova che la AN abbia fatto credito alla Ecoabitare S.r.l., nel corso del 2019, nonostante un peggioramento delle condizioni patrimoniali della propria debitrice, successivo al rilascio della fideiussione, tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, come richiesto dall'invocata disposizione di cui all'art. 1956 c.c.. Tantomeno emergono elementi sulla scorta dei quali poter affermare la conoscenza, da parte della AN, di un siffatto peggioramento.
In conclusione, per le motivazioni esposte, le opposizioni delle attrici opponenti devono essere rigettate.
Con riguardo alla posizione dell'intervenuta, cessionaria del credito oggetto di causa, l'acquisto della titolarità del credito non è stata oggetto di contestazione ed è incontroverso.
BP AN, originaria creditrice, ha chiesto l'estromissione dal giudizio ai sensi dell'artt. 111, 3° comma, c.p.c., ma le odierne opponenti non hanno prestato consenso a detta richiesta.
La soccombenza comporta la condanna delle opponenti a rifondere le spese di lite nei confronti sia della convenuta opposta che dell'intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e rigettata, così dispone: rigetta le opposizioni riunite e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2171/2022 emesso in data
23/12/2022 dal Tribunale di Busto Arsizio;
condanna le attrici opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di BPER BANCA SPA delle spese processuali, che liquida in complessivi € 9.000,00 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
condanna le attrici opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'intervenuta delle spese processuali da questa sostenute, che liquida in complessivi € 7.000,00 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Busto Arsizio, 4.04.2025.
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 6 di 6
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di primo grado riunite iscritte ai nn. r.g. 1422 e 1541/2023 promosse rispettivamente da:
SA ET (C.F. [...]) difesa dall'Avv. Ruggiero Antonio, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione e
DE AS IS (C.F. [...]) difesa dall'Avv. Alice Pirovano, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
Attrici opponenti contro
BPER CREDIT MANAGEMENT S.C.P.A (P.IVA: 03667810364), in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tarzia Giorgio ed Edoardo Staunovo Polacco, giusta procura alle liti in calce al ricorso per ingiunzione
Convenuta opposta
e
SPECIAL GARDANT SPA (P.IVA 15430061000), in persona del l.r pro tempore, in qualità di mandataria di OR PV RL, rappresentata e difesa dall'Avv. Carteni Giuseppe, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di risposta terza intervenuta
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice SE AB: Voglia il Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e istanza disattesa e respinta, così provvedere: nel merito, dichiarata, siccome acclarata, l'infondatezza della pretesa monitoriamente azionata, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In via istruttoria: si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
pagina 1 di 6 1) “nel corso del 2018 l'UB AN S.p.a. aveva concesso a favore di Ecoabitare S.r.l. un affidamento per € 350.000,00 rappresentato da un anticipo fatture”
2) “il predetto affidamento era stato concesso per un'iniziativa immobiliare che prevedeva la realizzazione da parte della società Sweet Home S.r.l., su incarico esecutivo della società Tigros S.p.a. di Varese, di un edificio commerciale nel Comune di Solbiate Olona”;
3) “le opere di realizzazione erano state sub-appaltate dalla Sweet Home S.r.l alla Ecoabitare S.r.l. e le fatture emesse da Ecoabitare a carico di Sweet Home venivano inviate “in sconto” alla UB AN”;
4) “in occasione della stipula di tale affidamento, oltre alla cessione del credito “scontato”, UB AN S.p.a in data 10/5/2018 aveva richiesto anche il rilascio di una garanzia fideiussoria da parte di “due” dei soci della Ecoabitare, specificatamente le Sig.re SE AB e De SC A”;
5) “il 16/9/2019 UB AN S.p.a aveva concesso a Ecoabitare S.r.l. un prestito di originari € 500.000,00, che avrebbe dovuto essere restituito in 48 rate mensili di € 11.144,08 ciascuna, con decorrenza dal 16/10/2019, garantito fino all'80% da ID EM! S.C. e per il residuo 20%, in forza della fideiussione omnibus sottoscritta in data 10/5/2018, dalle Sig.re SE AB e De SC A”; 6) “la situazione debitoria della Ecoabitare S.r.l. si era progressivamente aggravata e i debiti erano aumentati da € 2.132.231,00 al 31/12/2016 ad € 3.187.012,00 nel 2017, ad € 4.370.703,00 nel 2018 fino ad arrivare a 5.382.021,00 nel 2019 (cfr.docc. 5/7 che si rammostrano al teste)”;
7) “UB AN S.p.a era sempre stata, attraverso il c/c 2224 attivo sin dal 2014, l'istituto creditizio di riferimento per la maggioranza delle operazioni effettuate da Ecoabitare S.r.l.”.
8) “la fideiussione sottoscritta in data 10/5/2018 dalle Sig.re SE AB e De SC IS doveva garantire unicamente la realizzazione da parte della società Sweet Home S.r.l., su incarico esecutivo della società Tigros S.p.a. di Varese, di un edificio commerciale nel Comune di Solbiate Olona”;
9) al momento della concessione del prestito di € 500.000,00 con garanzia ID (in data 16/12/2019) la AN, invece di annullare la garanzia rilasciata a suo tempo dalle Sig.re SE e De SC e far loro sottoscrivere una nuova garanzia fideiussoria aveva mantenuto la fideiussione prestata in data 10/5/2018, senza informarle di aver “riciclato” la predetta garanzia.
Si indica a teste il Rag. Cerana Mauro.
Spese di lite rifuse da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario"
Nell'interesse di parte attrice De SC IS:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare, dichiarare nulla, ex art. 1956 c.c. la fideiussione sottoscritta dalla Sig.ra De SC nel 2018 e, per l'effetto, nel merito in via principale revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il D.I. n. 2171/2022 – RG 5393/2022, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 23.12.2022, notificato in data 30.1.2023, per tutti i motivi di cui in narrativa e, ancora per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
in via subordinata, dichiarare il D.I. n.
2171/2022 – RG 5393/2022, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 23.12.2022, notificato in data
30.1.2023, avente effetti solo nei confronti della Sig.ra AB SE, per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”
Nell'interesse di parte convenuta BPER BANCA SPA:
I) Disporsi l'estromissione della BPER AN S.p.A. dal presente giudizio (ove ricorra il consenso di tutte le parti), e nel merito respingersi le avversarie opposizioni, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
II) Col favore delle spese e dei compensi di avvocati.
pagina 2 di 6 III) In via istruttoria, respingersi ove riproposte le istanze istruttorie avversarie
Nell'interesse della terza intervenuta SPECIAL GARDANT SPA:
Voglia l'intestato Tribunale, disattesa ogni avversa istanza, così giudicare: In via preliminare e principale: concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto per le ragioni di cui in narrativa e, sostanzialmente, in quanto l'opposizione non è dotata dei requisiti di cui all'art. 648 c.p.c.
In via istruttoria: respingersi ove riproposte le istanze istruttorie avversarie.
In via principale e nel merito: dichiarare infondate, e quindi rigettare, tutte le domande formulate da parte attrice, per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, confermare in toto il D.I. n. 2171/2022 – RG
5393/2022, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 23.12.2022 e condannare le Sig.re SE AB e IS De SC al pagamento, in solido, in favore di OR PV S.R.L. dell'importo di € 85.593,80, oltre interessi moratori successivi all'emissione del decreto ingiuntivo, oltre all'imposta di registro nella misura che sarà liquidata, oltre alle spese e competenze della presente procedura liquidande, nonché ogni altra successiva spesa occorrenda oltre agli interessi convenzionali fino al saldo. Il tutto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato SE AB proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2171/2022 notificatole in data 30.01.2023 dalla società BP AN PA, con il quale questo Tribunale le ingiungeva il pagamento della somma di € 85.593,80= oltre interessi come da domanda e spese, per rate scadute e non pagate relative ad un contratto di mutuo sottoscritto il 16.08.2019 dalla società
Ecoabitare Srl. L'attrice opponente deduceva che il credito azionato in via monitoria trovava fondamento in una fideiussione omnibus prestata congiuntamente all'altro fideiussore De SC IS, in data 10.05.2018
a favore della società Ecoabitare Srl.
Tale società, in data 16.08.2019, aveva stipulato un contratto di mutuo con UB AN SP (poi divenuta
BP AN PA) per l'importo di € 500.000,00, da restituirsi in 48 rate mensili e garantito fino all'80% da ID EM!S.C. ma si rendeva inadempiente all'obbligo di pagamento delle rate a decorrere dal
16.07.2021, restando debitrice della somma residua di € 464.844,22.
L'Istituto di credito, pertanto, agiva escutendo la garanzia presso ID EM e, per il residuo, si rivolgeva ai fideiussori SE e De SC chiedendo l'emissione di ingiunzione oggetto dell'odierna opposizione.
L'attrice opponente, a motivo dell'opposizione, deduceva l'abusività della concessione del credito in favore della mutuataria in quanto l'istituto bancario apriva la linea di credito in favore di Ecoabitare Srl nonostante la stessa versasse in grave sofferenza finanziaria, tanto da presentare, il 17.05.2021, domanda di concordato preventivo e, il successivo 19/09/2022, da essere dichiarata fallita da questo Tribunale.
Con distinto atto di citazione De SC IS proponeva anch'essa autonomo giudizio di opposizione, deducendo che la AN aveva “sfruttato” una fideiussione per “garantire un debito di una società terza rispetto a quella inizialmente garantita” e contestava la validità della fideiussione ai sensi dell'art. 1956
c.c. per ragioni analoghe a quelle già dedotte dall'altra opponente e, inoltre, adducendo le proprie condizioni economiche e reddituali quale elemento da cui avrebbe dovuto traSPrire l'illegittimità della condotta della banca.
pagina 3 di 6 Le opponenti concludevano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto delle pretese dell'opposta banca, come sopra riportato.
Si costituiva in entrambi i giudizi BP AN PA contestando quando dedotto dalle opponenti e chiedendo il rigetto delle opposizioni proposte con conferma del decreto ingiuntivo opposto. La AN dava atto di aver ceduto il credito a OR PV RL, unitamente alle connesse garanzie e chiedeva, in caso di intervento di quest'ultima, l'estromissione dal giudizio, previa riunione delle due cause di opposizione.
Intervenuta in giudizio anche la Special Gardant PA, in qualità di mandataria di OR PV RL
(cessionaria del credito opposto), questa contestava le avverse deduzioni chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto previa concessione di provvisoria esecuzione.
Il Giudice istruttore, previa riunione dei due giudizi di opposizione, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, disattese le istanze istruttorie delle parti, disponeva in ordine alla decisione della causa.
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Entrambe le opposizioni sono infondate e vanno rigettate.
Il credito azionato nel procedimento monitorio trova fondamento in una fideiussione omnibus rilasciata dalle odierne opponenti a favore della società Ecoabitare Srl in data 10.05.2018. La c.d. fideiussione omnibus, diffusa nella prassi bancaria, è una garanzia personale in forza della quale il fideiussore è tenuto al pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto,
o assumerà, nei confronti del creditore (che, normalmente, come nel caso che ci occupa, è un istituto di credito) in dipendenza di qualsiasi operazione.
Non vi è dunque un debito certo e specifico al quale la fideiussione faccia riferimento e, tale figura, è stata coniata sulla falsariga della fideiussione per obbligazioni future, caratterizzandosi per essere una forma di garanzia “in divenire”, connessa ad un rapporto obbligatorio principale in via di formazione e la cui previsione normativa di riferimento si rinviene nell'art. 1956 c.c., che regola le c.d. fideiussioni per obbligazioni future. Ai sensi dell'art. 1938 c.c., inoltre, occorre nel caso in esame l'indicazione di importo massimo fino a concorrenza del quale la garanzia è prestata (requisito certamente soddisfatto dalla lettera di fideiussione prodotta dalla banca a fondamento della propria pretesa).
La peculiare conformazione di tale forma di garanzia, destinata ad operare, nella prassi bancaria, in relazione a rapporti di finanziamento futuri e suscettibili di sviluppi diversi nel tempo, il rispetto del principio di buona fede e correttezza (art. 1375 c.c.) nella fase di attuazione dei rapporti tra creditore e fideiussore assume particolare importanza. Fin dalle più risalenti pronunce, infatti, la giurisprudenza ha previsto che, nell'ambito delle fideiussioni omnibus, un particolare onere di controllo della situazione finanziaria del debitore da parte della banca, non potendo, limitarsi a fare affidamento sul solo patrimonio del garante: “l'istituto di credito, ancorché garantito da fideiussione, ha il dovere di comportarsi nei confronti del debitore principale secondo i criteri di una sana gestione del credito e che si ha un comportamento contrario alla buona fede (oggettiva) – sanzionato con l'inefficacia della garanzia fideiussoria – se, nonostante la prevedibile inadempienza del debitore, il creditore decide di procedere all'operazione fidando soltanto nella responsabilità del fideiussore ” (Cass. civ., 1.7. 1998, n. 6414). La banca, dunque, non può fare affidamento sul solo patrimonio del fideiussore a fronte di una prevedibile inadempienza del debitore, al punto che il codice civile prevede, all'art. 1956, un particolare rimedio “sanzionatorio” nel caso in cui la banca, senza speciale autorizzazione del fideiussore, “faccia credito” al debitore, pur essendo a conoscenza di condizioni patrimoniali di quest'ultimo tali da rendere notevolmente difficile il soddisfacimento del credito da parte del garante. Secondo quanto indicato dalla Corte di legittimità, ai fini dell'applicazione dell'art. 1956 c.c., devono ricorrere contemporaneamente sia un requisito soggettivo che un requisito oggettivo. Da un lato, è
pagina 4 di 6 necessaria la condotta materiale della banca di concessione del credito al debitore (elemento oggettivo), che sia successiva al deterioramento delle condizioni economiche del debitore nonchè della prestazione di garanzia;
dall'altra, si richiede la consapevolezza (elemento soggettivo) da parte del medesimo istituto di credito, circa il fatto che le condizioni economiche del debitore principale siano mutate rispetto all'epoca della prestazione della garanzia. In presenza di tali elementi la concessione di credito può dirsi abusiva e si pone il problema della eventuale liberazione del garante dalla propria obbligazione fideiussoria. Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che il creditore, senza la sua autorizzazione, ha fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche. Tale onere probatorio non può ritenersi, nel caso di specie, assolto. Quanto all'esame dei requisiti necessari per la verifica del rispetto dei principi di buona fede e correttezza, il primo, in particolare, prevede che il credito sia stato concesso nonostante il deterioramento delle condizioni economiche del debitore.
Le opponenti, sul presupposto di un primo finanziamento, risalente al 2018, concesso dal medesimo istituto bancario alla società Ecoabitare srl, ed estinto in pochi mesi, qualificandolo come prestito a
“rischio calcolato” (e per il quale, a dire delle stesse la banca richiedeva la fideiussione per cui è causa), vorrebbero far intendere che le condizioni della società debitrice erano, all'epoca, floride per poi deteriorarsi immediatamente dopo.
Si rileva come non vi sia prova alcuna del deterioramento economico della società Ecoabitare nel periodo compreso tra il rilascio della garanzia (10.5.2018) e l'apertura di credito dell'agosto 2019.
Dall'esame dei bilanci prodotti agli atti, la società Ecoabitare risulta in buono stato economico, attiva, con un patrimonio netto ed un fatturato in crescita, e ciò sino al termine del 2019, ultimo bilancio prodotto e limite per la valutazione dell'abusività del credito.
Quanto al periodo successivo, non è stata allegata documentazione alcuna che possa illuminare l'evoluzione della condizione economica e patrimoniale della società debitrice principale.
Va considerato che, sino al maggio 2021, la società Ecoabitare ha sempre regolarmente corrisposto le rate di mutuo, senza dare alcun segnale – per quanto emerso – in merito a presunte difficoltà economiche.
Con la lettera del 26.10.2021 di intimazione ad adempiere la AN contestava alla Ecoabitare S.r.l. il mancato pagamento delle rate a decorrere dal luglio 2021.
In data 17.5.2021 la società presentava a questo Tribunale richiesta di ammissione al concordato preventivo con ricorso nel quale, illustrando le cause della propria crisi aziendale, addebitava la crisi stessa non già al credito bancario eccessivo ma “ad errate valutazioni di remuneratività dell'attività d'impresa (costruzione e vendita di immobili), emerse solo nel corso dell'esecuzione di progetti immobiliari intrapresi”.
Dal successivo fallimento della società nel settembre del 2022, dunque, non è possibile dedurre apoditticamente e arbitrariamente che la società fosse già insolvente nel momento della concessione del finanziamento del maggio 2019.
Gli elementi a tale scopo allegati dalle opponenti appaiono del tutto inconsistenti.
Il bilancio al 31.12.2019 evidenzia ancora il conseguimento di utili di esercizio e un patrimonio netto positivo e in crescita rispetto all'esercizio precedente. Non basta, a tale scopo, allegare il notevole incremento dell'esposizione verso il sistema bancario della società tra il 2017 e il 2019. Il regolare svolgimento di un primo rapporto di finanziamento (in occasione della cui apertura, nel 2018, era stata firmata la fideiussione omnibus) dimostra infatti la buona condizione finanziaria e patrimoniale della società stessa, mentre la forma tecnica scelta per la successiva pagina 5 di 6 erogazione di credito (un mutuo chirografario) non reca con sé una rischiosità intrinseca maggiore di quella di altre forme tecniche. Le attrici non forniscono alcun documento comprovante il dissesto economico nel successivo periodo compreso tra la concessione della garanzia e l'apertura del nuovo credito ad Ecoabitare.
A tale riguardo, la richiesta avanzata dalle stesse, di esibizione ex art. 210 c.p.c., non può trovare accoglimento, in quanto generica ed esplorativa ed anche in considerazione del fatto che le opponenti avevano il pieno diritto (come previsto dall'art. 16 del contratto di fideiussione), di ottenere copia di tutti i documenti afferenti ai rapporti contrattuali in essere con la AN, avendo pertanto disponibilità giuridica dei documenti richiesti.
Difetta, in conclusione, la prova che la AN abbia fatto credito alla Ecoabitare S.r.l., nel corso del 2019, nonostante un peggioramento delle condizioni patrimoniali della propria debitrice, successivo al rilascio della fideiussione, tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, come richiesto dall'invocata disposizione di cui all'art. 1956 c.c.. Tantomeno emergono elementi sulla scorta dei quali poter affermare la conoscenza, da parte della AN, di un siffatto peggioramento.
In conclusione, per le motivazioni esposte, le opposizioni delle attrici opponenti devono essere rigettate.
Con riguardo alla posizione dell'intervenuta, cessionaria del credito oggetto di causa, l'acquisto della titolarità del credito non è stata oggetto di contestazione ed è incontroverso.
BP AN, originaria creditrice, ha chiesto l'estromissione dal giudizio ai sensi dell'artt. 111, 3° comma, c.p.c., ma le odierne opponenti non hanno prestato consenso a detta richiesta.
La soccombenza comporta la condanna delle opponenti a rifondere le spese di lite nei confronti sia della convenuta opposta che dell'intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e rigettata, così dispone: rigetta le opposizioni riunite e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2171/2022 emesso in data
23/12/2022 dal Tribunale di Busto Arsizio;
condanna le attrici opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di BPER BANCA SPA delle spese processuali, che liquida in complessivi € 9.000,00 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
condanna le attrici opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'intervenuta delle spese processuali da questa sostenute, che liquida in complessivi € 7.000,00 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Busto Arsizio, 4.04.2025.
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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