Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 31/03/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 148 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
STALLONE ANTONINA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: obbligo contributivo nella gestione commercianti dell' . CP_1
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 20/03/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 25/01/2024, ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'avviso di addebito 599 2023 0001802977000 con cui l' ha chiesto il pagamento dei contributi commercianti per l'anno 2015, eccependo CP_1
l'intervenuta prescrizione e la decadenza.
La parte resistente, costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio,ha eccepito l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
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non esaminata in prima udienza alla luce delle deduzioni sopravvenute in ordine alla rateizzazione del debito.
Invero, in corso di causa è stata depositata dal ricorrente istanza di rateizzazione dei crediti contributivi che è stata accolta dall . Controparte_2
Tanto premesso, va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Entrambe le parti hanno quindi chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere tenuto conto della sopravvenuta rateizzazione dei crediti, intervenuta senza riserva alcuna.
In ordine alle spese di lite, si osserva che, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese del giudizio devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”.
Sul punto ritiene il decidente di compensarle integralmente, tenuto conto della natura della decisione e dell'esito del giudizio (cfr, Cass.28163/2023 in motivazione sulle spese legali liquidate in giudizi definiti a seguito di analoghe procedure amministrative),
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara cessata la materia del contendere
2.compensa tra le parti le spese di lite.
2 Trapani, 28/03/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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