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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4659 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16455/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16455/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 GESUALDO NICOLA e dell'avv. GESUALDO MICHELE ( ) VIA LARGO C.F._2
AU 7 20121 MILANO;
( ) LARGO AU Parte_2 C.F._3
7 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA LARGO AU 7 20121 MILANO presso il difensore avv. GESUALDO NICOLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), CP_1 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice precisava le conclusioni come da atto introduttivo e discuteva oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Milano il geom. chiedendo in via preliminare: di accertare e CP_1
dichiarare il buon diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'errata esecuzione di quanto previsto contrattualmente nell'incarico professionale affidato al Geom. CP_1
della somma di € 10.148,59 concernenti la sanzione a seguito di accertamento da parte del
[...]
Comune di Milano oltre ad € 2.687,60 comprensivi di oneri per la parcella RC CP_2
, per un totale pari ad € 12.836,19 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2012 dal dovuto al saldo
[...]
effettivo, oltre spese legali, oltre interessi di mora;
nel merito: di accertare e dichiarare la responsabilità
pagina 1 di 4 professionale del Geom. ed il buon diritto del Sig. in qualità di CP_1 Parte_3
legale rappresentante protempore della con sede legale in Milano, Viale Monza n. 40 Parte_4
Cap 20127, ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'errata esecuzione di quanto previsto contrattualmente nell'incarico professionale affidato al Geom. della somma di € CP_1
10.148,59 concernenti la sanzione a seguito di accertamento da parte del oltre ad € Controparte_3
2.687,60 comprensivi di oneri per la parcella RC , per un totale pari ad € Controparte_2
12.836,19 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2012 dal dovuto al saldo effettivo, oltre spese legali, oltre interessi di mora delle somme;
con vittoria di spese legali in favore dei procuratori antistatari, diritti e onorari di causa.
Nella contumacia di parte convenuta, istruita la causa con deposito di memorie ex art.171 ter c.p.c. e produzione documentale, all'udienza del 4 giugno 2025 parte attrice precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il giudice riservava la decisione.
È documentalmente provato che parte attrice, con la sottoscrizione per accettazione del preventivo del
28.11.2020 conferiva al convenuto l'incarico di eseguire: - le pratiche relative alla comunicazione inizio attività, - quelle necessarie all'aggiornamento del catasto con la presentazione di nuove planimetrie e determinazione di nuove rendite catastali, - l' CP_4
Parte attrice ha allegato l'inadempimento del convenuto che non avrebbe correttamente completato le pratiche per il cambio di destinazione d'uso da commerciale ad abitativa di due delle unità immobiliari risultanti dal frazionamento dell'immobile di via Agordat in Milano, che sarebbe stato completato da altro professionista incaricato chiedendo il risarcimento dei danni ed in particolare il ristoro delle somme oggetto dell'avviso di pagamento del di Milano 0040 0000 5019 5431 50 indirizzato a CP_3
(doc. 3 fasc. att.), asseritamente conseguente all'avviso di accertamento catastale Controparte_5 dell'Agenzia delle Entrate del 13.6.2023 (doc. ridepositato telematicamente in data 10.2.2025) e pagato in data 29.11.2023 dalla società attrice.
Come emerge anche dalla intimazione di pagamento del 05/12/2023 (doc. 6) in cui si legge che CP_1
“provvedeva ad eseguire le pratiche edilizie per lo svolgimento della prima fase di suddivisione dell'Immobile”, parte convenuta ha eseguito l' incarico di ricevuto procedendo al frazionamento dell'immobile e al deposito delle nuove planimetrie, come indirettamente confermato dallo stesso avviso accertamento catastale dell'agenzia delle entrate che fa riferimento alla dichiarazione presentata in data 03/04/2022 dal geometra quale tecnico incaricato, di variazione per l'aggiornamento del CP_1
catasto edilizio urbano (DOCFA). Parte attrice, tuttavia, deduce che non avrebbe provveduto CP_1
correttamente all'adempimento dell'incarico ma omette del tutto di allegare quali sarebbero gli errori commessi dal professionista quali sarebbero le prestazioni contemplate dal contratto inter partes che pagina 2 di 4 sarebbero state eseguite invece dal nuovo professionista nominato in sostituzione. Dall'avviso di accertamento dell'agenzia dell'entrate non è possibile desumere quanto l'attore non ha puntualmente allegato e, anzi, risulta che l'esigenza di provvedere alla determinazione del nuovo classamento e della relativa rendita catastale è sorta sulla base di metodologie comparative imposte dalla normativa vigente e alla cui stregua l'unità immobiliare risultante dal frazionamento con nuova particella 709 (per la quale il geometra aveva completato la pratica di accatastamento nella categoria residenziale, onorando l'impegno assunto con l'attore) rientrava nella categoria C/1 “per le caratteristiche costruttive del negozio”. L'Agenzia delle Entrate, a ben vedere, ha disatteso la variazione per l'aggiornamento del catasto proposta con il frazionamento tenendo conto di una serie di elementi oggettivi dati dalla conformazione dell'unità immobiliare, dalla sua collocazione urbanistica, e tenendo conto della classe ordinaria della categoria/zona interessata come emergente dagli archivi catastali e dalla valutazione delle congruenze edilizie e non mette in rilievo né alcuna carenza della documentazione allegata dal tecnico incaricato alla DOCFA, né errori nelle consistenze dichiarate (altezza, disposizione/ampiezza dei vani, dotazione servizi ecc.) né altri inadempimenti nell'istruzione della pratica.
Poiché dunque l'accertamento dell'agenzia delle entrate sembra fondarsi sulle caratteristiche intrinseche dell'immobile, alcuna responsabilità è imputabile all'odierno convenuto.
Parte attrice non allega neppure le prestazioni che il nuovo tecnico incaricato, arch. , Controparte_2 ha messo a disposizione della committenza al fine di ottenere il cambio di destinazione d'uso. Dalla lettura del doc. 8 depositato in atti attinente alla dichiarazione di fine lavori – peraltro non espressamente contemplata nel preventivo - sembrerebbe che per ottenere la categoria CP_1
residenziale sia stato necessario procedere alla chiusura di un soppalco rendendolo accessibile tramite una botola. Orbene la circostanza non è stata allegata dall'attore e comunque manca qualunque evidenza che il soppalco fosse previsto nelle tavole grafiche di progetto redatte dal geom. e non CP_1
una variante costruttiva e, in caso positivo, che non abbia informato la committenza delle CP_1
relative possibili criticità connesse alla abitabilità. A fronte di tali carenze di allegazione e lacune argomentative, il convenuto non può essere chiamato a rispondere di alcun inadempimento contrattuale.
Oltretutto non vi sono dati documentali intrinseci dai quali desumere l'univoca riferibilità dell'avviso di pagamento all'avviso di accertamento che rimane mera allegazione di parte né che l'importo pagato dall'attore in luogo dell'attuale acquirente/proprietario dell'immobile (con il quale si ignora il tenore delle intese eventualmente sottoscritte dal venditore/odierno attore) sia pari alle sanzioni irrogate o non sia piuttosto ricomprensivo anche degli oneri comunali comunque dovuti in caso di cambio di destinazione;
infine nella mail con cui sollecitava il geometra alla “gestione Parte_1 CP_1
pagina 3 di 4 pratica Agenzia delle Entrate via Agrodat 13 Beretta/Justnetti” (così in oggetto), si assumeva esplicitamente l'obbligo di pagamento dei connessi esborsi, scrivendo testualmente “N.b. Tutte le spese che dovessero sorgere in merito, ti ricordo che sono a mio carico”.
Di conseguenza, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Nulla sulle spese stante la soccombenza dell'attore e la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: rigetta ogni domanda;
nulla sulle spese.
Milano, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16455/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 GESUALDO NICOLA e dell'avv. GESUALDO MICHELE ( ) VIA LARGO C.F._2
AU 7 20121 MILANO;
( ) LARGO AU Parte_2 C.F._3
7 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA LARGO AU 7 20121 MILANO presso il difensore avv. GESUALDO NICOLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), CP_1 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice precisava le conclusioni come da atto introduttivo e discuteva oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Milano il geom. chiedendo in via preliminare: di accertare e CP_1
dichiarare il buon diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'errata esecuzione di quanto previsto contrattualmente nell'incarico professionale affidato al Geom. CP_1
della somma di € 10.148,59 concernenti la sanzione a seguito di accertamento da parte del
[...]
Comune di Milano oltre ad € 2.687,60 comprensivi di oneri per la parcella RC CP_2
, per un totale pari ad € 12.836,19 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2012 dal dovuto al saldo
[...]
effettivo, oltre spese legali, oltre interessi di mora;
nel merito: di accertare e dichiarare la responsabilità
pagina 1 di 4 professionale del Geom. ed il buon diritto del Sig. in qualità di CP_1 Parte_3
legale rappresentante protempore della con sede legale in Milano, Viale Monza n. 40 Parte_4
Cap 20127, ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'errata esecuzione di quanto previsto contrattualmente nell'incarico professionale affidato al Geom. della somma di € CP_1
10.148,59 concernenti la sanzione a seguito di accertamento da parte del oltre ad € Controparte_3
2.687,60 comprensivi di oneri per la parcella RC , per un totale pari ad € Controparte_2
12.836,19 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2012 dal dovuto al saldo effettivo, oltre spese legali, oltre interessi di mora delle somme;
con vittoria di spese legali in favore dei procuratori antistatari, diritti e onorari di causa.
Nella contumacia di parte convenuta, istruita la causa con deposito di memorie ex art.171 ter c.p.c. e produzione documentale, all'udienza del 4 giugno 2025 parte attrice precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il giudice riservava la decisione.
È documentalmente provato che parte attrice, con la sottoscrizione per accettazione del preventivo del
28.11.2020 conferiva al convenuto l'incarico di eseguire: - le pratiche relative alla comunicazione inizio attività, - quelle necessarie all'aggiornamento del catasto con la presentazione di nuove planimetrie e determinazione di nuove rendite catastali, - l' CP_4
Parte attrice ha allegato l'inadempimento del convenuto che non avrebbe correttamente completato le pratiche per il cambio di destinazione d'uso da commerciale ad abitativa di due delle unità immobiliari risultanti dal frazionamento dell'immobile di via Agordat in Milano, che sarebbe stato completato da altro professionista incaricato chiedendo il risarcimento dei danni ed in particolare il ristoro delle somme oggetto dell'avviso di pagamento del di Milano 0040 0000 5019 5431 50 indirizzato a CP_3
(doc. 3 fasc. att.), asseritamente conseguente all'avviso di accertamento catastale Controparte_5 dell'Agenzia delle Entrate del 13.6.2023 (doc. ridepositato telematicamente in data 10.2.2025) e pagato in data 29.11.2023 dalla società attrice.
Come emerge anche dalla intimazione di pagamento del 05/12/2023 (doc. 6) in cui si legge che CP_1
“provvedeva ad eseguire le pratiche edilizie per lo svolgimento della prima fase di suddivisione dell'Immobile”, parte convenuta ha eseguito l' incarico di ricevuto procedendo al frazionamento dell'immobile e al deposito delle nuove planimetrie, come indirettamente confermato dallo stesso avviso accertamento catastale dell'agenzia delle entrate che fa riferimento alla dichiarazione presentata in data 03/04/2022 dal geometra quale tecnico incaricato, di variazione per l'aggiornamento del CP_1
catasto edilizio urbano (DOCFA). Parte attrice, tuttavia, deduce che non avrebbe provveduto CP_1
correttamente all'adempimento dell'incarico ma omette del tutto di allegare quali sarebbero gli errori commessi dal professionista quali sarebbero le prestazioni contemplate dal contratto inter partes che pagina 2 di 4 sarebbero state eseguite invece dal nuovo professionista nominato in sostituzione. Dall'avviso di accertamento dell'agenzia dell'entrate non è possibile desumere quanto l'attore non ha puntualmente allegato e, anzi, risulta che l'esigenza di provvedere alla determinazione del nuovo classamento e della relativa rendita catastale è sorta sulla base di metodologie comparative imposte dalla normativa vigente e alla cui stregua l'unità immobiliare risultante dal frazionamento con nuova particella 709 (per la quale il geometra aveva completato la pratica di accatastamento nella categoria residenziale, onorando l'impegno assunto con l'attore) rientrava nella categoria C/1 “per le caratteristiche costruttive del negozio”. L'Agenzia delle Entrate, a ben vedere, ha disatteso la variazione per l'aggiornamento del catasto proposta con il frazionamento tenendo conto di una serie di elementi oggettivi dati dalla conformazione dell'unità immobiliare, dalla sua collocazione urbanistica, e tenendo conto della classe ordinaria della categoria/zona interessata come emergente dagli archivi catastali e dalla valutazione delle congruenze edilizie e non mette in rilievo né alcuna carenza della documentazione allegata dal tecnico incaricato alla DOCFA, né errori nelle consistenze dichiarate (altezza, disposizione/ampiezza dei vani, dotazione servizi ecc.) né altri inadempimenti nell'istruzione della pratica.
Poiché dunque l'accertamento dell'agenzia delle entrate sembra fondarsi sulle caratteristiche intrinseche dell'immobile, alcuna responsabilità è imputabile all'odierno convenuto.
Parte attrice non allega neppure le prestazioni che il nuovo tecnico incaricato, arch. , Controparte_2 ha messo a disposizione della committenza al fine di ottenere il cambio di destinazione d'uso. Dalla lettura del doc. 8 depositato in atti attinente alla dichiarazione di fine lavori – peraltro non espressamente contemplata nel preventivo - sembrerebbe che per ottenere la categoria CP_1
residenziale sia stato necessario procedere alla chiusura di un soppalco rendendolo accessibile tramite una botola. Orbene la circostanza non è stata allegata dall'attore e comunque manca qualunque evidenza che il soppalco fosse previsto nelle tavole grafiche di progetto redatte dal geom. e non CP_1
una variante costruttiva e, in caso positivo, che non abbia informato la committenza delle CP_1
relative possibili criticità connesse alla abitabilità. A fronte di tali carenze di allegazione e lacune argomentative, il convenuto non può essere chiamato a rispondere di alcun inadempimento contrattuale.
Oltretutto non vi sono dati documentali intrinseci dai quali desumere l'univoca riferibilità dell'avviso di pagamento all'avviso di accertamento che rimane mera allegazione di parte né che l'importo pagato dall'attore in luogo dell'attuale acquirente/proprietario dell'immobile (con il quale si ignora il tenore delle intese eventualmente sottoscritte dal venditore/odierno attore) sia pari alle sanzioni irrogate o non sia piuttosto ricomprensivo anche degli oneri comunali comunque dovuti in caso di cambio di destinazione;
infine nella mail con cui sollecitava il geometra alla “gestione Parte_1 CP_1
pagina 3 di 4 pratica Agenzia delle Entrate via Agrodat 13 Beretta/Justnetti” (così in oggetto), si assumeva esplicitamente l'obbligo di pagamento dei connessi esborsi, scrivendo testualmente “N.b. Tutte le spese che dovessero sorgere in merito, ti ricordo che sono a mio carico”.
Di conseguenza, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Nulla sulle spese stante la soccombenza dell'attore e la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: rigetta ogni domanda;
nulla sulle spese.
Milano, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 4 di 4