Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 17/06/2025, n. 11816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11816 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11816/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04448/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4448 del 2021, proposto da LO AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Conticiani, Federico Tedeschini, Angelo Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Tedeschini in Roma, largo Messico 7;
contro
Comune di Castelnuovo di Porto, non costituito in giudizio;
PER LA CONDANNA ex art. 7, comma 1, art. 30 ed art. 133, comma 1, lett. f), C.P.A. del Comune di Castelnuovo di Porto, in persona del legale rappresentante pro tempore:
a) al versamento, a titolo di restituzione e rimborso, in favore del signor AN LO, nato a [...] il [...], residente in [...], della complessiva somma di €. 97.311,32, quale importo delle componenti del credito scaturiti dai versamenti eseguiti per gli oneri concessori ed altri emolumenti corrisposti all'ente intimato, a seguito dell'esplicito invito del Comune stesso, di provvedere al loro versamento, in vista del rilascio dei provvedimenti di sanatoria edilizia ex lege n. 47/1985 dei fabbricati di proprietà del predetto signor AN; rimborso e restituzione occasionati in conseguenza dei dinieghi di condono adottati dal Comune resistente in relazione alle istanze di sanatoria presentate dal signor AN LO;
b) il tutto con la correlativa decorrenza degli interessi di mora ai sensi della vigente disposizione di cui alla Legge 231/2001 fino al momento dell'effettivo soddisfo;
c) con la condanna all'ulteriore importo di €. 233,92, corrispondente al costo dell'imposta di bollo assolta per adire il Tribunale ordinario di Tivoli nel ricorso proposto ex art. 702 bis c.p.c.;
d) con la condanna al rimborso del contributo unificato da versare per il presente giudizio in riassunzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. A seguito del rigetto di sedici istanze di condono edilizio da parte del Comune di Castelnuovo di Porto, il ricorrente, in data 30.07.2018, ha presentato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (RG. n. 3849/2018) dinanzi al Tribunale di Tivoli, al fine di ottenere il rimborso della complessiva somma di euro 97.311,32, pari agli importi già corrisposti all’Ente, a titolo di oneri concessori e sanzioni, in occasione dell’invito al versamento ricevuto in sede procedimentale in vista della adozione dei provvedimenti di sanatoria edilizia.
2. Con ordinanza del 23.12.2020, l’adito Tribunale civile di Tivoli ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, dinanzi al quale dunque il ricorrente ha riassunto il ricorso.
3. In particolare, per quanto di rilievo in questa sede, davanti al Tribunale il ricorrente ha esposto che in data 27.2.2004 ha depositato presso il Comune di Castelnuovo di Porto sedici richieste in sanatoria relative ad abusi edilizi commessi, riguardanti altrettante unità immobiliari ricomprese in tre fabbricati di proprietà.
Contestualmente al deposito delle domande di sanatoria, il Comune ha richiesto il pagamento di sedici bollettini postali dell’importo di € 56,90 ciascuno, per la disamina della pratica di condono con un esborso totale di € 910.40, nonché delle sanzioni e degli oneri concessori, per un totale di euro 97.311,32, infine versato da parte del ricorrente in vista del rilascio dei provvedimenti di sanatoria edilizia ex lege n. 47/1985 dei fabbricati di proprietà.
In data 1.09.2008, il Comune ha poi emesso sedici provvedimenti di diniego per le predette pratiche di sanatoria; il ricorrente pertanto, dopo aver inutilmente diffidato il Comune, in data 17.08.2018, alla restituzione delle somme come sopra versate, ha agito dapprima dinanzi al Tribunale di Tivoli e, in seguito, dinanzi a questo Tribunale, per ottenere il rimborso delle somme, oltre interessi di mora e spese.
4. Il Comune di Castelnuovo di Porto, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
5. Con memoria notificata in data 5.05.2023 e versata in atti in data 8.05.2023, il ricorrente – dichiarando di aver preso atto che la domanda di restituzione delle somme pagate a titolo di sanzione in sede di condono edilizio deve essere presentata al Ministero dell’Economia e delle Finanze – ha limitato in questa sede la domanda alla restituzione delle somme versate a titolo di oneri concessori, quantificate dal ricorrente in un totale di euro 11.748,60, oltre spese ed interessi, e ha rinunciato espressamente al capo di domanda relativo alle somme corrisposte a titolo di oblazione (che sono state quantificate in euro 69.914,00 per la quota statale e in euro 6.991,40 per la quota regionale).
6. Alla pubblica udienza del 21.03.2025, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
7. La domanda (residuale) di restituzione delle somme versate dal ricorrente al Comune di Castelnuovo di Porto a titolo di oneri concessori, in occasione della presentazione delle domande di condono edilizio, in seguito respinte, deve essere accolta.
Invero, il diniego di condono legittima l’interessato a presentare la domanda di restituzione degli oneri concessori versati, posto che tali oneri costituiscono un corrispettivo di diritto pubblico connesso al rilascio del permesso di costruire (anche in sanatoria, a seguito di condono), ragion per cui, quando tale rilascio è denegato, difetta il titolo in forza del quale esso possa essere trattenuto dal Comune che intanto lo abbia incassato.
La domanda va, pertanto, accolta, nei limiti in cui risultano agli atti del giudizio i pagamenti sine causa .
Al riguardo, il Collegio rileva che in atti risultano i bollettini di pagamento a titolo di oneri concessori, in relazione agli immobili contraddistinti dagli interni indicati, per la intera somma oggetto di domanda (documenti allegati da 1.5 a 1.20 - 14/B1: euro 500,00 + 87,50 + 87,50; 14/interno 2: euro 500 + 233,75 + 233,75; 14/B2: euro 360,00; 12 interno 3: euro 500,00 + 83,00 + 83,00; 14/B3: euro 45,00; 12 interno 4: euro 500 + 83,00 + 83,00; 14/B4: euro 45,00; 14/A1: euro 500 + 392,15 + 392,15; 14/A2: euro 500 + 233,75 + 233,75; 14/A3: euro 500,00 + 83,00 + 83,00; 14/A4: euro 500,00 + 83,00 + 83,00; 12 interno 1: euro 500,00 + 392,15 + 392,15; 14/C1: euro 500,00 + 245,00 + 245,00; 14/C2: euro 500,00 + 119,00 + 119,00; 14/C3: euro 500,00 + 119,00 + 119,00; 14/C4: euro 500,00 + 245,00 + 245,00).
L’Amministrazione comunale deve dunque essere condannata alla restituzione della somma oggetto di domanda, per un totale di euro 11.748,60, oltre interessi, da calcolarsi secondo la disciplina generale in tema di indebito oggettivo, per la quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto, oltre alla ripetizione di ciò che ha pagato, “ ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda ” (art. 2033 c.c.).
Al riguardo, non essendovi ragione per ritenere superata la presunzione di buona fede in capo all’ NS , e considerato che inizialmente il ricorrente ha domandato al Comune anche la restituzione delle somme in realtà di competenza del MEF, si può concludere nel senso che sulla somma da restituire, a seguito del diniego del condono, sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale – da intendersi come data di deposito del ricorso introduttivo – fino al saldo (cfr. in materia Tar Campania, Napoli, sentenza n. 6175/2022 e precedenti ivi richiamati).
8. In conclusione, per quanto detto la domanda di condanna va accolta limitatamente alla ripetizione della somma richiesta dal ricorrente perché versata a titolo di oneri concessori per la domanda di condono edilizio presentata il 27.02.2004, maggiorata degli interessi: per l’effetto, il Comune di Castelnuovo di Porto deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 11.748,60, oltre gli interessi legali sulla stessa maturati a far data dal 30.07.2018 fino a quella dell’effettivo soddisfo.
9. Le spese di lite sono poste a carico del Comune di Castelnuovo di Porto nei limiti della restituzione in favore di parte ricorrente del C.U., ove versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Comune di Castelnuovo di Porto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore del ricorrente sig. LO AN della somma di € 11.748,60, oltre gli interessi legali sulla stessa maturati a far data dal 30.07.2018 fino a quella dell’effettivo soddisfo, nonché alla restituzione del C.U. del presente giudizio, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO