Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 118/2022.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 118/2022 R.G. e vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), con l'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
TIZIANO BALBONI (C.F. CodiceFiscale_4 Email_1
-appellanti- nei confronti di
(C.F. ), in giudizio in proprio ex art. 86 c.p.c. Controparte_1 C.F._5
(pec: Email_2
-appellato-
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, depositata in data
3/09/2021, emessa a definizione del proc. n. 2537/2020 R.G..
* * *
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Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
5.12.2024 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 9.12.2024).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di appello instaurante l'odierno procedimento di gravame (n. 118/2022 R.G.) le parti e hanno spiegato Parte_1 Parte_2 Parte_3 impugnazione avverso l'ordinanza possessoria ex art. 703 c.p.c. emessa dal Tribunale di
Reggio Calabria in data 3.09.2021, nella quale, in accoglimento delle domande del ricorrente
, si erano condannati i predetti Controparte_1 Parte_1 [...]
e , ivi resistenti, a reintegrare il predetto Parte_2 Parte_3 [...]
nel possesso di servitù carrabili gravanti su un terreno sito in Montebello CP_1
Ionico, meglio specificato in ricorso, nonché di un fabbricato rurale anch'esso sito in
Montebello Ionico, ordinando ai resistenti la rimozione della recinzione in pali e ferro e degli altri ostacoli presenti sulle suddette strade carrabili, nonché la consegna a
[...]
delle chiavi necessarie per accedere al menzionato fabbricato. CP_1
Nel predetto gravame tali parti, premessa l'appellabilità e non reclamabilità dell'ordinanza gravata perché non contenente rimessione al merito, ne hanno poi contestato il merito, lamentando che la domanda ex art. 1168 c.c. ivi accolta risultava invece meritevole di reiezione per decadenza e/o inammissibilità e/o improponibilità, nonché infondatezza in fatto e in diritto, e ne hanno chiesto pertanto la riforma in senso reiettivo della predetta domanda.
I.2.- Con comparsa del 30.04.2022 si è poi costituita in appello , Controparte_1
contestando le avverse prospettazioni, chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque rigettare il gravame proposto, altresì condannando gli appellanti alle spese di lite ed ex art. 96
c.p.c., ed eccependo in particolare:
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(1) l'inammissibilità dell'appello quale mezzo impugnatorio avverso i provvedimenti di reintegra;
(2) l'inammissibilità dell'appello per mancata richiesta della parte interessata del giudizio di merito;
(3) il mancato reclamo avverso l'ordinanza di attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c.;
(4) l'inammissibilità dell'appello per decorso del termine breve;
(5) l'inammissibilità dell'appello in quanto non proposto nei confronti di tutte le parti legittimate e indicate nell'ordinanza impugnata;
(6) l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
(7) l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
(8) la sua infondatezza, in ogni caso, nel merito.
I.3.- All'esito, poi, della 1° udienza del giudizio di gravame, svoltasi in modalità c.d. cartolare
(21.03.2024), con provvedimento del 22.-25.03.2024, considerati non sussistenti i presupposti né per la definizione del gravame mediante ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. (anche processuali e di cui alla 1° parte del comma I di tale disposizione), né per emettersi provvedimenti ex artt.
331 e 332 c.c. (anche arg. ex Cass. n. 16858/2019), è stato disposto il rinvio del procedimento per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.12.2024.
I.4.- All'esito di tale udienza, con provvedimento del 6.12.2024 (comunicato alle parti il
9.12.2024), infine, il giudizio di gravame è stato definitivamente assegnato a sentenza, con concessione di termini ridotti (20+20) ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Va accolta l'eccezione di inammissibilità del gravame innanzi compendiata sub I.2., punto (1), non risultando il provvedimento impugnato, secondo la disciplina oggi vigente e qui ratione temporis applicabile, effettivamente suscettibile di appello.
IV.- A tal riguardo, infatti, occorre rammentare che, a seguito delle modificazioni apportate all'art. 703 c.p.c. dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con mod. nella L. 14 maggio
2005, n. 80 ed entrate in vigore a partire dall'1.03.2006 (e pertanto qui senz'altro applicabili, trattandosi di procedimento incardinato, in prime cure, nel settembre 2020), “l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'art. 669-terdecies” c.p.c. (cfr. art.
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703, comma III, c.p.c.), e dunque non è soggetta ad appello innanzi alla Corte territoriale, bensì, appunto, a reclamo innanzi al Tribunale in composizione collegiale.
IV.1.- Da tale chiara disposizione, peraltro cristallizzante l'insegnamento già prevalente di
Consulta e S. Corte [cfr., ex aliis, Corte Cost., 16.4.1998, n. 126; Corte Cost., 6.5.1997, n.
125; Corte Cost., 22.10.1996, n. 359; Corte Cost., 23.6.1994, n. 253, nonché Cass. civ., Sez. un., n. 1984/1998; Cass. n. 1254/2000; Cass. n. 5118/1999; Cass. n. 1161/1999; Cass. n.
7768/1997; Cass. n. 5334/1997; Cass. n. 2042/1997], evidentemente ne discende l'inammissibilità dell'impugnativa proposta, attesa l'espressa previsione di altro rimedio (i.e. il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.) avverso il provvedimento gravato.
IV.2.- Né possono ritenersi utilmente invocabili, in senso contrario alla pacifica decisività di quanto stabilito nella littera legis, i precedenti richiamati dalla parte appellante [v. infra, sub
IV.3.] ovvero le circostanze, parimenti valorizzate da tale parte, che nell'ordinanza gravata il giudicante non abbia rimesso le parti al merito e abbia altresì liquidato le spese del giudizio
[v. infra, sub IV.4.].
IV.3.- Quanto alle pronunce richiamate dall'appellante, occorre osservare che esse risultano pacificamente inconferenti, in quanto:
(A) relative a giudizi antecedenti al marzo 2006, e dunque a disciplina abrogata e diversa da quella oggi vigente e qui applicabile [cfr. Cass. civ., Sez. un., 22/12/1999, n. 924, Cass. civ.,
31/01/2012, n. 1387 e Cass. civ., 28/02/2019, n. 6030, tutte relative a procedimenti incardinati prima del 1997, nonché Cass. civ., 27/07/2006, n. 17098, parimenti relativa a giudizio possessorio antecedente al 2006 (tanto da essere definito, in fase interdittale, con provvedimento “del 26.11.2004”)];
(B) afferenti allo specifico e peculiare caso, pacificamente diverso da quello qui in esame, in cui l'appellabilità trae fondamento dalla circostanza che nell'ordinanza ex art. 703, comma II,
c.p.c. il giudice possessorio, “travalicando i limiti del contenuto del provvedimento interdittale”, erroneamente si pronunci anche sulle “eventuali pretese risarcitorie avanzate dal soggetto leso”, (cfr. Cass. civ., 30/09/2014, n. 20635) - statuizione tuttavia qui pacificamente non emessa (essendosi il primo giudicante pronunciato, come necessario, solo sulla domanda di reintegrazione – cfr. ordinanza del 3/09/2021), ciò evidentemente
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precludendo, attesa la radicale diversità delle fattispecie, l'applicabilità di tale dictum al caso di specie.
IV.4.- Quanto poi ai profili del provvedimento gravato valorizzati dall'appellante per sostenerne l'appellabilità (i.e. la pronuncia sulle spese e la mancata fissazione dell'udienza di merito), occorre osservare che anche in tal caso si tratta di deduzioni non pertinenti alla presente fattispecie, in quanto:
(A) esse risultano riferibili alla previgente disciplina del procedimento possessorio, connotato, prima del 2006, da una struttura obbligatoriamente bifasica nella quale, dovendo all'ordinanza interdittale necessariamente conseguire la fase di merito, occorreva in tale provvedimento fissare l'udienza della (necessaria) fase successiva e altresì a essa rimettere la regolazione delle spese – prevedendosi, per converso e per l'ipotesi (all'epoca) patologica e anomala di omessa fissazione dell'udienza di merito e liquidazione delle spese, e dunque di un provvedimento “che non vedeva disciplinata alcuna forma di impugnazione”, la possibile appellabilità (cfr. Cass. civ., Sez. un., 29/12/2004, n. 24071 e Cass. civ., 14/04/2004, n. 7076, nonché, per la ricostruzione diacronica ivi contenuta, Corte App. Firenze, 10/06/2016, n.
912);
(B) diversamente, per i casi, analoghi a quello di specie, di procedimento possessorio successivo al 2006, “i giudizi possessori sono caratterizzati da una bifasicità” non più necessaria, ma “ormai soltanto eventuale”, essendo “la prosecuzione del giudizio nel merito” non più imprescindibile, ma, appunto, solo possibile, in quanto è facoltà delle parti chiedere, dopo l'ordinanza possessoria (ovvero, se del caso, dopo il suo reclamo collegiale), “la fissazione di un termine per la prosecuzione del giudizio nel merito” – che, pertanto, nell'attuale regime, “può”, e non deve, “far seguito all'ordinanza anzidetta” -; con la conseguenza che, ove tale facoltà non sia esercitata, “il procedimento si conclude con
l'ordinanza di cui all'art. 703, comma 3”, la quale pertanto oggi deve (fisiologicamente, e non più patologicamente) non fissare alcuna udienza di merito e provvedere alla liquidazione delle spese [“proprio in considerazione della possibilità che il giudizio di merito non sia richiesto da alcuna delle parti, ipotesi nella quale le spese dell'esaurita fase sommaria rimarrebbero prive di regolamento (Cass. Sez. Un. 20-11-2013 n. 26037)”] e pertanto “non può più … in questo caso trovare applicazione un rimedio” (i.e. l'appello) “elaborato dalla
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giurisprudenza in riferimento ad una ipotesi”, all'epoca “anomala” e oggi invece fisiologica, con la conseguenza che, secondo “l'attuale previsione normativa”, “l'ordinanza che provvede sul ricorso possessorio” senza fissare l'udienza di merito e liquidando le spese “non può essere oggetto di impugnazione” con l'appello, ma solo e soltanto “con il mezzo del reclamo”
[cfr. ancora Cass. n. 20635/2014, cit. (citata, come detto, proprio dall'appellante), nonché
Corte App. Firenze n. 912/2016, cit.].
V.- A fronte di quanto precede, evidentemente idoneo anche ad assorbire, come già evidenziato nel provvedimento del 22.-25.03.2024, ogni necessità di emettere provvedimenti relativi al contraddittorio [in quanto la “riconosciuta inammissibilità prima facie dell'appello proposto … avrebbe in ogni caso reso impossibile l'adozione di alcuna decisione sul merito della causa, con il conseguente carattere ingiustificato dell'eventuale ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa” (cfr. Cass. civ., 24/06/2019, n.
16858)] e con declaratoria necessariamente richiedente l'emissione di sentenza [non risultando l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. pronunciabile nei “casi”, analoghi a quello di specie, di “inammissibilità” “dell'appello”], occorre pertanto ribadire, come detto [v. supra, sub III.] e come da dispositivo che segue, l'inammissibilità dell'appello proposto.
VI.- Quanto poi al regolamento delle spese del presente grado di giudizio, cui qui provvedersi – in ossequio al principio per cui “ogni declaratoria di improcedibilità (o inammissibilità) dell'appello”, atteso “il suo carattere definitivo e decisorio”, “deve contenere la pronunzia sulle spese” (cfr. Cass. civ., 2/11/2016, n. 22151) -, considerando le modalità di definizione della vertenza (tali da precludere ogni delibazione della sua fondatezza) e le specificità, nonché l'evoluzione diacronica, della normativa sottesa (con conseguente successione di pronunce, sovente anche di gran lunga successive al marzo 2006 ma relative a vicende processuali incardinate prima della novella, delineanti un quadro di non immediata decodificazione), sussistono presupposti tali da giustificare l'applicazione dell'art. 92, comma II, c.p.c. (nella formulazione qui ratione temporis vigente, e dunque altresì considerando l'intervento di Corte Cost. n. 77/2018) e dunque per disporne l'integrale compensazione fra le parti.
VI.1.- La statuizione che precede è poi evidentemente assorbente della richiesta ex art. 96
c.p.c. della parte appellata, atteso che, come noto e qui da ribadirsi, “quando vi sia stata
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compensazione totale o parziale delle spese di lite”, “deve escludersi la possibilità di condanna” per lite temeraria [v., da ultimo, Cass. civ., 9/12/2019, n. 32090, nonché Cass. civ.,
30/03/2000, n. 3876 e Cass. civ., 24/04/1993, n. 4804].
VI.2.- Trattandosi, poi, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012) e risultando il “regime del raddoppio del contributo unificato … previsto per” tutte “le ipotesi del rigetto integrale o della definizione in rito sfavorevole all'appellante” (cfr. Corte cost., 30/05/2016, n. 120), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 118/2022
R.G. e avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, depositata in data 3/09/2021, emessa a definizione del proc. n. 2537/2020 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'appello proposto;
2) DISPONE l'integrale compensazione delle spese del presente grado, con conseguente assorbimento della domanda ex art. 96 c.p.c.;
3) DÀ ATTO, con riguardo alle parti appellanti, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 24 gennaio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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