Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2232 /2023 R.G.A.C.C.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Massimo Di Patria Presidente rel.
dott. Alessandra Medi Giudice
dott. Serena Chimichi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata in [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. CARLINO SOFIA e dall'avv. PRACUCCI SILVIA;
nonché
3. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_2 difeso, giusta nomina del Tribunale per i Minorenni in Bologna, con decreto provvisorio n°748/2023 Cron. in data 30.01.2023, dal Curatore Speciale Avv. Franca Maltoni
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno proposto ricorso per separazione consensuale, in relazione al matrimonio celebrato in PREDAPPIO il 02/06/2005, chiedendo l'omologa delle seguenti condizioni:
- CONFERMARE, in punto ad affidamento, collocamento e diritto di visita relativi al minore il decreto provvisorio pronunziato dal Parte_2
1
- ASSEGNARE al Sig. quale genitore collocatario del figlio Controparte_1 minore ed affinché possa ivi vivere unitamente alla prole, la casa coniugale Pt_2 sita a Predappio (FC) in Via Varano Costa Nuova n. 17 e registrato al Catasto degli immobili della Provincia di Forlì con i seguenti dati: Comune di Predappio, Foglio 27 Particella 355 Subalterno 4, piano T - 1; Foglio 27 Particella 355 Subalterno 9, piano T, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, salvo: - divano color avorio, regalato dalla propria zia alla Sig.ra - 4 tende Parte_1 marca Ikea;
- 5 sedie a spalliera alta rivestite in rafia;
- 1 stereo marca Philips, beni che la Sig.ra potrà prelevare Parte_1
- DISPORRE in favore della Sig.ra ed in capo al Parte_1 marito Sig. un assegno di mantenimento da corrispondersi entro Controparte_1 il giorno dieci di ogni mese a mezzo bonifico bancario, come segue:
- euro 600,00 mensili per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2023;
- euro 450,00 mensili per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023;
- euro 300,00 mensili per i mesi di gennaio e febbraio 2024 e sino al deposito del ricorso per divorzio.
Dette somme, che l'obbligato inizierà a corrispondere dal momento della sottoscrizione analogica del presente ricorso per separazione consensuale, nel mese di agosto 2023, saranno corrisposte, quanto alle mensilità di giugno e luglio, in un'unica soluzione, decurtate di quanto già dal Medesimo spontaneamente bonificato sul C/C di cui è titolare la moglie per i medesimi mesi e pari, alla data odierna, ad € 500,00, ammontanti ad euro 1.300,00 comprensive della mensilità di agosto 2023 entro la data del 22/08/2023;
-Mantenimento del figlio minore da porsi, allo stato, Parte_2 interamente a carico del padre, in considerazione dell'attuale impossibilità della madre a contribuire e salvo sopravvenienze;
- spese di giudizio interamente compensate fra le Parti.
che il Presidente ha disposto la trattazione scritta dell'udienza; che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
2 che nelle more si è costituito il curatore speciale del minore Parte_2
nominato dal Tribunale dei Minorenni di Bologna, avv. FRANCA
[...]
MALTONI, rassegnando le proprie conclusioni nei termini che seguono:
-in via principale, rinviare il presente procedimento quanto al punto relativo all'affidamento, collocazione ed esercizio del diritto di visita, in attesa del decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni in Bologna sulle richieste avanzate ex art. 333 c.c. dal Sig. , padre del minore, e dal Procuratore della Controparte_1
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni in Bologna;
-in via subordinata, pronunciarsi sulle conclusioni congiunte delle parti quanto al punto relativo all'affidamento, collocazione ed esercizio del diritto di visita, sulle quali il minore tramite il proprio Curatore Speciale, si Parte_2 rimette a giustizia.
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa; che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge e rimandano integralmente ad eventuali ulteriori decisioni del Tribunale per i Minorenni, sicché non sussiste alcuna situazione di pregiudizialità della causa minorile nei confronti del presente procedimento;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
OMOLOGA
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate, riportate in parte motiva;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PREDAPPIO (Atto N. 6 parte 2 serie A - anno 2005).
Forlì, 18/03/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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