Sentenza 24 luglio 2023
Massime • 1
La residenza abituale del minore, ai fini della valutazione della sussistenza di un'ipotesi di sottrazione, coincide con il luogo del concreto e continuativo svolgimento della sua vita personale che, con il trascorrere del tempo, viene ad identificarsi con quello in cui, in virtù di una durevole e stabile permanenza, si consolida la sua rete di affetti e relazioni, senza che assumano rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei. Detta valutazione di mero fatto va compiuta dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Tribunale dei minorenni che - ai fini dell'individuazione della residenza abituale - aveva valorizzato la scelta condivisa dei genitori di far nascere il neonato in altro Paese e di fissare ivi la residenza familiare, escludendo ogni rilevanza alla residenza anagrafica ed altresì carente di decisività la circostanza che il bambino fosse in cura presso un pediatra in Italia).
Commentario • 1
- 1. Sulla residenza abituale del minore come regola di competenza della giustizia familiareAccesso limitatoFerruccio Tommaseo · https://www.altalex.com/ · 11 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/2023, n. 22022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22022 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |