Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/2023, n. 22022
CASS
Sentenza 24 luglio 2023

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La residenza abituale del minore, ai fini della valutazione della sussistenza di un'ipotesi di sottrazione, coincide con il luogo del concreto e continuativo svolgimento della sua vita personale che, con il trascorrere del tempo, viene ad identificarsi con quello in cui, in virtù di una durevole e stabile permanenza, si consolida la sua rete di affetti e relazioni, senza che assumano rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei. Detta valutazione di mero fatto va compiuta dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Tribunale dei minorenni che - ai fini dell'individuazione della residenza abituale - aveva valorizzato la scelta condivisa dei genitori di far nascere il neonato in altro Paese e di fissare ivi la residenza familiare, escludendo ogni rilevanza alla residenza anagrafica ed altresì carente di decisività la circostanza che il bambino fosse in cura presso un pediatra in Italia).

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  • 1Sulla residenza abituale del minore come regola di competenza della giustizia familiareAccesso limitato
    Ferruccio Tommaseo · https://www.altalex.com/ · 11 settembre 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/2023, n. 22022
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22022
Data del deposito : 24 luglio 2023

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