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Ordinanza 7 marzo 2025
Ordinanza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, ordinanza 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1297/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato, nel procedimento iscritto al n. 1297/2024 R.G. promosso da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Belloni, giusta procura C.F._2 in atti;
PARTE RICORRENTE;
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Maria Beatrice d'Ippolito, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE;
a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex artt. 1171 e/o 1170 c.c. depositato il 24.5.2024, e Parte_1 Pt_2
hanno domandato al Tribunale di vietare a la continuazione
[...] CP_1 CP_1 dell'intervento di demolizione e ricostruzione della porzione di villino bifamiliare, di sua proprietà, sita in Fiumicino, località Fregene, via Bordighera n. 29; in subordine, di autorizzarne la continuazione previa adozione delle opportune cautele.
Gli esponenti hanno dedotto di avere fondato motivo di temere che le opere in fase di realizzazione da parte del resistente pregiudichino la stabilità della porzione di villino di loro proprietà (contraddistinta al NCEU del Comune di Fiumicino al foglio 706, part. 49, cat. A/7, classe 2, vani 9), costruita parzialmente in aderenza all'unità immobiliare del che, in particolare, “tali due porzioni di proprietà costituite da piano terra e piano CP_1 primo, che si trovano l'uno accanto all'altro, sono tra di loro unite a mezzo di un muro comune (che le separa) e dal sovrastante tetto, con la proprietà dei ricorrenti che affaccia sul fronte strada e quella del resistente posizionata invece sul lato sud, con un unico cancello di ingresso”; che i lavori di demolizione erano stati avviati dal nel mese di CP_1 maggio del 2024 senza l'autorizzazione dei benché l'intervento interessasse anche Pt_1 parti comuni del villino (come ad esempio il tetto); che il complesso immobiliare era stato realizzato negli anni Quaranta con criteri “oggi non più utilizzati ed obsoleti” e sussisterebbe
Pagina 1 un concreto pericolo di crollo, come attestato dalla perizia tecnica di parte a firma dell'ing.
[...]
e dell'arch. che infine “dall'atto d'obbligo emerge addirittura che Per_1 Persona_2 sarebbero realizzati dei posti adibiti a parcheggio sul terreno di proprietà dei ricorrenti”, il che “integra una molestia nel possesso … a causa dell'intervento di ristrutturazione e demolizione che si esplica su parti delle quali essi hanno la proprietà e il possesso”.
Con comparsa del 18.6.2024 si è costituito in giudizio contestando la Controparte_1 fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. In via riconvenzionale, ha domandato al
Tribunale di ordinare ad e di “cessare immediatamente ogni Pt_1 Parte_2 comportamento teso a ostacolare e a intralciare il libero godimento dell'immobile di sua proprietà e la servitù di passaggio carrabile che dall'accesso in via Bordighera n.29 conduce CP_ all'unità immobiliare del dott. e, nel caso che ci occupa, a non ostacolare il passaggio del personale e dei mezzi delle Ditte incaricate dei lavori di ristrutturazione delle unità immobiliari”. Sul merito della domanda proposta dai ricorrenti, il resistente ha esposto di aver preventivamente informato i sig.ri dell'inizio dei lavori, regolarmente intrapresi a Pt_1 partire dal 21.4.2024 in forza di permesso di costruire rilasciato dal Comune di Fiumicino il
7.12.2023; che le parti avevano concordato che la demolizione sarebbe stata ultimata nel mese di maggio 2024, mentre la ricostruzione avrebbe avuto inizio nel mese di settembre 2024, allo scopo di non arrecare disturbo ai vicini nel periodo estivo;
che i lavori si stavano svolgendo in totale sicurezza e che alla data di costituzione in giudizio era già stata eseguita, a regola d'arte, la demolizione della vecchia struttura;
che non vi erano parti comuni tra gli immobili, fatta eccezione per la mezzeria del muro divisorio delle rispettive proprietà, ad ogni modo non interessata dagli interventi di demolizione e ricostruzione “in quanto i nuovi immobili saranno ricostruiti separati da quello esistente”; che “non è in comune nemmeno il tetto, composto da CP_ due travi che sorreggono due tetti distinti e autonomi;
il tetto dell'unità abitativa del è stato demolito con tutte le cautele e gli accorgimenti per non arrecare nocumento ai confinanti”; che non è stato arrecato alcun danno ai ricorrenti né sussiste un pericolo di crollo.
Ha concluso per il rigetto del ricorso e per l'accoglimento della proposta domanda riconvenzionale.
Con ordinanza del 3.8.2024 è stata ammessa una CTU allo scopo di verificare lo stato dei luoghi;
di accertare la fondatezza dei profili di criticità dedotti da parte ricorrente in ordine all'intervento di demolizione e ricostruzione relativo alla porzione di immobile di proprietà di , verificando se in conseguenza di detto intervento sussista un Controparte_1 pericolo di crollo della porzione immobiliare di proprietà dei ricorrenti;
di accertare se l'intervento in questione interessi parti comuni della porzione immobiliare di proprietà dei ricorrenti.
Con istanza del 10.9.2024 le parti ricorrenti hanno segnalato la manifestazione di infiltrazioni di acqua piovana all'interno della porzione di villino di loro proprietà posta al piano terra.
Con ordinanza del 13.9.2024 il Tribunale, preso atto della situazione pregiudizievole di cui parte ricorrente ha lamentato l'insorgenza in concomitanza della progressione dell'opera, avuto riguardo in particolare alla riferita comparsa di infiltrazioni nella parte di abitazione di proprietà al piano terra, ha provvisoriamente ordinato la sospensione dei lavori e Pt_1
Pagina 2 affidato al CTU l'ulteriore incarico di “verificare i fenomeni infiltrativi lamentati da parte ricorrente, indagarne le cause e stabilire gli interventi da adottare per l'eliminazione degli inconvenienti riscontrati”, oltre che di chiarire “se nell'immediato la prosecuzione dei CP_ lavori di demolizione e ricostruzione nella proprietà comporti un pericolo di danno per la proprietà nonché individuare gli accorgimenti che possano essere Pt_1 eventualmente adottati dalla parte resistente – nell'ambito dei lavori in corso – al fine di conservare l'integrità della proprietà . Pt_1
Con ordinanza del 6.11.2024 il Tribunale, viste le risultanze della relazione di CTU depositata il 25.10.2024 dall'ing. con cui l'ausiliario ha attestato Persona_3
l'inesistenza di un pericolo di crollo dell'immobile: 1) ha revocato l'ordine di sospensione dei lavori provvisoriamente emesso con precedente ordinanza del 13.9.2024, condizionatamente all'adozione da parte resistente di tutte le cautele descritte nella relazione dell'ing. 2) ha ordinato alla parte resistente di provvedere alla Per_3 sostituzione del canale di gronda e alla copertura con teloni impermeabili del solaio del bagno dell'unità immobiliare di proprietà 3) ha onerato il CTU di monitorare lo Pt_1 stato di avanzamento dei lavori, di effettuare con cadenza mensile un sopralluogo sull'immobile e di riferire immediatamente in caso di mutamenti dello stato dei luoghi suggestivi di un possibile rischio di crollo.
In data 14.1.2025 il CTU ha depositato la relazione di aggiornamento, concludendo nel senso che “l'osservazione del sito a circa 90 giorni dalla prima ispezione conferma che non è in atto alcun movimento degenerativo della struttura dei signori e che quindi Pt_1 non sono rilevabili situazioni di crollo. I problemi relativi all'infiltrazione d'acqua sono stati risolti con la sostituzione del canale di gronda. Rimangono in itinere le attività di consolidamento”.
All'udienza del 23.1.2025 la causa è stata trattenuta in riserva, previa assegnazione al CTU di un nuovo termine di 20 giorni per depositare relazione volta a verificare se gli accorgimenti tecnici individuati ai fini della conservazione dell'immobile di proprietà
fossero stati completamente effettuati. Pt_1
In data 9.2.2025 il CTU ha depositato un'ulteriore relazione di aggiornamento, dando atto nuovamente dell'esclusione di “elementi di progressione degenerativa” in relazione alle lesioni lamentate da parte ricorrente, nonché della piena realizzazione degli accorgimenti tecnici richiesti.
***
Reputa preliminarmente il Tribunale che il “petitum” sostanziale oggetto del ricorso – il divieto di continuazione dei lavori ovvero, in via subordinata, l'autorizzazione alla loro prosecuzione previa adozione delle opportune cautele – valga a inquadrare la domanda proposta dai ricorrenti nell'alveo dell'azione per la denuncia di nuova opera.
Ai sensi dell'art. 1171 c.c., il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale abbia ragione di temere che da una nuova opera – iniziata da meno di un anno e non terminata – intrapresa da altri sul proprio come sull'altrui fondo sia per derivare danno alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso, può
Pagina 3 denunziare all'autorità giudiziaria la nuova opera, affinché il Tribunale ne vieti la continuazione o la permetta, ordinando le opportune cautele.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, la denuncia di nuova opera può essere proposta anche con riferimento ad opere, che pur se non immediatamente lesive, siano suscettibili di essere ritenute fonte di un futuro danno in forza dei caratteri obiettivi che potrebbero assumere se condotte a termine. La condizione dell'azione di nuova opera, pertanto, non deve necessariamente identificarsi in un danno certo o già verificatosi, ma può anche riconoscersi nel ragionevole pericolo che il danno si verifichi in conseguenza della situazione determinatasi per effetto dell'opera portata a compimento (Cassazione civile sez. II, 30/11/2012, n.21491)
Nella fattispecie oggetto di causa, la “nuova opera” oggetto di denuncia è l'intervento di demolizione e ricostruzione intrapreso dal resistente sulla porzione immobiliare di sua proprietà sita in Fiumicino, località Fregene, via Bordighera n. 29, sulla scorta del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Fiumicino il 7.12.2023 al n. 50/2023.
Incontestati e comunque asseverati dal materiale istruttorio in atti sono i presupposti dell'azione nunciatoria rappresentati dalla situazione di proprietà o possesso dei denuncianti – i quali sono proprietari della porzione di villino aderente a quella del resistente – e, sul piano temporale, dalla mancata ultimazione dell'opera e dal mancato decorso di un anno dall'inizio dei lavori, che ha avuto luogo nel maggio del 2024.
Ciò premesso, al fine di decidere se la nuova opera intrapresa dal resistente esponga a un ragionevole pericolo di danno l'unità immobiliare dei denuncianti deve muoversi dalle indagini espletate dal CTU ing. il quale ha periodicamente verificato lo Persona_3 stato dei luoghi e svolto approfondite analisi allo scopo di accertare il rischio di crollo e gli altri aspetti pregiudizievoli lamentati dalla parte ricorrente.
Come anche riassunto con ordinanza del 6.11.2024, dalla relazione di CTU depositata dall'ing. il 25.10.2024 è emerso in particolare quanto segue: Per_3
- con riferimento alla situazione dei luoghi, alla data del sopralluogo del CTU risultavano totalmente abbattuti il tetto, le mura non confinanti e i tramezzi interni della porzione di fabbricato giacente sul terreno del sul piano della ricostruzione, era stato compiuto CP_1
“l'ispessimento del muro divisorio principale e di quelli confinanti col predetto vano bagno al piano terra e parete residuale al piano primo mediante tessitura di mattoni pieni ad una testa”;
- che le fessurazioni riscontrate nelle pareti dell'unità immobiliare dei piuttosto che Pt_1 con un cedimento in fondazione, erano compatibili “con gli effetti prodotti dalle vibrazioni delle macchine demolitrici le mura e i tramezzi adiacenti”;
- che non sussiste un pericolo di crollo della porzione immobiliare di proprietà dei ricorrenti, avendo il CTU testualmente non rilevato “pericolosità per attivazione di meccanismi di collasso fuori piano”;
- che per l'eliminazione dei fenomeni infiltrativi riscontrati al piano terra della proprietà di parte ricorrente, in parte ascrivibili al taglio dei pluviali di gronda ad opera di parte resistente durante la demolizione di quota parte del tetto, si sarebbe resa necessaria la
Pagina 4 sostituzione del canale di gronda, ravvisandosi l'opportunità anche di procedere alla copertura del solaio del bagno con teloni impermeabili;
- che per conservare l'integrità della proprietà dei ricorrenti sarebbe stato “sostanziale mantenere un livello di sicurezza sismica del manufatto dei almeno non inferiore a Pt_1 quello originario”, talché era stato dall'ausiliario prescritto:
• il mantenimento dei tre muri moncone di controvento con ricostruzione parziale delle parti demolite;
• la spillatura angolare con armatura resinata in appositi fori a rendere solidale i muri longitudinali col muro divisorio;
• l'applicazione di betoncino fibrato con risvolto ai muri monconi su tutta la parete divisoria.
- che costituiva parte comune la porzione rimossa del tetto “per una superficie di mq 5 circa, a copertura del vano bagno del piano terra del ricorrente”.
All'udienza del 31.10.2024 il CTU ha rappresentato la cogenza della sistemazione della canalizzazione di gronda e ribadito che la prosecuzione dei lavori non avrebbe esposto a rischio la tenuta statica dell'edificio di parte ricorrente, potendo anzi ritenersi controproducente la conservazione della situazione esistente.
Sulla scorta di tali premesse, con ordinanza del 6.11.2024 è stata autorizzata la prosecuzione nella porzione di proprietà dei lavori di demolizione e ricostruzione, CP_1 provvisoriamente sospesi nelle more dell'accertamento peritale, seppure condizionatamente alla realizzazione degli interventi e all'adozione delle precauzioni individuate dal CTU.
L'esclusione del rischio statico in danno del fabbricato dei ricorrenti è stata argomentata dal CTU a fronte della compiuta disamina e risposta alle osservazioni formulate dai CTP, oltre che all'esito della verifica della documentazione depositata al Genio Civile e del progetto depositato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Fiumicino. Diversamente, le considerazioni tecniche contenute nella perizia di parte allegata al ricorso erano state svolte dai CTP dichiaratamente sulla base di una consultazione soltanto parziale dei documenti, stante la mancata visione del progetto strutturale dell'opera e di tutti i documenti allegati al permesso di costruire. L'assenza del pericolo di crollo, argomentata dal CTU con motivazioni chiare, logiche e coerenti, sulla scorta di giudizi di natura tecnica da cui non vi
è ragione di discostarsi, è stata ribadita anche nelle successive relazioni di aggiornamento depositate il 14.1.2025 e il 9.2.2025, in entrambi i casi precedute dallo svolgimento di nuovi sopralluoghi sull'immobile e dall'attenta valutazione e riconsiderazione del quadro pregiudizievole lamentato dalla parte ricorrente.
Quanto alle cautele individuate nella relazione del 25.10.2024, con l'elaborato del 9.2.2025 il CTU ha definitivamente verificato che
1) l'intervento consistente nel posizionare gli angolari mancanti sia agli spigoli concavi che convessi della parete di separazione è stato realizzato (fig. 1);
2) l'intervento consistente nel completare le parti lasciate a vista con il getto di malta è stato sostanzialmente realizzato (fig.2)
Pagina 5 3) l'intervento consistente nel produrre dall'esterno le spillature mancanti, passo cm 20 al muro del piano primo lato ovest era stato realizzato già alla data del 14.01.2025 e non rilevato perché non direttamente visibile (fig.3)
4) l'intervento consistente nel produrre le spillature mancanti, passo cm 20 nel locale cucina al piano primo al di sopra della piastrellatura è stato realizzato in variante mediante spillature dall'esterno per tutta l'altezza del vano cucina con beneficio di connessione tra le pareti portanti e salvaguardia della muratura interna. concludendo nel senso che gli accorgimenti tecnici richiesti sono stati soddisfatti dal resistente.
Il CTU ha altresì riferito di aver nuovamente ispezionato “le lesioni più volte lamentate da parte ricorrente senza trovare, come nelle aspettative, elementi di progressione degenerativa”.
Nella situazione così riassunta, reputa il Tribunale che non vi siano motivi per dubitare delle valutazioni espresse dal CTU, a seguito di puntuali e approfondite ricognizioni e sulla base di argomentazioni di natura tecnica congruamente motivate, per questo suscettibili di essere poste a fondamento della decisione.
L'esclusione del “concreto pericolo di crollo” denunciato nel ricorso impone di respingere, pertanto, la richiesta di vietare la continuazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione nella porzione immobiliare di proprietà del resistente, del resto assentito da regolare permesso di costruire rilasciato il 7.12.2023 dal Comune di Fiumicino (all. 2 memoria difensiva . CP_1
È però vero che allo scopo di “mantenere un livello di sicurezza sismica del manufatto dei almeno non inferiore a quello originario”, il CTU aveva individuato una serie di Pt_1 accorgimenti tecnici, come precedentemente descritti, peraltro modestamente invasivi della proprietà Pt_1
Posto che il dettato dell'art. 1171 c.c. consente al giudice adito di permettere la prosecuzione dell'opera prescrivendo le opportune cautele, il Tribunale aveva già recepito le indicazioni al riguardo formulate dal CTU, ordinando al resistente di realizzare gli opportuni accorgimenti tecnici individuati dall'ausiliario.
Al di là del contrasto tra le parti circa l'esatta tempistica di esecuzione, non dirimente ai fini della decisione, va evidenziato che con la richiamata relazione del 9.2.2025 il CTU ha definitivamente attestato la piena realizzazione da parte del resistente degli accorgimenti tecnici previamente richiesti.
Doveva quindi considerarsi fondata la domanda del ricorrente, articolata in via subordinata, di autorizzare la continuazione dell'opera “previa adozione delle opportune cautele”, nel caso di specie coincidenti con gli accorgimenti tecnici descritti nella relazione di CTU del 25.10.2024, come recepiti nell'ordinanza del 6.11.2024.
Al riguardo, occorre dare atto che tali cautele sono state assolte in corso di causa dal resistente, al pari degli altri interventi raccomandati dal CTU per porre rimedio alla problematica delle infiltrazioni.
Pagina 6 Quanto ai danni descritti dal CTU nella relazione del 9.2.2025, essi potranno costituire oggetto di una diversa domanda risarcitoria, non articolata nel ricorso introduttivo né comunque compatibile con la fase cautelare dell'azione nunciatoria.
È inammissibile la domanda di manutenzione del possesso apparentemente articolata nel ricorso in via cumulativa o alternativa all'azione nunciatoria, per un verso essendo genericamente motivata nei suoi presupposti costitutivi, per altro verso risultando carente, in sede di formulazione delle conclusioni, l'enunciazione del petitum sostanziale domandato. Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, comunque, allo stato degli atti non vi è obiettivo riscontro della lamentata realizzazione di “posti adibiti a parcheggio sul terreno di proprietà dei ricorrenti”.
Sulla riconvenzionale formulata dalla resistente, deve osservarsi che è dubbia la stessa proponibilità della domanda riconvenzionale nel procedimento cautelare uniforme, invero esclusa da una parte della giurisprudenza (cfr. Tribunale Cuneo, 21/07/2010; Tribunale
Firenze 25/03/2002, in Dejure) sensibile a valorizzare come preminenti le esigenze di economia processuale e di sollecita definizione della domanda cautelare proposta in via principale, quantomeno nelle ipotesi in cui l'articolazione della riconvenzionale ampli il thema decidendum ed eventualmente richieda lo svolgimento di incombenti istruttori altrimenti non necessari ai fini della decisione della domanda principale, così ritardandone la definizione.
In ogni caso, la domanda riconvenzionale non è fondata.
Pacifico che la porzione di terreno cui si accede tramite il cancello al civico 29 di via
Bordighera sia utilizzata dal per raggiungere l'area di sua proprietà, che sarebbe CP_1 altrimenti interclusa, la dedotta turbativa nella servitù di passo carrabile non può ritenersi sussistente. Invero, le allegazioni delle parti e le plurime relazioni peritali attestano il rapido e regolare avanzamento dell'opera, evidentemente reso possibile dal pacifico passaggio dei mezzi (anche pesanti) dell'impresa incaricata dei lavori sulla porzione di terreno in questione (come confermato anche dalle fotografie prodotte da parte ricorrente il
21.8.2024 e il 10.9.2024, che dimostrano il transito sull'area di una ruspa e di un escavatore).
Le altre circostanze dedotte sono inidonee già sul piano dell'allegazione a configurare una turbativa nel possesso. In particolare, il lamentato allagamento del vialetto “per far impantanare i mezzi” (v. memoria del 16.9.2024) appare agevolmente spiegabile con CP_1 esigenze di irrigazione del prato, piuttosto che con improbabili finalità emulative, risultando del tutto implausibile che il passaggio di cingolati e mezzi pesanti come quelli necessari per la realizzazione di un intervento edilizio della portata in questione possa essere minimamente ostacolato dalla presenza di pozzanghere sul suolo. Per le stesse ragioni è inverosimile che la sporgenza della siepe possa intralciare il transito dei mezzi dell'impresa incaricata dei lavori. Quanto al parcheggio dell'autovettura del , le foto Pt_1 prodotte dalla stessa resistente il 16.9.2024 dimostrano lo stazionamento del veicolo in posizione tale da consentire l'accesso attraverso il cancelletto, del resto confermato dal pacifico progredire dell'opera.
Pagina 7 Le spese del procedimento cautelare possono essere compensate per la quota di 1/2, in considerazione del mancato accoglimento della domanda principale di vietare la prosecuzione dei lavori. Per la residua quota di 1/2 le spese devono essere liquidate secondo il criterio della prevalente soccombenza e dunque essere poste a carico della parte resistente, tenuto conto del rigetto della domanda riconvenzionale e della parziale fondatezza della domanda subordinata volta a ordinare l'adozione di cautele nella prosecuzione dei lavori. Ai fini della quantificazione, soccorrono i parametri medi ex DM
55/2014 ss. mm. per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile (complessità media), valutata la qualità e la quantità dell'attività processuale effettivamente svolta.
Si reputa equo, considerato l'esito della lite, ripartire tra le parti le spese di CTU in misura di 1/2 per ciascuna, riservandone la liquidazione in esito alla presentazione della necessaria istanza da parte del CTU.
P.Q.M.
Visti gli artt. 669- bis ss. e 1171 c.c., ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) rigetta la domanda principale di vietare la prosecuzione dell'opera oggetto di denuncia nel ricorso;
2) sulla domanda subordinata di autorizzare la continuazione dell'opera previa adozione delle opportune cautele, dà atto che il resistente in corso di causa ha realizzato tutti gli opportuni accorgimenti tecnici prescritti dal CTU e ordinati dal Tribunale con ordinanza del 6.11.2024;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal resistente;
4) compensa le spese di lite per la quota di 1/2;
5) per la residua quota di 1/2, condanna al pagamento in favore Controparte_1 di e delle spese di lite, liquidate in 1/2 di complessivi € Parte_1 Parte_2
5.150,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
6) pone le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, per la quota di 1/2 a carico di e e per la quota di 1/2 a carico di Pt_1 Parte_2 Controparte_1
Si comunichi.
Civitavecchia, 07/03/2025
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
Pagina 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato, nel procedimento iscritto al n. 1297/2024 R.G. promosso da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Belloni, giusta procura C.F._2 in atti;
PARTE RICORRENTE;
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Maria Beatrice d'Ippolito, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE;
a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex artt. 1171 e/o 1170 c.c. depositato il 24.5.2024, e Parte_1 Pt_2
hanno domandato al Tribunale di vietare a la continuazione
[...] CP_1 CP_1 dell'intervento di demolizione e ricostruzione della porzione di villino bifamiliare, di sua proprietà, sita in Fiumicino, località Fregene, via Bordighera n. 29; in subordine, di autorizzarne la continuazione previa adozione delle opportune cautele.
Gli esponenti hanno dedotto di avere fondato motivo di temere che le opere in fase di realizzazione da parte del resistente pregiudichino la stabilità della porzione di villino di loro proprietà (contraddistinta al NCEU del Comune di Fiumicino al foglio 706, part. 49, cat. A/7, classe 2, vani 9), costruita parzialmente in aderenza all'unità immobiliare del che, in particolare, “tali due porzioni di proprietà costituite da piano terra e piano CP_1 primo, che si trovano l'uno accanto all'altro, sono tra di loro unite a mezzo di un muro comune (che le separa) e dal sovrastante tetto, con la proprietà dei ricorrenti che affaccia sul fronte strada e quella del resistente posizionata invece sul lato sud, con un unico cancello di ingresso”; che i lavori di demolizione erano stati avviati dal nel mese di CP_1 maggio del 2024 senza l'autorizzazione dei benché l'intervento interessasse anche Pt_1 parti comuni del villino (come ad esempio il tetto); che il complesso immobiliare era stato realizzato negli anni Quaranta con criteri “oggi non più utilizzati ed obsoleti” e sussisterebbe
Pagina 1 un concreto pericolo di crollo, come attestato dalla perizia tecnica di parte a firma dell'ing.
[...]
e dell'arch. che infine “dall'atto d'obbligo emerge addirittura che Per_1 Persona_2 sarebbero realizzati dei posti adibiti a parcheggio sul terreno di proprietà dei ricorrenti”, il che “integra una molestia nel possesso … a causa dell'intervento di ristrutturazione e demolizione che si esplica su parti delle quali essi hanno la proprietà e il possesso”.
Con comparsa del 18.6.2024 si è costituito in giudizio contestando la Controparte_1 fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. In via riconvenzionale, ha domandato al
Tribunale di ordinare ad e di “cessare immediatamente ogni Pt_1 Parte_2 comportamento teso a ostacolare e a intralciare il libero godimento dell'immobile di sua proprietà e la servitù di passaggio carrabile che dall'accesso in via Bordighera n.29 conduce CP_ all'unità immobiliare del dott. e, nel caso che ci occupa, a non ostacolare il passaggio del personale e dei mezzi delle Ditte incaricate dei lavori di ristrutturazione delle unità immobiliari”. Sul merito della domanda proposta dai ricorrenti, il resistente ha esposto di aver preventivamente informato i sig.ri dell'inizio dei lavori, regolarmente intrapresi a Pt_1 partire dal 21.4.2024 in forza di permesso di costruire rilasciato dal Comune di Fiumicino il
7.12.2023; che le parti avevano concordato che la demolizione sarebbe stata ultimata nel mese di maggio 2024, mentre la ricostruzione avrebbe avuto inizio nel mese di settembre 2024, allo scopo di non arrecare disturbo ai vicini nel periodo estivo;
che i lavori si stavano svolgendo in totale sicurezza e che alla data di costituzione in giudizio era già stata eseguita, a regola d'arte, la demolizione della vecchia struttura;
che non vi erano parti comuni tra gli immobili, fatta eccezione per la mezzeria del muro divisorio delle rispettive proprietà, ad ogni modo non interessata dagli interventi di demolizione e ricostruzione “in quanto i nuovi immobili saranno ricostruiti separati da quello esistente”; che “non è in comune nemmeno il tetto, composto da CP_ due travi che sorreggono due tetti distinti e autonomi;
il tetto dell'unità abitativa del è stato demolito con tutte le cautele e gli accorgimenti per non arrecare nocumento ai confinanti”; che non è stato arrecato alcun danno ai ricorrenti né sussiste un pericolo di crollo.
Ha concluso per il rigetto del ricorso e per l'accoglimento della proposta domanda riconvenzionale.
Con ordinanza del 3.8.2024 è stata ammessa una CTU allo scopo di verificare lo stato dei luoghi;
di accertare la fondatezza dei profili di criticità dedotti da parte ricorrente in ordine all'intervento di demolizione e ricostruzione relativo alla porzione di immobile di proprietà di , verificando se in conseguenza di detto intervento sussista un Controparte_1 pericolo di crollo della porzione immobiliare di proprietà dei ricorrenti;
di accertare se l'intervento in questione interessi parti comuni della porzione immobiliare di proprietà dei ricorrenti.
Con istanza del 10.9.2024 le parti ricorrenti hanno segnalato la manifestazione di infiltrazioni di acqua piovana all'interno della porzione di villino di loro proprietà posta al piano terra.
Con ordinanza del 13.9.2024 il Tribunale, preso atto della situazione pregiudizievole di cui parte ricorrente ha lamentato l'insorgenza in concomitanza della progressione dell'opera, avuto riguardo in particolare alla riferita comparsa di infiltrazioni nella parte di abitazione di proprietà al piano terra, ha provvisoriamente ordinato la sospensione dei lavori e Pt_1
Pagina 2 affidato al CTU l'ulteriore incarico di “verificare i fenomeni infiltrativi lamentati da parte ricorrente, indagarne le cause e stabilire gli interventi da adottare per l'eliminazione degli inconvenienti riscontrati”, oltre che di chiarire “se nell'immediato la prosecuzione dei CP_ lavori di demolizione e ricostruzione nella proprietà comporti un pericolo di danno per la proprietà nonché individuare gli accorgimenti che possano essere Pt_1 eventualmente adottati dalla parte resistente – nell'ambito dei lavori in corso – al fine di conservare l'integrità della proprietà . Pt_1
Con ordinanza del 6.11.2024 il Tribunale, viste le risultanze della relazione di CTU depositata il 25.10.2024 dall'ing. con cui l'ausiliario ha attestato Persona_3
l'inesistenza di un pericolo di crollo dell'immobile: 1) ha revocato l'ordine di sospensione dei lavori provvisoriamente emesso con precedente ordinanza del 13.9.2024, condizionatamente all'adozione da parte resistente di tutte le cautele descritte nella relazione dell'ing. 2) ha ordinato alla parte resistente di provvedere alla Per_3 sostituzione del canale di gronda e alla copertura con teloni impermeabili del solaio del bagno dell'unità immobiliare di proprietà 3) ha onerato il CTU di monitorare lo Pt_1 stato di avanzamento dei lavori, di effettuare con cadenza mensile un sopralluogo sull'immobile e di riferire immediatamente in caso di mutamenti dello stato dei luoghi suggestivi di un possibile rischio di crollo.
In data 14.1.2025 il CTU ha depositato la relazione di aggiornamento, concludendo nel senso che “l'osservazione del sito a circa 90 giorni dalla prima ispezione conferma che non è in atto alcun movimento degenerativo della struttura dei signori e che quindi Pt_1 non sono rilevabili situazioni di crollo. I problemi relativi all'infiltrazione d'acqua sono stati risolti con la sostituzione del canale di gronda. Rimangono in itinere le attività di consolidamento”.
All'udienza del 23.1.2025 la causa è stata trattenuta in riserva, previa assegnazione al CTU di un nuovo termine di 20 giorni per depositare relazione volta a verificare se gli accorgimenti tecnici individuati ai fini della conservazione dell'immobile di proprietà
fossero stati completamente effettuati. Pt_1
In data 9.2.2025 il CTU ha depositato un'ulteriore relazione di aggiornamento, dando atto nuovamente dell'esclusione di “elementi di progressione degenerativa” in relazione alle lesioni lamentate da parte ricorrente, nonché della piena realizzazione degli accorgimenti tecnici richiesti.
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Reputa preliminarmente il Tribunale che il “petitum” sostanziale oggetto del ricorso – il divieto di continuazione dei lavori ovvero, in via subordinata, l'autorizzazione alla loro prosecuzione previa adozione delle opportune cautele – valga a inquadrare la domanda proposta dai ricorrenti nell'alveo dell'azione per la denuncia di nuova opera.
Ai sensi dell'art. 1171 c.c., il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale abbia ragione di temere che da una nuova opera – iniziata da meno di un anno e non terminata – intrapresa da altri sul proprio come sull'altrui fondo sia per derivare danno alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso, può
Pagina 3 denunziare all'autorità giudiziaria la nuova opera, affinché il Tribunale ne vieti la continuazione o la permetta, ordinando le opportune cautele.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, la denuncia di nuova opera può essere proposta anche con riferimento ad opere, che pur se non immediatamente lesive, siano suscettibili di essere ritenute fonte di un futuro danno in forza dei caratteri obiettivi che potrebbero assumere se condotte a termine. La condizione dell'azione di nuova opera, pertanto, non deve necessariamente identificarsi in un danno certo o già verificatosi, ma può anche riconoscersi nel ragionevole pericolo che il danno si verifichi in conseguenza della situazione determinatasi per effetto dell'opera portata a compimento (Cassazione civile sez. II, 30/11/2012, n.21491)
Nella fattispecie oggetto di causa, la “nuova opera” oggetto di denuncia è l'intervento di demolizione e ricostruzione intrapreso dal resistente sulla porzione immobiliare di sua proprietà sita in Fiumicino, località Fregene, via Bordighera n. 29, sulla scorta del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Fiumicino il 7.12.2023 al n. 50/2023.
Incontestati e comunque asseverati dal materiale istruttorio in atti sono i presupposti dell'azione nunciatoria rappresentati dalla situazione di proprietà o possesso dei denuncianti – i quali sono proprietari della porzione di villino aderente a quella del resistente – e, sul piano temporale, dalla mancata ultimazione dell'opera e dal mancato decorso di un anno dall'inizio dei lavori, che ha avuto luogo nel maggio del 2024.
Ciò premesso, al fine di decidere se la nuova opera intrapresa dal resistente esponga a un ragionevole pericolo di danno l'unità immobiliare dei denuncianti deve muoversi dalle indagini espletate dal CTU ing. il quale ha periodicamente verificato lo Persona_3 stato dei luoghi e svolto approfondite analisi allo scopo di accertare il rischio di crollo e gli altri aspetti pregiudizievoli lamentati dalla parte ricorrente.
Come anche riassunto con ordinanza del 6.11.2024, dalla relazione di CTU depositata dall'ing. il 25.10.2024 è emerso in particolare quanto segue: Per_3
- con riferimento alla situazione dei luoghi, alla data del sopralluogo del CTU risultavano totalmente abbattuti il tetto, le mura non confinanti e i tramezzi interni della porzione di fabbricato giacente sul terreno del sul piano della ricostruzione, era stato compiuto CP_1
“l'ispessimento del muro divisorio principale e di quelli confinanti col predetto vano bagno al piano terra e parete residuale al piano primo mediante tessitura di mattoni pieni ad una testa”;
- che le fessurazioni riscontrate nelle pareti dell'unità immobiliare dei piuttosto che Pt_1 con un cedimento in fondazione, erano compatibili “con gli effetti prodotti dalle vibrazioni delle macchine demolitrici le mura e i tramezzi adiacenti”;
- che non sussiste un pericolo di crollo della porzione immobiliare di proprietà dei ricorrenti, avendo il CTU testualmente non rilevato “pericolosità per attivazione di meccanismi di collasso fuori piano”;
- che per l'eliminazione dei fenomeni infiltrativi riscontrati al piano terra della proprietà di parte ricorrente, in parte ascrivibili al taglio dei pluviali di gronda ad opera di parte resistente durante la demolizione di quota parte del tetto, si sarebbe resa necessaria la
Pagina 4 sostituzione del canale di gronda, ravvisandosi l'opportunità anche di procedere alla copertura del solaio del bagno con teloni impermeabili;
- che per conservare l'integrità della proprietà dei ricorrenti sarebbe stato “sostanziale mantenere un livello di sicurezza sismica del manufatto dei almeno non inferiore a Pt_1 quello originario”, talché era stato dall'ausiliario prescritto:
• il mantenimento dei tre muri moncone di controvento con ricostruzione parziale delle parti demolite;
• la spillatura angolare con armatura resinata in appositi fori a rendere solidale i muri longitudinali col muro divisorio;
• l'applicazione di betoncino fibrato con risvolto ai muri monconi su tutta la parete divisoria.
- che costituiva parte comune la porzione rimossa del tetto “per una superficie di mq 5 circa, a copertura del vano bagno del piano terra del ricorrente”.
All'udienza del 31.10.2024 il CTU ha rappresentato la cogenza della sistemazione della canalizzazione di gronda e ribadito che la prosecuzione dei lavori non avrebbe esposto a rischio la tenuta statica dell'edificio di parte ricorrente, potendo anzi ritenersi controproducente la conservazione della situazione esistente.
Sulla scorta di tali premesse, con ordinanza del 6.11.2024 è stata autorizzata la prosecuzione nella porzione di proprietà dei lavori di demolizione e ricostruzione, CP_1 provvisoriamente sospesi nelle more dell'accertamento peritale, seppure condizionatamente alla realizzazione degli interventi e all'adozione delle precauzioni individuate dal CTU.
L'esclusione del rischio statico in danno del fabbricato dei ricorrenti è stata argomentata dal CTU a fronte della compiuta disamina e risposta alle osservazioni formulate dai CTP, oltre che all'esito della verifica della documentazione depositata al Genio Civile e del progetto depositato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Fiumicino. Diversamente, le considerazioni tecniche contenute nella perizia di parte allegata al ricorso erano state svolte dai CTP dichiaratamente sulla base di una consultazione soltanto parziale dei documenti, stante la mancata visione del progetto strutturale dell'opera e di tutti i documenti allegati al permesso di costruire. L'assenza del pericolo di crollo, argomentata dal CTU con motivazioni chiare, logiche e coerenti, sulla scorta di giudizi di natura tecnica da cui non vi
è ragione di discostarsi, è stata ribadita anche nelle successive relazioni di aggiornamento depositate il 14.1.2025 e il 9.2.2025, in entrambi i casi precedute dallo svolgimento di nuovi sopralluoghi sull'immobile e dall'attenta valutazione e riconsiderazione del quadro pregiudizievole lamentato dalla parte ricorrente.
Quanto alle cautele individuate nella relazione del 25.10.2024, con l'elaborato del 9.2.2025 il CTU ha definitivamente verificato che
1) l'intervento consistente nel posizionare gli angolari mancanti sia agli spigoli concavi che convessi della parete di separazione è stato realizzato (fig. 1);
2) l'intervento consistente nel completare le parti lasciate a vista con il getto di malta è stato sostanzialmente realizzato (fig.2)
Pagina 5 3) l'intervento consistente nel produrre dall'esterno le spillature mancanti, passo cm 20 al muro del piano primo lato ovest era stato realizzato già alla data del 14.01.2025 e non rilevato perché non direttamente visibile (fig.3)
4) l'intervento consistente nel produrre le spillature mancanti, passo cm 20 nel locale cucina al piano primo al di sopra della piastrellatura è stato realizzato in variante mediante spillature dall'esterno per tutta l'altezza del vano cucina con beneficio di connessione tra le pareti portanti e salvaguardia della muratura interna. concludendo nel senso che gli accorgimenti tecnici richiesti sono stati soddisfatti dal resistente.
Il CTU ha altresì riferito di aver nuovamente ispezionato “le lesioni più volte lamentate da parte ricorrente senza trovare, come nelle aspettative, elementi di progressione degenerativa”.
Nella situazione così riassunta, reputa il Tribunale che non vi siano motivi per dubitare delle valutazioni espresse dal CTU, a seguito di puntuali e approfondite ricognizioni e sulla base di argomentazioni di natura tecnica congruamente motivate, per questo suscettibili di essere poste a fondamento della decisione.
L'esclusione del “concreto pericolo di crollo” denunciato nel ricorso impone di respingere, pertanto, la richiesta di vietare la continuazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione nella porzione immobiliare di proprietà del resistente, del resto assentito da regolare permesso di costruire rilasciato il 7.12.2023 dal Comune di Fiumicino (all. 2 memoria difensiva . CP_1
È però vero che allo scopo di “mantenere un livello di sicurezza sismica del manufatto dei almeno non inferiore a quello originario”, il CTU aveva individuato una serie di Pt_1 accorgimenti tecnici, come precedentemente descritti, peraltro modestamente invasivi della proprietà Pt_1
Posto che il dettato dell'art. 1171 c.c. consente al giudice adito di permettere la prosecuzione dell'opera prescrivendo le opportune cautele, il Tribunale aveva già recepito le indicazioni al riguardo formulate dal CTU, ordinando al resistente di realizzare gli opportuni accorgimenti tecnici individuati dall'ausiliario.
Al di là del contrasto tra le parti circa l'esatta tempistica di esecuzione, non dirimente ai fini della decisione, va evidenziato che con la richiamata relazione del 9.2.2025 il CTU ha definitivamente attestato la piena realizzazione da parte del resistente degli accorgimenti tecnici previamente richiesti.
Doveva quindi considerarsi fondata la domanda del ricorrente, articolata in via subordinata, di autorizzare la continuazione dell'opera “previa adozione delle opportune cautele”, nel caso di specie coincidenti con gli accorgimenti tecnici descritti nella relazione di CTU del 25.10.2024, come recepiti nell'ordinanza del 6.11.2024.
Al riguardo, occorre dare atto che tali cautele sono state assolte in corso di causa dal resistente, al pari degli altri interventi raccomandati dal CTU per porre rimedio alla problematica delle infiltrazioni.
Pagina 6 Quanto ai danni descritti dal CTU nella relazione del 9.2.2025, essi potranno costituire oggetto di una diversa domanda risarcitoria, non articolata nel ricorso introduttivo né comunque compatibile con la fase cautelare dell'azione nunciatoria.
È inammissibile la domanda di manutenzione del possesso apparentemente articolata nel ricorso in via cumulativa o alternativa all'azione nunciatoria, per un verso essendo genericamente motivata nei suoi presupposti costitutivi, per altro verso risultando carente, in sede di formulazione delle conclusioni, l'enunciazione del petitum sostanziale domandato. Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, comunque, allo stato degli atti non vi è obiettivo riscontro della lamentata realizzazione di “posti adibiti a parcheggio sul terreno di proprietà dei ricorrenti”.
Sulla riconvenzionale formulata dalla resistente, deve osservarsi che è dubbia la stessa proponibilità della domanda riconvenzionale nel procedimento cautelare uniforme, invero esclusa da una parte della giurisprudenza (cfr. Tribunale Cuneo, 21/07/2010; Tribunale
Firenze 25/03/2002, in Dejure) sensibile a valorizzare come preminenti le esigenze di economia processuale e di sollecita definizione della domanda cautelare proposta in via principale, quantomeno nelle ipotesi in cui l'articolazione della riconvenzionale ampli il thema decidendum ed eventualmente richieda lo svolgimento di incombenti istruttori altrimenti non necessari ai fini della decisione della domanda principale, così ritardandone la definizione.
In ogni caso, la domanda riconvenzionale non è fondata.
Pacifico che la porzione di terreno cui si accede tramite il cancello al civico 29 di via
Bordighera sia utilizzata dal per raggiungere l'area di sua proprietà, che sarebbe CP_1 altrimenti interclusa, la dedotta turbativa nella servitù di passo carrabile non può ritenersi sussistente. Invero, le allegazioni delle parti e le plurime relazioni peritali attestano il rapido e regolare avanzamento dell'opera, evidentemente reso possibile dal pacifico passaggio dei mezzi (anche pesanti) dell'impresa incaricata dei lavori sulla porzione di terreno in questione (come confermato anche dalle fotografie prodotte da parte ricorrente il
21.8.2024 e il 10.9.2024, che dimostrano il transito sull'area di una ruspa e di un escavatore).
Le altre circostanze dedotte sono inidonee già sul piano dell'allegazione a configurare una turbativa nel possesso. In particolare, il lamentato allagamento del vialetto “per far impantanare i mezzi” (v. memoria del 16.9.2024) appare agevolmente spiegabile con CP_1 esigenze di irrigazione del prato, piuttosto che con improbabili finalità emulative, risultando del tutto implausibile che il passaggio di cingolati e mezzi pesanti come quelli necessari per la realizzazione di un intervento edilizio della portata in questione possa essere minimamente ostacolato dalla presenza di pozzanghere sul suolo. Per le stesse ragioni è inverosimile che la sporgenza della siepe possa intralciare il transito dei mezzi dell'impresa incaricata dei lavori. Quanto al parcheggio dell'autovettura del , le foto Pt_1 prodotte dalla stessa resistente il 16.9.2024 dimostrano lo stazionamento del veicolo in posizione tale da consentire l'accesso attraverso il cancelletto, del resto confermato dal pacifico progredire dell'opera.
Pagina 7 Le spese del procedimento cautelare possono essere compensate per la quota di 1/2, in considerazione del mancato accoglimento della domanda principale di vietare la prosecuzione dei lavori. Per la residua quota di 1/2 le spese devono essere liquidate secondo il criterio della prevalente soccombenza e dunque essere poste a carico della parte resistente, tenuto conto del rigetto della domanda riconvenzionale e della parziale fondatezza della domanda subordinata volta a ordinare l'adozione di cautele nella prosecuzione dei lavori. Ai fini della quantificazione, soccorrono i parametri medi ex DM
55/2014 ss. mm. per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile (complessità media), valutata la qualità e la quantità dell'attività processuale effettivamente svolta.
Si reputa equo, considerato l'esito della lite, ripartire tra le parti le spese di CTU in misura di 1/2 per ciascuna, riservandone la liquidazione in esito alla presentazione della necessaria istanza da parte del CTU.
P.Q.M.
Visti gli artt. 669- bis ss. e 1171 c.c., ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) rigetta la domanda principale di vietare la prosecuzione dell'opera oggetto di denuncia nel ricorso;
2) sulla domanda subordinata di autorizzare la continuazione dell'opera previa adozione delle opportune cautele, dà atto che il resistente in corso di causa ha realizzato tutti gli opportuni accorgimenti tecnici prescritti dal CTU e ordinati dal Tribunale con ordinanza del 6.11.2024;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal resistente;
4) compensa le spese di lite per la quota di 1/2;
5) per la residua quota di 1/2, condanna al pagamento in favore Controparte_1 di e delle spese di lite, liquidate in 1/2 di complessivi € Parte_1 Parte_2
5.150,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
6) pone le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, per la quota di 1/2 a carico di e e per la quota di 1/2 a carico di Pt_1 Parte_2 Controparte_1
Si comunichi.
Civitavecchia, 07/03/2025
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
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