Trib. Foggia, sentenza 21/03/2025, n. 745
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Sentenza 21 marzo 2025

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Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, ha esaminato il ricorso proposto da una Dirigente Medico dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale di Foggia, la quale, dopo aver prestato servizio continuativo dal 2017 al 31.12.2023 come componente delle Commissioni Invalidi Civili, impugnava la deliberazione n. 51 del 9.1.2024 con cui erano state approvate le graduatorie per la selezione dei componenti di tali commissioni. La ricorrente lamentava l'illegittimità della graduatoria, in particolare per la posizione di "3° componente", sostenendo che la valutazione del possesso della specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, utilizzata come criterio di priorità, non fosse prevista né dal bando né dal regolamento allegato, violando gli articoli 3 e 97 della Costituzione e configurando un eccesso di potere per manifesta incongruità, ingiustizia e arbitrarietà. La ricorrente chiedeva, in via cautelare e nel merito, l'accertamento del suo diritto ad essere utilmente collocata nei primi otto posti della graduatoria in base al punteggio da lei ottenuto (19.24), con conseguente ordine alla ASL di correggere la graduatoria e assegnarle l'incarico, oltre al risarcimento dei danni. Si costituiva l'ASL resistente chiedendo il rigetto del ricorso, mentre gli altri componenti della graduatoria rimanevano contumaci. L'istanza cautelare era stata rigettata per assenza del periculum in mora.

Nel merito, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, dato che l'ASL, con successiva deliberazione n. 737 del 3 maggio 2024, aveva approvato una nuova graduatoria per la costituzione delle Commissioni Invalidi Civili, utilizzando criteri diversi e superando gli atti impugnati. La ricorrente aveva contestato tale riformulazione, ritenendola una conferma della fondatezza delle sue censure originarie, poiché la nuova graduatoria non si basava più sul possesso della specializzazione, ma sull'appartenenza a un singolo Servizio dell'Area funzionale di Sanità pubblica, in linea con quanto da lei invocato. Il giudice ha ritenuto fondata la deduzione della ricorrente circa l'assenza di previsione del possesso della specializzazione come requisito per il terzo componente, come confermato anche dalla DGR 1387 richiamata nel bando e dal regolamento. Pertanto, la riformulazione della graduatoria da parte dell'ASL è stata interpretata come un'ammissione implicita della fondatezza delle censure mosse dalla ricorrente, venendo meno l'interesse a una pronuncia sul merito. Le spese di lite sono state compensate integralmente per la fase cautelare, mentre per la fase di merito, la ASL è stata condannata al pagamento della metà delle spese in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 4.630,00, oltre accessori, e le restanti spese di merito sono state compensate tra la ricorrente e i resistenti contumaci, in ragione della parziale soccombenza virtuale della resistente e della natura della controversia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Foggia, sentenza 21/03/2025, n. 745
    Giurisdizione : Trib. Foggia
    Numero : 745
    Data del deposito : 21 marzo 2025

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