Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/03/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
NEPVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all' esito dell' udienza del giorno 7.3.2025, tenuta ai sensi dell'art 127 ter cpc, all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 2392 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno
2024, vertente
TRA
ST AN RI, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabatino Ciprietti e
Laura Teti
ricorrente-
E
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA, in persona del Direttore Generale pro- tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mescia
-resistente-
OF IN, AG NT, NT NO, CC
IA, CC CO, AL LI, EN IP,
LU NA VA, PE AR SA, GL
SC, EN IA, RO GE NZ,
DO MI, LM DO, AR SC AO,
ID OL, ON AR NT, IN NU
-resistenti contumaci-
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 8.3.2024, unitamente ad istanza cautelare ex art 700 cpc, la ricorrente ha dedotto di lavorare alle dipendenze della ASL Foggia dal 1983, nonché di essere stata,
Invalidi Civili Troia-Accadia; che, con deliberazione n. 883 del 15.09.2023, il Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, richiamata la D.G.R. n. 1387 del 2.8.2018
(approvazione del documento Indirizzi per la costituzione e funzionamento delle Commissioni 66
Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, 1.104/92 e L .68/99) ha proceduto, ai fini della costituzione delle relative Commissioni ( nell'ambito territoriale della Asl: Foggia, Cerignola, San
Severo, Manfredonia, Lucera, San Marco in Lamis, Vico del Gargano, Troia) all'approvazione dell' "Avviso Interno per la selezione dei componenti delle Commissioni per l'accertamento delle minorazioni civili" (Legge 104/92 e Legge 68/89), oltre che dell'Avviso interno per la selezione e attribuzione dell'incarico di Segretario delle Commissioni per l'Accertamento delle Minorazioni civili e del Regolamento per la valutazione di titoli dei partecipanti;
che nell' Avviso interno sono state stabilite le procedure per l'assegnazione degli incarichi di tutte le figure previste per la costituzione delle Commissioni Invalidi Civili, nonché i criteri per il conferimento degli incarichi per le varie nomine ed i requisiti di ammissione ed, infine, indicate le prescrizioni per la presentazione della domanda (segnatamente, il rapporto di dipendenza o di convenzione con l'ASL; la presentazione di una sola domanda quale Presidente o Componente;
nonché, per i Dirigenti medici e specialisti convenzionati con incarico attualmente rivestito di componente o Presidente della Commissione o esperto, la previsione di non conferma delle stesse sedi di incarico); che essa istante, Dirigente Medico ( livello 1- Alta Specializzazione "C") Area relativa alla Dirigenza medica veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di dipendenza esclusivo a tempo indeterminato, ai sensi del CCNL 8.6.2000 art 13 comma 3, attualmente in servizio presso l'ASL di
Foggia Dipartimento di Prevenzione Servizio Sian Area Nord, ha presentato domanda in data
21.09.2023 per partecipare all'Avviso Interno candidandosi per la tipologia di incarico prevista dal bando, quale 3° componente di commissione per l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap, dichiarando e certificando ai sensi di legge ( artt 46 e 47 DPR 445/2000) il possesso dei requisiti di ammissione come da Avviso Interno e Regolamento;
che, con deliberazione n. 51 del 9.1.2024, avente ad oggetto “Avviso Interno per la selezione dei componenti delle Commissioni per l'Accertamento delle Minorazioni Civili- Avviso interno per la selezione e attribuzione incarico
Segretario delle Commissioni per Commissioni per l'Accertamento delle Minorazioni Civili
GRADUATORIE” il Direttore Generale della ASL Foggia, visti i verbali della Commissione di
Valutazione (nominata con Delibera D.G. N. 1146 del 30.11.2023, modificata con delibera D.G. n.
1379 del 7.12.2023), ha approvato i verbali dei lavori della Commissione di Valutazione delle istanze pervenute per la formazione delle Commissioni per l'accertamento delle Minorazioni Civili nonché le graduatorie dei Componenti delle Commissioni per l'Accertamento delle Minorazioni Civili;
che, con il verbale n. 7 del 20.12.2023, la Commissione ha stilato le graduatorie e, con riferimento alla graduatoria di 3° componente, dato atto della presentazione di un numero di istanze superiori rispetto ai posti designabili e che, richiamati i criteri definiti nel verbale n. 2 come da
Regolamento ed Avviso Interno, ha proceduto a considerare idonei tutti gli istanti appartenenti all'area funzionale di igiene e sanità pubblica "con priorità agli istanti in possesso della
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e/o equipollenze"; che, nella graduatoria da ultimo citata, sono stati collocati nelle prime otto posizioni utili, anche dei sanitari con un punteggio inferiore alla ricorrente ( collocata nella posizione 13 con il punteggio di 19.24) e, segnatamente i sanitari indicati dal n. 3 al n. 10 e tanto per via dell'asserito possesso di
“specializzazione in igiene e medicina prev. e/o equipollenze (come si evince dall'allegato 1 al verbale 3 laddove viene indicata con una croce la specializzazione, ivi incluse le equipollenze); che la graduatoria, approvata con la delibera n. 51 del 9.1.2024, sulla scorta dei Verbali della
Commissione, nonché i verbali della Commissione di valutazione delle istanze sopraindicati, sono illegittimi, in quanto in violazione del Bando, degli artt 3 e 97 della Costituzione, oltre che viziati da eccesso di potere e sviamento sotto tutte le forme sintomatiche ed, in particolare, per manifesta incongruità, ingiustizia ed arbitrarietà, non essendo previsto né nell'Avviso, né nel Regolamento, la valutazione - per l' attribuzione della carica del 3° Componente- del possesso di specializzazione, non costituendo, la "specializzazione in igiene e medicina prev. e/o equipollenze" né un requisito di ammissione e né un criterio, tantomeno di “priorità”, per l'assegnazione di fatto degli incarichi per il terzo componente.
Ha concluso come segue: "IN VIA CAUTELARE E URGENTE Ritenuta la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le motivazioni esposte: 1)Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere utilmente collocata, secondo il punteggio attribuito ( 19.24) tra i primi otto posti della graduatoria di cui all' Avviso Interno per la Selezione dei Componenti delle
Commissioni per l'Accertamento delle Minorazioni Civili" per la tipologia di incarico prevista dal bando, quale 3° componente di commissione per l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap 2) Ordinare, per l'effetto, alla resistente ASL di Foggia, in persona del Direttore
Generale, legale rappresentate p.t di procedere alla correzione della suddetta graduatoria, inserendo la ricorrente utilmente ( entro i primi otto posti) e ciò in base al punteggio ad Ella spettante, pari a
19.24 con conseguenziale assegnazione del relativo incarico 3) Qualora necessario, a tal fine, disapplicare gli atti ed i provvedimenti presupposti e consequenziali;
4) Ordinare alla convenuta di emanare tutti gli atti ed i provvedimenti necessari per l'inserimento della ricorrente all'interno della detta graduatoria, nella posizione utile per l'assegnazione di fatto dell'incarico de quo ( entro i primi otto posti) secondo il punteggio attribuito e come da Bando, adottando ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;
NEL MERITO 1) confermare il provvedimento cautelare ed accertare e dichiarare, si opus sit previa disapplicazione dei provvedimenti oggetto di impugnativa, il diritto della ricorrente, secondo i criteri del Bando, correttamente applicati, ad essere collocata utilmente nella graduatoria di cui all'Avviso Interno per la Selezione dei Componenti delle Commissioni per l'Accertamento delle Minorazioni Civili per la tipologia di incarico prevista dal bando, quale 3° componente di commissione per l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap, nei primi otto posti, con il punteggio ad Ella spettante pari a 19.24.2) conseguentemente, ordinare e/o dichiarare tenuta e/o condannare l'Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a procedere alla correzione della graduatoria pubblicata con delibera n. 51 del 9.1.2024, relativa alla domanda presentata dalla ricorrente e sopra richiamata, inserendo la ricorrente alla rispettiva posizione di diritto utile all'assegnazione dell'incarico, tra i primi otto, con il punteggio ad Ella spettante pari a 19,24 con assegnazione dell'incarico nella sede di diritto 3) Con condanna della resistente al risarcimento dei danni intendendo sia il lucro cessante, sia il danno emergente anche ex art. 1226 cc per tutto il periodo per il quale la ricorrente, a causa dei provvedimenti illegittimi de quibus, non ottenga l'incarico con perdita delle relative spettanze nella misura di euro 56.000,00 euro lordi l'anno o nell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre che di chances e del danno morale liquidabile pure in via equitativa ex art. 1226 cc. Con vittoria di spese e competenze di giudizio".
2.Si è costituita l'Azienda Sanitaria resistente, concludendo, con articolate argomentazioni, per il rigetto dell'istanza cautelare e per l'infondatezza, nel merito, della domanda.
2.1.Con nota di deposito del 12.4.2024, parte ricorrente documentava di aver provveduto alla notifica del ricorso introduttivo nei confronti di tutti gli altri componenti della graduatoria, i quali restavano contumaci.
3. Con ordinanza del 19.4.2024 veniva rigettata l'istanza cautelare formulata dalla ricorrente, ravvisata l'assenza del periculum in mora, rinviando, per la discussione nel merito, all' udienza del
22.11.2024.
3.1.Nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, con memoria depositata in data 11.11.2024, parte resistente ha dedotto quanto segue: "Con deliberazione n. 737 del 3 maggio 2024, il Direttore Generale dell'Asl Fg ha approvato la costituzione delle Commissioni Invalidi civili della provincia di Foggia, utilizzando, per il terzo componente, la sezione "Istanti con priorità in quanto dipendenti presso il Servizio di Igiene
Pubblica” della nuova graduatoria, approvata con deliberazione n. 647/2024. Tali nuovi provvedimenti sono stati contestati dalla dott.ssa Cristalli, sempre innanzi a codesto Ecc.mo
Tribunale di Foggia - Sez. Lavoro, con ricorso nuovo ed autonomo ex art. 414 c.p.c. del 21 giugno
2024, iscritto al n. 5751/2024, di cui è stata chiesta la riunione con il presente giudizio. Gli atti contestati dalla dott.ssa Cristalli con il ricorso introduttivo del presente giudizio sono stati superati dagli atti successivamente adottati dall'ASL Fg, così come innanzi indicati: conseguentemente, è cessata la materia del contendere del presente gravame".
Parte ricorrente ha dedotto che la riformulazione della graduatoria, oggetto di separata impugnazione, è circostanza che dimostra la fondatezza del ricorso, considerato che il possesso della specializzazione- ivi utilizzato- non era indicato quale requisito per rivestire la qualifica di 3° membro delle Commissioni.
Invero, i requisiti fissati dalla DGR 1387 ( Approvazione indirizzi per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni mediche delle invalidità civili) richiamata nel Bando, per il 3° componente, sono i seguenti: -Dipendenza a tempo indeterminato nell'Area Funzionale di Igiene
Medicina Preventiva e Sanità Pubblica - Esperienza maturata nelle CIC.
Ha dedotto, inoltre, che anche nel Regolamento allegato al bando, pag 3 par. C, per il 3° componente si afferma “La norma non attribuisce a tale figura uno specifico requisito caratterizzato dal possesso della specializzazione".
Deve, di conseguenza, ritenersi fondata la deduzione formulata dalla ricorrente in punto alla assenza di ogni previsione, per la graduatoria in esame -relativa al terzo membro delle commissioni del possesso della specializzazione, invece richiesto per gli altri membri.
Dunque, con la riformulazione della graduatoria, basata non più sul possesso della specializzazione, ma sull'appartenenza ad un singolo Servizio dell'Area funzionale di Sanità pubblica (graduatoria impugnata con il ricorso rg nr 5751/2024) la ASL ha di fatto ammesso fondatezza delle censure mosse dalla ricorrente.
Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse ad una pronuncia giudiziale sul merito della controversia, con la conseguenza che non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, come sopra argomentato, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito (ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass.
Lav. 13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n.
1048; Cass. 19160/07).
4. Quanto alle spese di lite si osserva quanto segue. La domanda cautelare avanzata dalla ricorrente in corso di causa, come detto, veniva rigettata in assenza del requisito del periculum in mora.
Tuttavia, quanto al merito della pretesa, viene definito con una pronuncia di cessata materia del contendere su concorde richiesta delle parti, in esito alla riformulazione della graduatoria conformemente ai criteri la cui applicazione veniva invocata dalla ricorrente (cfr. pagg 8-9 del ricorso).
Tuttavia, anche in esito al provvedimento in autotutela, permane non soddisfatta la domanda della ricorrente di accertare il proprio diritto ad essere utilmente inserita nelle graduatorie, ovvero nei primi 8 posti della graduatoria stessa ( cfr. conclusioni del ricorso introduttivo: “accertare il diritto della ricorrente, secondo i criteri del Bando, correttamente applicati, ad essere collocata utilmente nella graduatoria di cui all'Avviso Interno per la Selezione dei Componenti delle Commissioni per l'Accertamento delle Minorazioni Civili per la tipologia di incarico prevista dal bando, quale 3° componente di commissione per l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap, nei primi otto posti, con il punteggio ad Ella spettante pari a 19.24”).
Ne consegue che la condotta di parte resistente, che rivisitava le proprie originarie deliberazioni in senso parzialmente conforme alla conclusioni invocate nel ricorso, consente di ritenere fondata la pretesa azionata e, dunque, virtualmente soccombente la resistente limitatamente alla censura formulata dalla ricorrente in merito al requisito del possesso della specializzazione dei candidati individuati quali membri delle Commissioni.
Si stima equo ed opportuno, in ragione di quanto precede, compensare integralmente le spese di lite relative alla fase cautelare, e compensare- fra la ricorrente e la resistente ASL- nella misura di ½ le spese relative alla fase di merito, liquidate come da dispositivo che segue in applicazione dei parametri minimi stante il numero e la non complessità delle questioni trattate, ponendo la restante quota a carico di parte resistente.
Si richiama, in merito, quanto rilevato dalla Corte Territoriale: "Giova premettere che, con riferimento al disposto dell'art. 92 comma 2, c.p.c., nel testo vigente a seguito dell'entrata in vigore della novella apportata dalla L. n. 69 del 18.6.2009, applicabile ai giudizi instaurati dopo il
4.7.2009, la Suprema Corte ha precisato che la compensazione delle spese può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte Costituzionale nelle analoghe ipotesi di
-
sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall' art. 92
c.p.c., comma 2 (così Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2020, n. 7782). Con riferimento alle "gravi ed eccezionali ragioni”, si è osservato che il Legislatore ha introdotto una norma elastica configurabile quando una disposizione di limitato contenuto, ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali, delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa volta ad adeguare la disciplina sulle spese di causa «a speciali situazioni, non
-
esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito» (cfr. Cass. S.U. 22 febbraio 2012 n. 2572); fermo restando che le
"gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr. Cass. n. 16037/2014 e Cass. n.
14546/2015) e che la suddetta formulazione normativa - significativamente aperta - è finalizzata ad individuare quelle concrete situazioni al ricorrere delle quali può corrispondere a giustizia derogare, in tutto o in parte, alla disciplina del carico delle spese secondo la regola della soccombenza (Cass. n. 21427/2018 e n. 12694/2017). Alla luce di tanto, va innanzi tutto chiarito che non sussiste alcun automatismo che imponga al giudice una meccanica applicazione della regola della soccombenza (in questo caso virtuale), ben potendo le spese essere in tutto o in parte compensate in presenza, appunto, di "gravi ed eccezionali ragioni" esplicitamente indicate nella motivazione. Va altresì osservato che, ai fini della compensazione delle spese, i motivi giustificativi ben possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass., n. 26083/2010)" (cfr Cda Bari sez. lav., 26/05/2023, n.758).
In considerazione della qualità delle parti, si compensano integralmente le spese di giudizio di entrambe le fasi fra la ricorrente ed i resistenti controinteressati, rimasti contumaci.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite relative alla fase cautelare;
condanna la ASL al pagamento, in favore di Cristalli AN NE, della quota di ½ delle spese di lite relative alla fase di merito, liquidate, per l'intero, in complessivi euro 4.630,00, oltre accessori di legge;
compensa le spese di lite della fase di merito fra la ricorrente ed i resistenti controinteressati.
Foggia, all' esito dell'udienza con trattazione cartolare del 7.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli