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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/04/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 277 2025
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. ZORZI SEBASTIANO;
P.IVA_1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CLERICI ANDREA;
, contumace;
Controparte_2
convenuti avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO Il ha proposto “opposizione agli atti esecutivi ed Parte_1
all'esecuzione” che sarebbe stata intrapresa dalla quale concessionaria CP_1
del per il pagamento di canoni idrici per il 2015. Controparte_2
La società si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione, mentre il è CP_2
rimasto contumace.
*
Premesso che l'atto di opposizione va qualificato come ricorso ex art. 281 decies c.p.c., essendo stato rivolto al Tribunale e non contenendo alcuna citazione a comparire, ed essendo il procedimento di cui all'art. 281decies e ss. c.p.c. l'unico giudizio di cognizione a valenza generale.
È irrilevante che il decreto di assegnazione del termine per la trattazione scritta facesse riferimento all'art. 415 c.p.c., trattandosi di un mero refuso riconoscibile come tale dal fatto che il contenuto del decreto non era coerente col dettato normativo, e comunque non influente sulle modalità di decisione della causa, che rimangono quelle dell'emissione della sentenza a seguito della discussione della causa.
Pertanto, la causa va decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e, avendo entrambe le parti costituite, con le note di trattazione scritta, chiesto la decisione, non occorre disporre alcun rinvio a tal fine.
Il ricorso è manifestamente inammissibile. Infatti, come già evidenziato col decreto di assegnazione, dal ricorso emerge l'attuale pendenza di uno o più procedimenti esecutivi (di cui si chiede infatti la sospensione), con conseguente inammissibilità dello stesso in quanto proposto dinanzi al giudice della cognizione anziché a quello dell'esecuzione come previsto dall'art. 615 co. 2 e 617 co. 2 c.p.c. (cfr. C.
2517/2018, C. 28848/2018, C. 6892/2024) senza che il fascicolo possa essere trasmesso a quest'ultimo non essendo (tuttora) identificate le procedure esecutive pendenti.
L'inammissibilità è preliminare a qualunque altra considerazione, comprese quelle relative all'eventuale avvenuta rinuncia all'esecuzione da parte degli opposti. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile e condanna il Parte_1
a rifondere alla le spese di lite liquidate in € 500 oltre i.v.a. c.p.a.
[...] CP_1
rimborso spese forfetario nella misura del 15%, distratte a favore del difensore.
Ragusa, 07/04/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 277 2025
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. ZORZI SEBASTIANO;
P.IVA_1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CLERICI ANDREA;
, contumace;
Controparte_2
convenuti avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO Il ha proposto “opposizione agli atti esecutivi ed Parte_1
all'esecuzione” che sarebbe stata intrapresa dalla quale concessionaria CP_1
del per il pagamento di canoni idrici per il 2015. Controparte_2
La società si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione, mentre il è CP_2
rimasto contumace.
*
Premesso che l'atto di opposizione va qualificato come ricorso ex art. 281 decies c.p.c., essendo stato rivolto al Tribunale e non contenendo alcuna citazione a comparire, ed essendo il procedimento di cui all'art. 281decies e ss. c.p.c. l'unico giudizio di cognizione a valenza generale.
È irrilevante che il decreto di assegnazione del termine per la trattazione scritta facesse riferimento all'art. 415 c.p.c., trattandosi di un mero refuso riconoscibile come tale dal fatto che il contenuto del decreto non era coerente col dettato normativo, e comunque non influente sulle modalità di decisione della causa, che rimangono quelle dell'emissione della sentenza a seguito della discussione della causa.
Pertanto, la causa va decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e, avendo entrambe le parti costituite, con le note di trattazione scritta, chiesto la decisione, non occorre disporre alcun rinvio a tal fine.
Il ricorso è manifestamente inammissibile. Infatti, come già evidenziato col decreto di assegnazione, dal ricorso emerge l'attuale pendenza di uno o più procedimenti esecutivi (di cui si chiede infatti la sospensione), con conseguente inammissibilità dello stesso in quanto proposto dinanzi al giudice della cognizione anziché a quello dell'esecuzione come previsto dall'art. 615 co. 2 e 617 co. 2 c.p.c. (cfr. C.
2517/2018, C. 28848/2018, C. 6892/2024) senza che il fascicolo possa essere trasmesso a quest'ultimo non essendo (tuttora) identificate le procedure esecutive pendenti.
L'inammissibilità è preliminare a qualunque altra considerazione, comprese quelle relative all'eventuale avvenuta rinuncia all'esecuzione da parte degli opposti. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile e condanna il Parte_1
a rifondere alla le spese di lite liquidate in € 500 oltre i.v.a. c.p.a.
[...] CP_1
rimborso spese forfetario nella misura del 15%, distratte a favore del difensore.
Ragusa, 07/04/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)