Articolo 28 della Legge 14 agosto 1982, n. 590
Articolo 27Articolo 29
Versione
7 settembre 1982
Art. 28. (Passaggio del personale)

Nella prima applicazione della presente legge, i professori universitari ordinari e associati di ruolo, gli assistenti ed i ricercatori, che alla data di entrata in vigore della legge stessa svolgono attivita' presso le strutture didattiche ausiliarie di medicina e giurisprudenza, rispettivamente decentrate in Catanzaro dalle Universita' di Napoli e di Messina, passano a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data predetta, a far parte degli organici dell'Universita' di Reggio Calabria di cui al precedente articolo 27, secondo la previsione organica di cui alla tabella M.
Nell'ipotesi di concorrernza di aspirazione di piu' aventi titolo allo stesso posto si applicano le norme previste per il trasferimento dei professori di ruolo delle universita' dello Stato.
Il personale non docente di ruolo assunto in data precedente al 1 novembre 1981, con rapporto di lavoro subordinato a carico del Consorzio per l'Universita' di Reggio Calabria, costituito con decreto prefettizio del 2 dicembre 1967, e modificato con deliberazione del commissario prefettizio al Consorzio dal 31 ottobre 1973, e del Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari di Catanzaro, costituito con decreto prefettizio del 18 gennaio 1979, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge rispettivamente presso l'Istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria e presso le strutture didattiche decentrate di cui al primo comma, passa a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla predetta data nei ruoli del personale non insegnante delle universita' statali, aumentati secondo la tabella N, ed e' collocato, anche in soprannumero, nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle attivita' svolte dal personale di ruolo delle universita' statali, mantenendo a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente goduto.
Gli inquadramenti di cui al precedente comma vengono disposti nella qualifica funzionale e classi di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, in conformita' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, recante declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle universita', e nella stessa sede in cui il personale presta servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo il periodo di servizio prestato alle dipendenze delle Universita' o dell'Istituto di cui al primo comma e' riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, sia ai fini dell'indennita' di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti.
Il personale non docente non di ruolo assunto in data precedente al 1 novembre 1981 in servizio, senza soluzione di continuita', all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato nei ruoli del personale non docente delle universita' statali ed e' collocato nelle qualifiche funzionali corrispondenti all'attivita' svolta, secondo le norme vigenti per il personale delle universita' statali, anche in soprannumero.
Il servizio prestato dal personale non docente non di ruolo antecedentemente all'inquadramento nei ruoli del personale non docente delle universita' statali, e' riconosciuto a norma delle disposizioni vigenti.
Entrata in vigore il 7 settembre 1982