Decreto cautelare 2 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2025
Sentenza 12 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00866/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01730/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1730 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Magliocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono Manifestazioni Sportive (D.A.SPO.), emesso dal Questore di Bologna in data 13 agosto 2025 (prot. n. -OMISSIS-), adottato ai sensi dell’art. 6 bis, l. n. 13 dicembre 1989, n. 401, in relazione alla gara di calcio Bologna – Napoli del 07 aprile 2025, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. LO NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
In data 7 aprile 2025, il ricorrente, tifoso del Calcio Napoli, ha assistito alla partita di calcio Bologna – Napoli presso lo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna.
In data 20 maggio 2025, il ricorrente è stato identificato dalla Polizia di Stato sez. di Portici, a seguito di accertamenti relativi all’accesso allo stadio Dall’Ara di Bologna, in relazione ad un comportamento tenuto, insieme ad altri, finalizzato a forzare l’accesso attraverso i varchi delimitati dai tornelli nell’imminenza dell’evento sportivo.
In data 13 agosto 2025, la Questura di Bologna ha adottato nei confronti del ricorrente il provvedimento di “D.A.SPO.”, indicato in epigrafe, ai sensi dell’art. 6, l. n. 401 del 1989, vietando allo stesso l’accesso agli impianti sportivi e ai luoghi meglio indicati nel dispositivo del predetto atto per la durata di anni 1.
Avverso il provvedimento che precede il ricorrente ha presentato ricorso gerarchico al Prefetto di Bologna in data 10 settembre 2025, reiterato in data 18 settembre 2025 e 7 ottobre 2025, ma rimasto privo di riscontro.
Con ricorso depositato in data 1 dicembre 2025, il ricorrente ha impugnato, quindi, il provvedimento avanti all’intestato Tar, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. l’Amministrazione avrebbe erroneamente assunto che il ricorrente fosse privo di titolo di accesso, circostanza che, invece, sarebbe documentalmente smentita dal possesso del biglietto rilasciato al ricorrente in data 19 marzo 2025; la motivazione del provvedimento sarebbe generica; l’Amministrazione non avrebbe rispettato il termine dei trenta giorni dall’inizio del procedimento (3 luglio 2025), avendo adottato il provvedimento in data 13 agosto 2025 e notificato lo stesso in data 19 agosto 2025, ciò in asserita violazione dell’art. 2-bis, l. n. 241 del 1990; l’Amministrazione non avrebbe individuato condotte specifiche ascrivibili al ricorrente così asseritamente violando il principio di personalità e proporzionalità; il D.A.SPO. richiama un procedimento penale pendente, ma sarebbe stato irrogato senza attendere l’accertamento giudiziario;
2. l’Amministrazione avrebbe violato il principio di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.), per aver trattato il ricorrente, munito di titolo valido, alla stregua di soggetti abusivi che hanno forzato i tornelli.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 2025, depositata in data 17 dicembre 2025, l’intestato Tar ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato sulla scorta della seguente motivazione: « nelle more del giudizio sembra opportuno, nel bilanciamento degli interessi, disporre la sospensione del provvedimento tenuto conto delle censure del ricorrente che ha dato conto non solo di essere stato in possesso del titolo per accedere legittimamente allo stadio, ma anche di averlo esibito all’ingresso ».
Il Ministero ha prodotto documentazione, mentre il ricorrente ha depositato memoria difensiva e note di udienza.
All’esito dell’udienza del 22 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
La Questura di Bologna ha adottato il provvedimento di Daspo nei confronti del ricorrente, richiamando l’ipotesi normativa di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), l. 13 dicembre 1989, n. 401, vigente ratione temporis , in forza della quale il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di « coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive ».
In particolare, a giustificazione del provvedimento la Questura ha dato conto del fatto che:
- il ricorrente era stato identificato tra coloro che, in occasione della partita Bologna – Napoli, facendo parte del gruppo dei tifosi napoletani ammassatisi a ridosso dell’ingresso nel settore ospiti, avrebbe fatto abusivamente accesso allo stadio, senza apposito tagliando, forzando a tal fine i tornelli, unitamente ad altri soggetti, e nonostante l’opposizione degli stewards, tentando di evitare il filtraggio.
- la condotta tenuta dal ricorrente, tenuta facendo ressa all’accesso dell’impianto e consistita nell’indebito superamento del dispositivo del tornello di ingresso, per far passare in maniera sicura una persona alla volta, autorizzata ad accedere, ha messo a repentaglio l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, imponendo l’intervento del personale di polizia;
- per i suddetti fatti il ricorrente è stato deferito all’A.G. per il reato di cui agli artt. 6 bis, comma 2, l. n. 401 del 1989 e 110 c.p., come da verbale di elezione di domicilio del 20 maggio 2025.
A tal proposito, l’art. 6 bis, comma 2, prevede che « Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena é della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica ».
Nel caso di specie, quindi, uno dei presupposti dell’art. 6, comma 1, lett. c), ovvero la “denuncia” per uno dei reati ivi indicati, è documentalmente provato e comunque non contestato, irrilevante essendo che non vi sia stata ancora una condanna, la norma consentendo l’adozione del divieto anche in caso di sola denuncia.
Sotto altro profilo, il provvedimento non si fonda sic et simpliciter sulla indisponibilità di un titolo di ingresso allo stadio da parte del ricorrente, ma sul fatto che quest’ultimo ha partecipato insieme ad altri a fare “ressa” non accedendo in modo ordinato e regolare ai tornelli, impedendo, quindi, agli stewards di fare osservare un corretto ingresso individuale per la verifica dei titoli di ingresso da parte di tutti i tifosi e creando una situazione generale di pericolo.
Il provvedimento, in tal senso, è ampiamente e compiutamente motivato, essendo stata indicata in modo puntuale la condotta ascritta al ricorrente.
Sul piano istruttorio, poi, l’identificazione del ricorrente è stata effettuata dall’Amministrazione, come da documentazione prodotta in giudizio, recante atti pubblici facenti piena prova fino a querela di falso, il ché esclude la violazione del principio di personalità, come dedotto da parte ricorrente.
Il ricorrente valorizza il fatto di essere titolare di regolare biglietto di ingresso e di averlo utilizzato e mostrato agli stewards.
Mentre la prima circostanza risulta documentata, la seconda no: al contrario, l’Amministrazione ha documentato in giudizio il mancato utilizzo del suddetto biglietto (si veda la produzione dell’amministrazione in data 13 marzo 2026, in atti, del report degli accessi ai tornelli dello stadio Dall’Ara del 7 aprile 2025, data della partita Bologna – Napoli, “ dal quale si evince che il titolo di accesso di cui il ricorrente era in possesso nell’occasione non risulta utilizzato ”).
In ogni caso, va rilevato come non vi siano ragioni per ritenere che la contestazione mossa nei confronti del ricorrente, così come descritta negli atti di indagine istruttori, sia errata, non essendo stati forniti dal primo elementi probatori idonei a sostegno delle proprie tesi, il mero possesso del titolo non essendo a tal fine sufficiente.
Infatti, anche chi è possessore di un titolo legittimo di ingresso, ma concorra in modo attivo - cioè partecipando alla “calca” e non aspettando adeguatamente di poter accedere in sicurezza – a forzare i tornelli, finendo nei fatti per non utilizzare adeguatamente il proprio titolo di ingresso, si pone alla stregua di chi il titolo non ce l’ha e per questo accede abusivamente. Peraltro, partecipando alla “calca”, il titolare di biglietto finisce per agevolare l’ingresso di chi il titolo non ce l’ha e, contemporaneamente, come nel caso di specie, a creare una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica.
Di qui la non configurabilità di alcuna violazione del principio di buon andamento da parte dell’Amministrazione.
Tenuto conto, peraltro, che il provvedimento impugnato contempla una durata del divieto di solo un anno, non può nemmeno affermarsi un difetto di proporzione della misura adottata dalla Questura.
Infine, il fatto che il provvedimento impugnato sia stato adottato oltre il termine di trenta giorni non rende lo stesso illegittimo: l’art. 2 bis, l. n. 241 del 1990, rileva, infatti, solo a fini risarcitori o indennitari, ed è correlato al comportamento tenuto dall’Amministrazione e non all’illegittimità del provvedimento; inoltre, nel presente giudizio il ricorrente non ha formulato una puntuale domanda risarcitoria o finalizzata ad ottenere un indennizzo per il ritardo, non avendo, peraltro, nemmeno dedotto quale sarebbe stato lo specifico pregiudizio subito.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
LO NA, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| LO NA | LO Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.