Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
>
Versione
1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
>
Versione
29 febbraio 2004
29 febbraio 2004
Art. 2413.
(Riduzione del capitale).
Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2412, la societa' che ha emesso obbligazioni non puo' ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dell'articolo medesimo non risulta piu' rispettato.
Se la riduzione del capitale sociale e' obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sinche' l'ammontare del capitale sociale ((, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la meta' dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione.))
(Riduzione del capitale).
Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2412, la societa' che ha emesso obbligazioni non puo' ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dell'articolo medesimo non risulta piu' rispettato.
Se la riduzione del capitale sociale e' obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sinche' l'ammontare del capitale sociale ((, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la meta' dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione.))
Commentari • 21
- 1. Obbligazioni emesse dalla S.P.A.https://www.studiocataldi.it/ · 203.76369
[…] Limiti alla riduzione del capitale A ulteriore garanzia dell'equilibrio tra capitale di rischio e capitale di prestito, l'art. 2413 c.c. dispone che, successivamente ad operazioni di emissione di obbligazioni, la società non possa procedere alla riduzione del capitale sociale o distribuire riserve, se ciò possa avere come conseguenza il superamento del limite di cui sopra, con riferimento a tutte le obbligazioni ancora in circolazione. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/03/2006, n. 6204Provvedimento: […] che costituirebbe il fondamento del meccanismo operativo innanzi riassunto, perché il nuovo apporto di capitale si sarebbe realizzato già al momento della sottoscrizione delle obbligazioni convertibili, replica il Ministero ritenendo quest'ultima circostanza niente affatto scontata, stante quanto in proposito previsto dall'art. 2413 c.c., n. 4. ("Contenuto delle obbligazioni - Le obbligazioni devono indicare:.........4) l'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il saggio degli interessi e il modo di pagamento e di rimborso").Leggi di più...
- fusione per incorporazione di società di capitali·
- disciplina di cui all'art. 2420 bis cod. civ·
- applicabilità·
- portata·
- conseguenze·
- condizioni·
- tributi erariali diretti·
- imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972)·
- società di capitali ed equiparati