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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 14/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2332/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Gloria Giovanna Carlesso Presidente Dott. Filomena Piccirillo Giudice Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27/07/2024 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]108 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. MODUGNO MIRIAM presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]10 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. BIROLLA CRISTINA MARIA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in OT SA VA (RG) il 29/10/1988 (atto n 6, parte 2, serie A, anno 1988).
□ separati consensualmente con verbale in data 31/03/2010, omologato con decreto del 16/04/2010 del Tribunale Ordinario di Trieste.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a OT SA VA (RG) il 29/10/1988, contratto tra i coniugi sig.ra (nata a [...]_1 VO (RC) il 27/09/1969 ) e sig. (nato a [...] il [...], Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune con atto N.
6 - Parte II - Serie A – Anno 1988, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) Le parti sono e si dichiarano economicamente autosufficienti e nulla hanno a pretendere reciprocamente l'una dall'altra a titolo di mantenimento e/o assegno divorzile;
3) Atteso che il sig. non ha provveduto in questi anni a pagare il saldo del debito Parte_2 assunto nei confronti della sig.ra – quota parte ancora da pagare ammontante ad € Parte_1
5.000,00 – le parti sono addivenute all'accordo di definire a tacitazione di ogni pretesa derivante ed avente origine nel predetto debito, con saldo del debito residuo mediante il pagamento della somma omnicomprensiva di € 4.000,00 (quattromila /00 Euro), pagamento che avverrà mediante consegna di assegno circolare all'atto della sottoscrizione del presente atto e ancor prima del relativo deposito.
4) Entrambi i figli sono divenuti economicamente autosufficienti e dunque alcun obbligo e/o onere di mantenimento grava sui genitori per essi.
5) Le parti danno atto che con il versamento della somma di € 4.000 da parte del sig. nulla più è Pt_2 dovuto a qualsivoglia titolo, sia per saldo debito pregresso, sia per omessa pregressa rivalutazione Istat, sia a titolo di mantenimento arretrato per il figlio . Con il ricevimento della somma di € 4.000 la Per_1 sig.ra si dichiara perciò tacitata di ogni pretesa per i titoli innanzi precisati. Parte_1
6) Le spese legali del presente giudizio restano integralmente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei rispettivi legali.
7) Le parti, edotte della possibilità di rinunciare alla comparizione personale in udienza come previsto dall'art. 473-bis.51 cpc, dichiarano espressamente di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed in esito chiedono di rimettere la causa in decisione”. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza, allegando la quietanza di pagamento e saldo integrale dell'importo ricevuto ai sensi del punto 4 delle conclusioni congiunte. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OT SA VA (RG) il 01/04/2015 tra;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA VA OT perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Trieste, il giorno 2 gennaio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Francesca Ajello Dott. Gloria Giovanna Carlesso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Gloria Giovanna Carlesso Presidente Dott. Filomena Piccirillo Giudice Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27/07/2024 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]108 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. MODUGNO MIRIAM presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]10 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. BIROLLA CRISTINA MARIA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in OT SA VA (RG) il 29/10/1988 (atto n 6, parte 2, serie A, anno 1988).
□ separati consensualmente con verbale in data 31/03/2010, omologato con decreto del 16/04/2010 del Tribunale Ordinario di Trieste.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a OT SA VA (RG) il 29/10/1988, contratto tra i coniugi sig.ra (nata a [...]_1 VO (RC) il 27/09/1969 ) e sig. (nato a [...] il [...], Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune con atto N.
6 - Parte II - Serie A – Anno 1988, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) Le parti sono e si dichiarano economicamente autosufficienti e nulla hanno a pretendere reciprocamente l'una dall'altra a titolo di mantenimento e/o assegno divorzile;
3) Atteso che il sig. non ha provveduto in questi anni a pagare il saldo del debito Parte_2 assunto nei confronti della sig.ra – quota parte ancora da pagare ammontante ad € Parte_1
5.000,00 – le parti sono addivenute all'accordo di definire a tacitazione di ogni pretesa derivante ed avente origine nel predetto debito, con saldo del debito residuo mediante il pagamento della somma omnicomprensiva di € 4.000,00 (quattromila /00 Euro), pagamento che avverrà mediante consegna di assegno circolare all'atto della sottoscrizione del presente atto e ancor prima del relativo deposito.
4) Entrambi i figli sono divenuti economicamente autosufficienti e dunque alcun obbligo e/o onere di mantenimento grava sui genitori per essi.
5) Le parti danno atto che con il versamento della somma di € 4.000 da parte del sig. nulla più è Pt_2 dovuto a qualsivoglia titolo, sia per saldo debito pregresso, sia per omessa pregressa rivalutazione Istat, sia a titolo di mantenimento arretrato per il figlio . Con il ricevimento della somma di € 4.000 la Per_1 sig.ra si dichiara perciò tacitata di ogni pretesa per i titoli innanzi precisati. Parte_1
6) Le spese legali del presente giudizio restano integralmente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei rispettivi legali.
7) Le parti, edotte della possibilità di rinunciare alla comparizione personale in udienza come previsto dall'art. 473-bis.51 cpc, dichiarano espressamente di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed in esito chiedono di rimettere la causa in decisione”. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza, allegando la quietanza di pagamento e saldo integrale dell'importo ricevuto ai sensi del punto 4 delle conclusioni congiunte. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OT SA VA (RG) il 01/04/2015 tra;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA VA OT perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Trieste, il giorno 2 gennaio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Francesca Ajello Dott. Gloria Giovanna Carlesso