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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 3710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3710 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2565/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE SEZIONE I CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 2565 dell'anno 2025 e vertente TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MAGGIULLI VALENTINO Parte_1
ZO presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ricorrente E
, rappresentata e difesa dall'avv. QUARTA RIZZATO ANGELO Controparte_1 presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
convenuta OGGETTO: Usucapione CONCLUSIONI:
- per il ricorrente “VOGLIA a) accertare e dichiarare che l'odierno ricorrente – a partire dall'anno 1989 – ha esercitato il possesso ultraventennale, pacifico, continuato, pieno ed esclusivo degli immobili elencati al punto 3 della parte narrativa e che di seguito nuovamente si elencano: - fol. 26, p.lla 864, sub 1, cat. C/6, cl. 3, mq 188, rendita euro 466,05; - fol. 26, p.lla 864, sub 2, cat. C/6, cl. 3, mq 190, rendita euro 471,01; - fol. 26, p.lla 864, sub 3, cat. C/2, cl. 3, mq 195, rendita euro 483,40; - fol. 26, p.lla 864, sub 4, cat. A/3, cl. 3, vani 5, rendita euro 253,06; - fol. 26, p.lla 864, sub 5 (bene comune non censibile); b) conseguentemente dichiarare acquistata per usucapione da parte del sig. la Parte_1 proprietà dei suindicati beni immobili;
c) ordinare al Conservatore dei RR.II. e al Direttore dell'Agenzia del Territorio di Lecce di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e alla volturazione della proprietà dei beni usucapiti in favore dell'odierno ricorrente, con esonero da ogni responsabilità e spese;
d) compensare integralmente le spese di lite, alla luce della non opposizione della convenuta;
e) prendere atto, in ipotesi di Controparte_1 accoglimento delle conclusioni che precedono, che le parti hanno personalmente manifestato la volontà di rinunciare ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza, come da loro dichiarazione resa all'udienza del 16 settembre 2025.”
- per la convenuta “l'accoglimento delle conclusioni di merito rassegnate nel ricorso introduttivo con la compensazione delle spese”. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 3.4.2025 Parte_1 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce per sentir Controparte_1 dichiarare ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'acquisto in via esclusiva dei fabbricati censiti al N.C.E.U. del Comune di Copertino (LE) al foglio 26, part. 864, subb. 1, 2, 3, 4 e 5, con ordine di trascrizione della sentenza nei registri immobiliari. A sostegno delle rassegnate conclusioni assumeva che: - nel 1989 , all'epoca Controparte_1 moglie del ricorrente, aveva acquistato un terreno sito in Copertino (LE), loc. Grottella, censito al catasto terreni di detto Comune al foglio 26, particelle 75, 76 e 444; - l'acquisto in realtà era stato sostenuto economicamente dal ricorrente, che aveva versato l'intero prezzo di vendita;
- sulla particella 444, egli aveva poi edificato alcuni fabbricati, successivamente censiti nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 26, part. 864, sub. 1, cat. C/6, cl. 3, mq 188, rendita € 466,05, sub. 2, cat. C/6, cl. 3, mq 190, rendita € 471,01, sub. 3, cat. C/2, cl. 3, mq 195, rendita € 483,40 e sub. 4, cat. A/3, cl. 3, vani 5, rendita € 253,06, a cui era affiancata un'area scoperta identificata al N.C.E.U. come sub. 5, bene comune non censibile;
- aveva esercitato un possesso continuato, pacifico, pubblico ed esclusivo su detti fabbricati, avendoli adibiti a sede operativa e legale della sua impresa, tale da determinarne l'acquisto per usucapione. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09/09/2025 si costituiva in giudizio aderendo alla domanda attorea. Controparte_1
La causa veniva istruita documentalmente e giusta ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 5.12.2025 la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c..
2. La domanda merita accoglimento. Nel merito, l'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge. Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto della proprietà a titolo originario in capo al ricorrente. Invero, nel costituirsi in giudizio la convenuta ha aderito alla domanda giudiziale del confermato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la sussistenza di tutti i fatti costitutivi del Pt_1 possesso ad usucapionem da parte del ricorrente. Pertanto, sulla base di quanto emerso, a fronte della mancata opposizione della , CP_1 la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e ss. c.c.. La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art. 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale competente.
3. Le parti hanno rassegnato conclusioni conformi chiedendo la compensazione delle spese di lite, per cui di seguito si dispone in conformità.
P.Q.M.
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Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara che (C.F. ) è proprietario Parte_1 C.F._1 esclusivo per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. dei fabbricati censiti nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 26, part. 864, sub. 1, cat. C/6, cl. 3, mq 188, rendita € 466,05, sub. 2, cat. C/6, cl. 3, mq 190, rendita € 471,01, sub. 3, cat. C/2, cl. 3, mq 195, rendita € 483,40, sub. 4, cat. A/3, cl. 3, vani 5, rendita € 253,06, oltre all'area scoperta identificata al N.C.E.U. di detto Comune, al foglio 26, part. 864, sub. 5, come bene comune non censibile;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, senza necessità di ordine del Giudice. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.. Lecce, 12/12/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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