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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4389/2021 r.g. e vertente
tra
di Parte_1
ME (c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis,
opponente
e
(c.f. , (c.f. CP_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, (c.f. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Pt_7
(c.f. ), tutti elettivamente domiciliati in ME presso lo studio
[...] C.F._7
degli avv.ti Fernando Rizzo e Andrea Vadalà che li rappresentano e difendono per procura in atti,
opposti
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per crediti da lavoro.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato l'8 settembre 2021 , , CP_1 Parte_2 [...]
, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
adivano questo giudice del lavoro e, premesso di aver lavorato alle dipendenze della
[...]
chiedevano ingiungersi alla stessa il pagamento della somma complessiva di CP_2
72.871,07 euro a titolo di risarcimento danni da “illegittimità del termine” di cui 5.787,17 per la 9.645,28 per la 13.692,10 per la;
11.518,26 per il;
CP_1 Parte_3 Pt_2 Pt_4
19.945,86 per la;
5.983,76 per il;
6.028,64 per la , in esecuzione Parte_5 Pt_6 Pt_7 della sentenza n. 95/20 pubblicata dalla Corte d'Appello di ME Sez. Lavoro in data 6 aprile
2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, spese della procedura e accessori (iva, cpa e rimborso forfettario del 15%). La domanda veniva accolta con decreto n. 504 del 24 agosto 2021, avverso il quale l'ingiunta ha proposto opposizione con ricorso del 7 ottobre 2021.
Nella resistenza dei lavoratori, sostituita l'udienza del 15 aprile 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Va preliminarmente rilevato che dalla documentazione in atti risulta che nella sentenza n. 95/20 non era stato specificato il quantum dovuto ai lavoratori, pertanto, gli odierni opposti conferivano mandato al commercialista dott. affinché sviluppasse i Parte_8 conteggi delle somme dovute sulla retribuzione globale di fatto per ciascuno e quantificasse analiticamente l'ammontare del risarcimento dovuto.
È pacifico che la suddetta relazione sia stata correttamente elaborata sulla scorta delle statuizioni della sentenza avuto riguardo dei cedolini stipendiali, al c.c.n.l. di riferimento per porzione di anno, alla qualifica e alla posizione economica stipendiale di appartenenza dei lavoratori.
Parte opponente, invero, ha eccepito solo l'errata quantificazione delle somme ingiunte perché calcolate al lordo e non al netto delle ritenute di legge.
Sul punto occorre richiamare il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, secondo il quale “la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive deve essere effettuata al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” (v. Cass. 18044/2015; Cass. 8017/2019).
Orbene, nel caso di specie le somme sono state riconosciute ai lavoratori a titolo di risarcimento del danno per abusiva reiterazione del contratto a termine nel lavoro pubblico contrattualizzato ex art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 che, per orientamento giurisprudenziale consolidato si configura come perdita di chance di un'occupazione alternativa migliore (v. ex multis Cass. n. 559/2021).
2 Sull'indennità risarcitoria in questione, ora disciplinata dal d.lgs. n. 81/2015, si è recentemente pronunciata anche la Corte di Giustizia Tributaria chiarendo che la stessa va assoggettata al regime di tassazione separata in virtù delle disposizioni recate dall'art. 17, comma 1, lettera i) del t.u.i.r. relativa alle “indennità spettanti a titolo di risarcimento” (v. CGT
n. 394/2023).
Tra l'altro, l'art. 6 comma 2 del d.P.R. 917/1986 stabilisce che le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se risultino destinate a reintegrare un danno concretizzatosi nella mancata percezione di redditi mentre non costituiscono reddito imponibile nel caso in cui tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa. A tal proposito, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui non è tassabile il risarcimento ottenuto da un dipendente "da perdita di chance", consistente nella privazione della possibilità di sviluppi e progressioni nell'attività lavorativa (Cass. 29579/2011)”.
Quindi, sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale e della normativa sopra richiamata si rileva che gli importi dovuti ai lavoratori sono stati correttamente calcolati al lordo.
3.- Relativamente alla posizione del effettivamente vi era una mancata Pt_6 corrispondenza tra il nominativo del beneficiario del risarcimento indicato nella sentenza della
Corte d'Appello (Giovanna) e quello del soggetto richiedente l'emissione del decreto ingiuntivo
( . Pt_6
Tuttavia, atteso che sia dal codice fiscale indicato negli atti introduttivi del precedente grado di giudizio sia dalle buste paga era facilmente individuabile l'esatto beneficiario trattavasi di un mero errore materiale, facilmente superabile dall'azienda ai fini del pagamento.
Si rileva in proposito che come ribadito dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U. n. 927/2022 e Cass. n. 14486/2019), l'opposizione di cui all'art. 645
c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, bensì un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Ne consegue che il giudice dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla.
Ciò posto, dagli atti si evince che in data 25 gennaio 2022 è stata avanzata istanza di correzione della predetta sentenza, accolta dalla Corte con l'ordinanza del 10 marzo 2022 che
3 ha indicato il nominativo corretto del ricorrente in luogo di quello errato Parte_6
. Parte_6
Dunque l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo.
4.- Sulla richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria, sollevata dagli opposti, occorre precisare che, considerata la controvertibilità della prima questione, non risulta che parte opponente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Pertanto, non sussistendo i requisiti di legge previsti dall'art. 96 c.p.c. la domanda va rigettata.
5.- Le ragioni della decisione giustificano la compensazione per ¼ delle spese del giudizio che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore e dell'attività svolta, in 5.024 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l' al Controparte_3
pagamento di ¾ delle spese del giudizio di opposizione, liquidati in 5.024 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore dei procuratori antistatari in epigrafe indicati;
compensa il resto.
ME, 16.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro
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