Articolo 8 della Legge 4 dicembre 1956, n. 1404
Articolo 7Articolo 9
Versione
12 gennaio 1957
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Versione
24 marzo 1995
Art. 8.
Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti degli enti la liquidazione dei quali e' affidata all'Ufficio istituito con l'art. 1 debbono presentare al Ministro per il tesoro la propria domanda di riconoscimento di crediti, e le istanze per rivendicazioni o restituzioni di cose entro il termine ((perentorio)) di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2.
Le domande presentate nei termini prescritti alle precedenti gestioni di liquidazione, conservano tutti i loro effetti.
Entrata in vigore il 24 marzo 1995
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