TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 04/12/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Verbale udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Oggi 4/12/2025 il giudice, a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., prende atto che i difensori hanno depositato una nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni, da intendersi qui integralmente richiamate.
All'esito dell'udienza di discussione odierna, sostituita dalla trattazione scritta, si deposita a definizione del giudizio sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti.
Il giudice dr.ssa Chiara Sandini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice
Chiara Sandini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 367/2024 R.G. promossa da
con l'avv. ZANELLA SILVIA, come da mandato in atti Parte_1
- ATTORE
contro
, con l'avv. MUSTO UMBERTO, come da mandato in atti CP_1
- CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
1 CONCLUSIONI di parte attrice:
“Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità
della Società convenuta ex art. 2051 c.c. per il sinistro occorso all'attore Sig.
in data 01.08.2023 e descritto in atti e, per l'effetto, condannare la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
P.I. , con sede legale a San Lorenzo di Sebato 39030 (BZ), Via P.IVA_1
Brunico 14/B, PEC: ex art. 2051 c.c., al risarcimento di tutti Email_1
i danni, patrimoniali e non patrimoniali cagionati a parte attrice, da liquidarsi nella somma calcolata sulla base delle risultanze della relazione medico-legale della CTU dott.ssa , oltre a rivalutazione monetaria ed interessi Persona_1
dal giorno del sinistro al saldo effettivo;
Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità
della convenuta ex art. 2043 c.c. per il sinistro occorso all'attore Sig.
[...]
in data 01.08.2023 e descritto in atti e, per l'effetto, condannare la Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
P.I. , con sede legale a San Lorenzo di Sebato 39030 (BZ), Via P.IVA_1
Brunico 14/B, PEC: ex art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti Email_1
i danni, patrimoniali e non patrimoniali cagionati a parte attrice, da liquidarsi nella somma calcolata sulla base delle risultanze della relazione medico-legale della CTU dott.ssa , oltre a rivalutazione monetaria ed interessi Persona_1
dal giorno del sinistro al saldo effettivo;
In via ulteriormente subordinata: accertate le rispettive percentuali di responsabilità delle Parti nella causazione del sinistro, conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, al risarcimento dei danni cagionati a parte attrice, nella misura in cui il risarcimento risulterà dovuto in base alla responsabilità accertata, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del sinistro al saldo effettivo;
2 In ogni caso: con rimborso delle spese anticipate in corso di causa da parte attrice per CTU per € 1.098,00 e per CTP per € 305,00, come da fatture depositate, e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario del 15%, ed accessori di legge e, stante la mancata risposta della convenuta all'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita notificato in data 20.02.2024, anche al risarcimento del danno determinato in via equitativa ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del decreto legislativo n. 132/2014 e dell'art. 96 c.p.c..
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:
1) in via principale, rigettare come infondata in fatto e diritto ogni domanda e richiesta risarcitoria di parte attrice;
2) con vittoria di spese, onorari e competenze di lite a carico dell'attore;
3) in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale delle richieste risarcitorie di parte attrice, accertare e dichiarare la chiamata in causa obbligata a tenere indenne la convenuta Controparte_3
da ogni relativo esborso e pagamento cui dovesse essere Controparte_2
condannata; per l'effetto condannare la chiamata in causa
[...]
a tenere indenne la convenuta ai sensi di Controparte_3 Controparte_2
polizza ed ai sensi dell'art. 1917 comma I° cod. civ., di quanto essa dovesse essere condannata a risarcire e pagare a parte attrice per qualsivoglia ragione e causale;
4) in ogni caso, ove nella denegata ipotesi di soccombenza la convenuta fosse condannata a risarcire all'attore spese, onorari e Controparte_2
competenze di lite, per i motivi di cui in narrativa, condannare a sua volta la chiamata in causa a tenere indenne la Controparte_3
convenuta da ogni importo che quest'ultima dovesse essere Controparte_2
condannata a pagare all'attore a tale titolo di spese di lite per la soccombenza;
3 5) in ogni caso, sia per il caso di soccombenza che di rigetto delle domande attoree, condannare la chiamata in causa a Controparte_3
risarcire e tenere indenne la convenuta ed assicurata ai sensi Controparte_2
di polizza e dell'art. 1917 cod. civ., da ogni spesa, esborso ed onorario sostenuto a titolo di spese di lite e resistenza per la propria difesa sia stragiudiziale che giudiziale.
CONCLUSIONI DI PARTE CHIAMATA Controparte_3
[...]
Nel merito: respingersi ogni domanda attorea nei confronti di CP_1
e conseguentemente nei confronti di in quanto
[...] Controparte_4
infondata in fatto ed in diritto, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. e comunque con ogni provvedimento di metodo.
In mero subordine: nella remota e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, ed in caso di ritenuta operatività della polizza evocata, dichiararsi tenuta a prestare la Controparte_4
garanzia assicurativa nei confronti della chiamante solo entro i rigorosi limiti delle previsioni contrattuali ai sensi di polizza, con il massimale gli scoperti e le franchigie contrattualmente previste, ferme le eventuali esclusioni, ed unicamente per la quota di danno direttamente imputabile all'assicurata in ragione della gravità della sua colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
il tutto previa riduzione delle avverse pretese e previa individuazione di quanto spettante di giustizia a parte attrice all'esito di rigorosa istruttoria, ma al netto del preponderante concorso causale attoreo nella produzione/accadimento del preteso danno, anche ai sensi dell'art. 1227
c.c.
Vittoria di spese e competenze di causa con IVA, CPA ed accessori, nonché
rimborso di eventuali costi ed anticipazioni per CTU e CTP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Con atto di citazione regolarmente notificato agiva in giudizio Parte_1
nei confronti della società chiedendo la condanna della Controparte_2
convenuta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della caduta occorsa in data 1.8.2023, alle ore 10 circa, nell'area esterna allo showroom della convenuta.
L'attore deduceva che in tale data, dopo essere uscito dallo showroom ed aver visionato un prodotto in vetrina, si era voltato verso il parcheggio e,
nell'intento di raggiungere la propria vettura, era inciampato in una catena di ferro di colore grigio, non visibile, di collegamento fra due dissuasori di cemento, posti a circa ottanta centimetri dalla vetrina.
L'attore deduceva di essere caduto a terra procurandosi delle lesioni.
invocava la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta o, in Parte_1
subordine, ex art. 2043 c.c.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando ogni responsabilità a suo carico e chiedendo il rigetto delle domande attoree. La convenuta deduceva che non vi era alcuna insidia e che la caduta era avvenuta per colpa esclusiva del danneggiato.
Veniva chiamata in causa da parte della convenuta la propria compagnia assicurativa che aderiva alle difese Controparte_3
dell'assicurata.
***
Il caso fortuito, che vale ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., può
essere integrato altresì dalla condotta colposa del danneggiato (Cassazione
civile sez. III, 08/08/2025, n.22864 “La responsabilità ex articolo 2051 del Cc ha
natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale
tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e
può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti
giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla
5 dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del
danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti
umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa exarticolo 1227 del Cc
(bastando la colpa del leso) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive
imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole”).
Secondo consolidata giurisprudenza, nel valutare la condotta del danneggiato,
occorre considerare il principio di autoresponsabilità desumile dall'art. 2 della
Costituzione; ne consegue che, quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c. ( “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c.,
per la ricostruzione dell'incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener
conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità,
desumibile dall'art. 2 Cost., che richiede a ciascun consociato l'adempimento dei
“doveri di solidarietà sociale” (indicati come “inderogabili”); nonché dell'art. 1227
comma primo c.c., che impone al giudice di merito di esaminare d'ufficio l'eventuale
incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione
dell'evento dannoso.” (in questi termini Cassazione civile sez. III, 27/03/2024,
n.8306; v. altresì Cassazione civile sez. VI, 12/04/2022, n.11794 secondo cui
“L'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la
cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi
ponendosi cioè nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma,
indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza.
Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali
cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui
all'art. 2051 c.c.. (escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un
tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile,
6 anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni
atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione
stradale; inoltre, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto
stradale, e ciò rendeva tutto visibile).
Applicando i richiamati principi giurisprudenziali alla fattispecie in esame si deve escludere la ricorrenza di una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla convenuta in relazione alla caduta oggetto di causa.
La caduta è avvenuta durante il periodo estivo, in orario diurno (verso le ore
10 circa), e si deve pertanto ritenere che vi fosse una buona visibilità.
La catena, ancorchè di colore grigio come la pavimentazione, si distingueva da quest'ultima per il diverso materiale e per il posizionamento rialzato rispetto al suolo, tra due pilastri di pietra ben visibili, di colore più chiaro, ai quali era ancorata.
La prova testimoniale ha confermato che l'attore, dopo esser sceso dalla vettura, è entrato nel negozio e che, una volta uscito, si è soffermato a vedere la vetrina di fronte al parcheggio (fotografia L doc. 1 di parte attrice); dirigendosi verso la propria autovettura, lo stesso è poi inciampato sulla catena che separava l'area dei parcheggi dall'area del passaggio a piedi di fronte alla vetrina.
Si rileva che, nel percorso seguito dall'attore, evidenziato dalla prova testimoniale e dalla documentazione fotografica, all'arrivo lo stesso è sceso dalla vettura dal lato sinistro, dopo averla posteggiata (fotografia I doc. 1 di parte attrice). Nel corso della manovra di posteggio, che impone una velocità
ridotta, già avrebbe potuto notare, frontalmente alla vettura, la presenza della catena innanzi alla vetrina, in quanto posta a poca distanza dalla linea bianca che delimitava a terra l'area di parcheggio.
Si deve pertanto ritenere che l'inciampo nella catena al ritorno verso la propria autovettura sia dovuto ad una disattenzione del pedone, che avrebbe dovuto
7 avvedersi della relativa presenza e seguire un diverso percorso, o prestare comunque attenzione nell'oltrepassarla, risultando la stessa rialzata rispetto al suolo.
In ragione dello stato dei luoghi e della buona visibilità, in conclusione, si deve ritenere che il danneggiato, nel percorrere a piedi i luoghi di causa, non abbia prestato la dovuta attenzione, che gli avrebbe consentito di notare la presenza della catena, secondo il principio di autoresponsabilità poc'anzi enunciato.
La causa del sinistro va quindi ricondotta al caso fortuito, integrato dalla condotta del danneggiato ed esclude una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla convenuta.
Per le medesime ragioni in fatto suindicate va esclusa la ricorrenza della colpa in capo alla convenuta, e quindi ogni responsabilità ex art. 2043 c.c. in relazione al sinistro oggetto di causa.
Si impone, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
***
Le lesioni riportate dalla parte danneggiata e la particolarità della vicenda giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) rigetta le domande attoree;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 4/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
8