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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/11/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2519 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. BISIGNANO C.F._1
CRISTINA, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. COPPOLINO C.F._2
GIUSEPPE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 28/07/2025 i coniugi Pt_2
[...] , nato a [...] il [...], e
[...] [...]
, nata a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di TORREGROTTA
(ME) il 27/09/2014, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 14, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nata, in data 12 luglio 2015, la figlia Per_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 42/2022 dell'01/01/2022 alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori con domiciliazione privilegiata presso la madre, attualmente ospite dei genitori, in Torregrotta
(ME), Viale Europa, 242. 3) I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sulla figlia. I genitori possono esercitare la potestà separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro;
le decisioni di maggiore interesse per la minore riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori. 4) Al padre è data facoltà di vedere la figlia tutti i giorni, secondo gli impegni scolastici ed extra scolastici della minore. Entrambi i genitori hanno a cuore il bene primario della figlia;
pertanto, ritengono di poter gestire orari di visita e pernotti della stessa, senza particolari restrizioni. Ove nel futuro dovessero sorgere problemi, concordano che il padre avrà facoltà di vedere la figlia nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola fino alle 21,00. Inoltre, un week end ogni 15 giorni la minore potrà pernottare dal padre, che avrà cura di prenderla il venerdì all'uscita da scuola e riportarla all'abitazione della madre la domenica sera alle 21,00. Ed ancora, la minore, starà con il padre
2 per 5 giorni consecutivi nelle vacanze di Natale ad anni alterni comprendenti il Natale o il Capodanno e per due giorni consecutivi nelle vacanze di Pasqua, comprendenti Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Per le vacanze estive, la minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con il padre, tenendo conto delle esigenze della bambina e secondo il programma di ferie dei datori di lavoro di entrambi i coniugi. 6) I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra la figlia ed i nonni paterni e materni. 7) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia. 8) Per il mantenimento della figlia, il
Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra entro i primi 5 Pt_1 CP_1
giorni di ogni mese, la somma di Euro 300,00, (rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT), comprensiva delle spese ordinarie, per abbigliamento, giochi ed hobby. Anche gli assegni familiari percepiti dal Sig. Pt_1
saranno interamente versati alla Sig.ra ove la minore ha la residenza CP_1
ed è collocata in modo privilegiato. 9) Le spese scolastiche e mediche non mutuabili e qualsiasi altra spesa straordinaria concordata preventivamente dai coniugi nell'interesse della figlia saranno a carico di entrambi in ragione del 50% ciascuno. 10) Il Sig. si impegna a corrispondere €. 250,00 Pt_1
per l'acquisto dell'abbigliamento necessario al cambio stagione primavera/estate e autunno/inverno. 12) Gli arredi e le suppellettili della casa coniugale vengono divisi bonariamente tra i coniugi. L'auto Fiat Punto di proprietà del Sig. viene concessa in uso gratuito alla Sig.ra Pt_1 CP_1
che provvederà a tutte le spese inerenti il suo utilizzo”;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
3 - che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, ad eccezione della modifica indicata in ricorso.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 19/09/2025.
Alla suddetta udienza del 05/11/2025 le parti concordavano “di definire il divorzio con conferma integrale delle condizioni della separazione e, in ordine agli incontri tra padre e figlia, si impegnano a favorire attivamente un'ampia relazione tra il sig. e la minore, anche Pt_1
eventualmente avvalendosi dell'ausilio di professionisti privati, con reciproco impegno economico, al fine di gradualmente risolvere le problematiche manifestate dalla figlia nei confronti del padre. Le parti precisano altresì che i tempi di permanenza indicati in sede di separazione sono condizionati dalla attuale volontà della minore e saranno pertanto ripristinati non appena la stessa manifesterà la propria disponibilità”.
Il Giudice relatore rimetteva quindi la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n.
4 cronol. 42/2022 dell'01/01/2022, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio indicate nel verbale di udienza del
05/11/2025 regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 28/07/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di TORREGROTTA (ME) il 27/09/2014, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 14, parte 2, serie A, tra Pt_1
, nato a [...] il [...], e
[...] [...]
, nata a [...] il [...], alle condizioni CP_1
concordate dalle parti nel verbale di udienza del 05/11/2025 e trascritte in parte motiva;
5 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di TORREGROTTA
(ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 06/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2519 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. BISIGNANO C.F._1
CRISTINA, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. COPPOLINO C.F._2
GIUSEPPE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 28/07/2025 i coniugi Pt_2
[...] , nato a [...] il [...], e
[...] [...]
, nata a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di TORREGROTTA
(ME) il 27/09/2014, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 14, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nata, in data 12 luglio 2015, la figlia Per_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 42/2022 dell'01/01/2022 alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori con domiciliazione privilegiata presso la madre, attualmente ospite dei genitori, in Torregrotta
(ME), Viale Europa, 242. 3) I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sulla figlia. I genitori possono esercitare la potestà separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro;
le decisioni di maggiore interesse per la minore riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori. 4) Al padre è data facoltà di vedere la figlia tutti i giorni, secondo gli impegni scolastici ed extra scolastici della minore. Entrambi i genitori hanno a cuore il bene primario della figlia;
pertanto, ritengono di poter gestire orari di visita e pernotti della stessa, senza particolari restrizioni. Ove nel futuro dovessero sorgere problemi, concordano che il padre avrà facoltà di vedere la figlia nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola fino alle 21,00. Inoltre, un week end ogni 15 giorni la minore potrà pernottare dal padre, che avrà cura di prenderla il venerdì all'uscita da scuola e riportarla all'abitazione della madre la domenica sera alle 21,00. Ed ancora, la minore, starà con il padre
2 per 5 giorni consecutivi nelle vacanze di Natale ad anni alterni comprendenti il Natale o il Capodanno e per due giorni consecutivi nelle vacanze di Pasqua, comprendenti Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Per le vacanze estive, la minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con il padre, tenendo conto delle esigenze della bambina e secondo il programma di ferie dei datori di lavoro di entrambi i coniugi. 6) I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra la figlia ed i nonni paterni e materni. 7) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia. 8) Per il mantenimento della figlia, il
Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra entro i primi 5 Pt_1 CP_1
giorni di ogni mese, la somma di Euro 300,00, (rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT), comprensiva delle spese ordinarie, per abbigliamento, giochi ed hobby. Anche gli assegni familiari percepiti dal Sig. Pt_1
saranno interamente versati alla Sig.ra ove la minore ha la residenza CP_1
ed è collocata in modo privilegiato. 9) Le spese scolastiche e mediche non mutuabili e qualsiasi altra spesa straordinaria concordata preventivamente dai coniugi nell'interesse della figlia saranno a carico di entrambi in ragione del 50% ciascuno. 10) Il Sig. si impegna a corrispondere €. 250,00 Pt_1
per l'acquisto dell'abbigliamento necessario al cambio stagione primavera/estate e autunno/inverno. 12) Gli arredi e le suppellettili della casa coniugale vengono divisi bonariamente tra i coniugi. L'auto Fiat Punto di proprietà del Sig. viene concessa in uso gratuito alla Sig.ra Pt_1 CP_1
che provvederà a tutte le spese inerenti il suo utilizzo”;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
3 - che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, ad eccezione della modifica indicata in ricorso.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 19/09/2025.
Alla suddetta udienza del 05/11/2025 le parti concordavano “di definire il divorzio con conferma integrale delle condizioni della separazione e, in ordine agli incontri tra padre e figlia, si impegnano a favorire attivamente un'ampia relazione tra il sig. e la minore, anche Pt_1
eventualmente avvalendosi dell'ausilio di professionisti privati, con reciproco impegno economico, al fine di gradualmente risolvere le problematiche manifestate dalla figlia nei confronti del padre. Le parti precisano altresì che i tempi di permanenza indicati in sede di separazione sono condizionati dalla attuale volontà della minore e saranno pertanto ripristinati non appena la stessa manifesterà la propria disponibilità”.
Il Giudice relatore rimetteva quindi la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n.
4 cronol. 42/2022 dell'01/01/2022, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio indicate nel verbale di udienza del
05/11/2025 regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 28/07/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di TORREGROTTA (ME) il 27/09/2014, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 14, parte 2, serie A, tra Pt_1
, nato a [...] il [...], e
[...] [...]
, nata a [...] il [...], alle condizioni CP_1
concordate dalle parti nel verbale di udienza del 05/11/2025 e trascritte in parte motiva;
5 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di TORREGROTTA
(ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 06/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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