Ordinanza cautelare 29 gennaio 2020
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 01/04/2025, n. 6555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6555 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06555/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12098/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12098 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Geremia Casto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Leonida S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. -OMISSIS-del 6 giugno 2019, di revoca del contributo concesso ai sensi del D.M. 27 luglio 2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 21 marzo 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con domanda del 30 gennaio 2018, inoltrata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il sig. -OMISSIS-, titolare della ditta individuale “-OMISSIS-”, chiedeva di essere ammesso, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.M. 27 luglio 2017, al contributo pubblico previsto per il triennio 2018-2020.
Con D.D. del 26 luglio 2018, veniva deliberata l’assegnazione di un contributo pari ad € 122.086,00.
A seguito di accertamenti compiuti ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.M. 27 luglio 2017, il Ministero accertava l’esistenza di una pronuncia penale a carico del sig. -OMISSIS-per “ detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze continuato Art. 81, 722 comma 2 C.P. (accertato il 20/03/2017 in Genova) ”.
In conseguenza, con provvedimento prot. -OMISSIS-del 6 giugno 2019, veniva revocato il contributo concesso per mancato possesso del requisito di cui all’art. 30, comma 3, lett. d) del D.M. 27 luglio 2017.
Avverso tale determinazione propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, articolando i seguenti motivi di censura:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.30 COMMA 3 LETT. D) DECRETO MINISTERIALE 27/07/2017. VIOLAZIONE DELLA L. 18.03.1968 N. 337; DELL’ART. 3 L. N. 241/1990 DEGLI ARTT. 444 E 445, C.P.P. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.30 COMMA 3 LETT. D) DECRETO MINISTERIALE 27/07/2017. VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 189 DEL 29/07/2004 E DELLE LINEE GUIDA PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI EMANATE IN DATA 10/05/2000 DALLA COMMISSIONE SCIENTIFICA CITES. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO. RILEVANZA DI MERO INDIZIO DELLA SENTENZA EX ART. 444 C.P.P. IRRAGIONEVOLEZZA DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA.
Con i primi due motivi, il ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato, non essendo sufficiente ai fini della revoca del contributo pubblico la pronuncia di una sentenza di patteggiamento, valutabile dall’Amministrazione, al più, come fatto storico;
III. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41, 97 E 120 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELLA L. 18.03.1968 N. 337; DELL’ART. 3 L. N. 241/1990, DELL’ART. 4 DEL D.LGS. N. 122/2018, DELL’ART. 24, 28, 28 BIS E 39 DEL D.P.R. N. 313/2002 C.D. T.U. SUL CASELLARIO GIUDIZIALE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Col terzo motivo, il ricorrente lamenta l’illegittima acquisizione da parte del Ministero delle informazioni sulla sentenza di patteggiamento pronunciata nei suoi confronti, posto che i certificati acquisibili, di cui agli artt. 24, 27 e 28 bis del D.P.R. n. 313/2002 (T.U. sul casellario giudiziario), non ne fanno menzione;
IV. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41 E 97 DELLA COSTITUZIONE; 3, 10 BIS E SS. L. 7.8.1990 N. 241.
In ultimo, il ricorrente contesta la violazione delle garanzie partecipative, in quanto, in riscontro alle osservazioni formulate, l’Amministrazione non avrebbe nulla dedotto circa l’inidoneità della sentenza di patteggiamento a giustificare il provvedimento di revoca.
Resiste al ricorso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, deducendone l’infondatezza nel merito.
All’udienza straordinaria del 21 marzo 2025, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Ai fini dell’accesso al contributo pubblico, l’art. 30, comma 3, lett. d) del D.M. 27 luglio 2017, prevede che il beneficiario, a pena d’inammissibilità, non abbia “ riportato condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale ” né abbia “ commesso ogni altra violazione prevista dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 e seguenti modifiche o da altre disposizioni normative statali e dell’Unione europea in materia di protezione, detenzione ed utilizzo degli animali ”.
Il ricorrente sostiene l’irrilevanza della sentenza di applicazione della pena, pronunciata nei suoi confronti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. dal Tribunale di Genova in data 16 aprile 2018, per i reati di cui agli artt. 81 e 727, comma 2, c.p. (abbandono di animali).
Ciò in quanto tale pronuncia non avrebbe le caratteristiche proprie di una sentenza di condanna, mancando un accertamento pieno della responsabilità penale dell’imputato.
Ritiene, tuttavia, il Collegio di condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ la sentenza ex artt. 444 e 445 c.p.p. non prescinde dall’accertamento della responsabilità penale dell’imputato in quanto il giudice, nonostante la richiesta concorde delle parti, non può emettere la pronuncia di patteggiamento se ricorrono le condizioni per il proscioglimento perché il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso ovvero perché il fatto non costituisce reato, per cui rimane impregiudicata ai fini disciplinari - considerato che ai sensi dell’art. 445, comma 1 bis, ultima parte, c.p.p., salve diverse disposizioni di legge, la sentenza de qua è equiparata ad una pronuncia di condanna - l’efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputo lo ha commesso" (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 5 novembre 2018, n. 6259; id., sez. III, 15 gennaio 2021, n. 497) ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. IV, 2 gennaio 2024, n. 18).
Ne consegue la legittimità del provvedimento di revoca ( rectius , decadenza) adottato in quanto, anche condividendo l’osservazione del ricorrente secondo cui non è stata resa alcuna falsa dichiarazione al momento della presentazione della domanda in quanto la sentenza è stata pronunciata in data successiva, osserva il Collegio che alla data di erogazione del contributo fosse venuto a mancare un requisito richiesto a pena di inammissibilità (essenziale, quindi, per il perdurante godimento del beneficio).
Invero:
- la sentenza penale è stata pronunciata in data 16 aprile 2018;
- la domanda è stata accolta in data 26 luglio 2018.
D’altra parte:
- ai sensi dell’art. 7, c.1 del D.M. 27 luglio 2017, l’Amministrazione si riserva il potere di verificare in ogni tempo la sussistenza delle condizioni di ammissione al contributo;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.
A tal fine, le Pubbliche Amministrazioni possono acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, anche accedendo agli archivi dell’Amministrazione certificante, al fine di accertare d’ufficio stati, qualità e fatti ovvero per controllare le dichiarazioni sostitutive presentate da un determinato soggetto.
Non è, quindi, censurabile l’acquisizione del certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati a nome del ricorrente.
In ultimo, destituito di fondamento è l’ultimo motivo di ricorso, in condivisione al pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini del rispetto dell’obbligo di contraddittorio procedimentale, non occorre un’analitica e puntuale confutazione, da parte dell’Amministrazione, di tutti gli argomenti proposti dalla parte, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l’Amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà (Consiglio di Stato sez. V, 2 ottobre 2024, n. 7933).
Nel caso di specie, emerge chiaramente che l’Amministrazione abbia esaminato le osservazioni formulate dall’interessato.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Francesco Tallaro, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.