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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 29/05/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2272/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2272 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 2020,
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ed ivi elettivamente domiciliata in via Roma n. 96, presso lo studio C.F._1 dell'avv. Vincenzo Greco, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, sia in proprio che nella qualità di titolare e legale rappresentante della C.F._2 cessata ditta individuale “Sud Alluminio di Carbone Vincenzo”, P.IVA , P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Palermo in via Houel n. 4, presso lo studio dell'avv. Sabrina Polizzi, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
APPELLATO
oggetto: appello avverso la sentenza n. 720/2019, emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese nel procedimento n. 382/2018 R.G. conclusioni: come da verbale d'udienza del 20.02.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, impugnava la sentenza n. 720/2019 con cui il Parte_1
Giudice di Pace di Termini Imerese, in parziale accoglimento dell'opposizione dalla stessa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 723/17, la condannava al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 1.200, 00, nonché alla refusione delle spese del procedimento di primo
[...] grado, liquidate in 1.600,00 oltre accessori di legge, e delle spese di CTU.
Nello specifico, l'appellante, richiamando il contenuto dell'originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ribadiva:
− di aver commissionato, nel mese di marzo 2010, a taluni Controparte_1 lavori espressamente indicati nel preventivo depositato in atti, per cui le parti convenivano un prezzo di € 10.000,00, iva inclusa;
− che i suddetti lavori venivano consegnati dall'appellato nel mese di novembre/dicembre 2013, con un ritardo di oltre tre anni e mezzo;
− di aver corrisposto a la somma convenuta mediante Controparte_1 pagamenti rateali, l'ultimo dei quali avvenuto nel mese di dicembre 2014, allorquando, a suo dire, riscontrava, e denunziava verbalmente al prestatore d'opera taluni vizi occulti in tutti gli infissi esterni collocati da quest'ultimo;
− che, nonostante le varie contestazioni e sollecitazioni rivoltegli, il prestatore rimaneva inadempiente;
− di aver, pertanto, successivamente manifestato alla controparte le superiori doglianze anche in forma scritta il 27.05.2015;
− di non aver mai commissionato a i lavori di cui alla fattura Controparte_1
n. 1/2014 del 13.01.2014 e che, pertanto, nulla era dovuto all'appellato a titolo di tali pretese;
− che, tra l'altro, la fattura n. 1/2014 del 13.01.2014 riportava un'opera (cancello in ferro a scrigno X protezione mt.
1.50 X 2.30) già prevista nel preventivo del 2010.
Tanto premesso, censurava la sentenza impugnata per avere il primo Parte_1 giudice ritenuto tardiva la denunzia dei vizi da parte della committente e, comunque, prescritta la relativa azione poiché intervenuta oltre due anni dalla consegna dell'opera (cfr. primo motivo di impugnazione), nonché, censurava la sentenza, per aver ritenuto provato il rapporto negoziale tra le parti con riferimento a taluni dei lavori di cui alla fattura n. 1/2014 del 13.01.2014, a suo dire, invece, mai commissionati alla controparte e comunque mai realizzati da quest'ultima (cfr. secondo motivo di impugnazione). In ragione di ciò, l'appellante chiedeva al Tribunale adito di:
− “Preliminarmente sospendere ex art. 283 cpc l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ricorrendone i presupposti;
− nel merito in accoglimento della presente impugnazione e per le motivazioni di cui in narrativa, riformare integralmente la sentenza impugnata nei termini specificamente indicati nei motivi di appello di cui in narrativa, e che qui devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti, rigettando le domande tutte spiegate dal sig.
nei confronti dell'appellante in quanto infondate e quindi Controparte_1 ritenere infondato il ricorso per ingiunzione depositato dal Sig. Controparte_1
nei confronti della Sig.ra quindi inesistente il
[...] Parte_1 presunto credito richiamato nello stesso, revocando conseguentemente il decreto opposto n° 723/2017 reso nei giorni 28-29/9/2017, e comunque ritenendo e dichiarando, per le motivazioni e delle eccezioni di cui in narrativa, che nessuna somma è dovuta dalla Sig.ra in favore del Sig. Parte_1 [...]
sia in proprio che nella qualità di titolare e legale rappresentante Controparte_1 della ormai cessata ditta individuale Sud Alluminio di Carbone Vincenzo, per le causali ivi riportate, ponendo, anche, a fondamento di tale statuizione i vizi denunziati dall'odierna opponente e conseguentemente ridurre il prezzo della prestazione; con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi del giudizio” (cfr. atto di citazione del 15.09.2020).
Si costituiva in giudizio che, oltre a contestare le difese avversarie, Controparte_1
e a chiedere il rigetto del gravame “ex adverso” proposto, proponeva appello incidentale avverso la sentenza 720/2019 del Giudice di Pace di Termini Imerese.
Nel dettaglio, l'appellato in rito eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto da controparte per violazione delle previsioni normative di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Nel merito, deduceva, invece, che i lavori commissionatigli nel 2010 da controparte, come indicati nel preventivo in atti, erano stati ultimati nel dicembre del 2010 e non, come asserito nel
2013.
Contestava, nello specifico, l'esistenza dei vizi occulti nei termini rappresentati dalla committente.
Eccepiva, altresì, la decadenza e la prescrizione della domanda “ex adverso” proposta, avendo, a suo dire, avanzato le proprie contestazioni soltanto con Parte_1 comunicazione del 27.05.2015, a distanza, quindi, di diversi anni dalla consegna dei manufatti.
Insisteva, inoltre, nella propria richiesta di pagamento avendo lo stesso, a suo dire, realizzato i lavori commissionatigli da nel 2013, come descritti nella fattura n. 1/2014 Parte_1 del 13.01.2014, senza, tuttavia, riceverne il pagamento da parte di Parte_1 Contestava, infine, la sentenza impugnata (incidentalmente) nella parte in cui il primo giudice decurtava dall'importo richiesto dal prestatore la somma di € 600,00, relativa, a suo dire, al corrispettivo ancora dovutogli dalla committente per la realizzazione del “cancello in ferro”, inserito da nella fattura n. 1/2014 del 13.01.2014 a saldo di quanto dalle Controparte_1 parti convenuto nel marzo 2010.
Si opponeva anche alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Chiedeva, quindi, al Tribunale adito di:
− “preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi sopra esposti;
− dichiarare inammissibile l'appello per i graduati motivi di cui all'art. 342 e 348 bis cpc;
nel merito, e in subordine rigettare, per i motivi di cui in narrativa, l'appello proposto da parte avversa con ogni e qualsiasi statuizione;
− in accoglimento dell'appello incidentale, e in conformità con quanto richiesto dall'odierno appellato in primo grado, ritenere e dichiarare dovuta dalla CP_1 signora la somma richiesta di euro 1.800,00 in favore del sig Parte_1
oltre interessi moratori maturati e maturandi ex DL Controparte_1
231/2002 dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento;
− confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 723/ 2017 emesso dal Giudice di Pace di
Termini Imerese il 28/29.09.2017 e comunque condannare l'opponente, odierno appellante, al pagamento in favore del Sig dell'importo di euro 1.800,00, o CP_1 in subordine di quella somma che sarà ritenuta dovuta in corso di causa, maggiorata degli interessi moratori ex D.L. 231/2002 dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento;
− condannare, conseguentemente, parte appellante al pagamento in favore del Sig delle spese di lite del doppio grado del processo” (cfr. comparsa di risposta CP_1 del 07.01.2021).
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (cfr. ordinanza del 22.04.2021), e udite le conclusioni delle parti come precisate all'udienza del
20.02.2025, la causa veniva assegnata in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. “ratione temporis” vigente.
*****
Sull'ammissibilità dell'appello proposto da ai sensi dell'art. Parte_1
342 c.p.c.
In sede di costituzione in giudizio, ha eccepito il mancato rispetto, Controparte_1
Par da parte di delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. e, pertanto, chiedeva Parte_1 al Tribunale di dichiarare inammissibile l'appello “ex adverso” proposto.
L'eccezione “de qua” deve considerarsi infondata.
L'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile alle impugnazioni proposte sino al
28.02.2023 (cfr. D.lgs. 149/2022), introdotta dalla l. 7 agosto 2012 n. 134, in sede di conversione del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (art. 54), prevede(va) che l'atto d'appello, oltre ad essere motivato, dovesse contenere a pena di inammissibilità:
1) “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata […]”.
Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, la richiamata norma, “ratione temporis” vigente, deve essere interpretata “[…] nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (cfr. Cass. SS. UU.
n. 27199/ 2017; “ex multis” Cass. n. 29958/ 2019; Cass. n. 15274/ 2019).
Nel caso “de quo” la superiore prescrizione legislativa si considera rispettata, avendo
[...] impugnato la parte della sentenza di primo grado attinente alla dichiarata decadenza Parte_1
e prescrizione della domanda di riduzione del prezzo dalla stessa dovuto a Controparte_1
(primo motivo di appello), nonché quella relativa al riconoscimento dell'ulteriore rapporto contrattuale tra le parti di cui alla fattura n. 1/2014 del 13.01.2014 (secondo motivo di appello), con indicazione delle circostanze da cui, ad avviso della parte appellante, sarebbero derivate le violazioni di legge (mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. e 2697 c.c., travisamento dei fatti di causa), in ragione delle quali ha chiesto a questo giudice di riformare la decisione emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese.
L'appello deve, pertanto, essere dichiarato ammissibile.
Sul primo motivo di appello (vizi relativi alle opere commissionate nel 2010 e domanda di riduzione del prezzo)
Tutto quanto sopra premesso, trattandosi nel presente giudizio di rapporti giuridici intercorsi tra un professionista e un consumatore nei termini di cui all'art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2005 n.
206 (c.d. codice del consumo), deve, preliminarmente, affermarsi l'applicabilità alla vicenda “de qua” delle disposizioni normative contenute nel codice predetto, e, in particolare, di quelle di cui agli artt. 129 e ss. “ratione temporis” vigenti, stante, ex art. 128 co. 1, l'estensione della disciplina predetta, prevista espressamente per i contratti di vendita, anche ai “[…] contratti di permuta e di somministrazione, nonché quelli di appalto, d'opera […]”.
Infatti, per consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “nell'attuale assetto normativo della compravendita e dei contratti ad essa equiparati, ove ricorrano i presupposti individuati dall'art. 128 del d. lgs. n. 206 del 2005 e, dunque, si tratti di vendita di "beni di consumo" (intendendosi per tale "qualsiasi bene mobile") operata da un soggetto qualificabile in termini di "venditore" alla stregua di tale disciplina speciale (e, cioè, "qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1"), trovano applicazione innanzitutto le norme del codice del consumo, potendosi ricorrere a quelle fissate dal codice civile solo per quanto ivi non previsto” (cfr. Cass. n. 19979/2024; Cass. n. 13148/2020).
Ai sensi, poi, dell'art. 132 del codice del consumo, commi II e IV, nella formulazione
“ratione temporis” vigente (antecedente alla novella di cui al d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170), “Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato
[…] L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore sì prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene;
il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma
2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente”.
Quanto al termine di decadenza previsto dalla richiamata disposizione, ed in presenza di un'eccezione in tal senso espressamente formulata da parte del prestatore d'opera (come nel caso di specie), spetta al committente, che intenda avvalersi dei rimedi di cui all'art. 130, comma II del codice del consumo, fornire la prova di aver tempestivamente contestato al prestatore d'opera i vizi riscontrati (cfr. Cass. n. 28827/2023 che richiamando il contenuto della direttiva n. 1999/44 ha evidenziato quanto all'onere della tempestiva denuncia dei vizi che: “Secondo i lavori preparatori della Direttiva, tale possibilità mira a soddisfare l'esigenza di rafforzare la certezza del diritto, incoraggiando l'acquirente ad adoperare una «certa diligenza, tenendo conto degli interessi del venditore», «senza istituire un obbligo rigoroso di effettuare un'ispezione meticolosa del bene. Quanto alla forma della denuncia, va evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che la denunzia dei vizi della stessa da parte del compratore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 c.c., può essere fatta, in difetto di una espressa previsione di forma, con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati (Cass. 3 aprile 2003 n. 5142; Cass., Sez. Un., 15 gennaio 1991 n. 328)”.
I giudici di legittimità hanno, altresì, precisato, formulando un principio che si ritiene estendibile anche alla disciplina consumeristica, che “[…] l'eccezione di decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 c.c. ha carattere preliminare rispetto alle questioni inerenti all'effettiva esistenza dei vizi dedotti dal committente. La decadenza, infatti, paralizza il diritto del committente a far valere la garanzia per vizi, precludendo ogni indagine sul fondamento della pretesa fatta valere nei confronti del prestatore d'opera; sicché la relativa eccezione non può non essere esaminata prima di ogni altra questione che attenga al merito della pretesa stessa” (cfr.
Cass. n. 4908/2015).
Ciò posto, con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza Parte_1 emessa dal giudice di “prime cure” per avere lo stesso dichiarato la decadenza e la prescrizione della domanda di garanzia avanzata dall'appellante, diretta ad ottenere una riduzione dell'importo dalla stessa dovuto a per i lavori indicati nel preventivo del marzo 2010, Controparte_1 depositato in atti.
Tale doglianza, ad avviso di questo giudice, non può essere accolta per i motivi appresso indicati.
Quanto al momento dell'effettiva consegna dei manufatti, si osserva che pur volendo, ipoteticamente, aderire alla ricostruzione di parte appellante, secondo cui la consegna sarebbe avvenuta nell'anno 2013 (e quindi, indipendentemente da ogni valutazione sul punto del materiale probatorio acquisito), non risulta provata la tempestiva contestazione al prestatore d'opera dei vizi riscontrati.
In altri termini, pur collocando l'installazione completa delle opere nell'anno 2013, non risulta dimostrato il momento in cui parte appellante avrebbe scoperto le difformità lamentate;
circostanza, questa, dirimente ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di due mesi, posto dalla normativa consumeristica a pena di decadenza.
Nulla è, infatti, emerso sul punto dalle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado
( , ) i quali hanno soltanto affermato che Testimone_1 Controparte_2 Parte_1 aveva contestato a i vizi riscontrati nel mese di novembre 2014
[...] Controparte_1 senza, tuttavia, nulla dire circa il momento in cui la committente scoprì tali difetti (cfr. verbale d'udienza del 06.02.2019).
A ciò si aggiunga quanto dichiarato dalla stessa committente in sede di interrogatorio formale;
dichiarazioni che conducono a ritenere che la stessa, indipendentemente dall'anno di ultimazione delle opere, avesse rilevato i vizi dedotti già al momento della loro consegna.
Nel dettaglio, infatti, l'appellante dichiarava: “Dopo il 2012 sono stati consegnati i detti infissi ed erano completi di vetri camera che ho pagato direttamente al vetraio e non sono stati compresi nel prezzo dovuto al come, invece, era previsto in preventivo. I detti infissi non CP_1 si presentavano perfettamente funzionanti e ho sempre contestato tale circostanza sin dal primo giorno” (cfr. verbale d'udienza del 31.10.2018).
Deve, pertanto, considerarsi tardiva la contestazione mossa dalla committente al prestatore d'opera poiché non dimostrato che la stessa è stata compiuta entro il termine di due mesi dalla scoperta dei difetti gravanti sui manufatti realizzati da quest'ultimo
In mancanza di prova circa la tempestività della contestazione, l'appellante deve, quindi, considerarsi decaduta dal diritto di richiedere la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 130 del codice del consumo.
Ciò, come già detto, preclude, inoltre, la possibilità per il giudice di entrare nel merito dell'esistenza o meno dei vizi lamentati dalla committente (cfr. Cass. civ. n. 4908/2015).
Sul secondo motivo di appello (lavori di cui alla fattura n. 1/2014 del 13.01.2014)
Con il secondo motivo di appello, ha censurato la decisione Parte_1 impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace di Termini Imerese ha ritenuto provato il (secondo) contratto d'opera intercorso tra le parti, avente ad oggetto taluni dei lavori di cui alla fattura n.
1/2014 del 13.01.2014, posta da alla base della propria richiesta di Controparte_1 pagamento in sede monitoria.
Nel dettaglio, l'appellante ha contestato l'esistenza di tale ulteriore rapporto negoziale, affermando, pertanto, di nulla dovere all'appellato.
Tale censura, ad avviso di questo giudice, non può essere accolta.
Va, innanzitutto, premesso che, per un costante orientamento giurisprudenziale a cui si ritiene di aderire, “[…] qualsiasi contratto per il quale non sia richiesta la forma scritta può essere concluso per fatti concludenti e l'esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto è certamente un fatto indicativo della conclusione di un contratto” (cfr. Cass. n. 22616/2009).
Ne consegue la rilevanza, in questo ambito, anche delle prove testimoniali e delle presunzioni ai fini della dimostrazione dell'avvenuta conclusione del contratto d'opera, nonché dell'effettiva esecuzione delle prestazioni per cui la parte chiede il pagamento (cfr. Cass. n. 2303/2017).
Alla luce di siffatti principi, e con riferimento al caso “de quo”, deve ritenersi provato il
(secondo) rapporto negoziale intercorso tra le parti anche con riferimento a quei lavori di cui alla fattura n. 1/2014 del 13.01.2014 contestata Parte_1
In sede di escussione testimoniale, il teste ha, infatti, dichiarato: “[…] Confermo Tes_2 che nel gennaio/febbraio 2013 la commissionava gli ulteriori lavori di cui mi si chiede Pt_1 anche se non sono certo della data. Confermo che la porta blindata e quanto di cui al secondo ordine venne consegnato nell'estate 2013 e ciò mi risulta perché in quel periodo collaboravo ancora con il […] Confermo che per tali ulteriori lavori il e la CP_1 CP_1 Pt_1 concordarono in mia presenza un prezzo di € 1.200,00 così come da fattura che mi viene esibita
[…] Confermo che ancora oggi i successivi lavori di cui ho riferito si trovavano installati nell'appartamento di via Magellano della anche se non posso garantirlo “(cfr. verbale Pt_1
d'udienza del 06.02.2019).
Dalle richiamate dichiarazioni testimoniali può, quindi, ritenersi provata tanto la conclusione del (secondo) contratto d'opera intercorso tra le parti, quanto l'avvenuta esecuzione dei lavori indicati nella fattura n. 1/2014 del 13.01.2014 da parte di , nonché il Controparte_1 prezzo convenuto dalle parti per tali opere e, dunque, tutti gli elementi essenziali del rapporto per cui è causa.
Quanto affermato da non ha, inoltre, trovato smentita nelle dichiarazioni rese Tes_2 dagli altri testimoni escussi ( , , ) i quali Testimone_1 Controparte_2 Testimone_3 nulla hanno esposto in merito, essendosi, di converso, limitati a riferire esclusivamente sui lavori commissionati dalla committente al prestatore nel marzo 2010.
A ciò si aggiunga quanto rilevato dal CTU in sede di svolgimento delle operazioni peritali;
nel dettaglio, l'ing. riferiva: “[…] Per quanto attiene alle voci di cui alla fattura Persona_1
n. 01 del 13.01.2014 è da dire che nel corso della ricognizione dell'appartamento sono state rinvenute una porta blindata, due staffe in acciaio per lavabo, n. 12 piantoni per balconi in ferro spigolato ed uno sportello a due ante per alloggiamento contatore” (cfr. CTU, p. 7).
Il richiamato rilievo può, ad avviso di questo giudice, integrare, unitamente alle dichiarazioni rese dal teste la prova dell'esistenza del (secondo) contratto d'opera intercorso tra le parti e Tes_2 dell'esecuzione delle relative prestazioni da parte di . Controparte_1
Tale conclusione, del resto, non ha trovato contraddizioni nella complessiva istruttoria, non avendo i testi di parte attrice riferito alcunché in merito né tantomeno, anche in via presuntiva, quest'ultima introdotto elementi di segno contrario.
Sull'appello incidentale promosso da . Controparte_1
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace di
Termini Imerese “ha decurtato dagli importi richiesti dal sig. quelli relativi al cancello CP_1 in ferro” per un ammontare pari a € 600,00.
Tale somma, secondo il prestatore, rappresentava, infatti, il saldo dovuto dalla committente per i lavori del primo capitolato (di cui al preventivo del marzo 2010), avendo Parte_1 corrisposto a soltanto la somma di € 9.400,00 in luogo del
[...] Controparte_1 maggior importo pattuito di € 10.000,00.
Ciò premesso, deve, preliminarmente, affermarsi l'ammissibilità del proposto appello incidentale, promosso da nel rispetto delle disposizioni normative di cui Controparte_1 agli artt. 343 e 347 c.p.c.
Nel merito, il motivo di impugnazione è fondato.
Non vi è, infatti, stata alcuna contestazione tra le parti circa la conclusione, tra le stesse, del primo contratto d'opera nel 2010, né sul prezzo convenuto per la realizzazione dei manufatti di cui al preventivo del marzo 2010, determinato dai contraenti in € 10.000,00.
Né è stato contestato da il mancato pagamento nei confronti di Parte_1
della residua somma di € 600,00; in sede di interrogatorio formale la Controparte_1 stessa, infatti, dichiarava: “Confermo che non ho pagato la residua somma di € 600,00 ma preciso di non aver pagato più a seguito del suo notevole ritardo nella consegna e per i difetti che ho riscontrato” (cfr. verbale d'udienza del 31.10.2018).
Da ciò discende la legittimità della pretesa creditoria fatta valere da Controparte_1
(anche) per il residuo importo allo stesso spettante per i lavori di cui al (primo) incarico conferitogli da nel 2010, essendo, di converso, irrilevante che tale voce di spesa, rimasta Parte_1 inadempiuta, fosse presente sia nel preventivo di marzo 2010 quanto nella fattura n. 1/2014 del
13.01.2014.
Quanto, infine, agli interessi moratori, essi non possono essere determinati direttamente ai sensi del D.L. 231/2022, trattandosi di normativa afferente alle transazioni commerciali e, quindi, non applicabile ai rapporti intercorsi tra imprenditori e consumatori.
Gli stessi andranno, pertanto, corrisposti da a Parte_1 Controparte_1
al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 cc. per il periodo decorrente dalla data di scadenza
[...] del termine di pagamento della fattura (12.02.2014) e sino al deposito del ricorso monitorio. Per il periodo successivo e sino al soddisfo, invece, essi vengono determinati al tasso di cui all'art. 1284 co. 4, trattandosi di debito di valuta discendente dal mancato adempimento di obbligazioni assunte nell'ambito di un rapporto contrattuale tra le parti.
Sulle spese del procedimento
Quanto alle spese del primo grado di giudizio esse, ivi comprese quelle di riparto dei costi di
CTU, vengono confermate così come disciplinate dal giudice di prime cure.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza.
Spese di lite che si liquidano, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della non particolare complessità delle questioni in fatto ed in diritto trattate, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014
(scaglione € 1.101,00- € 5.200,00), così come modificato dal D.M. n. 147/2022, ai valori medi per ciò che riguarda la fase di studio e quella introduttiva, e a quelli minimi per ciò che concerne la fase decisoria, con esclusione di quella istruttoria non svolta.
Il rigetto dell'impugnazione comporta anche l'obbligo di pagamento a carico di Parte_1
di un ulteriore importo al titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
[...]
impugnazione ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L.
228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da per le ragioni di cui in parte Parte_1 motiva;
b) accoglie l'appello incidentale promosso da;
Controparte_1
c) per l'effetto di cui al punto b), in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure, condanna alla corresponsione in favore di Parte_1 [...]
della somma, rideterminata, in € 1.800,00, oltre interessi al tasso Controparte_1 legale di cui all'art. 1284 co. 1 cc. per il periodo decorrente dalla data di scadenza del termine di pagamento della fattura (12.02.2014) e sino al deposito del ricorso monitorio;
ed al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc per il periodo successivo e sino al soddisfo;
d) condanna, altresì, alla refusione delle spese di lite del Parte_1 procedimento di secondo grado in favore di , liquidate in € CP_1 Controparte_1
64,50 per esborsi ed in € 1.276,00 per compensi, oltre IVA (se dovuta), CPA e spese generali come per legge;
e) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
[...] per l'appello ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.5.02 n. 115.
Termini Imerese, 29.05.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2272 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 2020,
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ed ivi elettivamente domiciliata in via Roma n. 96, presso lo studio C.F._1 dell'avv. Vincenzo Greco, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, sia in proprio che nella qualità di titolare e legale rappresentante della C.F._2 cessata ditta individuale “Sud Alluminio di Carbone Vincenzo”, P.IVA , P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Palermo in via Houel n. 4, presso lo studio dell'avv. Sabrina Polizzi, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
APPELLATO
oggetto: appello avverso la sentenza n. 720/2019, emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese nel procedimento n. 382/2018 R.G. conclusioni: come da verbale d'udienza del 20.02.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, impugnava la sentenza n. 720/2019 con cui il Parte_1
Giudice di Pace di Termini Imerese, in parziale accoglimento dell'opposizione dalla stessa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 723/17, la condannava al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 1.200, 00, nonché alla refusione delle spese del procedimento di primo
[...] grado, liquidate in 1.600,00 oltre accessori di legge, e delle spese di CTU.
Nello specifico, l'appellante, richiamando il contenuto dell'originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ribadiva:
− di aver commissionato, nel mese di marzo 2010, a taluni Controparte_1 lavori espressamente indicati nel preventivo depositato in atti, per cui le parti convenivano un prezzo di € 10.000,00, iva inclusa;
− che i suddetti lavori venivano consegnati dall'appellato nel mese di novembre/dicembre 2013, con un ritardo di oltre tre anni e mezzo;
− di aver corrisposto a la somma convenuta mediante Controparte_1 pagamenti rateali, l'ultimo dei quali avvenuto nel mese di dicembre 2014, allorquando, a suo dire, riscontrava, e denunziava verbalmente al prestatore d'opera taluni vizi occulti in tutti gli infissi esterni collocati da quest'ultimo;
− che, nonostante le varie contestazioni e sollecitazioni rivoltegli, il prestatore rimaneva inadempiente;
− di aver, pertanto, successivamente manifestato alla controparte le superiori doglianze anche in forma scritta il 27.05.2015;
− di non aver mai commissionato a i lavori di cui alla fattura Controparte_1
n. 1/2014 del 13.01.2014 e che, pertanto, nulla era dovuto all'appellato a titolo di tali pretese;
− che, tra l'altro, la fattura n. 1/2014 del 13.01.2014 riportava un'opera (cancello in ferro a scrigno X protezione mt.
1.50 X 2.30) già prevista nel preventivo del 2010.
Tanto premesso, censurava la sentenza impugnata per avere il primo Parte_1 giudice ritenuto tardiva la denunzia dei vizi da parte della committente e, comunque, prescritta la relativa azione poiché intervenuta oltre due anni dalla consegna dell'opera (cfr. primo motivo di impugnazione), nonché, censurava la sentenza, per aver ritenuto provato il rapporto negoziale tra le parti con riferimento a taluni dei lavori di cui alla fattura n. 1/2014 del 13.01.2014, a suo dire, invece, mai commissionati alla controparte e comunque mai realizzati da quest'ultima (cfr. secondo motivo di impugnazione). In ragione di ciò, l'appellante chiedeva al Tribunale adito di:
− “Preliminarmente sospendere ex art. 283 cpc l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ricorrendone i presupposti;
− nel merito in accoglimento della presente impugnazione e per le motivazioni di cui in narrativa, riformare integralmente la sentenza impugnata nei termini specificamente indicati nei motivi di appello di cui in narrativa, e che qui devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti, rigettando le domande tutte spiegate dal sig.
nei confronti dell'appellante in quanto infondate e quindi Controparte_1 ritenere infondato il ricorso per ingiunzione depositato dal Sig. Controparte_1
nei confronti della Sig.ra quindi inesistente il
[...] Parte_1 presunto credito richiamato nello stesso, revocando conseguentemente il decreto opposto n° 723/2017 reso nei giorni 28-29/9/2017, e comunque ritenendo e dichiarando, per le motivazioni e delle eccezioni di cui in narrativa, che nessuna somma è dovuta dalla Sig.ra in favore del Sig. Parte_1 [...]
sia in proprio che nella qualità di titolare e legale rappresentante Controparte_1 della ormai cessata ditta individuale Sud Alluminio di Carbone Vincenzo, per le causali ivi riportate, ponendo, anche, a fondamento di tale statuizione i vizi denunziati dall'odierna opponente e conseguentemente ridurre il prezzo della prestazione; con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi del giudizio” (cfr. atto di citazione del 15.09.2020).
Si costituiva in giudizio che, oltre a contestare le difese avversarie, Controparte_1
e a chiedere il rigetto del gravame “ex adverso” proposto, proponeva appello incidentale avverso la sentenza 720/2019 del Giudice di Pace di Termini Imerese.
Nel dettaglio, l'appellato in rito eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto da controparte per violazione delle previsioni normative di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Nel merito, deduceva, invece, che i lavori commissionatigli nel 2010 da controparte, come indicati nel preventivo in atti, erano stati ultimati nel dicembre del 2010 e non, come asserito nel
2013.
Contestava, nello specifico, l'esistenza dei vizi occulti nei termini rappresentati dalla committente.
Eccepiva, altresì, la decadenza e la prescrizione della domanda “ex adverso” proposta, avendo, a suo dire, avanzato le proprie contestazioni soltanto con Parte_1 comunicazione del 27.05.2015, a distanza, quindi, di diversi anni dalla consegna dei manufatti.
Insisteva, inoltre, nella propria richiesta di pagamento avendo lo stesso, a suo dire, realizzato i lavori commissionatigli da nel 2013, come descritti nella fattura n. 1/2014 Parte_1 del 13.01.2014, senza, tuttavia, riceverne il pagamento da parte di Parte_1 Contestava, infine, la sentenza impugnata (incidentalmente) nella parte in cui il primo giudice decurtava dall'importo richiesto dal prestatore la somma di € 600,00, relativa, a suo dire, al corrispettivo ancora dovutogli dalla committente per la realizzazione del “cancello in ferro”, inserito da nella fattura n. 1/2014 del 13.01.2014 a saldo di quanto dalle Controparte_1 parti convenuto nel marzo 2010.
Si opponeva anche alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Chiedeva, quindi, al Tribunale adito di:
− “preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi sopra esposti;
− dichiarare inammissibile l'appello per i graduati motivi di cui all'art. 342 e 348 bis cpc;
nel merito, e in subordine rigettare, per i motivi di cui in narrativa, l'appello proposto da parte avversa con ogni e qualsiasi statuizione;
− in accoglimento dell'appello incidentale, e in conformità con quanto richiesto dall'odierno appellato in primo grado, ritenere e dichiarare dovuta dalla CP_1 signora la somma richiesta di euro 1.800,00 in favore del sig Parte_1
oltre interessi moratori maturati e maturandi ex DL Controparte_1
231/2002 dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento;
− confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 723/ 2017 emesso dal Giudice di Pace di
Termini Imerese il 28/29.09.2017 e comunque condannare l'opponente, odierno appellante, al pagamento in favore del Sig dell'importo di euro 1.800,00, o CP_1 in subordine di quella somma che sarà ritenuta dovuta in corso di causa, maggiorata degli interessi moratori ex D.L. 231/2002 dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento;
− condannare, conseguentemente, parte appellante al pagamento in favore del Sig delle spese di lite del doppio grado del processo” (cfr. comparsa di risposta CP_1 del 07.01.2021).
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (cfr. ordinanza del 22.04.2021), e udite le conclusioni delle parti come precisate all'udienza del
20.02.2025, la causa veniva assegnata in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. “ratione temporis” vigente.
*****
Sull'ammissibilità dell'appello proposto da ai sensi dell'art. Parte_1
342 c.p.c.
In sede di costituzione in giudizio, ha eccepito il mancato rispetto, Controparte_1
Par da parte di delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. e, pertanto, chiedeva Parte_1 al Tribunale di dichiarare inammissibile l'appello “ex adverso” proposto.
L'eccezione “de qua” deve considerarsi infondata.
L'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile alle impugnazioni proposte sino al
28.02.2023 (cfr. D.lgs. 149/2022), introdotta dalla l. 7 agosto 2012 n. 134, in sede di conversione del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (art. 54), prevede(va) che l'atto d'appello, oltre ad essere motivato, dovesse contenere a pena di inammissibilità:
1) “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata […]”.
Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, la richiamata norma, “ratione temporis” vigente, deve essere interpretata “[…] nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (cfr. Cass. SS. UU.
n. 27199/ 2017; “ex multis” Cass. n. 29958/ 2019; Cass. n. 15274/ 2019).
Nel caso “de quo” la superiore prescrizione legislativa si considera rispettata, avendo
[...] impugnato la parte della sentenza di primo grado attinente alla dichiarata decadenza Parte_1
e prescrizione della domanda di riduzione del prezzo dalla stessa dovuto a Controparte_1
(primo motivo di appello), nonché quella relativa al riconoscimento dell'ulteriore rapporto contrattuale tra le parti di cui alla fattura n. 1/2014 del 13.01.2014 (secondo motivo di appello), con indicazione delle circostanze da cui, ad avviso della parte appellante, sarebbero derivate le violazioni di legge (mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. e 2697 c.c., travisamento dei fatti di causa), in ragione delle quali ha chiesto a questo giudice di riformare la decisione emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese.
L'appello deve, pertanto, essere dichiarato ammissibile.
Sul primo motivo di appello (vizi relativi alle opere commissionate nel 2010 e domanda di riduzione del prezzo)
Tutto quanto sopra premesso, trattandosi nel presente giudizio di rapporti giuridici intercorsi tra un professionista e un consumatore nei termini di cui all'art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2005 n.
206 (c.d. codice del consumo), deve, preliminarmente, affermarsi l'applicabilità alla vicenda “de qua” delle disposizioni normative contenute nel codice predetto, e, in particolare, di quelle di cui agli artt. 129 e ss. “ratione temporis” vigenti, stante, ex art. 128 co. 1, l'estensione della disciplina predetta, prevista espressamente per i contratti di vendita, anche ai “[…] contratti di permuta e di somministrazione, nonché quelli di appalto, d'opera […]”.
Infatti, per consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “nell'attuale assetto normativo della compravendita e dei contratti ad essa equiparati, ove ricorrano i presupposti individuati dall'art. 128 del d. lgs. n. 206 del 2005 e, dunque, si tratti di vendita di "beni di consumo" (intendendosi per tale "qualsiasi bene mobile") operata da un soggetto qualificabile in termini di "venditore" alla stregua di tale disciplina speciale (e, cioè, "qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1"), trovano applicazione innanzitutto le norme del codice del consumo, potendosi ricorrere a quelle fissate dal codice civile solo per quanto ivi non previsto” (cfr. Cass. n. 19979/2024; Cass. n. 13148/2020).
Ai sensi, poi, dell'art. 132 del codice del consumo, commi II e IV, nella formulazione
“ratione temporis” vigente (antecedente alla novella di cui al d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170), “Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato
[…] L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore sì prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene;
il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma
2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente”.
Quanto al termine di decadenza previsto dalla richiamata disposizione, ed in presenza di un'eccezione in tal senso espressamente formulata da parte del prestatore d'opera (come nel caso di specie), spetta al committente, che intenda avvalersi dei rimedi di cui all'art. 130, comma II del codice del consumo, fornire la prova di aver tempestivamente contestato al prestatore d'opera i vizi riscontrati (cfr. Cass. n. 28827/2023 che richiamando il contenuto della direttiva n. 1999/44 ha evidenziato quanto all'onere della tempestiva denuncia dei vizi che: “Secondo i lavori preparatori della Direttiva, tale possibilità mira a soddisfare l'esigenza di rafforzare la certezza del diritto, incoraggiando l'acquirente ad adoperare una «certa diligenza, tenendo conto degli interessi del venditore», «senza istituire un obbligo rigoroso di effettuare un'ispezione meticolosa del bene. Quanto alla forma della denuncia, va evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che la denunzia dei vizi della stessa da parte del compratore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 c.c., può essere fatta, in difetto di una espressa previsione di forma, con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati (Cass. 3 aprile 2003 n. 5142; Cass., Sez. Un., 15 gennaio 1991 n. 328)”.
I giudici di legittimità hanno, altresì, precisato, formulando un principio che si ritiene estendibile anche alla disciplina consumeristica, che “[…] l'eccezione di decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 c.c. ha carattere preliminare rispetto alle questioni inerenti all'effettiva esistenza dei vizi dedotti dal committente. La decadenza, infatti, paralizza il diritto del committente a far valere la garanzia per vizi, precludendo ogni indagine sul fondamento della pretesa fatta valere nei confronti del prestatore d'opera; sicché la relativa eccezione non può non essere esaminata prima di ogni altra questione che attenga al merito della pretesa stessa” (cfr.
Cass. n. 4908/2015).
Ciò posto, con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza Parte_1 emessa dal giudice di “prime cure” per avere lo stesso dichiarato la decadenza e la prescrizione della domanda di garanzia avanzata dall'appellante, diretta ad ottenere una riduzione dell'importo dalla stessa dovuto a per i lavori indicati nel preventivo del marzo 2010, Controparte_1 depositato in atti.
Tale doglianza, ad avviso di questo giudice, non può essere accolta per i motivi appresso indicati.
Quanto al momento dell'effettiva consegna dei manufatti, si osserva che pur volendo, ipoteticamente, aderire alla ricostruzione di parte appellante, secondo cui la consegna sarebbe avvenuta nell'anno 2013 (e quindi, indipendentemente da ogni valutazione sul punto del materiale probatorio acquisito), non risulta provata la tempestiva contestazione al prestatore d'opera dei vizi riscontrati.
In altri termini, pur collocando l'installazione completa delle opere nell'anno 2013, non risulta dimostrato il momento in cui parte appellante avrebbe scoperto le difformità lamentate;
circostanza, questa, dirimente ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di due mesi, posto dalla normativa consumeristica a pena di decadenza.
Nulla è, infatti, emerso sul punto dalle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado
( , ) i quali hanno soltanto affermato che Testimone_1 Controparte_2 Parte_1 aveva contestato a i vizi riscontrati nel mese di novembre 2014
[...] Controparte_1 senza, tuttavia, nulla dire circa il momento in cui la committente scoprì tali difetti (cfr. verbale d'udienza del 06.02.2019).
A ciò si aggiunga quanto dichiarato dalla stessa committente in sede di interrogatorio formale;
dichiarazioni che conducono a ritenere che la stessa, indipendentemente dall'anno di ultimazione delle opere, avesse rilevato i vizi dedotti già al momento della loro consegna.
Nel dettaglio, infatti, l'appellante dichiarava: “Dopo il 2012 sono stati consegnati i detti infissi ed erano completi di vetri camera che ho pagato direttamente al vetraio e non sono stati compresi nel prezzo dovuto al come, invece, era previsto in preventivo. I detti infissi non CP_1 si presentavano perfettamente funzionanti e ho sempre contestato tale circostanza sin dal primo giorno” (cfr. verbale d'udienza del 31.10.2018).
Deve, pertanto, considerarsi tardiva la contestazione mossa dalla committente al prestatore d'opera poiché non dimostrato che la stessa è stata compiuta entro il termine di due mesi dalla scoperta dei difetti gravanti sui manufatti realizzati da quest'ultimo
In mancanza di prova circa la tempestività della contestazione, l'appellante deve, quindi, considerarsi decaduta dal diritto di richiedere la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 130 del codice del consumo.
Ciò, come già detto, preclude, inoltre, la possibilità per il giudice di entrare nel merito dell'esistenza o meno dei vizi lamentati dalla committente (cfr. Cass. civ. n. 4908/2015).
Sul secondo motivo di appello (lavori di cui alla fattura n. 1/2014 del 13.01.2014)
Con il secondo motivo di appello, ha censurato la decisione Parte_1 impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace di Termini Imerese ha ritenuto provato il (secondo) contratto d'opera intercorso tra le parti, avente ad oggetto taluni dei lavori di cui alla fattura n.
1/2014 del 13.01.2014, posta da alla base della propria richiesta di Controparte_1 pagamento in sede monitoria.
Nel dettaglio, l'appellante ha contestato l'esistenza di tale ulteriore rapporto negoziale, affermando, pertanto, di nulla dovere all'appellato.
Tale censura, ad avviso di questo giudice, non può essere accolta.
Va, innanzitutto, premesso che, per un costante orientamento giurisprudenziale a cui si ritiene di aderire, “[…] qualsiasi contratto per il quale non sia richiesta la forma scritta può essere concluso per fatti concludenti e l'esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto è certamente un fatto indicativo della conclusione di un contratto” (cfr. Cass. n. 22616/2009).
Ne consegue la rilevanza, in questo ambito, anche delle prove testimoniali e delle presunzioni ai fini della dimostrazione dell'avvenuta conclusione del contratto d'opera, nonché dell'effettiva esecuzione delle prestazioni per cui la parte chiede il pagamento (cfr. Cass. n. 2303/2017).
Alla luce di siffatti principi, e con riferimento al caso “de quo”, deve ritenersi provato il
(secondo) rapporto negoziale intercorso tra le parti anche con riferimento a quei lavori di cui alla fattura n. 1/2014 del 13.01.2014 contestata Parte_1
In sede di escussione testimoniale, il teste ha, infatti, dichiarato: “[…] Confermo Tes_2 che nel gennaio/febbraio 2013 la commissionava gli ulteriori lavori di cui mi si chiede Pt_1 anche se non sono certo della data. Confermo che la porta blindata e quanto di cui al secondo ordine venne consegnato nell'estate 2013 e ciò mi risulta perché in quel periodo collaboravo ancora con il […] Confermo che per tali ulteriori lavori il e la CP_1 CP_1 Pt_1 concordarono in mia presenza un prezzo di € 1.200,00 così come da fattura che mi viene esibita
[…] Confermo che ancora oggi i successivi lavori di cui ho riferito si trovavano installati nell'appartamento di via Magellano della anche se non posso garantirlo “(cfr. verbale Pt_1
d'udienza del 06.02.2019).
Dalle richiamate dichiarazioni testimoniali può, quindi, ritenersi provata tanto la conclusione del (secondo) contratto d'opera intercorso tra le parti, quanto l'avvenuta esecuzione dei lavori indicati nella fattura n. 1/2014 del 13.01.2014 da parte di , nonché il Controparte_1 prezzo convenuto dalle parti per tali opere e, dunque, tutti gli elementi essenziali del rapporto per cui è causa.
Quanto affermato da non ha, inoltre, trovato smentita nelle dichiarazioni rese Tes_2 dagli altri testimoni escussi ( , , ) i quali Testimone_1 Controparte_2 Testimone_3 nulla hanno esposto in merito, essendosi, di converso, limitati a riferire esclusivamente sui lavori commissionati dalla committente al prestatore nel marzo 2010.
A ciò si aggiunga quanto rilevato dal CTU in sede di svolgimento delle operazioni peritali;
nel dettaglio, l'ing. riferiva: “[…] Per quanto attiene alle voci di cui alla fattura Persona_1
n. 01 del 13.01.2014 è da dire che nel corso della ricognizione dell'appartamento sono state rinvenute una porta blindata, due staffe in acciaio per lavabo, n. 12 piantoni per balconi in ferro spigolato ed uno sportello a due ante per alloggiamento contatore” (cfr. CTU, p. 7).
Il richiamato rilievo può, ad avviso di questo giudice, integrare, unitamente alle dichiarazioni rese dal teste la prova dell'esistenza del (secondo) contratto d'opera intercorso tra le parti e Tes_2 dell'esecuzione delle relative prestazioni da parte di . Controparte_1
Tale conclusione, del resto, non ha trovato contraddizioni nella complessiva istruttoria, non avendo i testi di parte attrice riferito alcunché in merito né tantomeno, anche in via presuntiva, quest'ultima introdotto elementi di segno contrario.
Sull'appello incidentale promosso da . Controparte_1
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace di
Termini Imerese “ha decurtato dagli importi richiesti dal sig. quelli relativi al cancello CP_1 in ferro” per un ammontare pari a € 600,00.
Tale somma, secondo il prestatore, rappresentava, infatti, il saldo dovuto dalla committente per i lavori del primo capitolato (di cui al preventivo del marzo 2010), avendo Parte_1 corrisposto a soltanto la somma di € 9.400,00 in luogo del
[...] Controparte_1 maggior importo pattuito di € 10.000,00.
Ciò premesso, deve, preliminarmente, affermarsi l'ammissibilità del proposto appello incidentale, promosso da nel rispetto delle disposizioni normative di cui Controparte_1 agli artt. 343 e 347 c.p.c.
Nel merito, il motivo di impugnazione è fondato.
Non vi è, infatti, stata alcuna contestazione tra le parti circa la conclusione, tra le stesse, del primo contratto d'opera nel 2010, né sul prezzo convenuto per la realizzazione dei manufatti di cui al preventivo del marzo 2010, determinato dai contraenti in € 10.000,00.
Né è stato contestato da il mancato pagamento nei confronti di Parte_1
della residua somma di € 600,00; in sede di interrogatorio formale la Controparte_1 stessa, infatti, dichiarava: “Confermo che non ho pagato la residua somma di € 600,00 ma preciso di non aver pagato più a seguito del suo notevole ritardo nella consegna e per i difetti che ho riscontrato” (cfr. verbale d'udienza del 31.10.2018).
Da ciò discende la legittimità della pretesa creditoria fatta valere da Controparte_1
(anche) per il residuo importo allo stesso spettante per i lavori di cui al (primo) incarico conferitogli da nel 2010, essendo, di converso, irrilevante che tale voce di spesa, rimasta Parte_1 inadempiuta, fosse presente sia nel preventivo di marzo 2010 quanto nella fattura n. 1/2014 del
13.01.2014.
Quanto, infine, agli interessi moratori, essi non possono essere determinati direttamente ai sensi del D.L. 231/2022, trattandosi di normativa afferente alle transazioni commerciali e, quindi, non applicabile ai rapporti intercorsi tra imprenditori e consumatori.
Gli stessi andranno, pertanto, corrisposti da a Parte_1 Controparte_1
al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 cc. per il periodo decorrente dalla data di scadenza
[...] del termine di pagamento della fattura (12.02.2014) e sino al deposito del ricorso monitorio. Per il periodo successivo e sino al soddisfo, invece, essi vengono determinati al tasso di cui all'art. 1284 co. 4, trattandosi di debito di valuta discendente dal mancato adempimento di obbligazioni assunte nell'ambito di un rapporto contrattuale tra le parti.
Sulle spese del procedimento
Quanto alle spese del primo grado di giudizio esse, ivi comprese quelle di riparto dei costi di
CTU, vengono confermate così come disciplinate dal giudice di prime cure.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza.
Spese di lite che si liquidano, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della non particolare complessità delle questioni in fatto ed in diritto trattate, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014
(scaglione € 1.101,00- € 5.200,00), così come modificato dal D.M. n. 147/2022, ai valori medi per ciò che riguarda la fase di studio e quella introduttiva, e a quelli minimi per ciò che concerne la fase decisoria, con esclusione di quella istruttoria non svolta.
Il rigetto dell'impugnazione comporta anche l'obbligo di pagamento a carico di Parte_1
di un ulteriore importo al titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
[...]
impugnazione ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L.
228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da per le ragioni di cui in parte Parte_1 motiva;
b) accoglie l'appello incidentale promosso da;
Controparte_1
c) per l'effetto di cui al punto b), in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure, condanna alla corresponsione in favore di Parte_1 [...]
della somma, rideterminata, in € 1.800,00, oltre interessi al tasso Controparte_1 legale di cui all'art. 1284 co. 1 cc. per il periodo decorrente dalla data di scadenza del termine di pagamento della fattura (12.02.2014) e sino al deposito del ricorso monitorio;
ed al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc per il periodo successivo e sino al soddisfo;
d) condanna, altresì, alla refusione delle spese di lite del Parte_1 procedimento di secondo grado in favore di , liquidate in € CP_1 Controparte_1
64,50 per esborsi ed in € 1.276,00 per compensi, oltre IVA (se dovuta), CPA e spese generali come per legge;
e) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
[...] per l'appello ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.5.02 n. 115.
Termini Imerese, 29.05.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Quintavalle