TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/05/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 520/2023 tra le parti:
(cf , Parte_1 C.F._1 con l'avv. CAPECCHI MICHELE (cf C.F._2
ATTORE cf , CP_1 C.F._3
(cf , Controparte_2 C.F._4 con l'avv. FAGNI ALESSANDRO (cf ) C.F._5
CONVENUTI
Decisa a Pistoia in data 24/05/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c., dep.
10.1.2025
Convenuti: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c., dep.
10.1.2025
Fatto e diritto
I.1. agisce in giudizio nei confronti di e Parte_1 CP_1 CP_2
denunciando l'avvenuta costruzione a opera di costoro, su resede di
[...] loro proprietà posto su retro dell'immobile sito in Monsummano Terme (PT) via
Oberdan n. 51/a abitato dall'attore al piano terra e dai convenuti al primo e ultimo piano, di tettoia in legno in violazione, secondo la prospettazione attorea, della normativa in tema di distanza minima tra costruzioni ai sensi degli artt. 873 e 907 c.c.: chiede quindi “1) accertata e dichiarata la natura illegittima della tettoia in legno eseguita dai sigg.ri e CP_1 CP_2
sul resede di loro proprietà in quanto realizzata in violazione delle
[...] distanze legali ex art. 873 c.c. e/o ex art. 907 c.c., condannare i convenuti alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, così come precedenti alla realizzazione della struttura in legno e condannare i convenuti al risarcimento dei danni all'attore pari ad € 10.000,00 o nella misura che verrà determinata eventualmente anche in via equitativa.
Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”.
I.2. Si costituiscono in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza delle doglianze attoree e concludendo per sentir
“- in tesi, rigettare le domande avanzate dagli attori perché infondate in fatto e diritto.
- in ipotesi subordinata, ridurre l'importo del preteso risarcimento in considerazione di quanto dedotto nel presente atto.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
I.3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa viene istruita a mezzo c.t.u. e, all'esito, viene trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, con assegnazione alle stesse dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
******
II. A giudizio di questo Tribunale, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
II.1. Quanto all'accertamento dell'avvenuta violazione delle cd. distanze legali tra costruzioni, occorre considerare che:
(i) la normativa locale “cede” di fronte alla normativa codicistica, che può derogare solo in senso maggiormente restrittivo, pertanto la circostanza dedotta dai convenuti – e, peraltro, non del tutto veritiera1 – per cui il manufatto oggetto del contendere sia stato costruito in conformità al
“Regolamento arredi pertinenziali” del Comune di Monsummano Termine non esime dal verificare la legittimità dello stesso anche a mente del Codice Civile, quale fonte prevalente: cfr. in argomento fra le più recenti e in continuità con indirizzo uniforme della Suprema Corte, Cass. n. 12712/2024 la quale ha rammentato, per un verso, che “Il regime delle distanze fra costruzioni nei rapporti tra privati appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, 1 Dall'indagine tecnica espletata in corso di causa è emerso, infatti, che il manufatto per cui è lite non è del tutto conforme neppure al regolamento comunale, in quanto la tipologia di materiale utilizzata per la copertura non è fra quelle indicate come consentite nel regolamento (cfr. pag. 8 relazione c.t.u. dep. 8.5.2024). cui le Regioni possono derogare solo con previsioni più rigorose, funzionali all'assetto urbanistico del territorio” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18588 del
13/07/2018, Rv. 649865; cfr. anche, in termini, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 51 del 07/01/2010, Rv. 611002)” e, per altro verso, che “In tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23843 del
02/10/2018, Rv. 650629; conf. ex multis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 144 del
08/01/2016, Rv. 638534 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19530 del 07/10/2005,
Rv. 584152)”.
Ne deriva che le difese dei convenuti fondate sull'avvenuto rispetto del
Regolamento comunale si appalesano prive di rilevanza a fini decisori, essendo il giudice chiamato a delibare circa l'avvenuto rispetto o meno della disciplina codicistica in tema di distanze tra costruzioni e, prima ancora, a verificare se il manufatto di cui trattasi sia o meno definibile come “costruzione” nel senso inteso dal Codice Civile;
e del pari ininfluente è l'assunto dei convenuti di aver agito nell'osservanza di titolo abilitativo dagli stessi ottenuto dal Comune di competenza, stante la regola generale per cui gli atti amministrativi di tal genere fanno sempre salvi i diritti dei terzi di buona fede;
(ii) posto che la qualificabilità o meno di “costruzione” deve essere divisata in base alla disciplina codicistica, dall'esame della documentazione di causa
(fotografica) e dalla descrizione fornita dal c.t.u. non sembra potersi dubitare che il manufatto in questione sia effettivamente da definire come “costruzione” ai sensi del Codice Civile come chiarito dall'elaborazione esegetica - cfr. per tutte Cass. ord. n. 12203/2022, “in tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata, anche se realizzata mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873
c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (Cass. Sez. 2, 02/10/2018, n. 23843; Cass. Sez. 2, 08/01/2016, n.
144; Cass.
5. Sez. 2, 07/10/2005, n. 19530)” - : lo stesso infatti presenta i caratteri della solidità e stabilità (struttura lignea costituita da travi e pilastri), immobilizzata al suolo tramite elementi metallici e non completamente interrata, indipendentemente dal livello di posa ed elevazione e dalla tecnica costruttiva adottata.
Le disquisizioni di parte convenuta circa la qualificabilità del manufatto come
“pergolato” ai sensi del Regolamento comunale sono, in virtù di quanto osservato supra sub (i) in punto di gerarchia delle fonti, del tutto irrilevanti ma
è la stessa conformazione del manufatto, per come visibile dalle fotografie prodotte in atti e per come descritto dal c.t.u., a escludere di poterlo definire
“pergolato” piuttosto che tettoia/dunque costruzione, mentre anche la giurisprudenza richiamata dai convenuti in sede conclusionale appare inconferente e, semmai, di conforto alla prospettazione attorea laddove tratta di “gazebi” quale indubbiamente non è definibile l'oggetto che ci occupa;
(iii) ciò premesso e chiarito, dai calcoli tecnici operati dal c.t.u. è risultato che il manufatto in questione si trova a distanza dall'abitazione di proprietà attorea inferiore ai limiti codicistici: “Il manufatto oggetto di lite dai rilievi effettuati ha una distanza dal fabbricato di parte attorea come riportato nell'Allegato 5 – Elaborato Grafico Peritale variabile da un massimo di 1,95 ml ad un minimo di 1,81 ml e pertanto inferiore alla distanza prevista dal Codice
Civile pari a mil 3,00” (cfr. pag. 9 relazione c.t.u. dep. 8.5.2024).
II.2. Da quanto sin qui argomentato discende la sicura fondatezza della domanda spiegata da parte attrice per la rimessione in pristino dei luoghi, dovendosi ricostituire la situazione di legalità.
Fondata risulta anche la domanda risarcitoria, al quale riguardo si osserva come il danno derivante dalla violazione delle distanze legali tra costruzioni non integri, a ben vedere, un cd. danno in re ipsa – come tale incognito al nostro ordinamento e contrastante con i principi cardine in tema di onere della prova – quanto piuttosto un danno presunto, dimostrabile tramite elementi presuntivi salva prova contraria del preteso danneggiante (cfr. Cass. ord. n. 25082/2020 ma similmente anche Cass. ord. n. 17758/2024): in quest'ottica, integra idonea prova presuntiva la documentazione fotografica offerta da parte attrice (cfr. docc.
2-6 fasc. attoreo) testimoniante l'ingombro costituito dalla tettoia in questione e la grave limitazione che essa pone alla veduta dall'appartamento attorea.
Relativamente al quantum, potendosi far ricorso alla valutazione equitativa giudiziale, si ritiene congrua la somma indicata in citazione pari a euro
10.000,00 alla luce del valore di mercato dell'immobile attoreo quale risultante dall'atto di compravendita datato 2011 (dovendosi considerare, quale elemento noto e di comunione esperienza, la svalutazione del mercato immobiliare medio tempore intervenuta) e della durata della violazione (datata 2015).
III. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa e alla consistenza dell'attività processuale svolta, applicati valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
Sui convenuti soccombenti gravano anche le spese di c.t.u., già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o diversa istanza ed eccezione reietta:
1) in accoglimento della domanda attorea, accertato che il manufatto per cui è lite è stato realizzato in violazione delle distanze legali ex art. 873 c.c., condanna i convenuti in solido alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi come precedenti alla realizzazione della struttura in legno nonché al risarcimento dei danni causati a parte attrice e liquidati nell'importo di euro €
10.000,00 oltre rivalutazione e interessi, condannando i convenuti in solido a corrispondere tale importo in favore di parte attrice;
2) condanna i convenuti in solido alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, oltre esborsi
(marca, c.u., spese di notifica);
3) pone definitivamente a carico dei convenuti soccombenti, in solido fra loro, le spese di c.t.u. liquidate separatamente.
Pistoia, 24/05/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini