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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/09/2025, n. 3203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3203 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1824/2025, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza del 10/09/2025
TRA
( ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv.to CRISTANTIELLO ROSELLA
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ), con l'Avv.to Controparte_1 C.F._2
BUONSANTE CAROLA
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO presso questo Tribunale CP_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente ha adito questo Tribu- Parte_1
nale riferendo di essere coniuge della parte convenuta
[...]
in forza di matrimonio celebrato in data 28/10/1995 a CP_3
Polignano a Mare (BA). Ha precisato che dalla loro unione è nato il figlio il 12/02/2001. Per_1
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedi- mento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato lo scioglimento del matrimonio, la revoca dell'as- segno di mantenimento in favore del figlio ormai economicamente autosufficiente, la revoca dell'ordinanza di assegnazione in favore del marito della casa coniugale, con rinuncia reciproca dei coniugi all'assegno di mantenimento. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente che Controparte_1
non si è opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando lo scioglimento del ma- trimonio, il rigetto della domanda attorea di revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne ma non econo- micamente autosufficiente, il rigetto della domanda attorea di re- voca dell'ordinanza di assegnazione della casa coniugale in suo fa- vore ovvero, in subordine a quest'ultima richiesta, l'obbligo della moglie di corrispondere € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Con vittoria di spese e competenze di giu- dizio.
All'udienza del 10/09/2025, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti revocando le statuizioni regolanti lo stato separativo dal momento che, valutata la capacità reddituale di ciascuna delle parti così come emergente dalla produzione documentale in atti e, in par- ticolare, considerato che il figlio della coppia svolge attività lavo- rativa che lo rende autonomo, non occorre provvedere al suo man- tenimento e va revocata l'assegnazione della casa coniugale. La causa veniva poi definitivamente riservata per la decisione in osse- quio all'art. 473 bis.28 c.p.c..
Il P.M. interveniva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda tesa alla pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente delegato è risultato vano ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo. Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L.
Div.), essendo decorso il termine di dodici mesi (come ridotto dalla legge 6/5/2015 n. 55) dalla comparizione delle parti nella causa di separazione.
Pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, conseguentemente va ordinato all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Quanto poi ai rapporti economici tra i coniugi e la prole, il contri- buto al mantenimento del figlio della coppia, maggiorenne ed eco- nomicamente autosufficiente così come emergente dalla produ- zione documentale versata, va revocato.
La Suprema Corte, difatti, insegna che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le re- gole dettate dagli artt. 147 e 148 C.C., cessa a seguito del raggiun- gimento da parte di questi ultimi di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corri- spondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, di- venuto maggiorenne, è stato posto nelle condizioni per poter essere economicamente autosufficiente senza averne tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 12/4/2016).
Peraltro, anche l'assegnazione della casa familiare va revocata.
E' risaputo, infatti, che in regime di separazione o di divorzio, il provvedimento di assegnazione fonda non sulla mera legittimazione del coniuge assegnatario ad abitare la casa familiare, quanto sul vincolo di destinazione dell'immobile – il cui rispetto s'impone anche al coniuge beneficiario – finalizzato alla conserva- zione della funzione di residenza familiare allo scopo di garantire ai figli, coinvolti nella crisi matrimoniale, la conservazione dell'as- setto domestico, quanto meno sotto il profilo logistico.
Ne consegue che l'immobile, centro degli interessi familiari, ri- mane vincolato a quella destinazione fino al momento in cui i figli non abbiano raggiunto l'indipendenza economica e quindi quell'au- tonomia che consenta loro un distacco non traumatico dall'am- biente familiare.
Anche la giurisprudenza di legittimità è stabilmente attestata sui medesimi principi: “In tema di separazione personale tra coniugi,
l'art. 155 comma 4, c.c., consente al giudice di assegnare l'abita- zione al coniuge non titolare di un diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile solo se a lui risultino affidati i figli minori, ovvero con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosuffi- cienti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22/04/2002, n. 5857); ciò perché l'as- segnazione della casa familiare “…risponde all'esigenza di conser- vare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ne consegue che l'istituto di cui si tratta presuppone in- defettibilmente la persistenza, al momento della separazione dei coniugi, di una casa coniugale nell'accezione sopra chiarita. Per- tanto, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già irrimedia- bilmente sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia, non v'è luogo per l'applicazione dell'istituto in questione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 09/09/2002, n. 13065 e, più di recente, Cass.
Civ., Sez. I, 10/8/2007 n. 17643).
Poiché nel caso di specie il figlio della coppia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente, l'assegnazione della casa fami- liare in favore del va revocata con effetto imme- CP_1
diato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza del resistente e vanno poste integralmente a suo carico secondo la liquidazione di cui al dispositivo (involgente le fasi introduttiva e di studio ridotte del 30% nonché decisoria ridotta della metà).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1824/2025 introdotto con ricorso del 10/02/2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento del P.M., così provvede: CP_4
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data
28/10/1995 a Polignano a Mare (BA) da e Parte_1
e trascritto nel Registro Atti di Matrimonio Controparte_1
di quel Comune al n. 45, parte II, serie C, anno 1995;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incom- benze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. revoca dal corrente mese di settembre l'assegno di manteni- mento in favore del figlio;
Per_1
5. revoca con effetto immediato l'assegnazione a
[...]
della casa familiare sita in Polignano a Mare, c.da CP_3
Case Sparse – Trigianello n. 904;
6. condanna il resistente al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi 3.486,00, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il giorno 16/09/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1824/2025, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza del 10/09/2025
TRA
( ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv.to CRISTANTIELLO ROSELLA
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ), con l'Avv.to Controparte_1 C.F._2
BUONSANTE CAROLA
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO presso questo Tribunale CP_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente ha adito questo Tribu- Parte_1
nale riferendo di essere coniuge della parte convenuta
[...]
in forza di matrimonio celebrato in data 28/10/1995 a CP_3
Polignano a Mare (BA). Ha precisato che dalla loro unione è nato il figlio il 12/02/2001. Per_1
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedi- mento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato lo scioglimento del matrimonio, la revoca dell'as- segno di mantenimento in favore del figlio ormai economicamente autosufficiente, la revoca dell'ordinanza di assegnazione in favore del marito della casa coniugale, con rinuncia reciproca dei coniugi all'assegno di mantenimento. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente che Controparte_1
non si è opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando lo scioglimento del ma- trimonio, il rigetto della domanda attorea di revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne ma non econo- micamente autosufficiente, il rigetto della domanda attorea di re- voca dell'ordinanza di assegnazione della casa coniugale in suo fa- vore ovvero, in subordine a quest'ultima richiesta, l'obbligo della moglie di corrispondere € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Con vittoria di spese e competenze di giu- dizio.
All'udienza del 10/09/2025, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti revocando le statuizioni regolanti lo stato separativo dal momento che, valutata la capacità reddituale di ciascuna delle parti così come emergente dalla produzione documentale in atti e, in par- ticolare, considerato che il figlio della coppia svolge attività lavo- rativa che lo rende autonomo, non occorre provvedere al suo man- tenimento e va revocata l'assegnazione della casa coniugale. La causa veniva poi definitivamente riservata per la decisione in osse- quio all'art. 473 bis.28 c.p.c..
Il P.M. interveniva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda tesa alla pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente delegato è risultato vano ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo. Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L.
Div.), essendo decorso il termine di dodici mesi (come ridotto dalla legge 6/5/2015 n. 55) dalla comparizione delle parti nella causa di separazione.
Pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, conseguentemente va ordinato all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Quanto poi ai rapporti economici tra i coniugi e la prole, il contri- buto al mantenimento del figlio della coppia, maggiorenne ed eco- nomicamente autosufficiente così come emergente dalla produ- zione documentale versata, va revocato.
La Suprema Corte, difatti, insegna che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le re- gole dettate dagli artt. 147 e 148 C.C., cessa a seguito del raggiun- gimento da parte di questi ultimi di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corri- spondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, di- venuto maggiorenne, è stato posto nelle condizioni per poter essere economicamente autosufficiente senza averne tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 12/4/2016).
Peraltro, anche l'assegnazione della casa familiare va revocata.
E' risaputo, infatti, che in regime di separazione o di divorzio, il provvedimento di assegnazione fonda non sulla mera legittimazione del coniuge assegnatario ad abitare la casa familiare, quanto sul vincolo di destinazione dell'immobile – il cui rispetto s'impone anche al coniuge beneficiario – finalizzato alla conserva- zione della funzione di residenza familiare allo scopo di garantire ai figli, coinvolti nella crisi matrimoniale, la conservazione dell'as- setto domestico, quanto meno sotto il profilo logistico.
Ne consegue che l'immobile, centro degli interessi familiari, ri- mane vincolato a quella destinazione fino al momento in cui i figli non abbiano raggiunto l'indipendenza economica e quindi quell'au- tonomia che consenta loro un distacco non traumatico dall'am- biente familiare.
Anche la giurisprudenza di legittimità è stabilmente attestata sui medesimi principi: “In tema di separazione personale tra coniugi,
l'art. 155 comma 4, c.c., consente al giudice di assegnare l'abita- zione al coniuge non titolare di un diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile solo se a lui risultino affidati i figli minori, ovvero con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosuffi- cienti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22/04/2002, n. 5857); ciò perché l'as- segnazione della casa familiare “…risponde all'esigenza di conser- vare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ne consegue che l'istituto di cui si tratta presuppone in- defettibilmente la persistenza, al momento della separazione dei coniugi, di una casa coniugale nell'accezione sopra chiarita. Per- tanto, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già irrimedia- bilmente sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia, non v'è luogo per l'applicazione dell'istituto in questione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 09/09/2002, n. 13065 e, più di recente, Cass.
Civ., Sez. I, 10/8/2007 n. 17643).
Poiché nel caso di specie il figlio della coppia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente, l'assegnazione della casa fami- liare in favore del va revocata con effetto imme- CP_1
diato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza del resistente e vanno poste integralmente a suo carico secondo la liquidazione di cui al dispositivo (involgente le fasi introduttiva e di studio ridotte del 30% nonché decisoria ridotta della metà).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1824/2025 introdotto con ricorso del 10/02/2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento del P.M., così provvede: CP_4
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data
28/10/1995 a Polignano a Mare (BA) da e Parte_1
e trascritto nel Registro Atti di Matrimonio Controparte_1
di quel Comune al n. 45, parte II, serie C, anno 1995;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incom- benze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. revoca dal corrente mese di settembre l'assegno di manteni- mento in favore del figlio;
Per_1
5. revoca con effetto immediato l'assegnazione a
[...]
della casa familiare sita in Polignano a Mare, c.da CP_3
Case Sparse – Trigianello n. 904;
6. condanna il resistente al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi 3.486,00, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il giorno 16/09/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato