Ordinanza cautelare 4 agosto 2022
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 04/08/2022, n. 5218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5218 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/08/2022
N. 08141/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8141 del 2022, proposto da
GA SC, FE SI ed SA SC, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Francesco Caso che li rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
COMUNE DI VITERBO, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avv.ti Angelo Annibali, Marco Orlando, Andrea Ruffini e Matteo Valente che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio
nei confronti
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente p.t. – non costituita in giudizio
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione del Comune di Viterbo dell’11.05.2022 n. 752 del Registro Generale e n. 30 del 11.05.2022 del Registro Settoriale, comunicata ai ricorrenti a mezzo p.e.c. del 19.5.2022 – recante in oggetto, “Concessione di Acqua termominerale denominata «Bagnaccio» - Contratto di sub-concessione mediante accordo di collaborazione delle acque termominerali della zona Bagnaccio - Conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990. Risoluzione dell’accordo di collaborazione ai sensi degli artt. 12 e 13 del Contratto Rep. 24965/25 del 28.11.2017”, ed ogni altro atto connesso ivi compresa la nota del Comune di Viterbo, Sett. VIII, Politiche dell’Ambiente, Termalismo, Agricoltura, Verde Pubblico, Servizi Pubblici Locali, del 22 novembre 2021 recante “Contratto di sub-concessione mediante accordo di collaborazione delle acque termominerali della zona Bagnaccio Rep. n. 24965/25 del 28.11.2017 – procedimento volto alla risoluzione dell’accordo ai sensi dell’art. 7 Legge 7 agosto 1990 n. 241 e degli artt. 12 e 13 del contratto – riscontro nota n. 68428 e 68646 del 14/07/2021”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Viterbo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2022 il dott. Michelangelo Francavilla;
Considerato che sussistono dubbi in ordine alla giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di controversia che ha ad oggetto la risoluzione di un rapporto convenzionale in ragione del contestato inadempimento del concessionario e che, quindi, non riguarda l’esercizio di un potere autoritativo (Cass. SS. UU. n. 18267/19);
Considerato che, in ogni caso, il ricorso non è assistito da sufficienti profili di fondatezza;
Considerato, in particolare, che:
- in violazione degli articoli 2, 3 e 9 della convenzione la ricorrente ha omesso di gestire in proprio la concessione, di realizzare le vasche destinate alla fruizione gratuita del pubblico, di consentire (fino a che tale realizzazione non sarà avvenuta) l’uso promiscuo e gratuito delle aree ordinariamente destinate all’accesso oneroso, di consentire all’utenza la fruizione gratuita dei servizi essenziali, di installare misuratori di portata anche da remoto ed ha, altresì, richiesto, per la fruizione dei servizi a titolo oneroso, corrispettivi maggiori di quelli consentiti dalla convenzione;
- la veridicità fattuale delle circostanze poste a fondamento della declaratoria di risoluzione è comprovata dai verbali di accesso e contestazione specificamente richiamati nel provvedimento impugnato;
Considerato che, per questi motivi, l’istanza cautelare deve essere respinta;
Considerato che la reiezione della domanda cautelare comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese della presente fase il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis):
1) respinge l’istanza cautelare;
2) condanna i ricorrenti a pagare, in favore del Comune di Viterbo, le spese della fase cautelare il cui importo liquida in complessivi euro mille/00, oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2022 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
Michele Tecchia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michelangelo Francavilla | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO