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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/09/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Giudizio di rinvio in seguito a ordinanza della Corte di cassazione n. 13822/2024 Oggetto: premio aziendale di rendimento (appello avverso la sentenza n. 3102 del
11.10.2018 del Tribunale di Lecce)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra rappresentata e difesa dagli avv.ti Oronzo Parte_1
Mazzotta, Paolo Federico Fedele
Appellante-Ricorrente in riassunzione e
CP_1
Appellato-Contumace in riassunzione
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 3191/2016 RG -premesso di essere dipendente della CP_1 [...]
(da ora in poi ) con la qualifica di quadro direttivo di quarto Parte_1 Pt_1 livello (QD4)- aveva chiesto al Tribunale di Lecce che fosse emesso decreto ingiuntivo nei confronti della stessa società per l'importo di Euro 2.083,33 a titolo di premio aziendale di rendimento per l'anno 2012 ai sensi del Contratto Integrativo Aziendale (C.I.A.) del 25.7.2003 e di quello del
3.3.2006. Avverso il decreto ingiuntivo n. 564/2016 la aveva proposto opposizione con Pt_1 ricorso del 26.04.2016, eccependo l'insussistenza del preteso diritto di credito per il periodo in questione, sulla base delle norme della contrattazione collettiva (art.44 C.C.N.L. del 12.2.2005, art.24
1 c. 2 C.I.A.) e della Relazione sulla Remunerazione approvata dall'Assemblea della del Pt_1
27/28.4.2012, in cui era stato stabilito che i risultati economici conseguiti dal Gruppo nell'esercizio
2011 non configuravano il raggiungimento della condizione prestabilita e quindi non davano luogo, per il 2011, alla corresponsione del premio aziendale di rendimento (P.A.R.) per nessuna delle aziende del gruppo;
per il 2012, la grave situazione finanziaria aveva indotto la a non Pt_1 attivare tout court il sistema incentivante.
Il Tribunale di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo ritenendo che, secondo la contrattazione collettiva nazionale e aziendale menzionata dalla
, il premio aziendale di rendimento avesse la funzione di remunerazione per un impegno Pt_1 lavorativo finalizzato al raggiungimento di obiettivi quantitativi e qualitativi da parte dei quadri direttivi e che, essendo previsto dalla contrattazione integrativa in un ammontare minimo, a prescindere da valutazioni discrezionali in ordine al rendimento individuale e fatta eccezione per i casi di comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare, fosse da intendersi sempre dovuto, quanto meno in quella misura, non essendo stabilito, nelle disposizioni contrattuali, che l'erogazione del
P.A.R. fosse subordinata a determinati risultati produttivi della o al bilancio del gruppo. Pt_1
La aveva proposto appello avverso tale decisione, lamentandone l'erroneità nella parte in Pt_1 cui era stato ritenuto che l'erogazione del P.A.R. non fosse subordinata al raggiungimento di risultati produttivi generali dell'azienda e che fosse da escludere solo nel caso di comportamenti non corretti del dipendente. Ne aveva chiesto l'integrale riforma con conseguente rigetto dell'avversa pretesa. In particolare l'appellante aveva censurato la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c. in relazione all'erronea interpretazione data dal primo giudice agli artt. 44 C.C.N.L. e 24 C.I.A. All'uopo aveva sostenuto che, in base al predetto art. 44 C.C.N.L. (nella parte in cui stabilisce una facoltà: “l'impresa può prevedere”), che costituisce il presupposto dell'art. 24 C.I.A., la decisione sull'eventualità dell'erogazione del premio di rendimento era rimessa alla discrezionalità della parte datrice di lavoro, oltre ad essere legata (al contratto collettivo aziendale e) ai risultati produttivi dell'azienda e ai bilanci economici del gruppo. La aveva precisato che l'applicazione dei parametri individuali Pt_1 connessi alla distribuzione del P.A.R. previsti nel predetto art. 24 costituisce operazione autonoma e successiva rispetto alla determinazione datoriale sulla spettanza in sé del beneficio economico, a sua volta connessa al conseguimento degli obiettivi di budget preventivamente fissati. Aveva inoltre sottolineato che per l'anno 2011 gli obiettivi non erano stati raggiunti e che, pertanto, in carenza di tale essenziale condizione, a nessuno dei dipendenti del Gruppo BMPS era stato riconosciuto il P.A.R.
Infine aveva evidenziato che le politiche di remunerazione dei dipendenti degli operatori finanziari dovevano rispondere ai vincoli imposti dalla Banca d'Italia, la quale con disposizioni del 30.3.2011
2 aveva dato indicazione di utilizzare la retribuzione variabile in modo tale da tener conto dei rischi, attuali e prospettici, del grado di patrimonializzazione e dei livelli di liquidità.
Costituitosi nel giudizio di appello, il dipendente aveva contestato le avverse deduzioni e chiesto il rigetto del gravame.
Con sentenza n. 765 del 26.11.2020 la Corte di Appello di Lecce aveva rigettato il gravame proposto dalla , sostanzialmente aderendo alle argomentazioni del primo giudice. Pt_1
La Suprema Corte, con ordinanza n. 13822/2024, ha rilevato, con riferimento all'ermeneutica delle disposizioni della contrattazione collettiva, la necessità dell'applicazione del criterio del "senso letterale" -che rappresenta lo strumento di interpretazione prioritario e fondamentale per la corretta ricostruzione della comune intenzione dei contraenti (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 4832/2016;
5595/2014; 17033/2012; 10106/2000)-, per valutare, successivamente ed eventualmente, la portata assorbente di ulteriori criteri esegetici;
ha accolto il ricorso proposto dalla , cassato la Pt_1 sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione.
Con atto dell'1.08.2024 (iscritto al n. 552/2024) la ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte Pt_1 di Appello di Lecce, riportando le argomentazioni e i principi espressi dalla Cassazione nella predetta ordinanza e chiedendo che, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte a restituire le somme ricevute.
è rimasto contumace nel giudizio riassunto CP_1
Il 23.09.2025 la ha depositato scrittura privata sottoscritta il 2.09.2025, con cui le parti Pt_1 avevano definito il contenzioso per cui è causa e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 24.09.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di , non costituitosi nella presente fase CP_1 processuale, nonostante rituale notifica del ricorso in riassunzione.
Tanto premesso, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, come concluso dalle parti, avendo esse stipulato, in data 2.09.2025, un accordo transattivo stragiudiziale, di cui è stata depositata copia in atti.
Da tale documento emerge infatti che le parti hanno definito bonariamente tutte le questioni controverse in ordine alla spettanza del premio aziendale, alle restituzioni, e alle spese di lite.
3 Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue la revoca del decreto ingiuntivo, che è stato reso sulla base di una domanda giudiziale alla quale l'originaria parte ricorrente ormai non ha più interesse, essendo intervenuta, in sede pattizia, una diversa regolamentazione del rapporto giuridico inizialmente controverso (v. Cass. n. 372/2023; n. 21432/2011; n. 13085/2008; n.
4531/2000).
Le spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio sono compensate tra le parti, stante la complessità e dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, e comunque in conformità a quanto dalle stesse parti stabilito nel predetto accordo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte con ordinanza n. 13822/2024, sull'appello proposto con ricorso del 15.03.2019 da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 3102 dell'11.10.2018 del Tribunale di CP_1
Lecce, nel giudizio riassunto con ricorso dell'1.08.2024 da Parte_1
così provvede:
[...]
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 564/2016, emesso dal Tribunale di Lecce quale giudice del lavoro;
-compensa tra le parti le spese di tutte le fasi e i gradi del giudizio.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 24/09/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott.ssa Caterina Mainolfi
4
11.10.2018 del Tribunale di Lecce)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra rappresentata e difesa dagli avv.ti Oronzo Parte_1
Mazzotta, Paolo Federico Fedele
Appellante-Ricorrente in riassunzione e
CP_1
Appellato-Contumace in riassunzione
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 3191/2016 RG -premesso di essere dipendente della CP_1 [...]
(da ora in poi ) con la qualifica di quadro direttivo di quarto Parte_1 Pt_1 livello (QD4)- aveva chiesto al Tribunale di Lecce che fosse emesso decreto ingiuntivo nei confronti della stessa società per l'importo di Euro 2.083,33 a titolo di premio aziendale di rendimento per l'anno 2012 ai sensi del Contratto Integrativo Aziendale (C.I.A.) del 25.7.2003 e di quello del
3.3.2006. Avverso il decreto ingiuntivo n. 564/2016 la aveva proposto opposizione con Pt_1 ricorso del 26.04.2016, eccependo l'insussistenza del preteso diritto di credito per il periodo in questione, sulla base delle norme della contrattazione collettiva (art.44 C.C.N.L. del 12.2.2005, art.24
1 c. 2 C.I.A.) e della Relazione sulla Remunerazione approvata dall'Assemblea della del Pt_1
27/28.4.2012, in cui era stato stabilito che i risultati economici conseguiti dal Gruppo nell'esercizio
2011 non configuravano il raggiungimento della condizione prestabilita e quindi non davano luogo, per il 2011, alla corresponsione del premio aziendale di rendimento (P.A.R.) per nessuna delle aziende del gruppo;
per il 2012, la grave situazione finanziaria aveva indotto la a non Pt_1 attivare tout court il sistema incentivante.
Il Tribunale di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo ritenendo che, secondo la contrattazione collettiva nazionale e aziendale menzionata dalla
, il premio aziendale di rendimento avesse la funzione di remunerazione per un impegno Pt_1 lavorativo finalizzato al raggiungimento di obiettivi quantitativi e qualitativi da parte dei quadri direttivi e che, essendo previsto dalla contrattazione integrativa in un ammontare minimo, a prescindere da valutazioni discrezionali in ordine al rendimento individuale e fatta eccezione per i casi di comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare, fosse da intendersi sempre dovuto, quanto meno in quella misura, non essendo stabilito, nelle disposizioni contrattuali, che l'erogazione del
P.A.R. fosse subordinata a determinati risultati produttivi della o al bilancio del gruppo. Pt_1
La aveva proposto appello avverso tale decisione, lamentandone l'erroneità nella parte in Pt_1 cui era stato ritenuto che l'erogazione del P.A.R. non fosse subordinata al raggiungimento di risultati produttivi generali dell'azienda e che fosse da escludere solo nel caso di comportamenti non corretti del dipendente. Ne aveva chiesto l'integrale riforma con conseguente rigetto dell'avversa pretesa. In particolare l'appellante aveva censurato la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c. in relazione all'erronea interpretazione data dal primo giudice agli artt. 44 C.C.N.L. e 24 C.I.A. All'uopo aveva sostenuto che, in base al predetto art. 44 C.C.N.L. (nella parte in cui stabilisce una facoltà: “l'impresa può prevedere”), che costituisce il presupposto dell'art. 24 C.I.A., la decisione sull'eventualità dell'erogazione del premio di rendimento era rimessa alla discrezionalità della parte datrice di lavoro, oltre ad essere legata (al contratto collettivo aziendale e) ai risultati produttivi dell'azienda e ai bilanci economici del gruppo. La aveva precisato che l'applicazione dei parametri individuali Pt_1 connessi alla distribuzione del P.A.R. previsti nel predetto art. 24 costituisce operazione autonoma e successiva rispetto alla determinazione datoriale sulla spettanza in sé del beneficio economico, a sua volta connessa al conseguimento degli obiettivi di budget preventivamente fissati. Aveva inoltre sottolineato che per l'anno 2011 gli obiettivi non erano stati raggiunti e che, pertanto, in carenza di tale essenziale condizione, a nessuno dei dipendenti del Gruppo BMPS era stato riconosciuto il P.A.R.
Infine aveva evidenziato che le politiche di remunerazione dei dipendenti degli operatori finanziari dovevano rispondere ai vincoli imposti dalla Banca d'Italia, la quale con disposizioni del 30.3.2011
2 aveva dato indicazione di utilizzare la retribuzione variabile in modo tale da tener conto dei rischi, attuali e prospettici, del grado di patrimonializzazione e dei livelli di liquidità.
Costituitosi nel giudizio di appello, il dipendente aveva contestato le avverse deduzioni e chiesto il rigetto del gravame.
Con sentenza n. 765 del 26.11.2020 la Corte di Appello di Lecce aveva rigettato il gravame proposto dalla , sostanzialmente aderendo alle argomentazioni del primo giudice. Pt_1
La Suprema Corte, con ordinanza n. 13822/2024, ha rilevato, con riferimento all'ermeneutica delle disposizioni della contrattazione collettiva, la necessità dell'applicazione del criterio del "senso letterale" -che rappresenta lo strumento di interpretazione prioritario e fondamentale per la corretta ricostruzione della comune intenzione dei contraenti (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 4832/2016;
5595/2014; 17033/2012; 10106/2000)-, per valutare, successivamente ed eventualmente, la portata assorbente di ulteriori criteri esegetici;
ha accolto il ricorso proposto dalla , cassato la Pt_1 sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione.
Con atto dell'1.08.2024 (iscritto al n. 552/2024) la ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte Pt_1 di Appello di Lecce, riportando le argomentazioni e i principi espressi dalla Cassazione nella predetta ordinanza e chiedendo che, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte a restituire le somme ricevute.
è rimasto contumace nel giudizio riassunto CP_1
Il 23.09.2025 la ha depositato scrittura privata sottoscritta il 2.09.2025, con cui le parti Pt_1 avevano definito il contenzioso per cui è causa e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 24.09.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di , non costituitosi nella presente fase CP_1 processuale, nonostante rituale notifica del ricorso in riassunzione.
Tanto premesso, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, come concluso dalle parti, avendo esse stipulato, in data 2.09.2025, un accordo transattivo stragiudiziale, di cui è stata depositata copia in atti.
Da tale documento emerge infatti che le parti hanno definito bonariamente tutte le questioni controverse in ordine alla spettanza del premio aziendale, alle restituzioni, e alle spese di lite.
3 Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue la revoca del decreto ingiuntivo, che è stato reso sulla base di una domanda giudiziale alla quale l'originaria parte ricorrente ormai non ha più interesse, essendo intervenuta, in sede pattizia, una diversa regolamentazione del rapporto giuridico inizialmente controverso (v. Cass. n. 372/2023; n. 21432/2011; n. 13085/2008; n.
4531/2000).
Le spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio sono compensate tra le parti, stante la complessità e dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, e comunque in conformità a quanto dalle stesse parti stabilito nel predetto accordo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte con ordinanza n. 13822/2024, sull'appello proposto con ricorso del 15.03.2019 da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 3102 dell'11.10.2018 del Tribunale di CP_1
Lecce, nel giudizio riassunto con ricorso dell'1.08.2024 da Parte_1
così provvede:
[...]
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 564/2016, emesso dal Tribunale di Lecce quale giudice del lavoro;
-compensa tra le parti le spese di tutte le fasi e i gradi del giudizio.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 24/09/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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