Sentenza 21 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di irragionevole durata del processo amministrativo, la sentenza adottata dal Consiglio di Stato diviene definitiva, agli effetti dell'art. 4 della l. n. 89 del 2001 (nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134 del 2102), dal momento in cui scadono i termini per la sua impugnazione per motivi attinenti alla giurisdizione, giacché tra questi rientra anche il cd. eccesso di potere giurisdizionale, vizio che può emergere solo con la pubblicazione della decisione medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, sentenza 21/12/2015, n. 25714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25714 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2015 |
Testo completo
25714/15 I TALIANA RE PUB BLICA POP OLO I TALIANO IN N O ME DEL CORTE SU PREMA D I CAS SAZ IONE LA SEZIONE SESTA CIVILE - 2 ESENTE Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: - Presidente Rel. Dott. Stefano PETITTI R.G. 15870/2014 Cron. 25714 Dott. Ippolisto PARZIALE - Consigliere Rep. Consigliere Dott. Felice MANNA Ud. 22.10.2015 Dott. Pasquale D'ASCOLA -- Consigliere Dott. Milena FALASCHI Consigliere equa riparazione ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE TO (SLR VTR 50T6 H572J), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall'Avvocato Antonino Pellicanò, presso lo studio del quale in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 8, è elettivamente domiciliata;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici n. 12, è domiciliato per in Roma, via dei Portoghesi legge;
7120 45 controricorrente - avversO Salernoil decreto della Corte d'Appello di n. Rep 1331/2013, depositato in data 19 dicembre 2013. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 ottobre 2015 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito, per la ricorrente, 1'Avvocato Antonino Pellicanò.
Ritenuto che
, con ricorso depositato presso la Corte d'appello di Salerno in data 13 marzo 2013, LE TO chiedeva la condanna del Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento del danno non patrimoniale dalla irragionevole durata di un giudizio derivante amministrativo iniziato dinnanzi al TAR Calabria Catanzaro, con ricorso depositato in data 20 giugno 1998 deciso in primo grado con sentenza depositata il 26 ottobre 2001, proseguito in appello con ricorso notificato in data 8 marzo 2002, e deciso dal Consiglio di Stato con sentenza depositata in data 8 agosto 2012; che il consigliere designato, con decreto depositato il 6 maggio 2013, dichiarava la improponibilità della domanda;
che avverso questo decreto la LE proponeva opposizione ai sensi dell'art.
5-ter della legge n. 89 del 2001, sulla base di due motivi;
-2- che la Corte d'appello, in composizione collegiale, rigettava l'opposizione rilevando che la sentenza del Consiglio di Stato, depositata in data 8 agosto 2012, doveva ritenersi divenuta definitiva il 15 marzo 2013, dovendosi applicare il termine lungo di sei mesi di cui all'art. 92 del codice del processo amministrativo, e dovendosi tenere conto del periodo di sospensione feriale, sicché la domanda di equa riparazione, depositata il 13 marzo 2013, doveva essere considerata improponibile in quanto proposta prima che il provvedimento conclusivo del giudizio presupposto fosse divenuto definitivo;
che, quanto al secondo motivo di opposizione, con il quale veniva evidenziata la disparità delle soluzioni adottate dalla medesima Corte d'appello in relazione ad altre identiche domande di equa riparazione, la Corte d'appello rilevava che non era configurabile nell'ordinamento giuridico alcuna disposizione che facesse obbligo al giudice di conformarsi a precedenti giurisprudenziali, quand' anche riconducibili al medesimo ufficio giudiziario di appartenenza di quel giudice;
che per la cassazione di questo decreto LE TO ha proposto ricorso sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria, contenente anche istanza di rimessione degli atti al Primo Presidente per la eventuale assegnazione alle Sezioni Unite;
-3- che l'intimato Ministero ha resistito con controricorso.
Considerato che
con il primo motivo di ricorso la ricorrente, dopo avere ricordato le vicende riguardanti le riparazione, dalla medesima definitedomande di equa identiche, proposte dinnanzi alla Corte d'appello di Salerno e da questa decise in modo difforme, deduce violazione ed errata applicazione dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001; violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 91 e 92 del d.lgs. n. 104 del 2010; difetto assoluto di motivazione;
che, ad avviso della ricorrente, le sentenze del Consiglio di Stato devono essere considerate definitive al momento della loro pubblicazione, atteso che avversO le stesse, allorquando, come nel caso di specie, non sia stata proposta alcuna questione di giurisdizione nei due gradi di giudizio dinnanzi al giudice amministrativo, non astrattamente prospettabile alcuna questione di giurisdizione, sicché difetterebbe l'interesse a proporre il ricorso per cassazione;
che il motivo è infondato;
che, invero, la nuova formulazione dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001, come risultante dalle modificazioni apportate dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, comporta - 4- che la domanda di equa riparazione non può più essere promossa finché il nongiudizio presupposto sia stato definito con sentenza altro provvedimento divenuti irrevocabili;
che correttamente, dunque, la Corte d'appello ha rilevato che la sentenza del Consiglio di Stato, depositata in data agosto 2012, sarebbe divenuta definitiva solo alla data del 15 marzo 2013, dovendosi applicare a tali fini il termine lungo di sei mesi, di cui all'art. 92 del d.lgs. n. 104 del 1992, nonché il periodo di sospensione feriale dei termini;
che circa la definitività delle decisioni del Consiglio di Stato, questa Corte, nell'esaminare la questione della decorrenza del termine di proposizione della domanda di equa riparazione nelle previgente disciplina, ovvero dell'accertamento della perdurante pendenza del giudizio amministrativo presupposto, ha affermato che in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, per "definitività” della decisione concludente il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, la quale segna il dies a quo del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, s'intende la insuscettibilità di quella decisione di essere revocata, modificata ° riformata dal medesimo giudice che l'ha emessa o da altro -5- giudice chiamato a provvedere in grado successivo. Pertanto, in relazione ai giudizi di cognizione, la domanda di equa riparazione può essere proposta entro il mesi dal passaggio in giudicato dellatermine di sei sentenza che definisce il procedimento della cui ragionevole durata si dubiti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non ancora passata in giudicato la pronuncia resa dalla Corte dei conti in grado di appello, in quanto ancora ricorribile per cassazione, dinanzi alle Sezioni unite, per motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell'art. 362 cod. proc. civ., comma 1, e dell'art. 111 Cost.) (Cass. n. 13287 del 2006; Cass. n. 13259 del 2014); che, nella sentenza n. 8530 del 2015, questa Corte ha affermato che, individuazione di untrattandosi della termine rilevante ai fini della decorrenza di altro domanda giudiziale, termine per la proposizione di una deve aversi riguardo ad elementi formali certi e insuscettibili di apprezzamenti differenti e che, quindi, debba darsi continuità all'orientamento richiamato anche nella nuova disciplina dell'equa riparazione, nella quale irrevocabilità del provvedimento che definisca il la giudizio presupposto costituisce un requisito di proponibilità della domanda;
che, dunque, deve escludersi che ai fini della irrevocabilità del provvedimento che definisce il giudizio -6- possa rilevare la circostanza dell'avvenuta formazione di un giudicato implicito nell'ambito del giudizio tale da precludere la proposizione di uno presupposto, specifico mezzo di impugnazione, atteso che la relativa valutazione ad altri non può competere che al giudice della proposta impugnazione;
che trova, quindi, ulteriore conferma la interpretazione per cui la sentenza adottata dal Consiglio di Stato può essere ritenuta definitiva solo con la scadenza dei termini previsti per la impugnazione della con il ricorso per motivi attinenti allastessa giurisdizione;
che, del resto, non vale neanche obiettare che in tal modo si rischia di differire la possibilità di agire in equa la disciplina delleriparazione, atteso che impugnazioni prevede che la parte interessata al passaggio in giudicato del provvedimento che ha concluso una fase processuale, possa notificare il provvedimento stesso ai fini della decorrenza del termine breve;
che le conclusioni ora richiamate sono state condivise anche nella recente sentenza n. 21138 del 2015, depositata il 19 ottobre 2015; che alle argomentazioni ora esposte deve aggiungersi il rilievo per cui il ricorso per motivi di giurisdizione, di cui all'art. 362 cod. proc. civ. e 9 del codice del -7- processo amministrativo concerne non solo i profili attinenti al riparto di giurisdizione, in relazione ai quali potrebbe effettivamente porsi e nella giurisprudenza delle Sezioni Unite si è effettivamente posto un problema di preclusione ove la questione non sia -stata prospettata nel primo grado di giudizio ma anche di potere giurisdizionale, il cosiddetto eccesso dei limiti esterni della concernente l'osservanza giurisdizione sia con riguardo al legislatore che alla pubblica amministrazione;
vizio, quest'ultimo, delle sentenze del Consiglio di Stato che potrebbe venire ad emersione, ovviamente, solo con la pubblicazione della sentenza di detto organo giurisdizionale;
che esula dall'ambito del presente giudizio f conseguenze derivanti dallal'apprezzamento delle violazione dell'art. 4 della legge п. 89 del 2001, e segnatamente la valutazione della ragionevolezza di una disciplina in base alla quale, una volta verificatasi la proposizione di una domanda di equa riparazione prima che il provvedimento che definisce il giudizio presupposto sia divenuto irrevocabile, risulta preclusa la riproposizione della domanda una volta che quella condizione si sia realizzata;
che, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il Collegio non ritiene sussistenti le ragioni per rimettere -8- gli atti al Primo Presidente ai fini dell'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, non ravvisandosi un contrasto con e non essendo neancheprecedenti decisioni ipotizzabile una questione di massima di particolare importanza;
senza dire che la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite non può configurarsi come una sorta di richiesta di riesame di decisioni delle sezioni semplici non condivise dalla parte, in assenza delle due condizioni alle quali è subordinata, dall'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ., la possibilità che un ricorso venga trattato dalle Sezioni Unite;
che con il secondo motivo la ricorrente deduce vizio assoluto di motivazione (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc civ.), sostenendo che la risposta data dalla Corte d'appello alla dedotta disparità di decisioni in ordine a domande identiche sarebbe una motivazione meramente apparente, atteso che non risulterebbero illustrate le ragioni della decisione dissonante e innovativa adottata nel caso di specie rispetto a numerosi altri identici casi;
che il motivo è inammissibile, atteso che la disparità decisioni dei giudici di merito in ordine a di controversie che si suppongono identiche non costituisce un vizio ascrivibile ad alcuna delle violazioni deducibili ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non essendo -9- - 3neanche prospettabile una diretta violazione dell'art. Cost., potendo la stessa essere valutata da questa Corte, nell'ambito del giudizio ad essa devoluto, solo con riferimento alla ipotizzata disparità di trattamento derivante dalla disciplina posta dal legislatore, non anche con riguardo a differenze di mero fatto, quali sono le possibili diverse decisioni dei giudici di merito su vicende che si assumono identiche;
che, in conclusione, il ricorso va rigettato;
che, in considerazione della novità della questione alla data di proposizione del ricorso, le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate;
che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico approvato con il d. P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
PER QUESTI MOTIVI
spese del La Corte rigetta il ricorso;
compensa le giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI - 2 Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 ottobre 2015. - 10 - DEPOSITATO IN CANCE 2.1 DTC 2015 11 Fun ni Gindiziario Lusu FASSINE e - 11 - Il Presidente estensore Jufen telli