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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/09/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 3400/2022
Il Giudice, dott.ssa Maria AR,
rilevato che in data 12.9.2025 si svolge l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc;
lette le note scritte depositate dalle parti;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In persona del Giudice, dott. ssa Maria AR, all'udienza del 12.9.2025, che si svolge in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3400/2022 RG degli affari civili
TRA
(cf: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
(cf e p. iva ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati a Bagheria in via Dante n. 102, presso lo studio dell'avv. Alessandro Gjomarkaj Greco, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
OPPONENTI
E
(cf e p. iva ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, a mezzo della mandataria rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Valentina Parini in forza di procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata a Palermo in via Mariano Stabile n. 241, presso lo studio dell'avv. Domenico Paolo Chiparo
CP_3
(cf e p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] P.IVA_3 mezzo della mandataria (già , rappresentata e difesa Controparte_4 CP_5 dall'avv. Luigi Coluccino in forza di procura alle liti in atti, elettivamente domicilia a
Bagheria, in via D. Sciortino n. 33, presso lo studio dell'avv. Antonia Virruso
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 281 sexies cpc; dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , in persona del legale Parte_3 rappresentante pro tempore: revoca il decreto ingiuntivo n. 657/2022; condanna gli opponenti, in solido tra loro, a corrispondere a in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, a mezzo della sua mandataria, la somma di € 13.070,85, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere all'opposta le spese di lite e le liquida in € 2.550,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
lascia a carico dell'interveniente le spese dalla stessa anticipate;
e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 657/2022 emesso il 19.7.2022, con il quale il Tribunale di Termini
Imerese li ha condannati – il primo in qualità di coobbligato e la seconda quale debitore principale – al pagamento della somma di € 28.645,00 (oltre interessi e spese) a titolo di saldo debitore del contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto il veicolo Nissan
Kubistar con telaio n. 002166.
Rilevavano, innanzitutto, la tardività della notifica del decreto monitorio nei confronti del coobbligato, avvenuta in data 21.10.2022, ossia 72 giorni dopo l'emissione e dunque oltre il termine di cui all'art. 644 cpc.
Eccepivano, per altro verso, la prescrizione del credito essendo decorso il termine decennale dalla scadenza fissata per il pagamento integrale delle rate (28.7.2009), senza che fosse intervenuto alcun atto interruttivo successivo, risalendo l'unica diffida trasmessa al 23.6.2009.
A tale riguardo deducevano di non aver mai ricevuto la lettera prodotta da controparte
(all. n. 6), disconoscendo la sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento.
Allegavano, poi, la decadenza dell'istituto di credito dall'esercizio dell'azione di recupero del credito nei confronti del coobbligato , stante il decorso del termine Parte_1 semestrale di cui all'art. 1957 cc, affermando d'altra parte l'inesistenza del credito ingiunto
– dal quale andavano in ogni caso detratte le somme corrisposte da a FI – e Pt_2
l'invalidità della clausola relativa agli interessi, inserita nel documento negoziale con caratteri minuscoli e dunque illeggibile, senza considerarne la misura sproporzionata e ultralegale.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.11.2023 in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a mezzo della sua mandataria CP_2
contestava le deduzioni avversarie sia in punto di inefficacia del decreto ingiuntivo –
[...] essendosi attivata tempestivamente per la notifica che era comunque nulla e non inesistente – sia in punto di prescrizione del credito – sul presupposto della regolare ricezione della diffida del settembre 2015 –.
Negava, altresì, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1957 cc non vertendosi in materia di fideiussione ma, più in generale, di solidarietà passiva, affermando sia la certezza del credito ingiunto, adeguatamente provato, sia la validità della clausola sugli interessi.
Domandava, dunque, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'opposizione.
Nella memoria depositata in data 6.11.2023 l'opponente deduceva il difetto di legittimazione attiva della controparte che, secondo la sua prospettazione, non aveva provato l'effettiva titolarità del credito ingiunto e la sua inclusione negli atti di cessione, rilevando al contempo il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Con comparsa di intervento depositata il 26.9.2024, si costituiva nel presente giudizio CP_3
[...
in persona del legale rappresentante pro tempore, a mezzo della mandataria _4
(già , quale cessionaria del credito, facendo proprie le difese
[...] CP_5 spiegate dall'opposta.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, all'udienza del 12.9.2025 è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
**********
Così prospettate le posizioni delle parti, deve innanzitutto darsi atto della procedibilità della domanda, essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente (cfr. verbale depositato dall'opposta in data 8.3.2024).
Sempre sul piano processuale, è opportuno soffermarsi sulla dedotta inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti del debitore in forza della notifica tardiva dello Pt_1 stesso.
Sul punto, deve osservarsi che “Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a rituale notificazione del medesimo, ancorché dopo il decorso del termine d'efficacia fissato dall'art
644 c.p.c. (anche in ipotesi di precedente infruttuoso tentativo di notificazione in detto termine), le ragioni del debitore, comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge, e non anche attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 188 disp. att. c.p.c. (ricorso per la declaratoria
d'inefficacia del decreto) e 650 c.p.c. (opposizione tardiva), i quali presuppongono, rispettivamente, la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Ne discende che, ove il decreto sia stato notificato (ancorché tardivamente), il ricorso proposto dal debitore ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c. per la declaratoria di inefficacia del decreto stesso è inammissibile, sicché l'ordinanza resa dal tribunale, con cui venga erroneamente pronunciata la nullità del decreto, attenendo a valutazioni da rendersi nel procedimento da adottare (ossia,
l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c.), ha natura di sentenza, impugnabile mediante l'appello e non già, come nella specie, col ricorso per cassazione” (Cass., n. 36496/2021).
Nel presente giudizio, in considerazione della espressa domanda dell'opposta in tal senso, si procederà dunque ad accertare la fondatezza dell'azione di condanna fatta valere dalla ricorrente in sede monitoria nonché i motivi di opposizione dedotti nell'atto di citazione, senza limitarsi ad esaminare il profilo dell'inefficacia del decreto.
Ciò chiarito, deve ricordarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello per cui è causa – l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. 77/1969; Cass. 18453/2007).
Nel caso di specie, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari a complessivi € 28.645,00 (oltre interessi e spese), ha ad oggetto l'esposizione debitoria del contratto di finanziamento da restituirsi mediante 60 rate mensili di € 253,40, volto all'acquisto dell'automobile Nissan Kubistar, sottoscritto il 28.7.2005 dall'opponente con
FI, poi oggetto di cessioni.
Ora, l'opposta ha suffragato la pretesa depositando, già nella fase monitoria, il documento negoziale, debitamente sottoscritto dal cliente (all. n. 1), l'estratto conto certificato ex art. 50 tub ove si specifica la composizione del credito e dunque gli importi dovuti a titolo di capitale e di interessi all. n. 3), nonché, in questa sede, la lista movimenti predisposta da
FI (all. n. 6 all'atto di citazione).
Ebbene, la condotta di si pone in aderenza all'indirizzo interpretativo della CP_1 giurisprudenza, avendo la stessa fornito la prova della pretesa azionata (cfr. Cass. n.
23974/2010), nei limiti di cui si dirà infra.
Ciò chiarito, va affermata la legittimazione attiva dell'opposta, contestata dall'opponente che ha lamentato la mancata prova dell'inclusione del credito negli atti di cessione che lo hanno interessato.
Ebbene, a tale riguardo, deve invocarsi l'art. 58 tub che, al co. 4, prevede che gli adempimenti pubblicitari prescritti al co. 2 – ossia l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – hanno, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti indicati dall'art. 1264 cc, che disciplina la comunicazione della cessione al debitore ceduto (Cass., n. 17944/2023: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”).
La norma appena richiamata, infatti, proprio al fine di agevolare siffatte operazioni dispone che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” (co. 2); adempimenti pubblicitari che, nei confronti dei debitori ceduti, “producono gli effetti indicati dall'art. 1264 cc (co. 4)”.
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale dunque rappresenta, secondo l'espressa voluntas legis, idonea forma di pubblicità dell'intervenuta cessione di rapporti giuridici in blocco.
“Il testo della norma dell'art. 58, co. 2, TUB, impone un "contenuto informativo minimo", stabilendo che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale danno notizia di una cessione avvenuta, senza che tuttavia siano specificati i contorni dei crediti che ne sono oggetto né la reale validità/efficacia dell'operazione posta in essere” (Cass., n. 5617/2020).
Tale adempimento pubblicitario – <<in questa sua "minima" struttura informativa>> non esaurisce l'onera della prova gravante su colui che si affermi successore a tiolo universale o particolare della parte originaria, al fine legittimazione", essendo a tali fine necessari documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116)>>.
Ora, nel caso di specie, il credito originariamente vantato da FI è stato ceduto a
, come risulta dall'avviso di cessione pubblicato nella G.U.R.I. del 13.12.2012 Controparte_6
(contratto del 6.12.2012), che annovera crediti chirografari derivanti da contratti di finanziamento, tra l'altro, destinati all'acquisto di autoveicoli, dandosi atto inoltre che la cessione ha comportato il trasferimento di dati personali (non sensibili) dei clienti all'acquirente (all. n. 4).
Viene, poi, in rilievo il contratto di cessione tra e (all. n. 5), che fa Controparte_6 CP_7 riferimento a crediti ricompresi nella cessione pubblicata nella G.U. R.I. del 13.12.2012 – ossia quella precedente tra FI e – , non ravvisandosi dunque alcuna Controparte_6 soluzione di continuità, senza considerare che dall'avviso pubblicato in G.U. (cfr. all. n. 8 alla produzione del presente giudizio) emerge che il trasferimento ha interessato “tutti i crediti pecuniari in essere al 30 giugno 2014 […]” vantati dalla cedente. Inoltre, nella lista inclusa nel contratto di cessione concluso da ed PV EC CP_7
(all. n. 7), si fa riferimento a crediti acquistati dalla cedente con contratti conclusi il
2.7.2014, data che coincide con quella del contratto in forza del quale ha CP_7 acquistato da e, d'altra parte, nell'avviso di cessione pubblicato in G.U. (all. Controparte_6
n. 9 alla produzione del presente giudizio) si fa riferimento a crediti immediatamente esigibili, nei quali almeno un debitore rivestiva la qualifica di imprenditore al momento della stipula, acquistati da Iustitia futura il 2.7.2014, caratteristiche proprie del credito sub iudice che appaiono sufficientemente specifiche per individuarlo.
Infine, il codice identificativo indicato nella raccomandata del 17.9.2015 spedita da CP_7
al debitore (0314400098) risulta nella lista dei crediti ceduti acclusa al contratto di
[...] cessione tra PV EC e , in cui si fa comunque riferimento ad un importo CP_1 corrispondente quello ingiunto (pag. 121), circostanza che consente di superare qualsivoglia incertezza sul punto;
parimenti, tali dati risultano dal contratto di cessione concluso tra l'opposta e (pag. 100), sulla cui legittimazione ad intervenire, dunque, CP_3 non può aversi alcun dubbio.
Ebbene, in assenza di specifiche contestazioni in ordine all'esistenza delle cessioni appena passate in rassegna, devono disattendersi i rilievi mossi da parte opponente sulla legittimazione attiva della controparte.
Invero, secondo “la più recente giurisprudenza di questa Corte - Cass. 22/06/2023, n.
17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688 - […] la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall' art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo
(Cass., n. 17390/2024, nello stesso senso, Cass., n. 17262/2024).
Ciò chiarito, è necessario a questo punto soffermarsi sul disconoscimento della sottoscrizione apposta alla ricevuta di ritorno della raccomandata del 17.9.2015, spedita da CP
a . Parte_1
Indipendentemente dalla genericità che connota il disconoscimento in questione – che pur non richiedendo formule sacramentali deve essere specifico e circostanziato, con espresso riferimento al profilo contestato (Cass., n. 17313/2021; conf. Cass., n. 12448/2012), non potendosi risolvere in espressioni di stile, sganciate del tutto dal contenuto dell'atto e dalle circostanze nelle quali lo stesso (non) è stato sottoscritto –, dirimente è che l'agente postale, nello svolgimento delle funzioni, assume il ruolo di pubblico ufficiale – come peraltro chiarito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui nell'ipotesi in cui la notificazione avvenga in via diretta a mezzo del servizio postale, come consentito dall'art. 16, co. 3,
d.lgs. n. 546/1992, “l'avviso di ricevimento del plico costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 cod. civ. e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario” (così Cass. n. 17723/2006) –, dovendosi in simili ipotesi ricorrere all'incidente di falso, che “ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta
l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti - è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione” (così Cass. n. 18323/2007).
Tale assunto consente di superare l'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente.
Infatti, in considerazione della scadenza fissata nel contratto di finanziamento – con pagamento delle rate in 60 mensilità e quindi in 5 anni (a partire da maggio 2004), come si evince dallo stesso documento negoziale –, della data della diffida (consegnata in data
20.10.2015) e del deposito del ricorso monitorio (23.6.2022), può affermarsi il mancato decorso del termine di prescrizione decennale.
Deve, infatti, tenersi conto della peculiare natura delle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento, prestazioni periodiche che rappresentano il corrispettivo del godimento di un bene fungibile, ossia il denaro.
Simile inquadramento fa sì che il diritto al pagamento delle singole rate (di capitale e interessi) si prescrive a partire dalla scadenza fissata per l'obbligazione o, in mancanza, dalla conclusione del contratto non potendosi, ad avviso di chi giudica, distinguere l'obbligazione restitutoria avente ad oggetto il capitale da quella avente ad oggetto gli interessi.
Tale conclusione, del resto, è in linea con l'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi,
l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (Cass. n. 18951/2013; Trib. Brescia, 31.12.2003).
Del pari privo di fondamentò è il richiamo all'art. 1957 cc.
Invero, ad avviso di chi giudica, la circostanza che abbia sottoscritto il Parte_1 medesimo contratto di prestito – e non un distinto negozio di garanzia –, unitamente al fatto che lo stesso soggetto persona fisica assume la veste di legale rappresentante della società debitrice e di coobbligato fa sì che egli debba considerarsi come richiedente il finanziamento – al pari di – e, dunque, obbligato solidale ex art. 1292 cc e non Pt_2 fideiussore (cfr. Trib. Milano, sent. 7960/2024).
Quanto all'applicazione di un tasso di interesse diverso da quello indicato in contratto, deve rilevarsi che si tratta di censura tardivamente proposta solo nella memoria ex art. 183 co. 6, n. 2 cpc, inidonea in ogni caso a riflettersi sulla validità del contratto.
Venendo infine alla dedotta usurarietà degli interessi contrattuali, va richiamata la disciplina dettata dalla l. n. 108/96, che attribuisce centralità al momento della pattuizione, collegando tanto la sanzione penale, quanto quella civile della gratuità, alla pattuizione di un tasso di interesse effettivo che superi quello soglia di riferimento;
quest'ultimo viene individuato attraverso un meccanismo complesso delineato dall'art. 2 della l. n. 198/1996, che demanda al Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti la CA d'AL e l'Ufficio
ALno Cambi, il compito di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura
(secondo la classificazione in categorie omogenee effettuata annualmente con decreto ministeriale, sentiti i medesimi organismi di vigilanza, tenendo conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie); i valori così ottenuti, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, vengono pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Allorquando, confrontando i due valori così individuati, il secondo superi il primo non v'è dubbio che ricorra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 644 cp e la corrispondente ipotesi prevista dall'art. 1815, co. 2, c.c., secondo cui “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; la valutazione di usurarietà ha, dunque, rilevanza temporale circoscritta al momento genetico del contratto “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” (art. 1 d.l. n. 394/2000, convertito, con modificazioni, in l. n. 24/2001, legge di interpretazione autentica).
La genericità delle censure svolte a tale riguardo dagli opponenti – che si traduce di fatto nell'assenza di specifiche allegazioni, anche sul piano assertivo – preclude, ad avviso di chi giudica, l'accertamento delle questioni rilevabili d'ufficio, avuto riguardo peraltro alle specifiche contestazioni mosse sul punto dall'opposta (cfr. Tribunale di Roma, sentenza del 3.10.2019 “la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Sez. 2, Sentenza n. 13846 del 13/06/2007); tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum (Sez. 3, Sentenza n. 14581 del 22/06/2007) e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 22342 del 24/10/2007)”).
Infatti, l'“inversione” che caratterizza le posizioni processuali delle parti nel presente giudizio non fa venir meno gli oneri di allegazione (e di prova) che gravano su ciascuna parte processuale, non potendosi le contestazioni in ordine ad un rapporto bancario risolvere in censure generiche.
Simile conclusione, del resto, si giustifica altresì sulla base del principio di non contestazione che, ai sensi del novellato art. 115 c.p.c., comporta che il convenuto debba contestare in maniera specifica i fatti posti a fondamento dell'altrui pretesa, dovendosi ritenere in contrario provati detti dati, ma anche sulla base del principio della preponderanza della prova (cfr. Cass., S. U., n. 576/2008, in tema di prova del nesso causale, poi adottato da Cass., n. 10285/2009 anche con riferimento ad ulteriori elementi fattuali).
Venendo adesso all'ultima delle censure svolte nell'atto introduttivo, deve rilevarsi che il carattere delle clausole negoziali – che fanno spesso riferimento a cgc non prodotte – in effetti non è di agevole lettura ma, d'altra parte, trattandosi di clausole specificamente sottoscritte dal debitore e dal coobbligato può escludersene prima facie la natura abusiva, la cui indagine, ad avviso di chi giudica, richiederebbe in ogni caso l'analisi delle condizioni negoziali.
Ad ogni modo, ciò che rileva nel caso di specie è che il contratto indica unicamente il tan
(5,004 %) e il taeg (5,545), senza che vi sia alcun riferimento agli interessi di mora – che secondo la lista movimenti prodotta in questa sede (all. n. 6) ammontano ad € 15.156,43 e secondo l'e.c. prodotto in sede monitoria (all. n. 3, dove si parla genericamente di
“interessi”) ad € 15.574,15 –, la cui quantificazione appare dunque sganciata da qualsiasi criterio, non evincendosi alcun dato in tal senso nella documentazione offerta.
Tale circostanza e la mancata espressa e chiara indicazione dell'esatto titolo in forza del quale sono dovute tali somme fa sì che il credito ingiunto possa considerarsi certo, liquido ed esigibile unicamente in relazione all'importo a titolo di capitale e non agli interessi, dei quali – va ribadito – nella documentazione contrattuale prodotta non è indicato alcunché.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato, condannando gli opponenti, in solido tra loro, a corrispondere all'opposta la somma di € 13.070,85, cui devono aggiungersi poi gli interessi nella misura legale con decorrenza dalla data della presente decisione, atteso che “il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quando ritenga quest'ultima ammissibile, è investito del potere-dovere di pronunciarsi su tutto il tema devoluto alla sua cognizione con l'opposizione medesima;
il che comporta che quando, come nel caso di specie, l'ingiunto contesti la stessa debenza, il giudice di merito è tenuto a verificare non soltanto l'effettivo importo spettante al creditore ingiungente, ma anche il momento dal quale siano dovuti gli interessi. Nel caso specifico, poi, poichè il Tribunale ha ridotto la pretesa creditoria del G., revocando il decreto ingiuntivo originariamente emesso in favore di quest'ultimo, il riconoscimento degli interessi a decorrere dalla pronuncia è da ritenere corretto, essendo quello il momento in cui il credito è stato accertato nell'an
e nel quantum” (così da ultimo Cass. n. 6012/2020).
È opportuno, infine, soffermarsi sull'intervento spiegato da in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, a mezzo della mandataria (già Controparte_4 CP_5
), quale cessionaria del credito sub iudice, che non muta i rapporti tra le originarie
[...] parti processuali alla luce del disposto dell'art. 111 cpc, non essendo peraltro stata neanche domandata l'estromissione dell'opposta, non essendo per altro verso efficace nei confronti della controparte la revoca del mandato conferito da quest'ultima al difensore (art. 85 cpc).
Perciò, la sentenza sarà pronunciata nei confronti della parte originaria, che assurge a sostituto processuale, pur facendo stato anche nei confronti del successore a titolo particolare, lasciando a carico degli intervenienti le spese anticipate (cfr. Cass., n.
8884/2000).
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, lasciando a carico dell'interveniente quelle dalla stessa anticipate.
Termini Imerese, 12 settembre 2025
Il Giudice
Maria AR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 3400/2022
Il Giudice, dott.ssa Maria AR,
rilevato che in data 12.9.2025 si svolge l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc;
lette le note scritte depositate dalle parti;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In persona del Giudice, dott. ssa Maria AR, all'udienza del 12.9.2025, che si svolge in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3400/2022 RG degli affari civili
TRA
(cf: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
(cf e p. iva ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati a Bagheria in via Dante n. 102, presso lo studio dell'avv. Alessandro Gjomarkaj Greco, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
OPPONENTI
E
(cf e p. iva ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, a mezzo della mandataria rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Valentina Parini in forza di procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata a Palermo in via Mariano Stabile n. 241, presso lo studio dell'avv. Domenico Paolo Chiparo
CP_3
(cf e p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] P.IVA_3 mezzo della mandataria (già , rappresentata e difesa Controparte_4 CP_5 dall'avv. Luigi Coluccino in forza di procura alle liti in atti, elettivamente domicilia a
Bagheria, in via D. Sciortino n. 33, presso lo studio dell'avv. Antonia Virruso
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 281 sexies cpc; dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , in persona del legale Parte_3 rappresentante pro tempore: revoca il decreto ingiuntivo n. 657/2022; condanna gli opponenti, in solido tra loro, a corrispondere a in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, a mezzo della sua mandataria, la somma di € 13.070,85, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere all'opposta le spese di lite e le liquida in € 2.550,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
lascia a carico dell'interveniente le spese dalla stessa anticipate;
e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 657/2022 emesso il 19.7.2022, con il quale il Tribunale di Termini
Imerese li ha condannati – il primo in qualità di coobbligato e la seconda quale debitore principale – al pagamento della somma di € 28.645,00 (oltre interessi e spese) a titolo di saldo debitore del contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto il veicolo Nissan
Kubistar con telaio n. 002166.
Rilevavano, innanzitutto, la tardività della notifica del decreto monitorio nei confronti del coobbligato, avvenuta in data 21.10.2022, ossia 72 giorni dopo l'emissione e dunque oltre il termine di cui all'art. 644 cpc.
Eccepivano, per altro verso, la prescrizione del credito essendo decorso il termine decennale dalla scadenza fissata per il pagamento integrale delle rate (28.7.2009), senza che fosse intervenuto alcun atto interruttivo successivo, risalendo l'unica diffida trasmessa al 23.6.2009.
A tale riguardo deducevano di non aver mai ricevuto la lettera prodotta da controparte
(all. n. 6), disconoscendo la sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento.
Allegavano, poi, la decadenza dell'istituto di credito dall'esercizio dell'azione di recupero del credito nei confronti del coobbligato , stante il decorso del termine Parte_1 semestrale di cui all'art. 1957 cc, affermando d'altra parte l'inesistenza del credito ingiunto
– dal quale andavano in ogni caso detratte le somme corrisposte da a FI – e Pt_2
l'invalidità della clausola relativa agli interessi, inserita nel documento negoziale con caratteri minuscoli e dunque illeggibile, senza considerarne la misura sproporzionata e ultralegale.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.11.2023 in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a mezzo della sua mandataria CP_2
contestava le deduzioni avversarie sia in punto di inefficacia del decreto ingiuntivo –
[...] essendosi attivata tempestivamente per la notifica che era comunque nulla e non inesistente – sia in punto di prescrizione del credito – sul presupposto della regolare ricezione della diffida del settembre 2015 –.
Negava, altresì, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1957 cc non vertendosi in materia di fideiussione ma, più in generale, di solidarietà passiva, affermando sia la certezza del credito ingiunto, adeguatamente provato, sia la validità della clausola sugli interessi.
Domandava, dunque, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'opposizione.
Nella memoria depositata in data 6.11.2023 l'opponente deduceva il difetto di legittimazione attiva della controparte che, secondo la sua prospettazione, non aveva provato l'effettiva titolarità del credito ingiunto e la sua inclusione negli atti di cessione, rilevando al contempo il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Con comparsa di intervento depositata il 26.9.2024, si costituiva nel presente giudizio CP_3
[...
in persona del legale rappresentante pro tempore, a mezzo della mandataria _4
(già , quale cessionaria del credito, facendo proprie le difese
[...] CP_5 spiegate dall'opposta.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, all'udienza del 12.9.2025 è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
**********
Così prospettate le posizioni delle parti, deve innanzitutto darsi atto della procedibilità della domanda, essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente (cfr. verbale depositato dall'opposta in data 8.3.2024).
Sempre sul piano processuale, è opportuno soffermarsi sulla dedotta inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti del debitore in forza della notifica tardiva dello Pt_1 stesso.
Sul punto, deve osservarsi che “Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a rituale notificazione del medesimo, ancorché dopo il decorso del termine d'efficacia fissato dall'art
644 c.p.c. (anche in ipotesi di precedente infruttuoso tentativo di notificazione in detto termine), le ragioni del debitore, comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge, e non anche attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 188 disp. att. c.p.c. (ricorso per la declaratoria
d'inefficacia del decreto) e 650 c.p.c. (opposizione tardiva), i quali presuppongono, rispettivamente, la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Ne discende che, ove il decreto sia stato notificato (ancorché tardivamente), il ricorso proposto dal debitore ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c. per la declaratoria di inefficacia del decreto stesso è inammissibile, sicché l'ordinanza resa dal tribunale, con cui venga erroneamente pronunciata la nullità del decreto, attenendo a valutazioni da rendersi nel procedimento da adottare (ossia,
l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c.), ha natura di sentenza, impugnabile mediante l'appello e non già, come nella specie, col ricorso per cassazione” (Cass., n. 36496/2021).
Nel presente giudizio, in considerazione della espressa domanda dell'opposta in tal senso, si procederà dunque ad accertare la fondatezza dell'azione di condanna fatta valere dalla ricorrente in sede monitoria nonché i motivi di opposizione dedotti nell'atto di citazione, senza limitarsi ad esaminare il profilo dell'inefficacia del decreto.
Ciò chiarito, deve ricordarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello per cui è causa – l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. 77/1969; Cass. 18453/2007).
Nel caso di specie, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari a complessivi € 28.645,00 (oltre interessi e spese), ha ad oggetto l'esposizione debitoria del contratto di finanziamento da restituirsi mediante 60 rate mensili di € 253,40, volto all'acquisto dell'automobile Nissan Kubistar, sottoscritto il 28.7.2005 dall'opponente con
FI, poi oggetto di cessioni.
Ora, l'opposta ha suffragato la pretesa depositando, già nella fase monitoria, il documento negoziale, debitamente sottoscritto dal cliente (all. n. 1), l'estratto conto certificato ex art. 50 tub ove si specifica la composizione del credito e dunque gli importi dovuti a titolo di capitale e di interessi all. n. 3), nonché, in questa sede, la lista movimenti predisposta da
FI (all. n. 6 all'atto di citazione).
Ebbene, la condotta di si pone in aderenza all'indirizzo interpretativo della CP_1 giurisprudenza, avendo la stessa fornito la prova della pretesa azionata (cfr. Cass. n.
23974/2010), nei limiti di cui si dirà infra.
Ciò chiarito, va affermata la legittimazione attiva dell'opposta, contestata dall'opponente che ha lamentato la mancata prova dell'inclusione del credito negli atti di cessione che lo hanno interessato.
Ebbene, a tale riguardo, deve invocarsi l'art. 58 tub che, al co. 4, prevede che gli adempimenti pubblicitari prescritti al co. 2 – ossia l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – hanno, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti indicati dall'art. 1264 cc, che disciplina la comunicazione della cessione al debitore ceduto (Cass., n. 17944/2023: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”).
La norma appena richiamata, infatti, proprio al fine di agevolare siffatte operazioni dispone che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” (co. 2); adempimenti pubblicitari che, nei confronti dei debitori ceduti, “producono gli effetti indicati dall'art. 1264 cc (co. 4)”.
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale dunque rappresenta, secondo l'espressa voluntas legis, idonea forma di pubblicità dell'intervenuta cessione di rapporti giuridici in blocco.
“Il testo della norma dell'art. 58, co. 2, TUB, impone un "contenuto informativo minimo", stabilendo che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale danno notizia di una cessione avvenuta, senza che tuttavia siano specificati i contorni dei crediti che ne sono oggetto né la reale validità/efficacia dell'operazione posta in essere” (Cass., n. 5617/2020).
Tale adempimento pubblicitario – <<in questa sua "minima" struttura informativa>> non esaurisce l'onera della prova gravante su colui che si affermi successore a tiolo universale o particolare della parte originaria, al fine legittimazione", essendo a tali fine necessari documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116)>>.
Ora, nel caso di specie, il credito originariamente vantato da FI è stato ceduto a
, come risulta dall'avviso di cessione pubblicato nella G.U.R.I. del 13.12.2012 Controparte_6
(contratto del 6.12.2012), che annovera crediti chirografari derivanti da contratti di finanziamento, tra l'altro, destinati all'acquisto di autoveicoli, dandosi atto inoltre che la cessione ha comportato il trasferimento di dati personali (non sensibili) dei clienti all'acquirente (all. n. 4).
Viene, poi, in rilievo il contratto di cessione tra e (all. n. 5), che fa Controparte_6 CP_7 riferimento a crediti ricompresi nella cessione pubblicata nella G.U. R.I. del 13.12.2012 – ossia quella precedente tra FI e – , non ravvisandosi dunque alcuna Controparte_6 soluzione di continuità, senza considerare che dall'avviso pubblicato in G.U. (cfr. all. n. 8 alla produzione del presente giudizio) emerge che il trasferimento ha interessato “tutti i crediti pecuniari in essere al 30 giugno 2014 […]” vantati dalla cedente. Inoltre, nella lista inclusa nel contratto di cessione concluso da ed PV EC CP_7
(all. n. 7), si fa riferimento a crediti acquistati dalla cedente con contratti conclusi il
2.7.2014, data che coincide con quella del contratto in forza del quale ha CP_7 acquistato da e, d'altra parte, nell'avviso di cessione pubblicato in G.U. (all. Controparte_6
n. 9 alla produzione del presente giudizio) si fa riferimento a crediti immediatamente esigibili, nei quali almeno un debitore rivestiva la qualifica di imprenditore al momento della stipula, acquistati da Iustitia futura il 2.7.2014, caratteristiche proprie del credito sub iudice che appaiono sufficientemente specifiche per individuarlo.
Infine, il codice identificativo indicato nella raccomandata del 17.9.2015 spedita da CP_7
al debitore (0314400098) risulta nella lista dei crediti ceduti acclusa al contratto di
[...] cessione tra PV EC e , in cui si fa comunque riferimento ad un importo CP_1 corrispondente quello ingiunto (pag. 121), circostanza che consente di superare qualsivoglia incertezza sul punto;
parimenti, tali dati risultano dal contratto di cessione concluso tra l'opposta e (pag. 100), sulla cui legittimazione ad intervenire, dunque, CP_3 non può aversi alcun dubbio.
Ebbene, in assenza di specifiche contestazioni in ordine all'esistenza delle cessioni appena passate in rassegna, devono disattendersi i rilievi mossi da parte opponente sulla legittimazione attiva della controparte.
Invero, secondo “la più recente giurisprudenza di questa Corte - Cass. 22/06/2023, n.
17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688 - […] la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall' art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo
(Cass., n. 17390/2024, nello stesso senso, Cass., n. 17262/2024).
Ciò chiarito, è necessario a questo punto soffermarsi sul disconoscimento della sottoscrizione apposta alla ricevuta di ritorno della raccomandata del 17.9.2015, spedita da CP
a . Parte_1
Indipendentemente dalla genericità che connota il disconoscimento in questione – che pur non richiedendo formule sacramentali deve essere specifico e circostanziato, con espresso riferimento al profilo contestato (Cass., n. 17313/2021; conf. Cass., n. 12448/2012), non potendosi risolvere in espressioni di stile, sganciate del tutto dal contenuto dell'atto e dalle circostanze nelle quali lo stesso (non) è stato sottoscritto –, dirimente è che l'agente postale, nello svolgimento delle funzioni, assume il ruolo di pubblico ufficiale – come peraltro chiarito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui nell'ipotesi in cui la notificazione avvenga in via diretta a mezzo del servizio postale, come consentito dall'art. 16, co. 3,
d.lgs. n. 546/1992, “l'avviso di ricevimento del plico costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 cod. civ. e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario” (così Cass. n. 17723/2006) –, dovendosi in simili ipotesi ricorrere all'incidente di falso, che “ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta
l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti - è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione” (così Cass. n. 18323/2007).
Tale assunto consente di superare l'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente.
Infatti, in considerazione della scadenza fissata nel contratto di finanziamento – con pagamento delle rate in 60 mensilità e quindi in 5 anni (a partire da maggio 2004), come si evince dallo stesso documento negoziale –, della data della diffida (consegnata in data
20.10.2015) e del deposito del ricorso monitorio (23.6.2022), può affermarsi il mancato decorso del termine di prescrizione decennale.
Deve, infatti, tenersi conto della peculiare natura delle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento, prestazioni periodiche che rappresentano il corrispettivo del godimento di un bene fungibile, ossia il denaro.
Simile inquadramento fa sì che il diritto al pagamento delle singole rate (di capitale e interessi) si prescrive a partire dalla scadenza fissata per l'obbligazione o, in mancanza, dalla conclusione del contratto non potendosi, ad avviso di chi giudica, distinguere l'obbligazione restitutoria avente ad oggetto il capitale da quella avente ad oggetto gli interessi.
Tale conclusione, del resto, è in linea con l'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi,
l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (Cass. n. 18951/2013; Trib. Brescia, 31.12.2003).
Del pari privo di fondamentò è il richiamo all'art. 1957 cc.
Invero, ad avviso di chi giudica, la circostanza che abbia sottoscritto il Parte_1 medesimo contratto di prestito – e non un distinto negozio di garanzia –, unitamente al fatto che lo stesso soggetto persona fisica assume la veste di legale rappresentante della società debitrice e di coobbligato fa sì che egli debba considerarsi come richiedente il finanziamento – al pari di – e, dunque, obbligato solidale ex art. 1292 cc e non Pt_2 fideiussore (cfr. Trib. Milano, sent. 7960/2024).
Quanto all'applicazione di un tasso di interesse diverso da quello indicato in contratto, deve rilevarsi che si tratta di censura tardivamente proposta solo nella memoria ex art. 183 co. 6, n. 2 cpc, inidonea in ogni caso a riflettersi sulla validità del contratto.
Venendo infine alla dedotta usurarietà degli interessi contrattuali, va richiamata la disciplina dettata dalla l. n. 108/96, che attribuisce centralità al momento della pattuizione, collegando tanto la sanzione penale, quanto quella civile della gratuità, alla pattuizione di un tasso di interesse effettivo che superi quello soglia di riferimento;
quest'ultimo viene individuato attraverso un meccanismo complesso delineato dall'art. 2 della l. n. 198/1996, che demanda al Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti la CA d'AL e l'Ufficio
ALno Cambi, il compito di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura
(secondo la classificazione in categorie omogenee effettuata annualmente con decreto ministeriale, sentiti i medesimi organismi di vigilanza, tenendo conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie); i valori così ottenuti, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, vengono pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Allorquando, confrontando i due valori così individuati, il secondo superi il primo non v'è dubbio che ricorra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 644 cp e la corrispondente ipotesi prevista dall'art. 1815, co. 2, c.c., secondo cui “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; la valutazione di usurarietà ha, dunque, rilevanza temporale circoscritta al momento genetico del contratto “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” (art. 1 d.l. n. 394/2000, convertito, con modificazioni, in l. n. 24/2001, legge di interpretazione autentica).
La genericità delle censure svolte a tale riguardo dagli opponenti – che si traduce di fatto nell'assenza di specifiche allegazioni, anche sul piano assertivo – preclude, ad avviso di chi giudica, l'accertamento delle questioni rilevabili d'ufficio, avuto riguardo peraltro alle specifiche contestazioni mosse sul punto dall'opposta (cfr. Tribunale di Roma, sentenza del 3.10.2019 “la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Sez. 2, Sentenza n. 13846 del 13/06/2007); tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum (Sez. 3, Sentenza n. 14581 del 22/06/2007) e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 22342 del 24/10/2007)”).
Infatti, l'“inversione” che caratterizza le posizioni processuali delle parti nel presente giudizio non fa venir meno gli oneri di allegazione (e di prova) che gravano su ciascuna parte processuale, non potendosi le contestazioni in ordine ad un rapporto bancario risolvere in censure generiche.
Simile conclusione, del resto, si giustifica altresì sulla base del principio di non contestazione che, ai sensi del novellato art. 115 c.p.c., comporta che il convenuto debba contestare in maniera specifica i fatti posti a fondamento dell'altrui pretesa, dovendosi ritenere in contrario provati detti dati, ma anche sulla base del principio della preponderanza della prova (cfr. Cass., S. U., n. 576/2008, in tema di prova del nesso causale, poi adottato da Cass., n. 10285/2009 anche con riferimento ad ulteriori elementi fattuali).
Venendo adesso all'ultima delle censure svolte nell'atto introduttivo, deve rilevarsi che il carattere delle clausole negoziali – che fanno spesso riferimento a cgc non prodotte – in effetti non è di agevole lettura ma, d'altra parte, trattandosi di clausole specificamente sottoscritte dal debitore e dal coobbligato può escludersene prima facie la natura abusiva, la cui indagine, ad avviso di chi giudica, richiederebbe in ogni caso l'analisi delle condizioni negoziali.
Ad ogni modo, ciò che rileva nel caso di specie è che il contratto indica unicamente il tan
(5,004 %) e il taeg (5,545), senza che vi sia alcun riferimento agli interessi di mora – che secondo la lista movimenti prodotta in questa sede (all. n. 6) ammontano ad € 15.156,43 e secondo l'e.c. prodotto in sede monitoria (all. n. 3, dove si parla genericamente di
“interessi”) ad € 15.574,15 –, la cui quantificazione appare dunque sganciata da qualsiasi criterio, non evincendosi alcun dato in tal senso nella documentazione offerta.
Tale circostanza e la mancata espressa e chiara indicazione dell'esatto titolo in forza del quale sono dovute tali somme fa sì che il credito ingiunto possa considerarsi certo, liquido ed esigibile unicamente in relazione all'importo a titolo di capitale e non agli interessi, dei quali – va ribadito – nella documentazione contrattuale prodotta non è indicato alcunché.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato, condannando gli opponenti, in solido tra loro, a corrispondere all'opposta la somma di € 13.070,85, cui devono aggiungersi poi gli interessi nella misura legale con decorrenza dalla data della presente decisione, atteso che “il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quando ritenga quest'ultima ammissibile, è investito del potere-dovere di pronunciarsi su tutto il tema devoluto alla sua cognizione con l'opposizione medesima;
il che comporta che quando, come nel caso di specie, l'ingiunto contesti la stessa debenza, il giudice di merito è tenuto a verificare non soltanto l'effettivo importo spettante al creditore ingiungente, ma anche il momento dal quale siano dovuti gli interessi. Nel caso specifico, poi, poichè il Tribunale ha ridotto la pretesa creditoria del G., revocando il decreto ingiuntivo originariamente emesso in favore di quest'ultimo, il riconoscimento degli interessi a decorrere dalla pronuncia è da ritenere corretto, essendo quello il momento in cui il credito è stato accertato nell'an
e nel quantum” (così da ultimo Cass. n. 6012/2020).
È opportuno, infine, soffermarsi sull'intervento spiegato da in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, a mezzo della mandataria (già Controparte_4 CP_5
), quale cessionaria del credito sub iudice, che non muta i rapporti tra le originarie
[...] parti processuali alla luce del disposto dell'art. 111 cpc, non essendo peraltro stata neanche domandata l'estromissione dell'opposta, non essendo per altro verso efficace nei confronti della controparte la revoca del mandato conferito da quest'ultima al difensore (art. 85 cpc).
Perciò, la sentenza sarà pronunciata nei confronti della parte originaria, che assurge a sostituto processuale, pur facendo stato anche nei confronti del successore a titolo particolare, lasciando a carico degli intervenienti le spese anticipate (cfr. Cass., n.
8884/2000).
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, lasciando a carico dell'interveniente quelle dalla stessa anticipate.
Termini Imerese, 12 settembre 2025
Il Giudice
Maria AR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.