Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/06/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1087/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE - FAMIGLIA
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Franco Davini - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore -
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile d'appello promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Romania) in data 18.9.1986, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Benoit Torsegno (C.F. ) e dall'Avv. Francesca Ruzzetta, in forza di CodiceFiscale_2
mandato nonché di procura notarile in atti, ed elettivamente domiciliata presso l'Avv.
Massimo Benoit Torsegno, con studio in Genova, Via Cesarea 2/41
Ricorrente
Contro
(C.F. ), nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Selena Ricca (C.F. ) giusta C.F._4 delega in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Selena Ricca con studio in
Pinerolo, Via Chiappero 29/B
Resistente
Avverso
FATTO E DIRITTO
Premesso che:
- con reclamo ex art. 473-bis. 24 c.p.c. in data 5.12.2024, la signora Parte_1 impugnava l'ordinanza emessa dal Tribunale ex art. 473 bis.22 c.p.c. dal Tribunale di
Genova sulla base di cinque motivi con cui: i) sosteneva la carenza di motivazione sia del provvedimento impugnato che di quello emesso inaudita altera parte in data
18/7/2024; ii) sosteneva che l'ordinanza non avesse tenuto conto delle argomentazioni dell'allora resistente riguardo in particolare la dimostrazione da parte della signora che non vi era stata sottrazione illecita ma un trasferimento concordato in Parte_1
Romania, e inoltre affermava che l'affidamento esclusivo al padre sarebbe stato inopportuno essendo a suo avviso emerso un comportamento che avrebbe fatto dubitare dell'equilibrio emotivo e della capacità del medesimo a provvedere, da solo, alle esigenze materiali, ma soprattutto psicologiche, della figlia;
iii) deduceva il fatto che non fossero stati svolti accertamenti adeguati sulle capacità genitoriali dei due soggetti, in particolare una CTU psicologica;
iv) deduceva la carenza di giurisdizione del giudice italiano, affermando che la minore risiedeva abitualmente in Romania, e secondo il
Reg. UE 1111/2019 la giurisdizione avrebbe dovuto essere del Tribunale romeno;
v) esprimeva preoccupazione per le conseguenze che l'affidamento e il collocamento in via esclusiva presso il padre avrebbero potuto avere sulla salute e il benessere del minore, infatti la bambina si sarebbe trovata da sola con il padre, che non vedeva da tempo e con il quale non aveva un legame affettivo, viveva in un ambente familiare e linguistico diverso dall'Italia, per cui il trasferimento sarebbe stato traumatico. La madre inoltre aveva trovato lavoro in Romania e non voleva tornare in Italia, e ciò avrebbe aumentato il disagio per la minore;
- che si costituiva il signor il quale riteneva che l'ordinanza impugnata fosse CP_1 stata emessa con la corretta partecipazione delle parti. Infatti, il Tribunale aveva concesso più rinvii per garantire il contraddittorio, incluso l'ascolto della signora e il deposito delle memorie. Inoltre, quanto alla mancanza di CTU, Parte_1 osservava come il Tribunale avesse agito nell'urgenza prevista ex art. 473 bis. 15 c.p.c.; sosteneva che il trasferimento della minore in Romania fosse stato organizzato dalla Sig.ra senza il proprio consenso e in violazione del diritto alla Parte_1 bigenitorialità, come avrebbe dimostrato la statuizione della Corte d'Appello di Bucarest circa l'illegittimità di tale trasferimento, ordinando il rimpatrio della minore.
Inoltre, la sig.ra non avrebbe fornito prove sufficienti a dimostrare che il Parte_1
Sig. avesse concordato il trasferimento o che fosse inadeguato come genitore. CP_1
Riteneva che le affermazioni della signora circa l'inidoneità del signor Parte_1
ad esercitare la responsabilità genitoriale e i racconti circa presunte minacce con CP_1
armi o comportamenti irresponsabili, fossero contestate e prive di riscontri documentali.
La difesa del signor sottolineava poi la sua stabilità abitativa, il supporto CP_1 familiare e la capacità di prendersi cura della figlia, ricordando di aver fornito il contratto di locazione della casa dove vive e affermando di percepire ancora la CP_2 sollevava dubbi sull'adeguatezza del contesto familiare della signora , Parte_1 ponendo in rilievo il coinvolgimento del figlio maggiore della detta in procedimenti penali per reati gravi, inclusa violenza fisica nonché la presenza di situazioni familiari e comportamenti materni potenzialmente dannosi per , come il mancato rispetto Per_1 della legge (ad esempio un video TikTok in cui il figlio minorenne guida senza patente con bambini a bordo) e la mancanza di trasparenza e buona fede della sig.ra , Parte_1 che avrebbe manipolato le circostanze per trattenere la bambina in Romania.
Quanto alla competenza giurisdizionale, il signor riteneva che appartenesse al CP_1 giudice italiano, sulla scorta dei criteri della Corte di Cassazione circa la determinazione della residenza abituale del minore, che nel caso di specie era Genova, dove la famiglia viveva stabilmente prima del trasferimento.
Il sig. chiedeva la conferma del provvedimento impugnato. In subordine, CP_1 proponeva l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso di sé, rigettando l'affidamento esclusivo alla madre.
- che veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti in data 19.2.2025;
- che nelle more le parti raggiungevano tuttavia la riconciliazione;
Rilevato infatti che:
- alla suddetta prima udienza, mediante il deposito di note scritte, le parti riferivano delle novità in fatto intervenute nel frattempo – in particolare il rientro della signora in Italia presso l'abitazione del compagno, ove dichiarava di voler prendere Parte_1 la residenza – allegando che nel procedimento davanti al Tribunale di Genova le stesse si erano conciliate, e producevano il relativo verbale con cui veniva rinviata l'udienza alla data del 20.2.2025 al fine di verificare che la riconciliazione fosse effettiva e conducesse all'estinzione della causa. Chiedevano quindi a questa Corte un rinvio al fine di verificare l'esito del suddetto procedimento di primo grado;
- che veniva concesso il rinvio e veniva fissata udienza in data 28.5.2025, nella quale le parti producevano il verbale dell'udienza tenutasi davanti al Tribunale, con cui il giudice di primo grado dava atto dell'avvenuta riconciliazione delle parti e della conseguente cessazione della materia del contendere, revocando altresì l'affidamento esclusivo previsto a favore del padre e ripristinando l'affido condiviso.
Chiedevano di conseguenza la dichiarazione di estinzione della causa;
Ritenuto che: sussistono quindi i presupposti per dichiarare l'estinzione del procedimento essendo cessata la materia del contendere, così come concordemente richiesto dalle parti, compensando le spese di lite
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- Dichiara l'estinzione del giudizio,
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Genova, il giorno 29.5.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott.ssa Laura Casale IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rossella Atzeni