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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29491/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona del dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 29491/2021, avente ad oggetto: Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza n. 7389/2021 del Tribunale di Napoli, IV
Sez. Civ. Dott.ssa Ornella Baiocco, resa nel procedimento RG. 13169/2016, in data
21.8.2021 e pubblicata il 14.9.2021.
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.9.1972, ivi residente a[...], rappresentato e difeso in dall'avv. Luigi Gubitosi presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via
Tommaso Caravita n. 10;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
28.9.1954, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ciraolo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Messina, via Maddalena n. 128;
OPPOSTO
pagina1 di 17 Conclusioni: come da note scritte depositate in data 4.10.2024 da parte opponente ed in data 2.10.2024 da parte opposta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c., ritualmente notificato in data 6.12.2021, , impugnando la sentenza in epigrafe, Parte_1
conveniva in giudizio , deducendo di essere proprietario Controparte_1
dell'immobile sito in Pozzuoli (NA) alla via Lucrino n. 4/6, individuato in NCEU al foglio 48 particella 284 (ex part. 39) per averlo acquistato dal sig. Persona_1
giusto atto del 30.4.2021 ed esponendo che in data 21.8.2021 veniva emessa la sentenza n. 7389/2021 (nel procedimento RG 13169/2016, promosso dall' odierno opposto) con la quale veniva accertato in favore di esso ed in danno dei AN
e di Tella, l'usucapione del citato immobile, nello Per_2 _2 Persona_3
specifico così identificato in dispositivo: “fabbricato di un solo piano terra sito alla via Lucrino intorno al Lago al civico 4, adibito ad abitazione con circostante zona di terreno di complessivi 526 mq in catasto al fg 48 e precisamente: fabbricato censito al catasto con part.lla 39”.
Di tale sentenza, l'odierno istante veniva a conoscenza soltanto a mezzo raccomandata del 29.10.2021, con la quale gli veniva intimato il rilascio del fabbricato così individuato: “immobile sito in Pozzuoli alla strada provinciale
Circumlago di Lucrino n. 4/6 Foglio 48 part. 284 (ex 39) con annesso terreno foglio
48 p.lle 284,511,433, 437”.
Osservava, l'odierno istante che né egli, né il suo dante causa, erano Persona_1
stati convenuti nel predetto procedimento, conclusosi con la predetta sentenza n.
7389/2021, da ciò conseguendone il suo interesse ad impugnare ai sensi dell'art. 404
c.p.c., in quanto titolare di un diritto autonomo e incompatibile con quello accertato pagina2 di 17 in favore di . Controparte_1
Aggiungeva, poi, l'opponente, che non solo l'immobile de quo apparterrebbe a lui in forza del citato atto di acquisto del 30.4.2021, ma che nessun diritto, in ogni caso,
l'odierno convenuto potrebbe vantare su di esso, in ragione del giudicato intervenuto all'esito del procedimento originato nell'anno 1997 e promosso dal padre dello
[...]
contro la sig.ra (dante causa del a sua volta Controparte_1 Persona_4 Per_1
dante causa del per l'accertamento dell'usucapione relativo allo stesso bene Pt_1
immobile oggetto della presente causa. Tale giudizio che, a seguito della morte del padre, veniva successivamente proseguito, anche in proprio, dall'odierno opposto, si concludeva, invero, con il definitivo rigetto della domanda di usucapione con sentenza n. 15257/2017 della Corte di Cassazione.
E ancora, Il esponeva che con la ulteriore sentenza n. 1835/2017, resa in Pt_1
favore del ed in danno dell'odierno opposto , Per_1 Controparte_1
quest'ultimo veniva condannato al rilascio del fabbricato e dei terreni circostanti in
Pozzuoli (NA) alla via Lucrino intorno al Lago n. 4/6 , in quanto veniva accertato che lo stesso occupava abusivamente detto cespite;
che, in data Controparte_1
26/3/2021, quest'ultimo doveva ottemperare al rilascio degli stessi a seguito di procedura sfratto. Solo successivamente, in data 30.4.2021, avveniva, come già detto,
l'acquisto del fabbricato oggetto di lite da parte dell'odierno opponente.
Alla luce di quanto sopra, l'odierno istante rassegnava le seguenti conclusioni: “a) previa declaratoria di ammissibilità e procedibilità dell'azione in opposizione di terzo ex art. 404 cpc, in relazione alla fase rescindente del giudizio, annullare e/o dichiarare l'inefficacia nei confronti dell'odierno opponente della sentenza n.
7389/2021 emessa dal Tribunale di Napoli in data 21/8/2021 e pubblicata in data
14/9/2021; b) nel merito, rigettare la domanda di usucapione promossa dal sig.
poiché infondata in fatto e diritto;
c) previo accertamento della Controparte_1
resistenza in giudizio con dolo e/o colpa grave da parte di esso Controparte_1
, condannarsi esso convenuto al ristoro del danno patito dall'istante in
[...]
conseguenza della temeraria resistenza in giudizio da esso frapposta ai sensi e per
pagina3 di 17 gli effetti del disposto dell'art. 96 c.p.c. da quantificarsi in via equitativa da parte del
Tribunale d) il tutto, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici
ISTAT dall'evento al soddisfo ed interessi, la cui misura percentuale sarà determinata secondo Giustizia, da commisurarsi sulle somme capitali di anno in anno rivalutate secondo gli indici ISTAT dall'evento al soddisfo ed oltre il maggior danno subito;
e) con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio di , contestando ed impugnando quanto CP CP
affermato dall'opponente e chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Nello specifico, eccepiva che il proprio diritto sui beni in lite non possa essere negato dal rigetto della domanda con cui si concludevano i citati tre gradi di giudizio, culminati nella sentenza n. 15257/2017 della Corte di Cassazione, in quanto il procedimento cui l'opponente farebbe riferimento, costituirebbe l'esercizio di un'azione da parte del sig. , padre dell'odierno opposto, e Parte_2
non, dunque, da parte di quest'ultimo, subentrato nel giudizio solo in qualità di erede, stante l'intervenuto decesso del di lui genitore, nelle more del giudizio di appello.
Aggiungeva, inoltre, che, allorché aveva successivamente citato in giudizio i sig.ri di , e , egli avrebbe agito non più in qualità CP Persona_5 Per_6 Persona_7
di erede del padre, bensì esercitando una nuova e autonoma azione, sicché, avendo egli maturato i requisiti per la declaratoria di acquisto per usucapione - dimostrando di averne il possesso da oltre 40 anni, in proprio e dalla nascita - il Tribunale di
Napoli, con la sentenza n. 7389/2021, aveva correttamente dichiarato l'acquisto per usucapione del fabbricato, con circostante zona di terreno di complessivi mq. 526 , sito alla via Lucrino intorno al Lago al civico 4, fabbricato censito al catasto foglio
48, part.lla 39.
Quanto, poi, alla sentenza n.1835/2017, richiamata dall'odierno opponente, eccepiva che essa non sarebbe ancora passata in giudicato, non potendo, dunque, produrre l'effetto del definitivo accertamento della pretesa abusività dell'occupazione da parte del sig. di . CP CP
pagina4 di 17 L'odierno opposto, avanzava, dunque, le seguenti richieste: “1) Rigettare, perché infondate in fatto e in diritto, tutte le domande proposte dal sig. con Parte_1
l'atto introduttivo del presente giudizio;
2) Ammettere gli opportuni e conducenti mezzi istruttori in concedendo termine ex art. 183, VI comma c.p.c.; 3) Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Incardinato il giudizio, all'udienza del 18.3.2022 venivano assegnati i termini di cui all'art.183 co.6 c.p.c.; dunque, all'udienza veniva disposta CTU, con la nomina dell'ing. che depositava l'elaborato peritale in data 9.12.2023. Persona_8
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.10.2024, ove la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositate le comparse conclusionali e la memoria di replica dell'attore, la causa era successivamente introitata a sentenza con i termini ordinari.
Ebbene, preliminarmente, si rileva che parte convenuta è stata regolarmente citata in giudizio e che si è costituita nel rispetto dei termini processuali.
Va inoltre, rilevato che sussistono i presupposti per ammettere la presente opposizione, ricorrendo i requisiti di cui all'art. 404 c.p.c., comma 1, a tenore del quale: “Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti”.
Ed invero, l'odierno opponente, oltre a non aver assunto la qualità di parte, né di interventore o avente causa nel processo conclusosi con l'impugnata sentenza n.
7839/21 del 21.8.2021, emessa dal Tribunale di Napoli, ha anche dedotto e provato l'esistenza di un pregiudizio causato dal predetto provvedimento al suo diritto di proprietà, avendo esso generato una situazione giuridica incompatibile con esso.
L'opponente ha, infatti, documentato di aver acquistato l'immobile per cui è causa, in data 30.4.2021, dal sig. con atto per notar di Napoli, n. rep. Persona_1 Per_9
43367, raccolta 14773 (cfr. doc. C, allegato all'atto introduttivo).
La proprietà in capo all'odierno attore del fabbricato sito in Pozzuoli (NA) alla via
Lucrino intorno al Lago n.4/6, rispondente alla part.lla n.284 (già part.lla 39), risulta,
pagina5 di 17 altresì, attestata dalla certificazione notarile del 2.12.2021 a firma del notaio, dott.ssa prodotta in atti ( cfr. doc. I allegato all'atto introduttivo). Persona_10
il CTU ing. , nell'accertare, anch'esso, che l'unità immobiliare Persona_8
(identificata alla part.lla n. 284 Foglio 48 , costituita in nell'anno 1998 e CP_3
comprendente il fabbricato/abitazione ed i terreni pertinenziali) appartiene, oggi, all'odierno opponente, , ha così riferito: “Il giudizio sfociato nella Parte_1
sentenza impugnata è stato promosso nei confronti dei soggetti “catastalmente intestatari” delle antiche consistenze identificate dalle particelle 39 e 67 del Catasto
Terreni.”; riferendosi, poi, alla particella 39, scrive ancora che per essa si è posto: un problema di effettiva titolarità dovendosi stabilire se la stessa apparteneva al soggetto che l'ha venduta nel 1966 oppure alla “ditta catastale” a cui risultava intestata in virtù di più remota successione, ma – stando ad altre “notizie” – erroneamente”.
Da quanto sopra, ben può evincersi che i AN e Parte_3 _2
, convenuti nel giudizio confluito nella sentenza oggi impugnata, ai fini della Per_3
domanda di usucapione del fabbricato in oggetto, erano sprovvisti, rispetto ad esso, della titolarità di resistere in giudizio, in quanto carenti di legittimazione passiva.
In punto di diritto, si rammenta che la legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria, a norma dell'art. 404, comma 1, c.p.c., presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 21230 del 30/07/2024).
Invero, l'opposizione ordinaria di terzo, di cui al primo comma dell'art. 404 c.p.c., non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato pagina6 di 17 (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5244 del 21 febbraio 2019).
Atteso quanto sopra, si ravvisano le ragioni per ritenere ammissibile la presente opposizione.
La domanda è fondata e va per questo accolta, in ragione dei motivi di seguito rassegnati.
Va, necessariamente, premesso che l'immobile per cui è causa, individuato con la particella 284 in NCEU al Foglio 48 del Catasto Fabbricati del Comune di Pozzuoli, risulta essere, per le considerazioni che appresso verranno analiticamente esplicitate, il medesimo immobile che ha formato oggetto del giudizio rubricato al n. RG
13169/2016 del Tribunale di Napoli (promosso dall'odierno opposto contro i AN
, e ) e definito con la impugnata sentenza n. Parte_3 Per_2 _2 Per_3
7389/2021, la quale, in accoglimento parziale della domanda a quel tempo formulata, ne disponeva l'acquisto per usucapione in favore dell'allora attore, di CP
, così testualmente statuendo in dispositivo: “Accoglie parzialmente la CP
domanda e per l'effetto dichiara acquisito per usucapione dall'attore, solo il seguente beni immobile: fabbricato di un solo piano terra sito alla via Lucrino intorno al Lago al civico 4, adibito ad abitazione, con circostante zona di terreno di complessivi 526 mq., in catasto al fg.48 e precisamente: fabbricato censito al catasto con p.lla 39”
In proposito, è sin da subito il caso di evidenziare che la part.lla n. 39 (indicata nella impugnata sentenza) è stata soppressa e sostituita dalla part.lla n. 284, costituita in
N.C.E.U. nell'anno 1998 come può, anzitutto, evincersi dalla “Visura attuale per immobile soppresso” aggiornata al 4.12.2021 e prodotta dall'odierno istante.
Deve, inoltre, farsi cenno alle composite vicende giudiziarie che precedono l'odierna lite. Dalla documentazione prodotta da parte attrice, risulta, invero, che lo stesso compendio immobiliare per cui è causa sia stato già oggetto di procedimenti giudiziari che hanno visto coinvolto l'odierno convenuto, . Controparte_1
Nel dettaglio, parte attrice ha prodotto: 1) la sentenza n. 3745/2005 del Tribunale di
Napoli, relativa al giudizio (RG.3484/97) promosso dal genitore dell'odierno pagina7 di 17 opposto, sig. , con la quale è stata rigettata la domanda di Parte_2 CP
usucapione dell'immobile - oggi individuato alla particella 284 (ex particella 38) – che era stata avanzata ai danni di , (dante causa del sig. Persona_4 Per_11
, dal quale l'odierno opponente ha successivamente acquistato il cespite de
[...]
quo); 2) la sentenza n. 3433/12 della Corte di Appello di Napoli, con la quale è stato rigettato l'appello proposto, avverso la sopradetta sentenza, dagli eredi (tra cui l'odierno opposto) del sig. , nelle more deceduto, ed al cui Parte_2
giudizio partecipava quale interventore il sig. (dante causa Persona_1
dell'odierno attore); 3) la sentenza n. 15257/2017 emessa in data 22.2.2017 dalla
Corte di Cassazione, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dall'odierno opposto, avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Napoli, con conseguente definitiva conferma del decisum di primo grado.
È stata, inoltre, prodotta la sentenza n. 1835/2017 del Tribunale di Napoli, emessa in data 10.2.2017, nel giudizio (RG 24808/2013) promosso dal sig. ai Persona_1
danni dell'odierno opposto, con cui veniva accertata l'occupazione senza titolo
“dell'appezzamento di terreno sito in Pozzuoli alla via Circumvallazione Lago Contr Lucrino n. 4, individuato presso l di Napoli alla partita 6780, foglio n. 48, particella 38”, nonché respinta la domanda riconvenzionale proposta dallo stesso
, mercè la quale chiedeva il riconoscimento dell'avvenuto Controparte_1
acquisto per usucapione dello stesso cespite. Tale sentenza veniva, poi, messa in esecuzione ed eseguita in danno di esso , il quale veniva Controparte_1
successivamente costretto a lasciare l'immobile (cfr. doc H, verbale di sfratto allegato all'atto introduttivo).
Proprio alla luce delle articolate vicende processuali e dei vari avvicendamenti catastali, i quali hanno tutti interessato il bene controverso, è stato necessario disporsi consulenza tecnica d'ufficio, affinché venisse fornita dal CTU una puntuale descrizione del compendio immobiliare oggetto della impugnata sentenza (con relativa superficie in metri quadri, confini e dati catastali passati ed attuali), nonché di quello che ha formato oggetto delle citate sentenze della Corte di Cassazione n.
pagina8 di 17 15257/2017 e del Tribunale di Napoli n. 1835/2017, ciò al fine precipuo di accertare se i citati giudizi abbiano avuto tutti ad oggetto il medesimo bene.
A tale scopo è, dunque, necessario riportare testualmente quanto concluso dal CTU, ing. , il quale ha così descritto il cespite per cui è causa: “Il Persona_8
compendio immobiliare oggetto della sentenza – oggi impugnata – n. 7389/2021 emessa dal Tribunale di Napoli è ubicato nel Comune di Pozzuoli (prov. NA) alla Via
Intorno al Lago Lucrino n.
4. Lo stesso comprende un piccolo fabbricato ad un piano fuori terra ed alcuni limitrofi terreni pertinenziali, facenti parte di un antico insediamento di natura rurale, già composto da una piccola costruzione ed appezzamenti annessi alla medesima. La costruzione originaria è documentata da una mappa catastale del 1955. Negli anni a venire, ma sempre anticamente, la stessa
è stata ampliata sui terreni pertinenziali, diventando un'abitazione composta da tre vani e bagno.”
Il CTU ha poi specificato che: “La costruzione originaria era censita al Catasto
Terreni come fabbricato rurale ed era identificata dall'antica particella 39 del foglio
48 dell'estensione di 80 mq circa”, mentre: “I terreni pertinenziali ed i manufatti in ampliamento ricadevano: sull'antica intera particella 38 del foglio 48 del Catasto
Terreni, estesa circa 480 mq” e “su una porzione di 125 mq circa dell'antica particella 67 del medesimo foglio 48 del Catasto Terreni.
L'ausiliario incaricato ha individuato un “legame funzionale” tra la particella 39
(“costruzione originaria”), la particella 38 (“originari terreni su cui poi è stato edificato il bagno in ampliamento”) e la porzione di circa 125 mq della particella 67
(“altri attigui terreni su cui poi è stato poi edificato il vano-cucina in ampliamento”)
Ciò risulta documentato da un atto di compravendita del 1966 corredato di grafico esplicativo.
Nel rispondere al quesito demandatogli, il CTU ha, poi, chiarito che “La sentenza impugnata allude specificamente alla particella 39 e, più genericamente, a 526 mq di terreni circostanti (invero calcolati in eccesso rispetto a quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio)” , aggiungendo che “Per effetto di successive e variegate
pagina9 di 17 vicissitudini catastali, le anzidette antiche particelle 38, 39 e 67 sono state soppresse
e le consistenze d'interesse – fabbricato/abitazione e terreni – sono confluite in una nuova unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Pozzuoli come
“foglio 48 particella 284” senza subalterno, associata alla particella 284 del foglio
48 del Catasto Terreni divenuta “ente urbano”.
Orbene, è il caso di evidenziare come il consulente abbia, subito dopo, osservato che la nuova unità immobiliare inserita al Catasto Fabbricati - “funzionalmente unica” come già il preesistente insediamento rurale - “è stata costituita in CP_3
nell'anno 1998” e che “ già esisteva quando è stato promosso il giudizio sfociato nella sentenza impugnata” , evidenziando che “Le consistenze in parola coincidono, in gran parte, con quelle menzionate nella domanda sfociata nella sentenza impugnata (dalla domanda sono stati invero esclusi il bagno dell'abitazione ed i terreni pertinenziali fisicamente ricadenti sulla ex particella 38, ma facenti funzionalmente parte dell'unico compendio esistente in loco da decine di anni)”
Ciò detto, si rileva che, in ragione di quanto emerso dall'espletata indagine peritale, detta unità risulta di fatto interamente coincidere con il compendio immobiliare che ha formato oggetto della impugnata sentenza, nonché della sentenza della Corte di
Cassazione n. 15257/2017 e della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1835/2017.
Come osservato dal CTU, che testualmente si cita, ed alla cui relazione integralmente si rimanda, depongono in tal senso, tre circostanze:
1) “L'unicità funzionale. Fattivamente confermata allorquando – nel 1998 – è stata implementata la pratica catastale finalizzata al censimento del tutto al Catasto
Fabbricati. La pratica in oggetto è stata invero implementata dallo stesso soggetto che poco prima, nel 1997, aveva promosso il giudizio di usucapione conclusosi con la sentenza della Suprema Corte, avente ad oggetto un terreno censito come particella 38 ed un fabbricato annesso o insistente sullo stesso (quest'ultimo non meglio identificato catastalmente).”
2) “L'atto di appello in II° grado proposto nel 2005 dagli eredi dell'istante in I° grado, tra cui il figlio ed odierno convenuto . Nell'atto di CP CP
pagina10 di 17 appello è citato testualmente un <appartamento di tre vani e servizi>, ovverosia una consistenza uguale a quella dell'abitazione scaturita dall'antico ampliamento dell'originaria costruzione censita come particella 39 sui terreni limitrofi ricadenti per intero sulla particella 38 e in parte sulla particella 67. Nell'atto di appello sono stati precisati meglio gli estremi catastali degli immobili oggetto della domanda di usucapione ed oltre ai terreni identificati dalla particella nel frattempo derivata dalla
38 è stato specificamente menzionato un fabbricato identificato come particella 39
(per la quale, peraltro, veniva segnalato un errore d'intestazione catastale). La domanda di appello è stata successivamente trascritta, riportando sia la particella nel frattempo derivata dalla 38 che la particella 39.”;
3) “Le risultanze del giudizio sfociato nella sentenza n° 1835/2017, promosso – tra gli altri – contro l'odierno convenuto . Nel corso di tale giudizio Controparte_1
è stata disposta una Consulenza Tecnica di Ufficio. L'Ausiliare dell'epoca ha descritto e rappresentato – metricamente e fotograficamente – l'intera nuova unità immobiliare (fabbricato/abitazione e terreni) inserita nel 1998 al Catasto Fabbricati.
La sagoma e la consistenza del fabbricato e del terreno coincidono, esattamente, con quelle riprodotte nella planimetria catastale depositata in banca-dati nel 1998.”
Appare, dunque, evidente che nella impugnata sentenza, l'allora Giudicante, incorrendo in una svista o per mancanza di allegazione di idonea documentazione, non ebbe contezza dell'effettiva consistenza del bene in lite, della sua effettiva titolarità, né degli avvicendamenti catastali occorsi nel tempo. Di ciò se ne ha dimostrazione, allorché il magistrato, riferendosi ad una ordinanza prodotta in giudizio dagli allora convenuti, i AN , (nella fattispecie, Controparte_1
l'ordinanza n. 3/2020 resa dal Tribunale di Napoli GDE nell'ambito del procedimento esecutivo RGE 28993/2019, per l'esecuzione della già citata sentenza n. 1835/2017), ebbe così a scrivere: “è assolutamente inconferente la sentenza e la relativa ordinanza prodotta dai convenuti, in quanto riguardano un giudizio di accertamento di occupazione sine titulo, di beni completamente diversi da quelli oggetto di causa, ovvero la p.lla 38, fg.48 e la p.lla 256.”
pagina11 di 17 Orbene, sulla premessa che risulta provato che l'unità immobiliare censita nel 1998 al
Catasto fabbricati (comprendente il fabbricato/abitazione ed i terreni pertinenziali) è oggi in proprietà dell'odierno opponente, , per averlo acquistato dal Parte_1
sig. – mercè atto di compravendita per Notaio Persona_1 Persona_10
del 30.4.2021, n. rep. 43367, raccolta 14773, regolarmente trascritto (cfr. documentazione in atti) - deve, a lume delle argomentazioni fin qui svolte, ritenersi fondata la presente opposizione, in quanto il giudicato di cui alla impugnata sentenza risulta essere incompatibile con il diritto di proprietà vantato dall'attore sul bene oggetto della controversia, quale litisconsorte necessario pretermesso o comunque titolare di un diritto autonomo. Si precisa, anche, che il giudizio fu iscritto a ruolo nel
2016 e che neppure il dante causa dell'odierno opponente, all'epoca ancora proprietario, venne citato in giudizio. Persona_1
In considerazione di quanto sopra, il giudicato scaturito dalla impugnata sentenza n.7389/2021 del Tribunale di Napoli, va dichiarato privo di efficacia nei confronti dell'odierno opponente ex art 404 comma 1° c.p.c., fermo lo spiegarsi di ogni altro effetto, in quanto compatibile con il precitato diritto, nei punti in cui la sentenza impugnata ha regolato ulteriori rapporti tra le parti originarie del giudizio. Si rammenta, in proposito, che l'accoglimento dell'opposizione di terzo non vale a privare di validità ed efficacia il giudicato formatosi tra le parti originarie, se non nei limiti in cui il diritto dell'opponente risulti incompatibile con quello riconosciuto nella sentenza impugnata con l'opposizione. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 34540 del
11/12/2023).
Quanto alla fase rescissoria del presente giudizio, relativamente alla eccezione di giudicato sollevata da parte opponente ed alla sua richiesta di vedere rigettata la domanda di usucapione promossa dal sig. , con conseguente Controparte_1
accertamento del diritto vantato dal deve qui ancora rammentarsi quanto Pt_1
sopra già esplicitato, circa il fatto che le risultanze peritali hanno confermato che l'oggetto del giudizio sfociato nella sentenza oggi impugnata è costituito dall'insieme del fabbricato/abitazione composto da 3 vani e bagno, nonché dai terreni pertinenziali pagina12 di 17 (attuale particella 284), e che a tale unicum si riferisce sia l'oggetto del giudizio confluito nella sentenza n° 1835/2017 (avente ad oggetto la occupazione senza titolo), sia la pregressa lite per il riconoscimento dell'intervenuta usucapione, promossa nell'anno 1997 dal genitore dell'odierno opposto, perseguito dal medesimo,
e definitivamente conclusa, come già detto, con la sentenza della Suprema Corte.
Orbene, si segnala che già la citata sentenza n. 1835/2017 - relativa al giudizio promosso dal avverso l'odierno opponente ed avente ad oggetto Persona_1
l'occupazione senza titolo dell'immobile in questione - ha dichiarato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di usucapione proposta da
[...]
, in quanto essa risultava precedentemente proposta dallo stesso in altro CP
giudizio, ossia in quello originato dalla domanda giudiziale del padre (rigettata in primo e secondo grado, e conclusosi con la citata sentenza della Corte di Cassazione
n. 15257/2017); ciò sul presupposto che l'odierno opponente, nel proseguire il giudizio attivato dal di lui padre, , aveva proposto la Parte_2
domanda di usucapione, oltre che nella qualità di erede, anche in proprio.
Giova, per chiarezza, anche al fine di operare una sintetica cronistoria, riportare uno stralcio delle motivazioni relative alla citata sentenza n.1835/2017:
“Le argomentazioni poste alla base della domanda riconvenzionale di usucapione formulata da non possono trovare ingresso nel presente Controparte_1
giudizio. Ed invero la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto è inammissibile in quanto già proposta dai convenuti in un precedente giudizio. In particolare, con atto di citazione notificato il 3 marzo 1997, il sig.
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la sig.ra Parte_2
– nel frattempo divenuta nuova proprietaria degli immobili – Persona_4
affinché venisse dichiarata, in suo favore, l'esclusiva e piena proprietà, sia del fondo che del fabbricato, “per avvenuta usucapione”. Con sentenza n. 3754/2005, resa il
30 marzo 2005 e pubblicata il successivo 5 aprile, il Tribunale adito, dopo aver accertato che, nella fattispecie concreta, non sussistevano i presupposti dell'acquisto per usucapione, dal momento che il godimento dei beni da parte dell'attore era
pagina13 di 17 consistito “in una mera detenzione” , che non integrava “gli estremi del possesso ad usucapionem” in quanto avvenuta unicamente per “tolleranza” da parte del legittimo proprietario, rigettava la domanda formulata dall'attore. Avverso detta pronuncia proponevano appello, con atto notificato il 2/11/2005, i sigg. Pt_4
e , in proprio ed in qualità di eredi di. Pt_5 Controparte_1 Parte_2
, nelle more deceduto;
il 26/5/2009 interveniva, poi, in giudizio l'odierno
[...]
attore ( ndr. ) rappresentando di aver acquistato - nel frattempo - i Persona_1
beni controversi ed aderendo alle conclusioni già rassegnate dalla sua dante causa.
Con sentenza n. 3433/2012, resa il 12 ottobre 2012 e depositata il successivo 25 ottobre, la Corte d'appello di Napoli, definitivamente pronunciando sul gravame proposto, rigettava integralmente l'appello, confermando così il decisum di primo grado. Appare pertanto incontrovertibile la identicità delle domande atteso che parte convenuta nel presente giudizio nel proporre appello avverso la sentenza n. 3754/05 del Tribunale di Napoli chiedeva dichiarare per avvenuta usucapione, la esclusiva e piena proprietà del compianto sig. , dell'immobile …e Parte_2
dichiarare, comunque, la esclusiva e piena proprietà, del medesimo immobile degli odierni appellanti e anche nella loro Parte_6 Controparte_1
qualità di eredi del sig. e in ogni caso per averlo acquisito in Parte_2
proprio anche per diritto successorio;
invero l'uso della congiunzione “anche” rende evidente che la domanda di usucapione sia già stata formulata anche “in proprio” di tal chè tale domanda non poteva essere riproposta nel presente giudizio
a seguito del suo rigetto in appello”.
Conformemente a quanto sopra considerato, si ritiene, anche in questa sede, che, avendo l'odierno opposto agito anche in proprio nel sopracitato giudizio di appello, al fine di ottenere l'acquisto per usucapione della medesima unità immobiliare (a tal riguardo basti anche consultare l'Atto di appello, doc.
2 - allegato alla memoria ex art. 183 6° I termine) ed essendo, sulla questione, già intervenuta sentenza passata in giudicato ( la più volte citata sentenza n. 15257/2017 della Corte di Cassazione), risulta preclusa ogni ulteriore pronuncia al riguardo.
pagina14 di 17 In punto di diritto, si rammenta che nell'opposizione di terzo, la sentenza che accerti che il terzo opponente è titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza pronunciata "inter alias" non deve solo provvedere - ove il diritto del terzo prevalga, per ragioni di diritto sostanziale, su quello della parte vittoriosa nel primo giudizio - all'accoglimento, in ragione di detta prevalenza, dell'opposizione, dichiarando, con pronuncia rescindente, l'inefficacia nei confronti del terzo del giudicato formatosi tra le parti originarie, ma deve anche pronunciarsi, in sede rescissoria, sul merito della domanda proposta dal terzo, procedendo, secondo le ordinarie regole processuali, all'accertamento del reale modo d'essere del diritto che lo stesso ha azionato. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21641 del 23 agosto
2019).
Si rammenta, altresì, che il litisconsorte necessario pretermesso (come anche il terzo titolare di diritto autonomo e incompatibile, il falsamente rappresentato e il titolare di
"status" incompatibile con quello accertato tra altre parti), che ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ. è ammesso all'opposizione ordinaria avverso la sentenza resa in un giudizio "inter alios", può anche proporre una azione di accertamento autonoma della sua posizione (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 1238 del 23 gennaio 2015).
Atteso quanto sopra ed in accoglimento della domanda proposta dall'odierno opponente, viene, pertanto, accertata la proprietà in capo a del Parte_1
compendio immobiliare sito in Pozzuoli (NA) alla via Lucrino n. 4/6, individuato in
NCEU al foglio 48 particella 284 (ex particelle 38, 39 e 67), nonché dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti dell'impugnata sentenza n. 7389/2021 del Tribunale di
Napoli e, contestualmente, dichiarata inammissibile la domanda di usucapione formulata dall'odierno opposto.
Le spese di lite del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, in ragione del valore della controversia, € 260.001 a € 520.000 (tenuto conto del valore dell'immobile per come risultante dall'atto di acquisto di cui all' allegato pagina15 di 17 doc. c) dell' atto introduttivo) applicando i parametri medi a cui va applicata la maggiorazione del 30% - ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014 - introdotto dall'art. 1 del Decreto 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia – in quanto gli atti depositati dall'avvocato di parte opponente con modalità telematiche sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, essendo essi muniti di collegamenti ipertestuali.
Si accoglie, altresì, la richiesta di condanna per responsabilità ex art. 96, c.p.c., proposta dall'odierno opponente, avendo egli assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificare concretamente l'esistenza, sotto il profilo soggettivo, di una condotta da parte del soccombente,
, connotata, quantomeno, da colpa grave, per avere egli agito, Controparte_1
nel giudizio confluito nella sentenza impugnata, e per aver resistito, all'odierna opposizione, malgrado il giudicato scaturito dalla citata sentenza della Corte di cassazione n. 15257/2017. Si evidenzia, inoltre, che la part.lla n. 39 (indicata nella impugnata sentenza) è stata soppressa e sostituita dalla part.lla n. 284, costituita in già nell'anno 1998, dunque, ben prima della proposizione del giudizio CP_3
sfociato nella sentenza impugnata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita in considerazione del principio della ragione più fluida.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sull'opposizione ex art. 404 comma 1°, c.p.c. proposta da Pt_1
, avverso la sentenza n. 7389/2021 del Tribunale di Napoli, IV Sez. Civ.
[...]
Dott.ssa Ornella Baiocco, resa nel procedimento RG. 13169/2016, in data 21.8.2021 e pubblicata il 14.9.2021, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto dichiara la sentenza n. 7389/2021 del
Tribunale di Napoli, improduttiva di effetti nei confronti dell'opponente
, per le ragioni esposte in parte motiva;
Parte_1
- dichiara insussistente l'usucapione in capo all' opposto, , Controparte_1
pagina16 di 17 relativamente al fabbricato censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Pozzuoli, Foglio 48, particella 284, senza subalterno, per essere proprietario dello stesso l'opponente, ; Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che si liquidano in euro 98.00 per spese ed euro € 22.457,00 Parte_1
per compensi professionali, oltre maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014, oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge.
- accoglie la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, c.p.c., formulata dall'opponente e, per l'effetto condanna, in via equitativa,
[...]
alla liquidazione dei danni nella misura del 10% dei compensi CP
professionali pari ad euro 2245,70.
- pone le spese della CTU definitivamente a carico del . Controparte_1
Così deciso, in Napoli il 29.01.25
IL GIUDICE
DOTT.SSA VALENTINA VALLETTA
pagina17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona del dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 29491/2021, avente ad oggetto: Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza n. 7389/2021 del Tribunale di Napoli, IV
Sez. Civ. Dott.ssa Ornella Baiocco, resa nel procedimento RG. 13169/2016, in data
21.8.2021 e pubblicata il 14.9.2021.
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.9.1972, ivi residente a[...], rappresentato e difeso in dall'avv. Luigi Gubitosi presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via
Tommaso Caravita n. 10;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
28.9.1954, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ciraolo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Messina, via Maddalena n. 128;
OPPOSTO
pagina1 di 17 Conclusioni: come da note scritte depositate in data 4.10.2024 da parte opponente ed in data 2.10.2024 da parte opposta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c., ritualmente notificato in data 6.12.2021, , impugnando la sentenza in epigrafe, Parte_1
conveniva in giudizio , deducendo di essere proprietario Controparte_1
dell'immobile sito in Pozzuoli (NA) alla via Lucrino n. 4/6, individuato in NCEU al foglio 48 particella 284 (ex part. 39) per averlo acquistato dal sig. Persona_1
giusto atto del 30.4.2021 ed esponendo che in data 21.8.2021 veniva emessa la sentenza n. 7389/2021 (nel procedimento RG 13169/2016, promosso dall' odierno opposto) con la quale veniva accertato in favore di esso ed in danno dei AN
e di Tella, l'usucapione del citato immobile, nello Per_2 _2 Persona_3
specifico così identificato in dispositivo: “fabbricato di un solo piano terra sito alla via Lucrino intorno al Lago al civico 4, adibito ad abitazione con circostante zona di terreno di complessivi 526 mq in catasto al fg 48 e precisamente: fabbricato censito al catasto con part.lla 39”.
Di tale sentenza, l'odierno istante veniva a conoscenza soltanto a mezzo raccomandata del 29.10.2021, con la quale gli veniva intimato il rilascio del fabbricato così individuato: “immobile sito in Pozzuoli alla strada provinciale
Circumlago di Lucrino n. 4/6 Foglio 48 part. 284 (ex 39) con annesso terreno foglio
48 p.lle 284,511,433, 437”.
Osservava, l'odierno istante che né egli, né il suo dante causa, erano Persona_1
stati convenuti nel predetto procedimento, conclusosi con la predetta sentenza n.
7389/2021, da ciò conseguendone il suo interesse ad impugnare ai sensi dell'art. 404
c.p.c., in quanto titolare di un diritto autonomo e incompatibile con quello accertato pagina2 di 17 in favore di . Controparte_1
Aggiungeva, poi, l'opponente, che non solo l'immobile de quo apparterrebbe a lui in forza del citato atto di acquisto del 30.4.2021, ma che nessun diritto, in ogni caso,
l'odierno convenuto potrebbe vantare su di esso, in ragione del giudicato intervenuto all'esito del procedimento originato nell'anno 1997 e promosso dal padre dello
[...]
contro la sig.ra (dante causa del a sua volta Controparte_1 Persona_4 Per_1
dante causa del per l'accertamento dell'usucapione relativo allo stesso bene Pt_1
immobile oggetto della presente causa. Tale giudizio che, a seguito della morte del padre, veniva successivamente proseguito, anche in proprio, dall'odierno opposto, si concludeva, invero, con il definitivo rigetto della domanda di usucapione con sentenza n. 15257/2017 della Corte di Cassazione.
E ancora, Il esponeva che con la ulteriore sentenza n. 1835/2017, resa in Pt_1
favore del ed in danno dell'odierno opposto , Per_1 Controparte_1
quest'ultimo veniva condannato al rilascio del fabbricato e dei terreni circostanti in
Pozzuoli (NA) alla via Lucrino intorno al Lago n. 4/6 , in quanto veniva accertato che lo stesso occupava abusivamente detto cespite;
che, in data Controparte_1
26/3/2021, quest'ultimo doveva ottemperare al rilascio degli stessi a seguito di procedura sfratto. Solo successivamente, in data 30.4.2021, avveniva, come già detto,
l'acquisto del fabbricato oggetto di lite da parte dell'odierno opponente.
Alla luce di quanto sopra, l'odierno istante rassegnava le seguenti conclusioni: “a) previa declaratoria di ammissibilità e procedibilità dell'azione in opposizione di terzo ex art. 404 cpc, in relazione alla fase rescindente del giudizio, annullare e/o dichiarare l'inefficacia nei confronti dell'odierno opponente della sentenza n.
7389/2021 emessa dal Tribunale di Napoli in data 21/8/2021 e pubblicata in data
14/9/2021; b) nel merito, rigettare la domanda di usucapione promossa dal sig.
poiché infondata in fatto e diritto;
c) previo accertamento della Controparte_1
resistenza in giudizio con dolo e/o colpa grave da parte di esso Controparte_1
, condannarsi esso convenuto al ristoro del danno patito dall'istante in
[...]
conseguenza della temeraria resistenza in giudizio da esso frapposta ai sensi e per
pagina3 di 17 gli effetti del disposto dell'art. 96 c.p.c. da quantificarsi in via equitativa da parte del
Tribunale d) il tutto, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici
ISTAT dall'evento al soddisfo ed interessi, la cui misura percentuale sarà determinata secondo Giustizia, da commisurarsi sulle somme capitali di anno in anno rivalutate secondo gli indici ISTAT dall'evento al soddisfo ed oltre il maggior danno subito;
e) con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio di , contestando ed impugnando quanto CP CP
affermato dall'opponente e chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Nello specifico, eccepiva che il proprio diritto sui beni in lite non possa essere negato dal rigetto della domanda con cui si concludevano i citati tre gradi di giudizio, culminati nella sentenza n. 15257/2017 della Corte di Cassazione, in quanto il procedimento cui l'opponente farebbe riferimento, costituirebbe l'esercizio di un'azione da parte del sig. , padre dell'odierno opposto, e Parte_2
non, dunque, da parte di quest'ultimo, subentrato nel giudizio solo in qualità di erede, stante l'intervenuto decesso del di lui genitore, nelle more del giudizio di appello.
Aggiungeva, inoltre, che, allorché aveva successivamente citato in giudizio i sig.ri di , e , egli avrebbe agito non più in qualità CP Persona_5 Per_6 Persona_7
di erede del padre, bensì esercitando una nuova e autonoma azione, sicché, avendo egli maturato i requisiti per la declaratoria di acquisto per usucapione - dimostrando di averne il possesso da oltre 40 anni, in proprio e dalla nascita - il Tribunale di
Napoli, con la sentenza n. 7389/2021, aveva correttamente dichiarato l'acquisto per usucapione del fabbricato, con circostante zona di terreno di complessivi mq. 526 , sito alla via Lucrino intorno al Lago al civico 4, fabbricato censito al catasto foglio
48, part.lla 39.
Quanto, poi, alla sentenza n.1835/2017, richiamata dall'odierno opponente, eccepiva che essa non sarebbe ancora passata in giudicato, non potendo, dunque, produrre l'effetto del definitivo accertamento della pretesa abusività dell'occupazione da parte del sig. di . CP CP
pagina4 di 17 L'odierno opposto, avanzava, dunque, le seguenti richieste: “1) Rigettare, perché infondate in fatto e in diritto, tutte le domande proposte dal sig. con Parte_1
l'atto introduttivo del presente giudizio;
2) Ammettere gli opportuni e conducenti mezzi istruttori in concedendo termine ex art. 183, VI comma c.p.c.; 3) Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Incardinato il giudizio, all'udienza del 18.3.2022 venivano assegnati i termini di cui all'art.183 co.6 c.p.c.; dunque, all'udienza veniva disposta CTU, con la nomina dell'ing. che depositava l'elaborato peritale in data 9.12.2023. Persona_8
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.10.2024, ove la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositate le comparse conclusionali e la memoria di replica dell'attore, la causa era successivamente introitata a sentenza con i termini ordinari.
Ebbene, preliminarmente, si rileva che parte convenuta è stata regolarmente citata in giudizio e che si è costituita nel rispetto dei termini processuali.
Va inoltre, rilevato che sussistono i presupposti per ammettere la presente opposizione, ricorrendo i requisiti di cui all'art. 404 c.p.c., comma 1, a tenore del quale: “Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti”.
Ed invero, l'odierno opponente, oltre a non aver assunto la qualità di parte, né di interventore o avente causa nel processo conclusosi con l'impugnata sentenza n.
7839/21 del 21.8.2021, emessa dal Tribunale di Napoli, ha anche dedotto e provato l'esistenza di un pregiudizio causato dal predetto provvedimento al suo diritto di proprietà, avendo esso generato una situazione giuridica incompatibile con esso.
L'opponente ha, infatti, documentato di aver acquistato l'immobile per cui è causa, in data 30.4.2021, dal sig. con atto per notar di Napoli, n. rep. Persona_1 Per_9
43367, raccolta 14773 (cfr. doc. C, allegato all'atto introduttivo).
La proprietà in capo all'odierno attore del fabbricato sito in Pozzuoli (NA) alla via
Lucrino intorno al Lago n.4/6, rispondente alla part.lla n.284 (già part.lla 39), risulta,
pagina5 di 17 altresì, attestata dalla certificazione notarile del 2.12.2021 a firma del notaio, dott.ssa prodotta in atti ( cfr. doc. I allegato all'atto introduttivo). Persona_10
il CTU ing. , nell'accertare, anch'esso, che l'unità immobiliare Persona_8
(identificata alla part.lla n. 284 Foglio 48 , costituita in nell'anno 1998 e CP_3
comprendente il fabbricato/abitazione ed i terreni pertinenziali) appartiene, oggi, all'odierno opponente, , ha così riferito: “Il giudizio sfociato nella Parte_1
sentenza impugnata è stato promosso nei confronti dei soggetti “catastalmente intestatari” delle antiche consistenze identificate dalle particelle 39 e 67 del Catasto
Terreni.”; riferendosi, poi, alla particella 39, scrive ancora che per essa si è posto: un problema di effettiva titolarità dovendosi stabilire se la stessa apparteneva al soggetto che l'ha venduta nel 1966 oppure alla “ditta catastale” a cui risultava intestata in virtù di più remota successione, ma – stando ad altre “notizie” – erroneamente”.
Da quanto sopra, ben può evincersi che i AN e Parte_3 _2
, convenuti nel giudizio confluito nella sentenza oggi impugnata, ai fini della Per_3
domanda di usucapione del fabbricato in oggetto, erano sprovvisti, rispetto ad esso, della titolarità di resistere in giudizio, in quanto carenti di legittimazione passiva.
In punto di diritto, si rammenta che la legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria, a norma dell'art. 404, comma 1, c.p.c., presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 21230 del 30/07/2024).
Invero, l'opposizione ordinaria di terzo, di cui al primo comma dell'art. 404 c.p.c., non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato pagina6 di 17 (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5244 del 21 febbraio 2019).
Atteso quanto sopra, si ravvisano le ragioni per ritenere ammissibile la presente opposizione.
La domanda è fondata e va per questo accolta, in ragione dei motivi di seguito rassegnati.
Va, necessariamente, premesso che l'immobile per cui è causa, individuato con la particella 284 in NCEU al Foglio 48 del Catasto Fabbricati del Comune di Pozzuoli, risulta essere, per le considerazioni che appresso verranno analiticamente esplicitate, il medesimo immobile che ha formato oggetto del giudizio rubricato al n. RG
13169/2016 del Tribunale di Napoli (promosso dall'odierno opposto contro i AN
, e ) e definito con la impugnata sentenza n. Parte_3 Per_2 _2 Per_3
7389/2021, la quale, in accoglimento parziale della domanda a quel tempo formulata, ne disponeva l'acquisto per usucapione in favore dell'allora attore, di CP
, così testualmente statuendo in dispositivo: “Accoglie parzialmente la CP
domanda e per l'effetto dichiara acquisito per usucapione dall'attore, solo il seguente beni immobile: fabbricato di un solo piano terra sito alla via Lucrino intorno al Lago al civico 4, adibito ad abitazione, con circostante zona di terreno di complessivi 526 mq., in catasto al fg.48 e precisamente: fabbricato censito al catasto con p.lla 39”
In proposito, è sin da subito il caso di evidenziare che la part.lla n. 39 (indicata nella impugnata sentenza) è stata soppressa e sostituita dalla part.lla n. 284, costituita in
N.C.E.U. nell'anno 1998 come può, anzitutto, evincersi dalla “Visura attuale per immobile soppresso” aggiornata al 4.12.2021 e prodotta dall'odierno istante.
Deve, inoltre, farsi cenno alle composite vicende giudiziarie che precedono l'odierna lite. Dalla documentazione prodotta da parte attrice, risulta, invero, che lo stesso compendio immobiliare per cui è causa sia stato già oggetto di procedimenti giudiziari che hanno visto coinvolto l'odierno convenuto, . Controparte_1
Nel dettaglio, parte attrice ha prodotto: 1) la sentenza n. 3745/2005 del Tribunale di
Napoli, relativa al giudizio (RG.3484/97) promosso dal genitore dell'odierno pagina7 di 17 opposto, sig. , con la quale è stata rigettata la domanda di Parte_2 CP
usucapione dell'immobile - oggi individuato alla particella 284 (ex particella 38) – che era stata avanzata ai danni di , (dante causa del sig. Persona_4 Per_11
, dal quale l'odierno opponente ha successivamente acquistato il cespite de
[...]
quo); 2) la sentenza n. 3433/12 della Corte di Appello di Napoli, con la quale è stato rigettato l'appello proposto, avverso la sopradetta sentenza, dagli eredi (tra cui l'odierno opposto) del sig. , nelle more deceduto, ed al cui Parte_2
giudizio partecipava quale interventore il sig. (dante causa Persona_1
dell'odierno attore); 3) la sentenza n. 15257/2017 emessa in data 22.2.2017 dalla
Corte di Cassazione, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dall'odierno opposto, avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Napoli, con conseguente definitiva conferma del decisum di primo grado.
È stata, inoltre, prodotta la sentenza n. 1835/2017 del Tribunale di Napoli, emessa in data 10.2.2017, nel giudizio (RG 24808/2013) promosso dal sig. ai Persona_1
danni dell'odierno opposto, con cui veniva accertata l'occupazione senza titolo
“dell'appezzamento di terreno sito in Pozzuoli alla via Circumvallazione Lago Contr Lucrino n. 4, individuato presso l di Napoli alla partita 6780, foglio n. 48, particella 38”, nonché respinta la domanda riconvenzionale proposta dallo stesso
, mercè la quale chiedeva il riconoscimento dell'avvenuto Controparte_1
acquisto per usucapione dello stesso cespite. Tale sentenza veniva, poi, messa in esecuzione ed eseguita in danno di esso , il quale veniva Controparte_1
successivamente costretto a lasciare l'immobile (cfr. doc H, verbale di sfratto allegato all'atto introduttivo).
Proprio alla luce delle articolate vicende processuali e dei vari avvicendamenti catastali, i quali hanno tutti interessato il bene controverso, è stato necessario disporsi consulenza tecnica d'ufficio, affinché venisse fornita dal CTU una puntuale descrizione del compendio immobiliare oggetto della impugnata sentenza (con relativa superficie in metri quadri, confini e dati catastali passati ed attuali), nonché di quello che ha formato oggetto delle citate sentenze della Corte di Cassazione n.
pagina8 di 17 15257/2017 e del Tribunale di Napoli n. 1835/2017, ciò al fine precipuo di accertare se i citati giudizi abbiano avuto tutti ad oggetto il medesimo bene.
A tale scopo è, dunque, necessario riportare testualmente quanto concluso dal CTU, ing. , il quale ha così descritto il cespite per cui è causa: “Il Persona_8
compendio immobiliare oggetto della sentenza – oggi impugnata – n. 7389/2021 emessa dal Tribunale di Napoli è ubicato nel Comune di Pozzuoli (prov. NA) alla Via
Intorno al Lago Lucrino n.
4. Lo stesso comprende un piccolo fabbricato ad un piano fuori terra ed alcuni limitrofi terreni pertinenziali, facenti parte di un antico insediamento di natura rurale, già composto da una piccola costruzione ed appezzamenti annessi alla medesima. La costruzione originaria è documentata da una mappa catastale del 1955. Negli anni a venire, ma sempre anticamente, la stessa
è stata ampliata sui terreni pertinenziali, diventando un'abitazione composta da tre vani e bagno.”
Il CTU ha poi specificato che: “La costruzione originaria era censita al Catasto
Terreni come fabbricato rurale ed era identificata dall'antica particella 39 del foglio
48 dell'estensione di 80 mq circa”, mentre: “I terreni pertinenziali ed i manufatti in ampliamento ricadevano: sull'antica intera particella 38 del foglio 48 del Catasto
Terreni, estesa circa 480 mq” e “su una porzione di 125 mq circa dell'antica particella 67 del medesimo foglio 48 del Catasto Terreni.
L'ausiliario incaricato ha individuato un “legame funzionale” tra la particella 39
(“costruzione originaria”), la particella 38 (“originari terreni su cui poi è stato edificato il bagno in ampliamento”) e la porzione di circa 125 mq della particella 67
(“altri attigui terreni su cui poi è stato poi edificato il vano-cucina in ampliamento”)
Ciò risulta documentato da un atto di compravendita del 1966 corredato di grafico esplicativo.
Nel rispondere al quesito demandatogli, il CTU ha, poi, chiarito che “La sentenza impugnata allude specificamente alla particella 39 e, più genericamente, a 526 mq di terreni circostanti (invero calcolati in eccesso rispetto a quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio)” , aggiungendo che “Per effetto di successive e variegate
pagina9 di 17 vicissitudini catastali, le anzidette antiche particelle 38, 39 e 67 sono state soppresse
e le consistenze d'interesse – fabbricato/abitazione e terreni – sono confluite in una nuova unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Pozzuoli come
“foglio 48 particella 284” senza subalterno, associata alla particella 284 del foglio
48 del Catasto Terreni divenuta “ente urbano”.
Orbene, è il caso di evidenziare come il consulente abbia, subito dopo, osservato che la nuova unità immobiliare inserita al Catasto Fabbricati - “funzionalmente unica” come già il preesistente insediamento rurale - “è stata costituita in CP_3
nell'anno 1998” e che “ già esisteva quando è stato promosso il giudizio sfociato nella sentenza impugnata” , evidenziando che “Le consistenze in parola coincidono, in gran parte, con quelle menzionate nella domanda sfociata nella sentenza impugnata (dalla domanda sono stati invero esclusi il bagno dell'abitazione ed i terreni pertinenziali fisicamente ricadenti sulla ex particella 38, ma facenti funzionalmente parte dell'unico compendio esistente in loco da decine di anni)”
Ciò detto, si rileva che, in ragione di quanto emerso dall'espletata indagine peritale, detta unità risulta di fatto interamente coincidere con il compendio immobiliare che ha formato oggetto della impugnata sentenza, nonché della sentenza della Corte di
Cassazione n. 15257/2017 e della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1835/2017.
Come osservato dal CTU, che testualmente si cita, ed alla cui relazione integralmente si rimanda, depongono in tal senso, tre circostanze:
1) “L'unicità funzionale. Fattivamente confermata allorquando – nel 1998 – è stata implementata la pratica catastale finalizzata al censimento del tutto al Catasto
Fabbricati. La pratica in oggetto è stata invero implementata dallo stesso soggetto che poco prima, nel 1997, aveva promosso il giudizio di usucapione conclusosi con la sentenza della Suprema Corte, avente ad oggetto un terreno censito come particella 38 ed un fabbricato annesso o insistente sullo stesso (quest'ultimo non meglio identificato catastalmente).”
2) “L'atto di appello in II° grado proposto nel 2005 dagli eredi dell'istante in I° grado, tra cui il figlio ed odierno convenuto . Nell'atto di CP CP
pagina10 di 17 appello è citato testualmente un <appartamento di tre vani e servizi>, ovverosia una consistenza uguale a quella dell'abitazione scaturita dall'antico ampliamento dell'originaria costruzione censita come particella 39 sui terreni limitrofi ricadenti per intero sulla particella 38 e in parte sulla particella 67. Nell'atto di appello sono stati precisati meglio gli estremi catastali degli immobili oggetto della domanda di usucapione ed oltre ai terreni identificati dalla particella nel frattempo derivata dalla
38 è stato specificamente menzionato un fabbricato identificato come particella 39
(per la quale, peraltro, veniva segnalato un errore d'intestazione catastale). La domanda di appello è stata successivamente trascritta, riportando sia la particella nel frattempo derivata dalla 38 che la particella 39.”;
3) “Le risultanze del giudizio sfociato nella sentenza n° 1835/2017, promosso – tra gli altri – contro l'odierno convenuto . Nel corso di tale giudizio Controparte_1
è stata disposta una Consulenza Tecnica di Ufficio. L'Ausiliare dell'epoca ha descritto e rappresentato – metricamente e fotograficamente – l'intera nuova unità immobiliare (fabbricato/abitazione e terreni) inserita nel 1998 al Catasto Fabbricati.
La sagoma e la consistenza del fabbricato e del terreno coincidono, esattamente, con quelle riprodotte nella planimetria catastale depositata in banca-dati nel 1998.”
Appare, dunque, evidente che nella impugnata sentenza, l'allora Giudicante, incorrendo in una svista o per mancanza di allegazione di idonea documentazione, non ebbe contezza dell'effettiva consistenza del bene in lite, della sua effettiva titolarità, né degli avvicendamenti catastali occorsi nel tempo. Di ciò se ne ha dimostrazione, allorché il magistrato, riferendosi ad una ordinanza prodotta in giudizio dagli allora convenuti, i AN , (nella fattispecie, Controparte_1
l'ordinanza n. 3/2020 resa dal Tribunale di Napoli GDE nell'ambito del procedimento esecutivo RGE 28993/2019, per l'esecuzione della già citata sentenza n. 1835/2017), ebbe così a scrivere: “è assolutamente inconferente la sentenza e la relativa ordinanza prodotta dai convenuti, in quanto riguardano un giudizio di accertamento di occupazione sine titulo, di beni completamente diversi da quelli oggetto di causa, ovvero la p.lla 38, fg.48 e la p.lla 256.”
pagina11 di 17 Orbene, sulla premessa che risulta provato che l'unità immobiliare censita nel 1998 al
Catasto fabbricati (comprendente il fabbricato/abitazione ed i terreni pertinenziali) è oggi in proprietà dell'odierno opponente, , per averlo acquistato dal Parte_1
sig. – mercè atto di compravendita per Notaio Persona_1 Persona_10
del 30.4.2021, n. rep. 43367, raccolta 14773, regolarmente trascritto (cfr. documentazione in atti) - deve, a lume delle argomentazioni fin qui svolte, ritenersi fondata la presente opposizione, in quanto il giudicato di cui alla impugnata sentenza risulta essere incompatibile con il diritto di proprietà vantato dall'attore sul bene oggetto della controversia, quale litisconsorte necessario pretermesso o comunque titolare di un diritto autonomo. Si precisa, anche, che il giudizio fu iscritto a ruolo nel
2016 e che neppure il dante causa dell'odierno opponente, all'epoca ancora proprietario, venne citato in giudizio. Persona_1
In considerazione di quanto sopra, il giudicato scaturito dalla impugnata sentenza n.7389/2021 del Tribunale di Napoli, va dichiarato privo di efficacia nei confronti dell'odierno opponente ex art 404 comma 1° c.p.c., fermo lo spiegarsi di ogni altro effetto, in quanto compatibile con il precitato diritto, nei punti in cui la sentenza impugnata ha regolato ulteriori rapporti tra le parti originarie del giudizio. Si rammenta, in proposito, che l'accoglimento dell'opposizione di terzo non vale a privare di validità ed efficacia il giudicato formatosi tra le parti originarie, se non nei limiti in cui il diritto dell'opponente risulti incompatibile con quello riconosciuto nella sentenza impugnata con l'opposizione. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 34540 del
11/12/2023).
Quanto alla fase rescissoria del presente giudizio, relativamente alla eccezione di giudicato sollevata da parte opponente ed alla sua richiesta di vedere rigettata la domanda di usucapione promossa dal sig. , con conseguente Controparte_1
accertamento del diritto vantato dal deve qui ancora rammentarsi quanto Pt_1
sopra già esplicitato, circa il fatto che le risultanze peritali hanno confermato che l'oggetto del giudizio sfociato nella sentenza oggi impugnata è costituito dall'insieme del fabbricato/abitazione composto da 3 vani e bagno, nonché dai terreni pertinenziali pagina12 di 17 (attuale particella 284), e che a tale unicum si riferisce sia l'oggetto del giudizio confluito nella sentenza n° 1835/2017 (avente ad oggetto la occupazione senza titolo), sia la pregressa lite per il riconoscimento dell'intervenuta usucapione, promossa nell'anno 1997 dal genitore dell'odierno opposto, perseguito dal medesimo,
e definitivamente conclusa, come già detto, con la sentenza della Suprema Corte.
Orbene, si segnala che già la citata sentenza n. 1835/2017 - relativa al giudizio promosso dal avverso l'odierno opponente ed avente ad oggetto Persona_1
l'occupazione senza titolo dell'immobile in questione - ha dichiarato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di usucapione proposta da
[...]
, in quanto essa risultava precedentemente proposta dallo stesso in altro CP
giudizio, ossia in quello originato dalla domanda giudiziale del padre (rigettata in primo e secondo grado, e conclusosi con la citata sentenza della Corte di Cassazione
n. 15257/2017); ciò sul presupposto che l'odierno opponente, nel proseguire il giudizio attivato dal di lui padre, , aveva proposto la Parte_2
domanda di usucapione, oltre che nella qualità di erede, anche in proprio.
Giova, per chiarezza, anche al fine di operare una sintetica cronistoria, riportare uno stralcio delle motivazioni relative alla citata sentenza n.1835/2017:
“Le argomentazioni poste alla base della domanda riconvenzionale di usucapione formulata da non possono trovare ingresso nel presente Controparte_1
giudizio. Ed invero la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto è inammissibile in quanto già proposta dai convenuti in un precedente giudizio. In particolare, con atto di citazione notificato il 3 marzo 1997, il sig.
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la sig.ra Parte_2
– nel frattempo divenuta nuova proprietaria degli immobili – Persona_4
affinché venisse dichiarata, in suo favore, l'esclusiva e piena proprietà, sia del fondo che del fabbricato, “per avvenuta usucapione”. Con sentenza n. 3754/2005, resa il
30 marzo 2005 e pubblicata il successivo 5 aprile, il Tribunale adito, dopo aver accertato che, nella fattispecie concreta, non sussistevano i presupposti dell'acquisto per usucapione, dal momento che il godimento dei beni da parte dell'attore era
pagina13 di 17 consistito “in una mera detenzione” , che non integrava “gli estremi del possesso ad usucapionem” in quanto avvenuta unicamente per “tolleranza” da parte del legittimo proprietario, rigettava la domanda formulata dall'attore. Avverso detta pronuncia proponevano appello, con atto notificato il 2/11/2005, i sigg. Pt_4
e , in proprio ed in qualità di eredi di. Pt_5 Controparte_1 Parte_2
, nelle more deceduto;
il 26/5/2009 interveniva, poi, in giudizio l'odierno
[...]
attore ( ndr. ) rappresentando di aver acquistato - nel frattempo - i Persona_1
beni controversi ed aderendo alle conclusioni già rassegnate dalla sua dante causa.
Con sentenza n. 3433/2012, resa il 12 ottobre 2012 e depositata il successivo 25 ottobre, la Corte d'appello di Napoli, definitivamente pronunciando sul gravame proposto, rigettava integralmente l'appello, confermando così il decisum di primo grado. Appare pertanto incontrovertibile la identicità delle domande atteso che parte convenuta nel presente giudizio nel proporre appello avverso la sentenza n. 3754/05 del Tribunale di Napoli chiedeva dichiarare per avvenuta usucapione, la esclusiva e piena proprietà del compianto sig. , dell'immobile …e Parte_2
dichiarare, comunque, la esclusiva e piena proprietà, del medesimo immobile degli odierni appellanti e anche nella loro Parte_6 Controparte_1
qualità di eredi del sig. e in ogni caso per averlo acquisito in Parte_2
proprio anche per diritto successorio;
invero l'uso della congiunzione “anche” rende evidente che la domanda di usucapione sia già stata formulata anche “in proprio” di tal chè tale domanda non poteva essere riproposta nel presente giudizio
a seguito del suo rigetto in appello”.
Conformemente a quanto sopra considerato, si ritiene, anche in questa sede, che, avendo l'odierno opposto agito anche in proprio nel sopracitato giudizio di appello, al fine di ottenere l'acquisto per usucapione della medesima unità immobiliare (a tal riguardo basti anche consultare l'Atto di appello, doc.
2 - allegato alla memoria ex art. 183 6° I termine) ed essendo, sulla questione, già intervenuta sentenza passata in giudicato ( la più volte citata sentenza n. 15257/2017 della Corte di Cassazione), risulta preclusa ogni ulteriore pronuncia al riguardo.
pagina14 di 17 In punto di diritto, si rammenta che nell'opposizione di terzo, la sentenza che accerti che il terzo opponente è titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza pronunciata "inter alias" non deve solo provvedere - ove il diritto del terzo prevalga, per ragioni di diritto sostanziale, su quello della parte vittoriosa nel primo giudizio - all'accoglimento, in ragione di detta prevalenza, dell'opposizione, dichiarando, con pronuncia rescindente, l'inefficacia nei confronti del terzo del giudicato formatosi tra le parti originarie, ma deve anche pronunciarsi, in sede rescissoria, sul merito della domanda proposta dal terzo, procedendo, secondo le ordinarie regole processuali, all'accertamento del reale modo d'essere del diritto che lo stesso ha azionato. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21641 del 23 agosto
2019).
Si rammenta, altresì, che il litisconsorte necessario pretermesso (come anche il terzo titolare di diritto autonomo e incompatibile, il falsamente rappresentato e il titolare di
"status" incompatibile con quello accertato tra altre parti), che ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ. è ammesso all'opposizione ordinaria avverso la sentenza resa in un giudizio "inter alios", può anche proporre una azione di accertamento autonoma della sua posizione (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 1238 del 23 gennaio 2015).
Atteso quanto sopra ed in accoglimento della domanda proposta dall'odierno opponente, viene, pertanto, accertata la proprietà in capo a del Parte_1
compendio immobiliare sito in Pozzuoli (NA) alla via Lucrino n. 4/6, individuato in
NCEU al foglio 48 particella 284 (ex particelle 38, 39 e 67), nonché dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti dell'impugnata sentenza n. 7389/2021 del Tribunale di
Napoli e, contestualmente, dichiarata inammissibile la domanda di usucapione formulata dall'odierno opposto.
Le spese di lite del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, in ragione del valore della controversia, € 260.001 a € 520.000 (tenuto conto del valore dell'immobile per come risultante dall'atto di acquisto di cui all' allegato pagina15 di 17 doc. c) dell' atto introduttivo) applicando i parametri medi a cui va applicata la maggiorazione del 30% - ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014 - introdotto dall'art. 1 del Decreto 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia – in quanto gli atti depositati dall'avvocato di parte opponente con modalità telematiche sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, essendo essi muniti di collegamenti ipertestuali.
Si accoglie, altresì, la richiesta di condanna per responsabilità ex art. 96, c.p.c., proposta dall'odierno opponente, avendo egli assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificare concretamente l'esistenza, sotto il profilo soggettivo, di una condotta da parte del soccombente,
, connotata, quantomeno, da colpa grave, per avere egli agito, Controparte_1
nel giudizio confluito nella sentenza impugnata, e per aver resistito, all'odierna opposizione, malgrado il giudicato scaturito dalla citata sentenza della Corte di cassazione n. 15257/2017. Si evidenzia, inoltre, che la part.lla n. 39 (indicata nella impugnata sentenza) è stata soppressa e sostituita dalla part.lla n. 284, costituita in già nell'anno 1998, dunque, ben prima della proposizione del giudizio CP_3
sfociato nella sentenza impugnata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita in considerazione del principio della ragione più fluida.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sull'opposizione ex art. 404 comma 1°, c.p.c. proposta da Pt_1
, avverso la sentenza n. 7389/2021 del Tribunale di Napoli, IV Sez. Civ.
[...]
Dott.ssa Ornella Baiocco, resa nel procedimento RG. 13169/2016, in data 21.8.2021 e pubblicata il 14.9.2021, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto dichiara la sentenza n. 7389/2021 del
Tribunale di Napoli, improduttiva di effetti nei confronti dell'opponente
, per le ragioni esposte in parte motiva;
Parte_1
- dichiara insussistente l'usucapione in capo all' opposto, , Controparte_1
pagina16 di 17 relativamente al fabbricato censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Pozzuoli, Foglio 48, particella 284, senza subalterno, per essere proprietario dello stesso l'opponente, ; Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che si liquidano in euro 98.00 per spese ed euro € 22.457,00 Parte_1
per compensi professionali, oltre maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014, oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge.
- accoglie la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, c.p.c., formulata dall'opponente e, per l'effetto condanna, in via equitativa,
[...]
alla liquidazione dei danni nella misura del 10% dei compensi CP
professionali pari ad euro 2245,70.
- pone le spese della CTU definitivamente a carico del . Controparte_1
Così deciso, in Napoli il 29.01.25
IL GIUDICE
DOTT.SSA VALENTINA VALLETTA
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