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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 01/10/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 737/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 737/2025 r.g. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avvocato ANTONELLA LEONE presso il cui Parte_1 studio in SCANDIANO, VIA MIGLIOLI, N. 2/A, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro
, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato GIUSEPPE CORVAJA presso il cui studio in MESSINA,
VIA E.L. PELLEGRINO, N. 111, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.9.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 26.2.2025, il sig. ha proposto opposizione Parte_1 all'atto di precetto di intimazione di pagamento della somma di euro 13.730,68 oltre interessi, fondato sul decreto ingiuntivo n. 425/2017 emesso dal Tribunale di Messina su ricorso di
. CP_1 Controparte_1
In particolare, l'attore ha assunto: 1) l'inesistenza della notifica del predetto decreto, in quanto effettuata presso un luogo non avente un collegamento con il medesimo;
2) la prescrizione del credito, in assenza di un atto interruttivo della prescrizione, stante l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c..
Sulla base di tali premesse, l'attore ha chiesto l'accoglimenti delle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 7 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, respinta ogni istanza, eccezione e deduzione
In via preliminare:
- Sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo azionato con la notifica dell'atto di precetto opposto nei confronti del sig. per le ragioni di cui in Parte_1 premessa;
- Qualora il creditore nelle more abbia intrapreso l'esecuzione, sospendere la procedura esecutiva eventualmente radicata.
In via preliminare e nel merito:
- rilevata la inesistenza della notifica effettuata al sig. in qualità di titolare della Parte_1 omonima ditta individuale, di fatto cessata in data 31.12.2013, ed in quanto tale insanabile ad ogni effetto di legge, conseguentemente,
- dichiarare l'inefficacia del provvedimento/decreto ingiuntivo n. 425/2017 del 13.03.2017 emesso dal Tribunale di Messina, in quanto non notificato nei termini di legge ed ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e conseguentemente,
- dichiarare il diritto azionato estinto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge e, pertanto, prescritto perché non azionato nei termini prescrizionali di legge e, conseguentemente,
- dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo l'atto di precetto impugnato per carenza assoluta del titolo azionato per tutte le motivazioni ut spiegate.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con distrazione e pagamento direttamente al predetto procuratore legale.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede, sin d'ora, l'ammissione di prove per testi sulle circostanze di cui in premessa con riserva di formulare i capitoli di prova preceduti dalle parole “vero che” e con riserva di indicare le generalità dei testi, nonché di chiedere l'ammissione a controprova sulle istanze istruttorie avversarie.
Ogni altra istanza, deduzione e produzione riservata all'esame della difesa avversaria”.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato le difese attoree, concludendo come segue: CP_1
“a) accertare, dichiarare e riconoscere l'infondatezza e l'inammissibilità della proposta opposizione, per le ragioni spiegate in narrativa;
b) conseguentemente e per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione, stante la sussistenza del credito ingiunto, divenuto definitivo, per le motivazioni indicate in narrativa;
pagina 3 di 7 c) in subordine, accertare, dichiarare e riconoscere la sussistenza del credito ingiunto e precettato, certo, liquido ed esigibile, nonché non prescritto;
d) con vittoria di spese e compensi di lite.
Salvo ogni altro diritto”.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
1) Sulla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Il decreto ingiuntivo azionato con il precetto qui opposto è stato notificato in data 11.4.2027 al sig. , titolare della omonima impresa individuale, cessata nell'anno 2013 (doc. 2 Parte_1 dell'atto di citazione), ex art. 140 c.p.c. presso la sede della predetta impresa (Villafranca Tirrena-
ME- via Sant'Antonio, n. 75).
Ciò posto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale, identificata con il nome ed il cognome del titolare, ha come destinatario la persona fisica dell'imprenditore stesso e va notificata a quest'ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex art. 138 ss.
c.p.c., tenendo presente che l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale per quanto riguarda la scelta del comune (residenza, dimora o domicilio), mentre, una volta individuato questo, è consentita la notifica in alternativa presso la casa di abitazione, la sede dell'impresa o l'ufficio dove è esercitata l'industria o il commercio (Cass. 12/03/2020, n. 7041;
Cass. 10/03/2000, n. 2814; Cass. 02/10/1996, n. 8603; Cass. 02/09/2015, n. 17499; Cass.
19/01/2005, n. 1092). E' perciò in riferimento all'articolo 138 c.c. e seguenti che va accertata la regolarità della notificazione all'imprenditore individuale.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo risulta notificato presso la sede della cessata omonima impresa individuale, invece che presso la residenza del sig. che, all'epoca della predetta Pt_1 notifica, era in Reggio Emilia, in via B. Direaeli, n. 15/1 (doc. 4 dell'atto di citazione). Secondo
l'attore tale notifica sarebbe inesistente, secondo il convenuto, invece, sarebbe valida ed efficace o, comunque, nulla e, quindi, sanabile.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14916 del 20.07.2016, hanno stabilito i criteri per determinare quando una notificazione possa reputarsi inesistente, affermando che “L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria pagina 4 di 7 della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente
e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”. Da tanto consegue che “Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.” (Cass. citata sopra).
A tali dettami si è conformata la successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. 02/10/2018, n.
23903 e Cass. 08/09/2022, n. 26511).
Da siffatto argomentare deriva che la presenza dei requisiti strutturali indicati dalla S.C. è sufficiente, da sola, ad integrare la fattispecie della notificazione, con la conseguenza che la notificazione effettuata in luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione integra una ipotesi di nullità, e non già di inesistenza, della notificazione medesima.
Da tanto consegue la nullità della notifica del decreto ingiuntivo azionato con il precetto qui opposto, e non già la sua inesistenza.
2) Sulla tutela azionabile
La distinzione tra nullità ed inesistenza della notifica di un titolo esecutivo ha rilevanza ai fini della individuazione del mezzo concesso al debitore per opporsi ad una notifica irregolare.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento granitico ha affermato che nei casi in cui venga dedotta (al di là delle espressioni concretamente utilizzate) la nullità della notifica del titolo esecutivo, il mezzo di tutela azionabile è l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., da proporsi, come ovvio, avanti il Giudice funzionalmente competente a decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo. In particolare, con l'ordinanza n. 29729 del 15/11/2019 la
Corte di Cassazione ha osservato che “[…] i vizi di notificazione del decreto ingiuntivo non pagina 5 di 7 possono essere dedotti con l'opposizione a precetto ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione
a decreto ingiuntivo (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25713 del 04/12/2014, Rv. 633681 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 8011 del 02/04/2009, Rv. 607885 - 01). Infatti, innanzi al giudice dell'esecuzione potrebbero dedursi vizi idonei a determinare la radicale inesistenza del titolo esecutivo, mentre ogni questione attinente alla sua validità o nullità deve essere decisa dal giudice funzionalmente compente”, affermando, quindi, in continuità con il precedente orientamento, il seguente principio di diritto: “La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé
l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto
- ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ. e, ricorrendone le condizioni, dell'art. 650 cod. proc. civ. - la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio".
Pertanto, e concludendo, non comportando la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo l'inesistenza del titolo, ogni questione relativa alla nullità o inefficacia del decreto avrebbe dovuto essere proposta davanti al giudice dell'opposizione al decreto, e non già con l'opposizione a precetto, che pertanto va dichiarata inammissibile.
Quanto precede assorbe la decisione sull'eccezione di prescrizione del credito in ragione della asserita inefficacia del decreto ex art. 644 c.p.c..
3) Sulle spese di lite
Stante la soccombenza dell'attore, le spese di lite vanno poste a carico del medesimo e liquidate nella misura indicata nel dispositivo, tenendo conto dei parametri minimi delle quattro fasi in cui si è articolato il processo, in ragione della non complessità delle questioni trattate e della limitata attività svolta, avuto riguardo alla durata del processo e all'assenza di attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre
[...] rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a.. pagina 6 di 7 Reggio Emilia, 1.10.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 737/2025 r.g. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avvocato ANTONELLA LEONE presso il cui Parte_1 studio in SCANDIANO, VIA MIGLIOLI, N. 2/A, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro
, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato GIUSEPPE CORVAJA presso il cui studio in MESSINA,
VIA E.L. PELLEGRINO, N. 111, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.9.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 26.2.2025, il sig. ha proposto opposizione Parte_1 all'atto di precetto di intimazione di pagamento della somma di euro 13.730,68 oltre interessi, fondato sul decreto ingiuntivo n. 425/2017 emesso dal Tribunale di Messina su ricorso di
. CP_1 Controparte_1
In particolare, l'attore ha assunto: 1) l'inesistenza della notifica del predetto decreto, in quanto effettuata presso un luogo non avente un collegamento con il medesimo;
2) la prescrizione del credito, in assenza di un atto interruttivo della prescrizione, stante l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c..
Sulla base di tali premesse, l'attore ha chiesto l'accoglimenti delle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 7 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, respinta ogni istanza, eccezione e deduzione
In via preliminare:
- Sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo azionato con la notifica dell'atto di precetto opposto nei confronti del sig. per le ragioni di cui in Parte_1 premessa;
- Qualora il creditore nelle more abbia intrapreso l'esecuzione, sospendere la procedura esecutiva eventualmente radicata.
In via preliminare e nel merito:
- rilevata la inesistenza della notifica effettuata al sig. in qualità di titolare della Parte_1 omonima ditta individuale, di fatto cessata in data 31.12.2013, ed in quanto tale insanabile ad ogni effetto di legge, conseguentemente,
- dichiarare l'inefficacia del provvedimento/decreto ingiuntivo n. 425/2017 del 13.03.2017 emesso dal Tribunale di Messina, in quanto non notificato nei termini di legge ed ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e conseguentemente,
- dichiarare il diritto azionato estinto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge e, pertanto, prescritto perché non azionato nei termini prescrizionali di legge e, conseguentemente,
- dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo l'atto di precetto impugnato per carenza assoluta del titolo azionato per tutte le motivazioni ut spiegate.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con distrazione e pagamento direttamente al predetto procuratore legale.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede, sin d'ora, l'ammissione di prove per testi sulle circostanze di cui in premessa con riserva di formulare i capitoli di prova preceduti dalle parole “vero che” e con riserva di indicare le generalità dei testi, nonché di chiedere l'ammissione a controprova sulle istanze istruttorie avversarie.
Ogni altra istanza, deduzione e produzione riservata all'esame della difesa avversaria”.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato le difese attoree, concludendo come segue: CP_1
“a) accertare, dichiarare e riconoscere l'infondatezza e l'inammissibilità della proposta opposizione, per le ragioni spiegate in narrativa;
b) conseguentemente e per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione, stante la sussistenza del credito ingiunto, divenuto definitivo, per le motivazioni indicate in narrativa;
pagina 3 di 7 c) in subordine, accertare, dichiarare e riconoscere la sussistenza del credito ingiunto e precettato, certo, liquido ed esigibile, nonché non prescritto;
d) con vittoria di spese e compensi di lite.
Salvo ogni altro diritto”.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
1) Sulla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Il decreto ingiuntivo azionato con il precetto qui opposto è stato notificato in data 11.4.2027 al sig. , titolare della omonima impresa individuale, cessata nell'anno 2013 (doc. 2 Parte_1 dell'atto di citazione), ex art. 140 c.p.c. presso la sede della predetta impresa (Villafranca Tirrena-
ME- via Sant'Antonio, n. 75).
Ciò posto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale, identificata con il nome ed il cognome del titolare, ha come destinatario la persona fisica dell'imprenditore stesso e va notificata a quest'ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex art. 138 ss.
c.p.c., tenendo presente che l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale per quanto riguarda la scelta del comune (residenza, dimora o domicilio), mentre, una volta individuato questo, è consentita la notifica in alternativa presso la casa di abitazione, la sede dell'impresa o l'ufficio dove è esercitata l'industria o il commercio (Cass. 12/03/2020, n. 7041;
Cass. 10/03/2000, n. 2814; Cass. 02/10/1996, n. 8603; Cass. 02/09/2015, n. 17499; Cass.
19/01/2005, n. 1092). E' perciò in riferimento all'articolo 138 c.c. e seguenti che va accertata la regolarità della notificazione all'imprenditore individuale.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo risulta notificato presso la sede della cessata omonima impresa individuale, invece che presso la residenza del sig. che, all'epoca della predetta Pt_1 notifica, era in Reggio Emilia, in via B. Direaeli, n. 15/1 (doc. 4 dell'atto di citazione). Secondo
l'attore tale notifica sarebbe inesistente, secondo il convenuto, invece, sarebbe valida ed efficace o, comunque, nulla e, quindi, sanabile.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14916 del 20.07.2016, hanno stabilito i criteri per determinare quando una notificazione possa reputarsi inesistente, affermando che “L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria pagina 4 di 7 della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente
e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”. Da tanto consegue che “Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.” (Cass. citata sopra).
A tali dettami si è conformata la successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. 02/10/2018, n.
23903 e Cass. 08/09/2022, n. 26511).
Da siffatto argomentare deriva che la presenza dei requisiti strutturali indicati dalla S.C. è sufficiente, da sola, ad integrare la fattispecie della notificazione, con la conseguenza che la notificazione effettuata in luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione integra una ipotesi di nullità, e non già di inesistenza, della notificazione medesima.
Da tanto consegue la nullità della notifica del decreto ingiuntivo azionato con il precetto qui opposto, e non già la sua inesistenza.
2) Sulla tutela azionabile
La distinzione tra nullità ed inesistenza della notifica di un titolo esecutivo ha rilevanza ai fini della individuazione del mezzo concesso al debitore per opporsi ad una notifica irregolare.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento granitico ha affermato che nei casi in cui venga dedotta (al di là delle espressioni concretamente utilizzate) la nullità della notifica del titolo esecutivo, il mezzo di tutela azionabile è l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., da proporsi, come ovvio, avanti il Giudice funzionalmente competente a decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo. In particolare, con l'ordinanza n. 29729 del 15/11/2019 la
Corte di Cassazione ha osservato che “[…] i vizi di notificazione del decreto ingiuntivo non pagina 5 di 7 possono essere dedotti con l'opposizione a precetto ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione
a decreto ingiuntivo (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25713 del 04/12/2014, Rv. 633681 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 8011 del 02/04/2009, Rv. 607885 - 01). Infatti, innanzi al giudice dell'esecuzione potrebbero dedursi vizi idonei a determinare la radicale inesistenza del titolo esecutivo, mentre ogni questione attinente alla sua validità o nullità deve essere decisa dal giudice funzionalmente compente”, affermando, quindi, in continuità con il precedente orientamento, il seguente principio di diritto: “La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé
l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto
- ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ. e, ricorrendone le condizioni, dell'art. 650 cod. proc. civ. - la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio".
Pertanto, e concludendo, non comportando la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo l'inesistenza del titolo, ogni questione relativa alla nullità o inefficacia del decreto avrebbe dovuto essere proposta davanti al giudice dell'opposizione al decreto, e non già con l'opposizione a precetto, che pertanto va dichiarata inammissibile.
Quanto precede assorbe la decisione sull'eccezione di prescrizione del credito in ragione della asserita inefficacia del decreto ex art. 644 c.p.c..
3) Sulle spese di lite
Stante la soccombenza dell'attore, le spese di lite vanno poste a carico del medesimo e liquidate nella misura indicata nel dispositivo, tenendo conto dei parametri minimi delle quattro fasi in cui si è articolato il processo, in ragione della non complessità delle questioni trattate e della limitata attività svolta, avuto riguardo alla durata del processo e all'assenza di attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre
[...] rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a.. pagina 6 di 7 Reggio Emilia, 1.10.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
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