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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/06/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel. est.
- Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 13.6.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 10285/2024 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv. Tiziana De Bastiani
Domicilio eletto: Genova via XX Settembre 31/3 B presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
( c.f. ) C.F._2
Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero .
1 avente ad oggetto ricorso ex art. 12 bis L. 898/1970
CONCLUSIONI:
la ricorrente: come all'udienza del 10.6.2025
Pubblico Ministero: come da parere depositato il 30.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente o la ex moglie ) allegava in Parte_1 estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere contratto matrimonio in data 14.4.1985, in Cagliari, con Controparte_1
- Di avere divorziato dal ( sentenza n. 8048/2023 del Tribunale di Milano, CP_1 definitiva in data 29.2.2024 )
- Che la sentenza di divorzio prevedeva il pagamento a suo favore, ed a carico del marito, di assegno divorzile dell'importo di euro 550, 00 mensili
- Di non essere passata a nuove nozze
- Che al momento del matrimonio il già lavorava alle dipendenze del Ministero CP_1 dell'Interno dipartimento di pubblica sicurezza
- Che alla cessazione del rapporto di lavoro il marito ha maturato tfs di importo pari ad euro 89.454, 77
- Che il rapporto di lavoro dell'ex marito è coinciso col matrimonio per 36 anni dal 14.4.1985 al 31.3.2022
- Che, pertanto, giusta la previsione dell'art. 12 bis L. 898/1970 dovrà CP_1 corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di euro 33.898, 64
Con vittoria delle spese
All'udienza del 18.2.2025 non compariva e il giudice delegato, verificata la CP_1 regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia
CP_ Acquisite informazioni presso l Il ricorrente precisava le conclusioni all'udienza del 18.2.2025.
O S S E R V A
Come noto, ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/1970 il coniuge divorziato che non sia passato a nuove nozze e sia titolare dell'assegno divorzile ha diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;
tale percentuale è pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
2 Nel caso di specie il divorzio tra le parti è stato pronunciato con sentenza 8048/2023 del
Tribunale di Milano, depositata in data 16.10.2023, passata in giudicato, che attribuisce alla il diritto alla percezione di assegno divorzile ( cfr. doc. 1 – sentenza e Pt_1 certificazione attestante il passaggio in giudicato ); la risulta libera di stato ( cfr. Pt_1 certificato di stato libero – doc. 2 ). CP_ Le informazioni acquisite presso hanno poi consentito di accertare che:
- Il rapporto di lavoro del cessato il 31.3.2022 CP_1
- La durata è stata ai fini del TFS pari ad anni 42 dei quali 39 anni mesi 2 e gg. 21 di servizio effettivo e anni due e mesi 9 di riscatto
- L'importo netto maturato corrisponde ad euro 89.454, 77
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14.4.1985 ed il matrimonio è cessato in data
16.10.2023 ( cfr. atto di matrimonio doc. 6 ).
La ricorrente ha pertanto dimostrato i fatti costitutivi del diritto a percepire quota dell'indennità di fine rapporto dell'ex coniuge ( parziale coincidenza temporale tra matrimonio e rapporto di lavoro;
titolarità di assegno divorzile;
mancato passaggio a nuove nozze ).
Si tratta ora di procedere alla quantificazione del diritto.
Dagli atti di causa risulta che alla data di celebrazione del matrimonio, 14.4.1985 il rapporto di lavoro del era già in essere ed è cessato, prima della pronuncia di CP_1 divorzio, in data 31.3.2022.
La coincidenza temporale tra matrimonio e rapporto di lavoro va quindi dal 14.4.1985 al
31.3.2022 per una complessiva durata di 36 anni mesi undici e giorni 16 da arrotondarsi a 37 anni in applicazione del criterio previso, ai fini del calcolo del TFS, dall'art. 2120 comma primo c.c. in forza del quale si computano come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 17 giorni.
Il tfs è stato calcolato, comprensivamente del periodo di riscatto, per anni 42
L'importo di TFS dovuto in relazione al periodo in cui il rapporto di lavoro è coinciso temporalmente col matrimonio è pertanto pari ad euro 89.454, 77: 42 = 2.129, 87 x 37 =
78.805, 39
La quota di spettanza della ricorrente coincide col 40% di tale importo e, dunque, con la somma di euro 31.522, 15
Poiché, come risulta dalle informazioni trasmesse da , ha interamente CP_2 CP_1 percepito il TFS, sia pure autorizzandone il pagamento a soggetto cessionario del credito, dopo l'introduzione del giudizio di divorzio, la moglie, secondo consolidato orientamento
3 giurisprudenziale ( cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 17154/2023 ) ha diritto a percepire per intero la quota di propria spettanza.
Sebbene rimasto contumace, è tecnicamente soccombente essendo stata accolta CP_1 la domanda proposta dalla ricorrente nei suoi confronti;
la , del resto, prima di Pt_1 introdurre il presente giudizio aveva richiesto il pagamento della quota di propria spettanza a mezzo di lettera raccomandata ( doc. 7 ) ed è stata costretta ad agire giudizialmente per ottenere il riconoscimento del proprio diritto. Ne consegue la condanna alle spese del
Liquidazione come da dispositivo. CP_1
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
ACCERTATO il diritto di a percepire percentuale della indennità di fine Parte_1 rapporto di ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 bis L. 898/1970 Controparte_1
CONDANNA a pagare a la complessiva somma di euro Controparte_1 Parte_1 31.522, 15 con interessi in misura legale dall'1.4.2023 al saldo.
CONDANNA a rifondere a le spese del presente procedimento Controparte_1 Parte_1 che liquida in complessivi euro 4.150, 00 oltre 15% spese generali, iva ( se dovuta ) e cpa.
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 13.6.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Giovanni Maddaleni.
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