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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1024/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1024/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANDOMENICO GAETANO, elettivamente domiciliato in VIA ROSSELLI 11 CENTO presso il difensore avv. GIANDOMENICO GAETANO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABBRI Controparte_1 P.IVA_1
DAVIDE, elettivamente domiciliato in Finale Emilia (MO), Via Saffi n. 1, presso il difensore avv. FABBRI DAVIDE
APPELLATA
In punto a: appello, opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento somme.
CONCLUSIONI
Parte appellante:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Modena, quale giudice di secondo grado, contrariis reiectis, ogni avversa eccezione, istanza e domanda disattese, accogliere l'appello e in riforma della sentenza n. 42/2023 del 04.08.2023, pubblicata il 04.08.2023, del Giudice di Pace di Finale Emilia:
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di
Finale Emilia a favore del Giudice di Pace di Bologna, revocare il decreto ingiuntivo opposto e assegnare temine all'interessato per la riassunzione del giudizio ex artt. 44 e 50 c.p.c.; In via preliminare di merito: accertare e dichiarare la nullità della testimonianza resa dal sig.
, essendo persona incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c, e, per l'effetto, Tes_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto il credito azionato è infondato in fatto e in diritto e/o, comunque, non provato per difetto di prova;
pagina 1 di 9 Nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare la nullità della testimonianza resa dal sig. , essendo Tes_1 persona incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c;
- in ogni caso, previo ogni opportuno accertamento, anche in merito alla non attendibilità della testimonianza resa dal sig. , revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto il Tes_1 credito azionato è infondato in fatto e in diritto e/o, comunque, non provato per difetto di prova, anche ed eventualmente per difetto di legittimazione passiva e/o carenza del diritto fatto valere in giudizio e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'appellante nulla deve all'appellata in relazione ai fatti e ai titoli oggetto di causa, rigettando l'avversa richiesta di pagamento;
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate nel merito in via principale, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ridurre il quantum debeatur dall'appellante all'appellata, in ragione di quanto risulterà provato e dovuto;
In ogni caso:
-. per l'effetto dell'accoglimento delle eccezioni e/o delle domande formulate, riformare la sentenza gravata e revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
-. rigettare le avverse eccezioni e deduzioni in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, in quanto non provate;
-. con vittoria di spese e compensi d'avvocato, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1bis, D.M. 55/2014, oltre il rimborso forfettario per spese generali al 15% oltre IVA e
CPA, come per legge, di entrambi i gradi di giudizio;
-. con richiesta di restituzione della somma pagata medio tempore dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado”.
Parte appellata:
“-Contrariis reiectis;
-voglia l'Ill.mo Tribunale adìto: confermare integralmente la sentenza n. 42/2023 emessa dal Giudice di Pace di Finale Emilia in data 04.08.2023 e, per l'effetto, rigettare integralmente l'appello proposto ex adverso;
-condannare G.P. di OG , ex art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno in favore della Parte_1
Controparte_1
-In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.
-In via istruttoria:
-si domanda l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'odierno attore opponente sui capitoli di prova da 1 a 9 e prova per testi del Sig. , residente in [...]
Enrico Mattei n. 130 su tutti i capitoli di prova. Tutti i capitoli di prova si intendono preceduti dalla locuzione “vero che”: 1) nel 2019 la ditta individuale G.P. d OG RL commissionava alla Controparte_1 la fornitura di prodotti per agricoltura, tra cui mais e fitosanitari;
[...]
2) nel 2019 il Sig. prestava servizi in favore dei terreni della G.P. di Tes_1 [...]
siti in Crevalcore (BO), Via Provane;
Parte_1
3) il Sig. , su espresso incarico e per conto della G.P. di , Tes_1 Parte_1 nell'aprile 2019 ritirava due forniture di prodotti dalla Controparte_1
4) il mais ed i prodotti fitosanitari forniti dalla nel 2019 venivano Controparte_1 utilizzati dal Sig. per lavorazioni ed interventi nei terreni della G.P. di Tes_1 Parte_1 siti in Crevalcore (BO), Via Provane;
pagina 2 di 9 5) nel 2019 nei campi di proprietà della G.P. di siti in Crevalcore (BO), Via Parte_1
Provane veniva seminato del mais;
6) le trinciature di mais ottenute nel 2019 presso i terreni dalla G.P. di Parte_1 venivano consegnate presso il Biodigestore Fri El di Crevalcore (BO);
7) in data 14.04.2021 il Sig. contattava via Whatsapp il Sig. al Parte_1 Tes_1 fine di domandargli il riepilogo delle spese sostenute per gli interventi presso i propri terreni in
Crevalcore (BO), Via Provane;
8) il numero di utenza mobile 338 7402954 di cui alle conversazioni Whatsapp del 14.04.2021
(cfr doc. 6) è riconducibile all'utente Sig. ; Parte_1
9) riconosce la corrispondenza Whatsapp di cui al documento n. 6 che si rammostra;
10) conferma la provenienza della dichiarazione di cui al documento n. 2 che si rammostra.
Si domanda altresì, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'ammissione dell'ordine di esibizione rivolto alla ditta individuale G.P. di OG RL, concernente tutte le fatture di acquisto di sementi relative all'anno 2019”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.06.2022, la otteneva dal Giudice di Controparte_1
Pace di Finale Emilia il decreto ingiuntivo n. 108/2022 per l'importo di € 2.308,76, oltre interessi e spese legali, nei confronti del sig. , in proprio e quale titolare della ditta Parte_1
individuale G.P. di OG RL, in relazione a due fatture (n. 1042/2019 del 29.04.2019 e n.
1348/2019 del 06.05.2019) rimaste insolute.
Il sig. proponeva opposizione avverso il predetto decreto, chiedendone la revoca per nullità Pt_1
e/o infondatezza del credito azionato, previa declaratoria di incompetenza territoriale a favore del
Giudice di Pace di Bologna.
Si costituiva la società opposta contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione nonché la conferma del decreto ingiuntivo.
All'esito dell'istruttoria, consistita nell'escussione di testimoni e nell'interrogatorio formale dell'opponente, con sentenza n. 42/2023 del 04.08.2023 il Giudice di Pace di Finale Emilia rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza il sig. proponeva appello con atto di citazione notificato alla Pt_1
deducendo tre motivi: 1) errato rigetto dell'eccezione di incompetenza Controparte_1
territoriale; 2) erroneo rigetto dell'eccezione di incapacità a testimoniare del sig. ed Tes_1
erroneo rigetto implicito dell'eccezione di nullità della sua testimonianza;
3) erroneo rigetto dell'opposizione per infondatezza del credito azionato e mancata prova dello stesso.
pagina 3 di 9 Si costituiva la società appellata contestando integralmente i motivi di appello e chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata, oltre alla condanna dell'appellante ex art. 96
c.p.c. All'udienza del 12 giugno 2024, il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato la data del 4 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa. L'udienza è stata successivamente sostituita, in data 16 gennaio 2025, con il deposito di note scritte.
1. Sul primo motivo di appello relativo all'incompetenza territoriale
Il primo motivo di appello, con cui l'appellante contesta la competenza territoriale del Giudice di
Pace di Finale Emilia in favore del Giudice di Pace di Bologna, è infondato e deve essere respinto. L'appellante sostiene che, in assenza di un titolo contrattuale sottoscritto tra le parti che preveda il pagamento al domicilio del creditore, non potrebbe trovare applicazione il foro del creditore ex art. 20 c.p.c. e 1182 c.c., essendo il credito azionato fondato unicamente su fatture commerciali.
Tale assunto non può essere condiviso. Come correttamente rilevato dal primo giudice, il credito azionato dalla risulta certo, liquido ed esigibile sulla base delle fatture Controparte_1
emesse ed inoltrate in via elettronica, come attestato dalla documentazione in atti.
Le fatture n. 1042/2019 del 29.04.2019 e n. 1348/2019 del 06.05.2019, prodotte dalla società appellata, indicano in modo specifico e determinato l'ammontare del credito (rispettivamente €
1.454,12 ed € 849,64), senza necessità di ulteriori accertamenti o determinazioni.
La liquidità del credito, ai fini della competenza territoriale, deve essere valutata con riferimento alla domanda proposta dall'attore e alla situazione esistente al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, il Giudice di Pace di Finale Emilia ha correttamente emesso il decreto ingiuntivo n. 108/2022, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., tra cui la liquidità del credito azionato. La circostanza che il credito sia documentato da fatture commerciali, anziché da un contratto scritto, non esclude l'applicabilità del foro del creditore, essendo sufficiente che il credito sia determinato nel suo ammontare, come nel caso di specie.
Le fatture prodotte, non tempestivamente contestate prima dell'instaurazione del giudizio monitorio, costituiscono prova idonea della liquidità ed esigibilità del credito.
pagina 4 di 9 Peraltro, nel caso in esame, il carattere liquido del credito è stato accertato dalla medesima A.G., quando ha concesso il decreto ingiuntivo, che può essere pronunciato solo in favore del creditore di una somma liquida di denaro (art. 633 c.p.c.).
Deve pertanto confermarsi la competenza territoriale del Giudice di Pace di Finale Emilia quale foro del creditore, essendo la società appellata ivi stabilita, con conseguente rigetto del primo motivo di appello
2. Sul secondo motivo di appello relativo all'incapacità a testimoniare e alla nullità della testimonianza del sig. Tes_1
Il secondo motivo di appello, con cui l'appellante contesta sia l'erroneo rigetto dell'eccezione di incapacità a testimoniare del sig. sia l'erroneo rigetto implicito dell'eccezione di nullità Tes_1
della sua testimonianza, è infondato e deve essere respinto.
L'appellante deduce che il sig. sarebbe stato incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c. in Tes_1
quanto portatore di un duplice interesse nella causa: da un lato, per i rapporti commerciali intrattenuti con l'appellata dalla quale si rifornisce abitualmente di Controparte_1
materiali per l'agricoltura; dall'altro, per il fatto che, in assenza di un incarico da parte dell'appellante, il sig. potrebbe essere il reale legittimato passivo della pretesa creditoria, Tes_1
avendo egli stesso ordinato e ritirato la merce oggetto delle fatture azionate.
Tale assunto non può essere condiviso in quanto l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare deve avere natura giuridica, non di mero fatto, e deve essere tale da poter legittimare la partecipazione del teste al giudizio. Nel caso di specie, il fatto che il sig. intrattenga Tes_1
rapporti commerciali con l'appellata costituisce un interesse di mero fatto, inidoneo a determinare l'incapacità a testimoniare. Né può ritenersi che il teste sia portatore di un interesse giuridico alla causa per il solo fatto di aver materialmente ritirato la merce, circostanza questa che non lo rende automaticamente parte del rapporto obbligatorio intercorso tra l'appellante e l'appellata.
Non risulta che l'appellante abbia mai agito nei confronti del sig. né in sede civile né in Tes_1
sede penale, per contestare il suo operato quale asserito falsus procurator o per denunciare una presunta falsa testimonianza. Tale circostanza conferma l'assenza di un reale interesse giuridico del teste nella causa.
Quanto all'eccezione di nullità della testimonianza, tale eccezione presuppone la sussistenza dell'incapacità a testimoniare, che come sopra evidenziato non ricorre nel caso di specie.
pagina 5 di 9 Peraltro, anche a voler prescindere dalla questione dell'incapacità, il giudice di primo grado ha correttamente valutato l'attendibilità della testimonianza del sig. la quale trova riscontro Tes_1
nella documentazione in atti (v. conversazione Whatsapp del 14.04.2021 tra l'appellante e il teste, in cui si fa riferimento al credito vantato dalla . Controparte_1
In definitiva, l'appellante non ha fornito elementi idonei a dimostrare la non attendibilità della testimonianza del sig. limitandosi a dedurre circostanze (quali i rapporti commerciali Tes_1
con l'appellata e l'asserita assenza di un incarico da parte dell'appellante) che, come sopra evidenziato, non sono idonee a inficiare la capacità a testimoniare né l'attendibilità della deposizione.
3. Sul terzo motivo di appello relativo all'infondatezza del credito azionato
Il terzo motivo di appello, con cui l'appellante contesta l'erroneo rigetto dell'opposizione per asserita infondatezza del credito azionato e mancata prova dello stesso, è infondato e deve essere respinto.
3.1. L'appellante sostiene che la non avrebbe fornito adeguata prova del Controparte_1
proprio credito, essendo le fatture prodotte (n. 1042/2019 del 29.04.2019 e n. 1348/2019 del
06.05.2019) inidonee a costituire prova in assenza di ulteriore documentazione, ed essendo la testimonianza del sig. unico teste escusso dalla società appellata, generica e Tes_1
indeterminata quanto ai beni oggetto di fornitura.
Tale assunto non può essere condiviso. Come correttamente rilevato dal primo giudice, la società appellata ha fornito adeguata prova del proprio credito sia documentale che testimoniale.
Sotto il profilo documentale, risultano prodotte le fatture n. 1042/2019 del 29.04.2019 e n.
1348/2019 del 06.05.2019, regolarmente emesse ed inviate tramite il Sistema di Interscambio
(SDI), come attestato dalla documentazione in atti (doc. 7 fascicolo primo grado).
Tali fatture, pur non costituendo prova piena del credito, rappresentano un importante elemento indiziario, soprattutto in considerazione del fatto che l'appellante non ha mai contestato il loro ricevimento né il loro contenuto prima dell'instaurazione del giudizio monitorio, nonostante i ripetuti solleciti di pagamento inviati dalla società appellata (doc. 8 fascicolo primo grado).
Peraltro su tale aspetto la Corte di Cassazione con la recente sentenza 3581/2024 si è espressa pronunciando il seguente principio di diritto: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente pagina 6 di 9 contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”.
Di particolare rilievo è poi la conversazione Whatsapp intercorsa tra l'appellante e il sig. Tes_1
in data 14.04.2021 (doc. 6 fascicolo primo grado), nella quale lo stesso sig. scriveva Pt_1
testualmente "ciao avrei bisogno di quel conteggio perché giustamente vuol essere CP_1
saldato".
Tale messaggio costituisce un implicito riconoscimento dell'esistenza del debito da parte dell'appellante, che non solo dimostra di conoscere il proprio rapporto con la Controparte_1
ma ne riconosce anche, seppure indirettamente, la legittimità della pretesa creditoria.
[...]
La conversazione faceva chiaramente riferimento al 2019, poiché le fatture relative agli altri anni risultavano tutte regolarmente pagate.
3.2. Il gravame non è meritevole di accoglimento neppure con riferimento alla doglianza relativa all'assenza del prezziario in quanto l'appellante non ha mai contestato specificamente gli importi indicati nelle fatture prima del giudizio di opposizione, come dimostrato dalla mancata risposta alle raccomandate di sollecito e alla costituzione in mora.
Inoltre, l'appellante, quale imprenditore agricolo che intratteneva rapporti commerciali con la era certamente a conoscenza dei prezzi praticati dall'appellata, tanto che Controparte_1
in precedenza aveva regolarmente saldato altre forniture senza mai contestare i prezzi applicati.
3.3. Quanto alla prova testimoniale, la deposizione del sig. contrariamente a quanto Tes_1
sostenuto dall'appellante, è stata precisa e circostanziata.
Il teste ha confermato di aver ricevuto l'incarico dal sig. di acquistare prodotti per Pt_1
l'agricoltura presso la specificando che si trattava di mais per la semina Controparte_1
e prodotti fitosanitari, e che tali prodotti sono stati effettivamente utilizzati nei terreni dell'appellante. La circostanza che il teste non abbia indicato nel dettaglio le quantità e i prezzi unitari dei prodotti non inficia la validità della sua testimonianza, essendo tali elementi già precisamente indicati nelle fatture prodotte.
L'attendibilità della testimonianza del sig. trova inoltre riscontro nel fatto che Tes_1
l'appellante, pur contestandone la veridicità, non ha mai agito nei suoi confronti né in sede civile per responsabilità quale falsus procurator, né in sede penale per falsa testimonianza. Tale circostanza, unita al contenuto della conversazione Whatsapp sopra richiamata, conferma la genuinità delle dichiarazioni rese dal teste.
pagina 7 di 9 3.4. Non può essere accolta nemmeno la censura relativa all'asserita genericità dei capitoli di prova, in quanto gli stessi erano sufficientemente specifici e circostanziati, facendo riferimento a precise forniture di prodotti (mais e fitosanitari) effettuate nell'aprile 2019 e al loro utilizzo nei terreni dell'appellante.
3.5 Del tutto irrilevante è poi la produzione da parte dell'appellante della fattura della Cesac di
Conselice relativa all'acquisto di fertilizzante per l'anno 2020, trattandosi di fornitura riferita ad un periodo diverso e ad un diverso fornitore, che non esclude l'esistenza delle forniture oggetto di causa.
3.6. Va infine rilevato che l'appellante non ha fornito alcuna prova contraria idonea a contrastare gli elementi probatori offerti dalla società appellata, essendosi limitato a contestazioni generiche e non supportate da riscontri documentali. La testimonianza del sig. escusso su Tes_2
richiesta dell'appellante, non ha fornito elementi utili a smentire l'esistenza delle forniture, avendo il teste riferito solo in merito ad una diversa fornitura di diserbante.
Deve pertanto confermarsi la fondatezza del credito azionato dalla con Controparte_1
conseguente rigetto del terzo motivo di appello.
4. Sulle spese di lite
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. modd., tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva effettivamente svolta e della natura delle questioni trattate. Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dall'appellata, non ravvisandosi nella condotta processuale dell'appellante gli estremi della lite temeraria. Infatti, sebbene i motivi di appello siano risultati infondati, non può ritenersi che l'impugnazione sia stata proposta con mala fede o colpa grave, avendo l'appellante comunque sollevato questioni meritevoli di approfondimento.
Non ricorrono le condizioni per l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 - quater, poiché l'appellante gode del patrocinio gratuito a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 42/2023 del Giudice di Pace di Finale Emilia, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 8 di 9 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.276,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) rigetta l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c.;
4) non ricorrono le condizioni per l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 - quater, poiché l'appellante gode del patrocinio gratuito a spese dello Stato.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1024/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANDOMENICO GAETANO, elettivamente domiciliato in VIA ROSSELLI 11 CENTO presso il difensore avv. GIANDOMENICO GAETANO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABBRI Controparte_1 P.IVA_1
DAVIDE, elettivamente domiciliato in Finale Emilia (MO), Via Saffi n. 1, presso il difensore avv. FABBRI DAVIDE
APPELLATA
In punto a: appello, opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento somme.
CONCLUSIONI
Parte appellante:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Modena, quale giudice di secondo grado, contrariis reiectis, ogni avversa eccezione, istanza e domanda disattese, accogliere l'appello e in riforma della sentenza n. 42/2023 del 04.08.2023, pubblicata il 04.08.2023, del Giudice di Pace di Finale Emilia:
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di
Finale Emilia a favore del Giudice di Pace di Bologna, revocare il decreto ingiuntivo opposto e assegnare temine all'interessato per la riassunzione del giudizio ex artt. 44 e 50 c.p.c.; In via preliminare di merito: accertare e dichiarare la nullità della testimonianza resa dal sig.
, essendo persona incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c, e, per l'effetto, Tes_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto il credito azionato è infondato in fatto e in diritto e/o, comunque, non provato per difetto di prova;
pagina 1 di 9 Nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare la nullità della testimonianza resa dal sig. , essendo Tes_1 persona incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c;
- in ogni caso, previo ogni opportuno accertamento, anche in merito alla non attendibilità della testimonianza resa dal sig. , revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto il Tes_1 credito azionato è infondato in fatto e in diritto e/o, comunque, non provato per difetto di prova, anche ed eventualmente per difetto di legittimazione passiva e/o carenza del diritto fatto valere in giudizio e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'appellante nulla deve all'appellata in relazione ai fatti e ai titoli oggetto di causa, rigettando l'avversa richiesta di pagamento;
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate nel merito in via principale, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ridurre il quantum debeatur dall'appellante all'appellata, in ragione di quanto risulterà provato e dovuto;
In ogni caso:
-. per l'effetto dell'accoglimento delle eccezioni e/o delle domande formulate, riformare la sentenza gravata e revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
-. rigettare le avverse eccezioni e deduzioni in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, in quanto non provate;
-. con vittoria di spese e compensi d'avvocato, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1bis, D.M. 55/2014, oltre il rimborso forfettario per spese generali al 15% oltre IVA e
CPA, come per legge, di entrambi i gradi di giudizio;
-. con richiesta di restituzione della somma pagata medio tempore dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado”.
Parte appellata:
“-Contrariis reiectis;
-voglia l'Ill.mo Tribunale adìto: confermare integralmente la sentenza n. 42/2023 emessa dal Giudice di Pace di Finale Emilia in data 04.08.2023 e, per l'effetto, rigettare integralmente l'appello proposto ex adverso;
-condannare G.P. di OG , ex art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno in favore della Parte_1
Controparte_1
-In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.
-In via istruttoria:
-si domanda l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'odierno attore opponente sui capitoli di prova da 1 a 9 e prova per testi del Sig. , residente in [...]
Enrico Mattei n. 130 su tutti i capitoli di prova. Tutti i capitoli di prova si intendono preceduti dalla locuzione “vero che”: 1) nel 2019 la ditta individuale G.P. d OG RL commissionava alla Controparte_1 la fornitura di prodotti per agricoltura, tra cui mais e fitosanitari;
[...]
2) nel 2019 il Sig. prestava servizi in favore dei terreni della G.P. di Tes_1 [...]
siti in Crevalcore (BO), Via Provane;
Parte_1
3) il Sig. , su espresso incarico e per conto della G.P. di , Tes_1 Parte_1 nell'aprile 2019 ritirava due forniture di prodotti dalla Controparte_1
4) il mais ed i prodotti fitosanitari forniti dalla nel 2019 venivano Controparte_1 utilizzati dal Sig. per lavorazioni ed interventi nei terreni della G.P. di Tes_1 Parte_1 siti in Crevalcore (BO), Via Provane;
pagina 2 di 9 5) nel 2019 nei campi di proprietà della G.P. di siti in Crevalcore (BO), Via Parte_1
Provane veniva seminato del mais;
6) le trinciature di mais ottenute nel 2019 presso i terreni dalla G.P. di Parte_1 venivano consegnate presso il Biodigestore Fri El di Crevalcore (BO);
7) in data 14.04.2021 il Sig. contattava via Whatsapp il Sig. al Parte_1 Tes_1 fine di domandargli il riepilogo delle spese sostenute per gli interventi presso i propri terreni in
Crevalcore (BO), Via Provane;
8) il numero di utenza mobile 338 7402954 di cui alle conversazioni Whatsapp del 14.04.2021
(cfr doc. 6) è riconducibile all'utente Sig. ; Parte_1
9) riconosce la corrispondenza Whatsapp di cui al documento n. 6 che si rammostra;
10) conferma la provenienza della dichiarazione di cui al documento n. 2 che si rammostra.
Si domanda altresì, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'ammissione dell'ordine di esibizione rivolto alla ditta individuale G.P. di OG RL, concernente tutte le fatture di acquisto di sementi relative all'anno 2019”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.06.2022, la otteneva dal Giudice di Controparte_1
Pace di Finale Emilia il decreto ingiuntivo n. 108/2022 per l'importo di € 2.308,76, oltre interessi e spese legali, nei confronti del sig. , in proprio e quale titolare della ditta Parte_1
individuale G.P. di OG RL, in relazione a due fatture (n. 1042/2019 del 29.04.2019 e n.
1348/2019 del 06.05.2019) rimaste insolute.
Il sig. proponeva opposizione avverso il predetto decreto, chiedendone la revoca per nullità Pt_1
e/o infondatezza del credito azionato, previa declaratoria di incompetenza territoriale a favore del
Giudice di Pace di Bologna.
Si costituiva la società opposta contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione nonché la conferma del decreto ingiuntivo.
All'esito dell'istruttoria, consistita nell'escussione di testimoni e nell'interrogatorio formale dell'opponente, con sentenza n. 42/2023 del 04.08.2023 il Giudice di Pace di Finale Emilia rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza il sig. proponeva appello con atto di citazione notificato alla Pt_1
deducendo tre motivi: 1) errato rigetto dell'eccezione di incompetenza Controparte_1
territoriale; 2) erroneo rigetto dell'eccezione di incapacità a testimoniare del sig. ed Tes_1
erroneo rigetto implicito dell'eccezione di nullità della sua testimonianza;
3) erroneo rigetto dell'opposizione per infondatezza del credito azionato e mancata prova dello stesso.
pagina 3 di 9 Si costituiva la società appellata contestando integralmente i motivi di appello e chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata, oltre alla condanna dell'appellante ex art. 96
c.p.c. All'udienza del 12 giugno 2024, il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato la data del 4 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa. L'udienza è stata successivamente sostituita, in data 16 gennaio 2025, con il deposito di note scritte.
1. Sul primo motivo di appello relativo all'incompetenza territoriale
Il primo motivo di appello, con cui l'appellante contesta la competenza territoriale del Giudice di
Pace di Finale Emilia in favore del Giudice di Pace di Bologna, è infondato e deve essere respinto. L'appellante sostiene che, in assenza di un titolo contrattuale sottoscritto tra le parti che preveda il pagamento al domicilio del creditore, non potrebbe trovare applicazione il foro del creditore ex art. 20 c.p.c. e 1182 c.c., essendo il credito azionato fondato unicamente su fatture commerciali.
Tale assunto non può essere condiviso. Come correttamente rilevato dal primo giudice, il credito azionato dalla risulta certo, liquido ed esigibile sulla base delle fatture Controparte_1
emesse ed inoltrate in via elettronica, come attestato dalla documentazione in atti.
Le fatture n. 1042/2019 del 29.04.2019 e n. 1348/2019 del 06.05.2019, prodotte dalla società appellata, indicano in modo specifico e determinato l'ammontare del credito (rispettivamente €
1.454,12 ed € 849,64), senza necessità di ulteriori accertamenti o determinazioni.
La liquidità del credito, ai fini della competenza territoriale, deve essere valutata con riferimento alla domanda proposta dall'attore e alla situazione esistente al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, il Giudice di Pace di Finale Emilia ha correttamente emesso il decreto ingiuntivo n. 108/2022, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., tra cui la liquidità del credito azionato. La circostanza che il credito sia documentato da fatture commerciali, anziché da un contratto scritto, non esclude l'applicabilità del foro del creditore, essendo sufficiente che il credito sia determinato nel suo ammontare, come nel caso di specie.
Le fatture prodotte, non tempestivamente contestate prima dell'instaurazione del giudizio monitorio, costituiscono prova idonea della liquidità ed esigibilità del credito.
pagina 4 di 9 Peraltro, nel caso in esame, il carattere liquido del credito è stato accertato dalla medesima A.G., quando ha concesso il decreto ingiuntivo, che può essere pronunciato solo in favore del creditore di una somma liquida di denaro (art. 633 c.p.c.).
Deve pertanto confermarsi la competenza territoriale del Giudice di Pace di Finale Emilia quale foro del creditore, essendo la società appellata ivi stabilita, con conseguente rigetto del primo motivo di appello
2. Sul secondo motivo di appello relativo all'incapacità a testimoniare e alla nullità della testimonianza del sig. Tes_1
Il secondo motivo di appello, con cui l'appellante contesta sia l'erroneo rigetto dell'eccezione di incapacità a testimoniare del sig. sia l'erroneo rigetto implicito dell'eccezione di nullità Tes_1
della sua testimonianza, è infondato e deve essere respinto.
L'appellante deduce che il sig. sarebbe stato incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c. in Tes_1
quanto portatore di un duplice interesse nella causa: da un lato, per i rapporti commerciali intrattenuti con l'appellata dalla quale si rifornisce abitualmente di Controparte_1
materiali per l'agricoltura; dall'altro, per il fatto che, in assenza di un incarico da parte dell'appellante, il sig. potrebbe essere il reale legittimato passivo della pretesa creditoria, Tes_1
avendo egli stesso ordinato e ritirato la merce oggetto delle fatture azionate.
Tale assunto non può essere condiviso in quanto l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare deve avere natura giuridica, non di mero fatto, e deve essere tale da poter legittimare la partecipazione del teste al giudizio. Nel caso di specie, il fatto che il sig. intrattenga Tes_1
rapporti commerciali con l'appellata costituisce un interesse di mero fatto, inidoneo a determinare l'incapacità a testimoniare. Né può ritenersi che il teste sia portatore di un interesse giuridico alla causa per il solo fatto di aver materialmente ritirato la merce, circostanza questa che non lo rende automaticamente parte del rapporto obbligatorio intercorso tra l'appellante e l'appellata.
Non risulta che l'appellante abbia mai agito nei confronti del sig. né in sede civile né in Tes_1
sede penale, per contestare il suo operato quale asserito falsus procurator o per denunciare una presunta falsa testimonianza. Tale circostanza conferma l'assenza di un reale interesse giuridico del teste nella causa.
Quanto all'eccezione di nullità della testimonianza, tale eccezione presuppone la sussistenza dell'incapacità a testimoniare, che come sopra evidenziato non ricorre nel caso di specie.
pagina 5 di 9 Peraltro, anche a voler prescindere dalla questione dell'incapacità, il giudice di primo grado ha correttamente valutato l'attendibilità della testimonianza del sig. la quale trova riscontro Tes_1
nella documentazione in atti (v. conversazione Whatsapp del 14.04.2021 tra l'appellante e il teste, in cui si fa riferimento al credito vantato dalla . Controparte_1
In definitiva, l'appellante non ha fornito elementi idonei a dimostrare la non attendibilità della testimonianza del sig. limitandosi a dedurre circostanze (quali i rapporti commerciali Tes_1
con l'appellata e l'asserita assenza di un incarico da parte dell'appellante) che, come sopra evidenziato, non sono idonee a inficiare la capacità a testimoniare né l'attendibilità della deposizione.
3. Sul terzo motivo di appello relativo all'infondatezza del credito azionato
Il terzo motivo di appello, con cui l'appellante contesta l'erroneo rigetto dell'opposizione per asserita infondatezza del credito azionato e mancata prova dello stesso, è infondato e deve essere respinto.
3.1. L'appellante sostiene che la non avrebbe fornito adeguata prova del Controparte_1
proprio credito, essendo le fatture prodotte (n. 1042/2019 del 29.04.2019 e n. 1348/2019 del
06.05.2019) inidonee a costituire prova in assenza di ulteriore documentazione, ed essendo la testimonianza del sig. unico teste escusso dalla società appellata, generica e Tes_1
indeterminata quanto ai beni oggetto di fornitura.
Tale assunto non può essere condiviso. Come correttamente rilevato dal primo giudice, la società appellata ha fornito adeguata prova del proprio credito sia documentale che testimoniale.
Sotto il profilo documentale, risultano prodotte le fatture n. 1042/2019 del 29.04.2019 e n.
1348/2019 del 06.05.2019, regolarmente emesse ed inviate tramite il Sistema di Interscambio
(SDI), come attestato dalla documentazione in atti (doc. 7 fascicolo primo grado).
Tali fatture, pur non costituendo prova piena del credito, rappresentano un importante elemento indiziario, soprattutto in considerazione del fatto che l'appellante non ha mai contestato il loro ricevimento né il loro contenuto prima dell'instaurazione del giudizio monitorio, nonostante i ripetuti solleciti di pagamento inviati dalla società appellata (doc. 8 fascicolo primo grado).
Peraltro su tale aspetto la Corte di Cassazione con la recente sentenza 3581/2024 si è espressa pronunciando il seguente principio di diritto: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente pagina 6 di 9 contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”.
Di particolare rilievo è poi la conversazione Whatsapp intercorsa tra l'appellante e il sig. Tes_1
in data 14.04.2021 (doc. 6 fascicolo primo grado), nella quale lo stesso sig. scriveva Pt_1
testualmente "ciao avrei bisogno di quel conteggio perché giustamente vuol essere CP_1
saldato".
Tale messaggio costituisce un implicito riconoscimento dell'esistenza del debito da parte dell'appellante, che non solo dimostra di conoscere il proprio rapporto con la Controparte_1
ma ne riconosce anche, seppure indirettamente, la legittimità della pretesa creditoria.
[...]
La conversazione faceva chiaramente riferimento al 2019, poiché le fatture relative agli altri anni risultavano tutte regolarmente pagate.
3.2. Il gravame non è meritevole di accoglimento neppure con riferimento alla doglianza relativa all'assenza del prezziario in quanto l'appellante non ha mai contestato specificamente gli importi indicati nelle fatture prima del giudizio di opposizione, come dimostrato dalla mancata risposta alle raccomandate di sollecito e alla costituzione in mora.
Inoltre, l'appellante, quale imprenditore agricolo che intratteneva rapporti commerciali con la era certamente a conoscenza dei prezzi praticati dall'appellata, tanto che Controparte_1
in precedenza aveva regolarmente saldato altre forniture senza mai contestare i prezzi applicati.
3.3. Quanto alla prova testimoniale, la deposizione del sig. contrariamente a quanto Tes_1
sostenuto dall'appellante, è stata precisa e circostanziata.
Il teste ha confermato di aver ricevuto l'incarico dal sig. di acquistare prodotti per Pt_1
l'agricoltura presso la specificando che si trattava di mais per la semina Controparte_1
e prodotti fitosanitari, e che tali prodotti sono stati effettivamente utilizzati nei terreni dell'appellante. La circostanza che il teste non abbia indicato nel dettaglio le quantità e i prezzi unitari dei prodotti non inficia la validità della sua testimonianza, essendo tali elementi già precisamente indicati nelle fatture prodotte.
L'attendibilità della testimonianza del sig. trova inoltre riscontro nel fatto che Tes_1
l'appellante, pur contestandone la veridicità, non ha mai agito nei suoi confronti né in sede civile per responsabilità quale falsus procurator, né in sede penale per falsa testimonianza. Tale circostanza, unita al contenuto della conversazione Whatsapp sopra richiamata, conferma la genuinità delle dichiarazioni rese dal teste.
pagina 7 di 9 3.4. Non può essere accolta nemmeno la censura relativa all'asserita genericità dei capitoli di prova, in quanto gli stessi erano sufficientemente specifici e circostanziati, facendo riferimento a precise forniture di prodotti (mais e fitosanitari) effettuate nell'aprile 2019 e al loro utilizzo nei terreni dell'appellante.
3.5 Del tutto irrilevante è poi la produzione da parte dell'appellante della fattura della Cesac di
Conselice relativa all'acquisto di fertilizzante per l'anno 2020, trattandosi di fornitura riferita ad un periodo diverso e ad un diverso fornitore, che non esclude l'esistenza delle forniture oggetto di causa.
3.6. Va infine rilevato che l'appellante non ha fornito alcuna prova contraria idonea a contrastare gli elementi probatori offerti dalla società appellata, essendosi limitato a contestazioni generiche e non supportate da riscontri documentali. La testimonianza del sig. escusso su Tes_2
richiesta dell'appellante, non ha fornito elementi utili a smentire l'esistenza delle forniture, avendo il teste riferito solo in merito ad una diversa fornitura di diserbante.
Deve pertanto confermarsi la fondatezza del credito azionato dalla con Controparte_1
conseguente rigetto del terzo motivo di appello.
4. Sulle spese di lite
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. modd., tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva effettivamente svolta e della natura delle questioni trattate. Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dall'appellata, non ravvisandosi nella condotta processuale dell'appellante gli estremi della lite temeraria. Infatti, sebbene i motivi di appello siano risultati infondati, non può ritenersi che l'impugnazione sia stata proposta con mala fede o colpa grave, avendo l'appellante comunque sollevato questioni meritevoli di approfondimento.
Non ricorrono le condizioni per l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 - quater, poiché l'appellante gode del patrocinio gratuito a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 42/2023 del Giudice di Pace di Finale Emilia, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 8 di 9 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.276,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) rigetta l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c.;
4) non ricorrono le condizioni per l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 - quater, poiché l'appellante gode del patrocinio gratuito a spese dello Stato.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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