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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8614/2022
N. RG 8614/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.8614/2022 R.G. promossa da:
c.f. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Orlando, (c.f. ), con studio in Gioiosa C.F._1
Marea (ME), via F.lli Bandiera n. 18.
Opponente contro
c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Tambasco (c.f. ) dello studio legale C.F._2
“Di Paola & S” (codice fiscale , elettivamente domiciliata in Catania, al n. 171 del P.IVA_3
Corso Italia, presso il suo studio.
Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 1.7.2024 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2014/2022, emesso dal Tribunale Civile di Catania e notificato il 12.5.2022, all'interno del procedimento R.G. n. 1213/2022, con cui è stato ordinato a il pagamento della somma di € 25.416,01, oltre interessi e spese Parte_1 legali a favore di in persona del legale rappresentante p.t.. CP_1
Ciò, in virtù del credito a fronte delle seguenti fatture rimaste insolute, relative a fornitura di merci:
pagina 1 di 6 Nell'atto di citazione, notificato in data 21.6.2022, l'opponente eccepiva l'inammissibilità del decreto ingiuntivo, avendo il ricorrente depositato, in relazione al credito del 2018, solo le fatture cartacee, omettendo di giustificare la prova scritta del credito con la produzione degli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e segg. cod. civ. o i Registri Iva Vendite.
Quanto alle fatture relative all'anno 2019, avendole il ricorrente depositate in formato cartaceo e non in formato digitale di tipo “.xml”, nonostante vi fosse l'obbligo della fatturazione elettronica, il credito non poteva considerarsi provato.
Di poi, eccepiva l'illegittimità del credito, non potendo le fatture allegate costituire prova del credito azionato trattandosi di documenti formati unilateralmente della parte e, quindi, insufficienti a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria.
Infine, eccepiva l'incongruità del credito ingiunto, dal momento che l'importo indicato nel decreto ingiuntivo non corrispondeva a quanto riportato nelle scritture contabili della Parte_1
A tal proposito, produceva il “Mastrino Fornitore” riferito alla ditta il quale riportava CP_1 un saldo debitorio di € 19.598,85 a fronte dell'importo ingiunto pari ad € 25.416,01, con una differenza contabile di € 5.817,16.
Stante l'incongruenza rilevata negli importi, richiedeva l'esibizione del “Mastrino Cliente
[...]
da parte della società opposta. Pt_1
Concludeva, dunque, chiedendo: “
1. Preliminarmente accogliere l'eccezione riguardante l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti normativi che presiedono al suo
pagina 2 di 6 rilascio per quanto dedotto al primo punto della narrativa;
2. Nel merito, in accoglimento delle eccezioni e deduzioni sollevate in narrativa, ritenere e dichiarare che nessuna somma per nessun titolo deve essere corrisposta dalla opponente in favore della ed in accoglimento della Pt_1 CP_1 proposta opposizione dichiarare inammissibile, improcedibile ed improponibile il decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti in fatto e diritto e/o comunque revocare il decreto opposto per le ragioni meglio espresse nel corpo dell'atto.
3. Accogliere la richiesta di esibizione delle scritture contabili indicate al punto 3 della narrativa per quanto dedotto;
2. Negare all'ingiunzione la provvisoria esecuzione poiché la presente opposizione è fondata su prova scritta, comprovata dalle scritture contabili obbligatorie indicate in narrativa”.
Si costituiva in giudizio la società opposta la quale, contestando le doglianze CP_1 dell'opponente, rilevava, in particolare, che il rapporto contrattuale intercorso con la società Parte_1 fosse stato pienamente provato già nel procedimento monitorio, con la produzione delle fatture e dei relativi documenti di trasporto firmati (all.n.3) inoltre, ad ulteriore conferma della fondatezza della pretesa creditoria, produceva l'estratto autentico delle scritture contabili (all.n.4).
Di poi, puntualizzava che le fatture non erano mai state contestate prima della presente opposizione, e richiedeva di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, l'esibizione delle scritture contabili relative agli anni di imposta 2018, 2019 e 2020, al fine di evidenziare l'avvenuta registrazione da parte della società opponente di tutte le fatture ricevute dalla
CP_1
Sull'infondatezza dell'eccezione rubricata “illegittimità del credito”, rilevava che l'opponente non avesse mai negato il rapporto sottostante esistente fra le parti, né la consegna della merce, limitandosi a contestare la somma ingiunta in modo del tutto generico.
Quanto all'eccezione di incongruità del credito, disconosceva il contenuto del documento di parte ex adverso prodotto (rinominato “mastrino fornitore Strano”), trattandosi di un documento predisposto ad acta dall'opponente e dunque privo di valore legale. Chiedeva, infine, la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., stante il carattere temerario della lite.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” -preliminarmente, concedere, ai sensi dell'art. 648, primo comma c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto atteso che l'opposizione non è fondata su alcuna prova scritta e che la stessa si palesa ictu oculi infondata e pretestuosa;
-nel merito, ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la proposta opposizione e, considerato che sussistono i presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., confermare avverso il decreto ingiuntivo n. 2014/2022 emesso dal Tribunale di Catania in data 12/05/2022; -in subordine, ed in ogni caso, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore Parte_1 della in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma ingiunta di € CP_1
25.416,01 per le causali di cui in ricorso (cessione di beni tra imprenditori), oltre agli interessi moratori ai sensi degli articoli 3 e 5 del D.l. 9/10/2002, n. 231 (in attuazione della direttiva 2000/35/CE) dalla scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo ed oltre alle spese legali, IVA e CPA;
- in subordine concedere ai sensi dell'articolo 648 c.p.c., comma primo, secondo periodo, l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto n. 2014/2022 limitatamente alle somme non contestate pari ad €.19.598,85; - in ulteriore subordine emettere, ai sensi dell'articolo 186 bis c.p.c., ordinanza immediatamente esecutiva di pagamento nei confronti della debitrice in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore ed in favore della in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore della somma non contestata pari ad €.19.598,85; -infine, e senza regresso, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni Parte_1 in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, che l'Ill.mo Giudice CP_1
pagina 3 di 6 adito vorrà ritenere adeguati anche in via equitativa ex art. 96 c.p.c., per avere l'opponente abusato del proprio diritto di azione, spiegando in mala fede, una domanda manifestamente infondata. Con vittoria di spese e compensi”.
Con le note scritte, relative alla prima udienza cartolare del 9.11.2022, parte opposta chiedeva, ai sensi dell'art.186 bis c.p.c., l'emissione di ordinanza immediatamente esecutiva relativa alla somma non contestata, pari ad € 19.598,85.
Di poi, con ordinanza, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnati alle parti temini per memorie ex art. 183 co 6 c.p.c., e rinviata l'udienza al 18.9.2023.
Nelle memorie ex art. 183 co. 6 n.1 c.p.c., parte opposta riformulava la richiesta di esibizione dei documenti contabili ex art. 210 c.p.c., e chiedeva l'ammissione di prova per testi.
Con ordinanza, relativa all'udienza del 18.9.2023, ritenuta la causa matura per la decisione e l'irrilevanza delle richieste istruttorie, si rinviava all'udienza per la precisazione delle conclusioni del
1.7.2024, e, successivamente, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*******************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano infondate e meritino, quindi, di essere respinte per le ragioni che seguono.
Come risulta pacifico in giurisprudenza, le fatture sono documenti contabili sufficienti a determinare l'emissione del provvedimento monitorio, ma non tali a provare la pretesa creditoria in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Difatti, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determinare inversione dell'onere probatorio, nel caso in cui la parte contro la quale è prodotta contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che "è ormai principio consolidato quello secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio" (Cass. Civ., Sez. II, 4 gennaio 2022, n. 128).
L'opponente contesta la validità delle fatture, perché prodotte solo in formato cartaceo, tuttavia va detto che una fattura, indipendentemente dal modo in cui viene generata, se in formato cartaceo o come documento digitale, può costituire, in aggiunta ad altri elementi, una valida prova per attestare l'esistenza di un diritto.
Orbene, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore
pagina 4 di 6 produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Avuto riguardo della fattispecie in esame, parte opposta, attrice in senso sostanziale, ha fornito prova del proprio diritto di credito, producendo sin dalla fase monitoria le fatture e i documenti di trasporto firmati e mai disconosciuti, relativi alle prestazioni rese all'opponente, nonché l'estratto delle scritture contabili, con autentica notarile, ed ha allegato il mancato adempimento di parte opponente, mentre quest'ultima non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile, limitandosi a contestare genericamente il credito.
Difatti, la società opponente non nega di aver ricevuto la merce dalla società opposta, bensì contesta l'importo del debito perché, a fronte dell'importo ingiunto pari a € 25.416,01, il debito sarebbe in realtà
€ 19.598,85 con una differenza contabile di €. 5.817,16.
A prova di ciò, l'opponente produce un documento denominato “Mastrino fornitore Strano s.p.a.”, tuttavia, va detto che, “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio” (cft, Cass. Sentenza n. 8290/2016), inoltre, “le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore probatorio a favore dell'imprenditore che le ha redatte: qualora egli intenda utilizzarle nei confronti dell'altra parte ex art. 2770 c.c., le stesse scritture sono soggette al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire – nei singoli casi – se e in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze atte a dimostrare la fondatezza della pretesa” (Cass. Sentenza n. 13669/2012).
Nel caso di specie, infatti, mancano gli elementi indiziari che consentirebbero di interpretare dette scritture a favore di chi ad esse si richiama.
Tuttavia, esaminando tale documento, è possibile notare che in esso sono annotate tutte le fatture azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo e, secondo giurisprudenza consolidata la fattura non contestata e annotata ha valenza probatoria di “confessione”.
Si rileva che l'omessa contestazione della fattura o una contestazione tardiva costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni in essa indicate, specie nel caso in cui la fattura sia stata accettata dal debitore ed annotata nelle scritture contabili, stante la sua natura confessoria.
La Cassazione, con la sentenza n. 3581/2024, ha stabilito che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” e, ancora “l'annotazione della fattura nelle scritture contabili dell'imprenditore può costituire idonea prova scritta dell'esistenza del credito dal momento che essa, con richiamo alla fattura da cui ha tratto origine, costituisce atto ricognitivo del rapporto sfavorevole del dichiarante stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.”.
pagina 5 di 6 In conclusione, non avendo l'opponente dimostrato il pagamento delle fatture con i vigenti principi probatori, lo stesso rimane debitore del relativo importo.
Segue il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Infine, la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. formulata da parte opposta deve essere rigettata, non essendo stato provato il danno subito ai sensi del comma III e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per una condanna d'ufficio, non rinvenendosi nella condotta di parte opponente una mala fede o colpa grave che vada oltre i presupposti della soccombenza idonea a fondare la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 2014/2022 emesso dal Tribunale Civile di Catania e notificato il 12.5.2022, all'interno del procedimento R.G. n. 1213/2022;
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opposta, che liquida rispettivamente in € 2.540,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 2.1.2025.
Il PRESIDENTE
(dott. Mariano Sciacca)
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
N. RG 8614/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.8614/2022 R.G. promossa da:
c.f. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Orlando, (c.f. ), con studio in Gioiosa C.F._1
Marea (ME), via F.lli Bandiera n. 18.
Opponente contro
c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Tambasco (c.f. ) dello studio legale C.F._2
“Di Paola & S” (codice fiscale , elettivamente domiciliata in Catania, al n. 171 del P.IVA_3
Corso Italia, presso il suo studio.
Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 1.7.2024 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2014/2022, emesso dal Tribunale Civile di Catania e notificato il 12.5.2022, all'interno del procedimento R.G. n. 1213/2022, con cui è stato ordinato a il pagamento della somma di € 25.416,01, oltre interessi e spese Parte_1 legali a favore di in persona del legale rappresentante p.t.. CP_1
Ciò, in virtù del credito a fronte delle seguenti fatture rimaste insolute, relative a fornitura di merci:
pagina 1 di 6 Nell'atto di citazione, notificato in data 21.6.2022, l'opponente eccepiva l'inammissibilità del decreto ingiuntivo, avendo il ricorrente depositato, in relazione al credito del 2018, solo le fatture cartacee, omettendo di giustificare la prova scritta del credito con la produzione degli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e segg. cod. civ. o i Registri Iva Vendite.
Quanto alle fatture relative all'anno 2019, avendole il ricorrente depositate in formato cartaceo e non in formato digitale di tipo “.xml”, nonostante vi fosse l'obbligo della fatturazione elettronica, il credito non poteva considerarsi provato.
Di poi, eccepiva l'illegittimità del credito, non potendo le fatture allegate costituire prova del credito azionato trattandosi di documenti formati unilateralmente della parte e, quindi, insufficienti a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria.
Infine, eccepiva l'incongruità del credito ingiunto, dal momento che l'importo indicato nel decreto ingiuntivo non corrispondeva a quanto riportato nelle scritture contabili della Parte_1
A tal proposito, produceva il “Mastrino Fornitore” riferito alla ditta il quale riportava CP_1 un saldo debitorio di € 19.598,85 a fronte dell'importo ingiunto pari ad € 25.416,01, con una differenza contabile di € 5.817,16.
Stante l'incongruenza rilevata negli importi, richiedeva l'esibizione del “Mastrino Cliente
[...]
da parte della società opposta. Pt_1
Concludeva, dunque, chiedendo: “
1. Preliminarmente accogliere l'eccezione riguardante l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti normativi che presiedono al suo
pagina 2 di 6 rilascio per quanto dedotto al primo punto della narrativa;
2. Nel merito, in accoglimento delle eccezioni e deduzioni sollevate in narrativa, ritenere e dichiarare che nessuna somma per nessun titolo deve essere corrisposta dalla opponente in favore della ed in accoglimento della Pt_1 CP_1 proposta opposizione dichiarare inammissibile, improcedibile ed improponibile il decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti in fatto e diritto e/o comunque revocare il decreto opposto per le ragioni meglio espresse nel corpo dell'atto.
3. Accogliere la richiesta di esibizione delle scritture contabili indicate al punto 3 della narrativa per quanto dedotto;
2. Negare all'ingiunzione la provvisoria esecuzione poiché la presente opposizione è fondata su prova scritta, comprovata dalle scritture contabili obbligatorie indicate in narrativa”.
Si costituiva in giudizio la società opposta la quale, contestando le doglianze CP_1 dell'opponente, rilevava, in particolare, che il rapporto contrattuale intercorso con la società Parte_1 fosse stato pienamente provato già nel procedimento monitorio, con la produzione delle fatture e dei relativi documenti di trasporto firmati (all.n.3) inoltre, ad ulteriore conferma della fondatezza della pretesa creditoria, produceva l'estratto autentico delle scritture contabili (all.n.4).
Di poi, puntualizzava che le fatture non erano mai state contestate prima della presente opposizione, e richiedeva di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, l'esibizione delle scritture contabili relative agli anni di imposta 2018, 2019 e 2020, al fine di evidenziare l'avvenuta registrazione da parte della società opponente di tutte le fatture ricevute dalla
CP_1
Sull'infondatezza dell'eccezione rubricata “illegittimità del credito”, rilevava che l'opponente non avesse mai negato il rapporto sottostante esistente fra le parti, né la consegna della merce, limitandosi a contestare la somma ingiunta in modo del tutto generico.
Quanto all'eccezione di incongruità del credito, disconosceva il contenuto del documento di parte ex adverso prodotto (rinominato “mastrino fornitore Strano”), trattandosi di un documento predisposto ad acta dall'opponente e dunque privo di valore legale. Chiedeva, infine, la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., stante il carattere temerario della lite.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” -preliminarmente, concedere, ai sensi dell'art. 648, primo comma c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto atteso che l'opposizione non è fondata su alcuna prova scritta e che la stessa si palesa ictu oculi infondata e pretestuosa;
-nel merito, ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la proposta opposizione e, considerato che sussistono i presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., confermare avverso il decreto ingiuntivo n. 2014/2022 emesso dal Tribunale di Catania in data 12/05/2022; -in subordine, ed in ogni caso, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore Parte_1 della in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma ingiunta di € CP_1
25.416,01 per le causali di cui in ricorso (cessione di beni tra imprenditori), oltre agli interessi moratori ai sensi degli articoli 3 e 5 del D.l. 9/10/2002, n. 231 (in attuazione della direttiva 2000/35/CE) dalla scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo ed oltre alle spese legali, IVA e CPA;
- in subordine concedere ai sensi dell'articolo 648 c.p.c., comma primo, secondo periodo, l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto n. 2014/2022 limitatamente alle somme non contestate pari ad €.19.598,85; - in ulteriore subordine emettere, ai sensi dell'articolo 186 bis c.p.c., ordinanza immediatamente esecutiva di pagamento nei confronti della debitrice in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore ed in favore della in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore della somma non contestata pari ad €.19.598,85; -infine, e senza regresso, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni Parte_1 in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, che l'Ill.mo Giudice CP_1
pagina 3 di 6 adito vorrà ritenere adeguati anche in via equitativa ex art. 96 c.p.c., per avere l'opponente abusato del proprio diritto di azione, spiegando in mala fede, una domanda manifestamente infondata. Con vittoria di spese e compensi”.
Con le note scritte, relative alla prima udienza cartolare del 9.11.2022, parte opposta chiedeva, ai sensi dell'art.186 bis c.p.c., l'emissione di ordinanza immediatamente esecutiva relativa alla somma non contestata, pari ad € 19.598,85.
Di poi, con ordinanza, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnati alle parti temini per memorie ex art. 183 co 6 c.p.c., e rinviata l'udienza al 18.9.2023.
Nelle memorie ex art. 183 co. 6 n.1 c.p.c., parte opposta riformulava la richiesta di esibizione dei documenti contabili ex art. 210 c.p.c., e chiedeva l'ammissione di prova per testi.
Con ordinanza, relativa all'udienza del 18.9.2023, ritenuta la causa matura per la decisione e l'irrilevanza delle richieste istruttorie, si rinviava all'udienza per la precisazione delle conclusioni del
1.7.2024, e, successivamente, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano infondate e meritino, quindi, di essere respinte per le ragioni che seguono.
Come risulta pacifico in giurisprudenza, le fatture sono documenti contabili sufficienti a determinare l'emissione del provvedimento monitorio, ma non tali a provare la pretesa creditoria in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Difatti, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determinare inversione dell'onere probatorio, nel caso in cui la parte contro la quale è prodotta contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che "è ormai principio consolidato quello secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio" (Cass. Civ., Sez. II, 4 gennaio 2022, n. 128).
L'opponente contesta la validità delle fatture, perché prodotte solo in formato cartaceo, tuttavia va detto che una fattura, indipendentemente dal modo in cui viene generata, se in formato cartaceo o come documento digitale, può costituire, in aggiunta ad altri elementi, una valida prova per attestare l'esistenza di un diritto.
Orbene, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore
pagina 4 di 6 produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Avuto riguardo della fattispecie in esame, parte opposta, attrice in senso sostanziale, ha fornito prova del proprio diritto di credito, producendo sin dalla fase monitoria le fatture e i documenti di trasporto firmati e mai disconosciuti, relativi alle prestazioni rese all'opponente, nonché l'estratto delle scritture contabili, con autentica notarile, ed ha allegato il mancato adempimento di parte opponente, mentre quest'ultima non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile, limitandosi a contestare genericamente il credito.
Difatti, la società opponente non nega di aver ricevuto la merce dalla società opposta, bensì contesta l'importo del debito perché, a fronte dell'importo ingiunto pari a € 25.416,01, il debito sarebbe in realtà
€ 19.598,85 con una differenza contabile di €. 5.817,16.
A prova di ciò, l'opponente produce un documento denominato “Mastrino fornitore Strano s.p.a.”, tuttavia, va detto che, “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio” (cft, Cass. Sentenza n. 8290/2016), inoltre, “le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore probatorio a favore dell'imprenditore che le ha redatte: qualora egli intenda utilizzarle nei confronti dell'altra parte ex art. 2770 c.c., le stesse scritture sono soggette al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire – nei singoli casi – se e in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze atte a dimostrare la fondatezza della pretesa” (Cass. Sentenza n. 13669/2012).
Nel caso di specie, infatti, mancano gli elementi indiziari che consentirebbero di interpretare dette scritture a favore di chi ad esse si richiama.
Tuttavia, esaminando tale documento, è possibile notare che in esso sono annotate tutte le fatture azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo e, secondo giurisprudenza consolidata la fattura non contestata e annotata ha valenza probatoria di “confessione”.
Si rileva che l'omessa contestazione della fattura o una contestazione tardiva costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni in essa indicate, specie nel caso in cui la fattura sia stata accettata dal debitore ed annotata nelle scritture contabili, stante la sua natura confessoria.
La Cassazione, con la sentenza n. 3581/2024, ha stabilito che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” e, ancora “l'annotazione della fattura nelle scritture contabili dell'imprenditore può costituire idonea prova scritta dell'esistenza del credito dal momento che essa, con richiamo alla fattura da cui ha tratto origine, costituisce atto ricognitivo del rapporto sfavorevole del dichiarante stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.”.
pagina 5 di 6 In conclusione, non avendo l'opponente dimostrato il pagamento delle fatture con i vigenti principi probatori, lo stesso rimane debitore del relativo importo.
Segue il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Infine, la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. formulata da parte opposta deve essere rigettata, non essendo stato provato il danno subito ai sensi del comma III e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per una condanna d'ufficio, non rinvenendosi nella condotta di parte opponente una mala fede o colpa grave che vada oltre i presupposti della soccombenza idonea a fondare la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 2014/2022 emesso dal Tribunale Civile di Catania e notificato il 12.5.2022, all'interno del procedimento R.G. n. 1213/2022;
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opposta, che liquida rispettivamente in € 2.540,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 2.1.2025.
Il PRESIDENTE
(dott. Mariano Sciacca)
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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