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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 22/12/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2646/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Lucia Faltoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2646/2024 R.G., promossa da:
società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi Controparte_1
dell'articolo 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Conegliano (TV), via
V. Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso Belluno n. e per essa P.IVA_1
quale procuratrice a socio unico, con sede legale in San Controparte_2
Donato Milanese, Via dell'Unione Europea n.6/A-6/B, c.f. e p. iva giusta P.IVA_2
procura del 18.10.2022 in autentica del Dr. Notaio in Pordenone (Rep N. Persona_1
311663 – Racc. N. 41583) registrata a Pordenone il 20/10/2022 al n.15129, serie 1T (Cfr. doc.
n. 1), quest'ultima in persona del procuratore speciale Dott.ssa , giusta procura CP_3 del 21 ottobre 2022 in autentica del Dott. Notaio in Milano, Repertorio N. Persona_2
5488 - Raccolta N. 4129, registrata a Milano in data 21/10/2022 al n. 108055 serie 1T (Cfr. doc. n. 2), elettivamente domiciliata in via telematica presso l'indirizzo di posta certificata del proprio difensore, Avv. Luigi De Vito (C.F.: Email_1 [...]
) del Foro di Firenze, con studio in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico, 72 C.F._1 che la rappresenta e difende, come da mandato in atti;
RICORRENTE
Contro
1 La Sig.ra nata ad [...] il [...], (CF: ) in Controparte_4 C.F._2
proprio e quale erede del Sig. nato ad [...] il [...] (C.F.: Persona_3
e deceduto in data 10.01.2015 ed elettivamente domiciliata ai fini C.F._3
della presente procedura in P.tta Sopra i Ponti n. 2 presso lo studio dell'Avv. Gianluca
Parreschi del foro di Arezzo (CF: ), che la rappresenta e difende C.F._4
unitamente e disgiuntamente all'Avv. Sabrina Angioli (C.F.: ) giusta C.F._5 procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: altri istituti relativi alle successioni.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.2025
Parte ricorrente come da ricorso introduttivo e segnatamente: “Voglia l'Ill.mo Giudice del
Tribunale di Arezzo accertare che il Sig. nato ad [...] il [...] (C.F. Persona_3
) e deceduto in Arezzo il 10/01/2015 e la Sig.ra C.F._3 Controparte_4
nata ad [...] il [...] e residente in [...], (C.F. C.F._6
) sono eredi ciascuno per la quota di 1/2 ai sensi dell'art. 581 c.c. della Sig.ra
[...] Per_4
nata ad [...] il [...] e deceduta in Arezzo il 29/04/2012 (C.F:
[...]
)”; C.F._7
Parte resistente come da comparsa e segnatamente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, • in via pregiudiziale di rito accertare e dichiarare che il ricorrente ha omesso di indicare nel ricorso l'avviso di cui all'art. 163 b. 3 bis c.p.c. ovvero dell'assolvimento degli oneri previsti per il superamento delle condizioni di procedibilità ed ha altresì omesso di esperire il procedimento di mediazione per i motivi di cui in premessa;
• per l'effetto dichiarare la nullità e/o improcedibilità della domanda;
• in via preliminare, accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria complessa e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario;
• per l'effetto fissando ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c. l'udienza di cui all'art.
183 c.p.c.; • In caso contrario nel merito: • in via preliminare accertare e dichiarare la
2 carenza di legittimazione attiva di in relazione al presente giudizio per CP_1
carenza di legittimazione attiva della stessa nella procedura esecutiva immobiliare RG E
191/2024 a cui il presente giudizio è direttamente conseguenziale per i motivi di cui in premessa;
• per l'effetto dichiarare la nullità e/o improcedibilità della domanda;
• accertare
e dichiarare la inefficacia probatoria della documentazione prodotta da ai CP_1 fini della prova in ordine all'accettazione tacita dell'eredità della Sig.ra da Persona_4
parte della convenuta sia in proprio che quale erede del Sig. per i motivi di Persona_3 cui in premessa;
• per l'effetto rigettare in toto la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in premessa;
•Con vittoria di spese e compenso professionale.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc la ricorrente chiedeva al Tribunale di Arezzo di accertare la qualità di erede di in proprio e quale erede di deceduto Controparte_4 Persona_3 in data 10.01.2015, ciascuno per la quota di ½ ai sensi dell'art. 581 c.c. di Persona_4
deceduta in data 29.04.2012. A sostegno di tale domanda la ricorrente deduceva che nell'ambito della esecuzione immobiliare RG 191/24 instaurata avverso la odierna resistente, per un credito sorto da contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 2009 da
[...]
e e garantito da quest'ultimo nonché dalla moglie CP_4 Persona_3 Persona_4 dalla certificazione notarile depositata dalla creditrice procedente, era emersa una discontinuità delle trascrizioni per cui, mentre alla morte del nel 2015 Persona_3 risultava la trascrizione di accettazione di eredità con beneficio di inventario da parte della figlia, alla morte della moglie, nel 2012, non risultava Controparte_4 Persona_4 alcuna trascrizione di accettazione di eredità, né da parte di e né da parte Persona_3
della sig.ra Controparte_4
Con decreto del 30.12.2024, il Giudice fissava per la comparizione delle parti avanti a sé
l'udienza del 25.02.2025 alle ore 12,00 assegnando termine per la costituzione del convenuto sino a dieci giorni prima dell'udienza.
Si costituiva la resistente, dando atto di aver nelle more depositato ricorso in opposizione alla esecuzione immobiliare, con istanza di sospensione per improcedibilità della stessa,
3 eccependo l'improcedibilità della domanda nonché infondatezza nel merito della stessa.
Alla prima udienza del 25.02.2025 veniva disposto rinvio per consentire l'esperimento della mediazione obbligatoria.
All'udienza del 17.06.2025 parte ricorrente dava atto che il GE, nella procedura esecutiva, aveva già rigettato l'opposizione proposta da ai sensi dell'art. 615 c.II cpc, Controparte_4
riconoscendo peraltro la legittimazione attiva di parte ricorrente.
All'esito dell'udienza del 2.10.2025 la causa veniva rimessa in istruttoria, per una integrazione documentale, e all'udienza del 25.11.2025, all'esito della discussione e precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, risulta invece superata, dall'effettivo svolgimento della mediazione, la relativa eccezione sollevata da parte convenuta così come l'eccezione dalla stessa sollevata relativa alla carenza di legittimazione attiva della ricorrente. Al riguardo si richiama integralmente l'ordinanza del GE, datata 13.03.2025, con la quale è stata rigettata l'opposizione ex art. 615 c. II cpc, in punto di motivazione sul riconoscimento della legittimazione attiva della ricorrente (ivi contestata per le stesse ragioni dedotte nel presente giudizio), condivisa pienamente da questo giudice, ossia: “ ha dichiarato CP_1 di agire in giudizio per il tramite della procuratrice Controparte_2
in qualità di cessionaria di , la quale a sua volta si era resa Controparte_5 cessionaria di una serie di crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile di
[...]
l 30.9.2025, detenuti da Controparte_6 [...]
per effetto del provvedimento della Banca Controparte_7
d'Italia datato 22.11.2015. Tale rappresentazione trova piena conferma nella documentazione dimessa;
ed infatti: il credito originario era vantato da
[...] circostanza pacifica: il titolo esecutivo posto Controparte_6
alla base del precetto è un mutuo fondiario concluso dal padre dell'opponente con questo istituto di credito in data 13.11.2009); - con D.L. 183/2015 è stato costituito l'ente ponte
; il decreto in questione è stato prodotto Controparte_7
al doc. 3 allegato all'istanza di vendita e, all'art. 1, si legge: «1. Sono costituite, con effetto dalle ore 00,00 del giorno della pubblicazione del presente decreto-legge, quattro società per
4 azioni, denominate Controparte_8 Controparte_9
e del , ,
[...] Controparte_7 CP_7 Controparte_10
(di seguito “le società”) tutte con sede in Roma, via Nazionale, 91, aventi per oggetto lo svolgimento dell'attività di enteponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con riguardo rispettivamente alla Controparte_8
alla alla
[...] Controparte_9 Controparte_11
e alla , con l'obiettivo di
[...] Controparte_12 mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo.
2. Alle società di cui al comma 1 possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180»; - al doc. 4 allegato all'istanza di vendita è stato prodotto un estratto del provvedimento del
22.11.2015 della Banca d'Italia con il quale è stata disposta la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della Controparte_13
, in amministrazione straordinaria, con sede in Arezzo, posta in
[...]
risoluzione con provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015 – approvato dal
Ministro dell'Economia e delle Finanze con Decreto del 22 novembre 2015 – (ente in risoluzione) a favore della , con sede Controparte_7 in Roma (ente ponte); - con provvedimenti del 26.1.2016 e del 30.12.2016 della Banca
d'Italia, tali posizioni in sofferenza sono state cedute a;
il Controparte_5
provvedimento risulta pubblicato per estratto in Gazzetta Ufficiale (doc. 6 allegato all'istanza di vendita) e si legge quanto segue: «la Banca d'Italia, con provvedimento del 26 gennaio
2016, ha disposto che i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di e del al 30 settembre 2015, Controparte_6 Controparte_11
detenuti da per effetto del provvedimento n. Controparte_7
1241114 del 22 novembre 2015 di cessione delle attività e passività, siano ceduti a
[...]
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 180/2015. Controparte_5
Restano esclusi dalla cessione e, in conformità al programma di risoluzione, saranno oggetto di successivi trasferimenti alla i crediti in sofferenza, risultanti Controparte_5
5 dalla situazione contabile individuale di Controparte_11
al 30 settembre 2015, interessati da operazioni di cartolarizzazione. La cessione
[...] ha efficacia a far tempo dalle ore 00.01 del 1° febbraio 2016»; dal momento che già nel 2014
i crediti della erano in sofferenza (aspetto sul quale si tornerà trattando il CP_4 motivo di opposizione n. 4), nessun dubbio sussiste sul fatto che il rapporto sia stato trasmesso;
- , infine, cedeva i crediti a Controparte_5 CP_1 con atto stipulato in data 15.6.2017 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione;
a comprova di tale cessione la procedente ha prodotto, oltre alla pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale (doc. 8 allegato all'istanza di vendita), anche la proposta Contr contrattuale trasmessa da a avente ad oggetto tutti i rapporti qualificati in CP_1
Contr sofferenza a provenuti a da , cui Controparte_7 seguiva l'accettazione (doc. da 3 a 5 prodotti nel giudizio di opposizione).”.
Nel merito, da quanto in atti emerso, deve ritenersi provata l'accettazione tacita dell'eredità di da parte del marito e della figlia Persona_4 Persona_3 Controparte_4
Risulta infatti che gli stessi, al momento dell'apertura della successione fossero nel possesso dei beni ereditari, ove il coniuge superstite ha sempre abitato con la de cuius (Cfr. doc. n. 14 parte ricorrente) e l'odierna resistente ha da lungo tempo e tutt'ora la propria residenza (cfr. docc. 17 e 18 parte ricorrente).
L'aver abitato e mantenuto la propria residenza nell'immobile oggetto dell'eredità della moglie e madre, senza aver poi né accettato con beneficio d'inventario, né Persona_4 tanto meno redatto inventario nei tre mesi successivi alla morte, integra una condotta tale da determinare l'acquisto della qualità di eredi puri e semplici ai sensi dell'art. 485 c.II c.c.
Considerato l'esito dele giudizio, le spese di lite devono essere poste a carico della resistente e liquidate come in dispositivo ai minimi dello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, esclusa la fase istruttoria non tenutasi e ridotta della metà la fase decisoria svoltasi con discussione orale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'intervenuta accettazione dell'eredità e, quindi, la intervenuta acquisizione della qualità di erede da parte di nato ad [...] il [...] (C.F. Persona_3
6 ) e deceduto in Arezzo il 10/01/2015 e nata ad [...]F._3 Controparte_4
Arezzo il 3 luglio 1965 e residente in [...], (C.F. ) , CodiceFiscale_6 in relazione alla successione della defunta, rispettivamente coniuge e madre, Persona_4
nata ad [...] il [...] e deceduta in Arezzo il 29/04/2012 (C.F:
)”; C.F._7
2) ordina pertanto al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione dell'accettazione di eredità da parte di e Persona_3
in relazione alla successione di per le seguenti quote e Controparte_4 Persona_4
diritti sugli immobili siti in Arezzo, di seguito catastalmente identificati:
- la piena proprietà per la quota di 6/12 del fondo/garage in Arezzo, Via Guido
Tarlati, n. 19 piano T, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune, Sez. A, al foglio 89 particella 55 subalterno 1;
- la piena proprietà, per l'intera quota, dell'appartamento sempre in Arezzo, Via
Guido Tarlati, 19, piano T-2, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune, Sez.
A, al foglio 89, particella 55, subalterno 3;
3) condanna parte resistente a rifondere le spese di lite a parte ricorrente che si liquidano in euro 2.179,50 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Arezzo, 22 dicembre 2025
Il Giudice
d.ssa Lucia Faltoni
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Lucia Faltoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2646/2024 R.G., promossa da:
società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi Controparte_1
dell'articolo 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Conegliano (TV), via
V. Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso Belluno n. e per essa P.IVA_1
quale procuratrice a socio unico, con sede legale in San Controparte_2
Donato Milanese, Via dell'Unione Europea n.6/A-6/B, c.f. e p. iva giusta P.IVA_2
procura del 18.10.2022 in autentica del Dr. Notaio in Pordenone (Rep N. Persona_1
311663 – Racc. N. 41583) registrata a Pordenone il 20/10/2022 al n.15129, serie 1T (Cfr. doc.
n. 1), quest'ultima in persona del procuratore speciale Dott.ssa , giusta procura CP_3 del 21 ottobre 2022 in autentica del Dott. Notaio in Milano, Repertorio N. Persona_2
5488 - Raccolta N. 4129, registrata a Milano in data 21/10/2022 al n. 108055 serie 1T (Cfr. doc. n. 2), elettivamente domiciliata in via telematica presso l'indirizzo di posta certificata del proprio difensore, Avv. Luigi De Vito (C.F.: Email_1 [...]
) del Foro di Firenze, con studio in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico, 72 C.F._1 che la rappresenta e difende, come da mandato in atti;
RICORRENTE
Contro
1 La Sig.ra nata ad [...] il [...], (CF: ) in Controparte_4 C.F._2
proprio e quale erede del Sig. nato ad [...] il [...] (C.F.: Persona_3
e deceduto in data 10.01.2015 ed elettivamente domiciliata ai fini C.F._3
della presente procedura in P.tta Sopra i Ponti n. 2 presso lo studio dell'Avv. Gianluca
Parreschi del foro di Arezzo (CF: ), che la rappresenta e difende C.F._4
unitamente e disgiuntamente all'Avv. Sabrina Angioli (C.F.: ) giusta C.F._5 procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: altri istituti relativi alle successioni.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.2025
Parte ricorrente come da ricorso introduttivo e segnatamente: “Voglia l'Ill.mo Giudice del
Tribunale di Arezzo accertare che il Sig. nato ad [...] il [...] (C.F. Persona_3
) e deceduto in Arezzo il 10/01/2015 e la Sig.ra C.F._3 Controparte_4
nata ad [...] il [...] e residente in [...], (C.F. C.F._6
) sono eredi ciascuno per la quota di 1/2 ai sensi dell'art. 581 c.c. della Sig.ra
[...] Per_4
nata ad [...] il [...] e deceduta in Arezzo il 29/04/2012 (C.F:
[...]
)”; C.F._7
Parte resistente come da comparsa e segnatamente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, • in via pregiudiziale di rito accertare e dichiarare che il ricorrente ha omesso di indicare nel ricorso l'avviso di cui all'art. 163 b. 3 bis c.p.c. ovvero dell'assolvimento degli oneri previsti per il superamento delle condizioni di procedibilità ed ha altresì omesso di esperire il procedimento di mediazione per i motivi di cui in premessa;
• per l'effetto dichiarare la nullità e/o improcedibilità della domanda;
• in via preliminare, accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria complessa e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario;
• per l'effetto fissando ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c. l'udienza di cui all'art.
183 c.p.c.; • In caso contrario nel merito: • in via preliminare accertare e dichiarare la
2 carenza di legittimazione attiva di in relazione al presente giudizio per CP_1
carenza di legittimazione attiva della stessa nella procedura esecutiva immobiliare RG E
191/2024 a cui il presente giudizio è direttamente conseguenziale per i motivi di cui in premessa;
• per l'effetto dichiarare la nullità e/o improcedibilità della domanda;
• accertare
e dichiarare la inefficacia probatoria della documentazione prodotta da ai CP_1 fini della prova in ordine all'accettazione tacita dell'eredità della Sig.ra da Persona_4
parte della convenuta sia in proprio che quale erede del Sig. per i motivi di Persona_3 cui in premessa;
• per l'effetto rigettare in toto la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in premessa;
•Con vittoria di spese e compenso professionale.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc la ricorrente chiedeva al Tribunale di Arezzo di accertare la qualità di erede di in proprio e quale erede di deceduto Controparte_4 Persona_3 in data 10.01.2015, ciascuno per la quota di ½ ai sensi dell'art. 581 c.c. di Persona_4
deceduta in data 29.04.2012. A sostegno di tale domanda la ricorrente deduceva che nell'ambito della esecuzione immobiliare RG 191/24 instaurata avverso la odierna resistente, per un credito sorto da contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 2009 da
[...]
e e garantito da quest'ultimo nonché dalla moglie CP_4 Persona_3 Persona_4 dalla certificazione notarile depositata dalla creditrice procedente, era emersa una discontinuità delle trascrizioni per cui, mentre alla morte del nel 2015 Persona_3 risultava la trascrizione di accettazione di eredità con beneficio di inventario da parte della figlia, alla morte della moglie, nel 2012, non risultava Controparte_4 Persona_4 alcuna trascrizione di accettazione di eredità, né da parte di e né da parte Persona_3
della sig.ra Controparte_4
Con decreto del 30.12.2024, il Giudice fissava per la comparizione delle parti avanti a sé
l'udienza del 25.02.2025 alle ore 12,00 assegnando termine per la costituzione del convenuto sino a dieci giorni prima dell'udienza.
Si costituiva la resistente, dando atto di aver nelle more depositato ricorso in opposizione alla esecuzione immobiliare, con istanza di sospensione per improcedibilità della stessa,
3 eccependo l'improcedibilità della domanda nonché infondatezza nel merito della stessa.
Alla prima udienza del 25.02.2025 veniva disposto rinvio per consentire l'esperimento della mediazione obbligatoria.
All'udienza del 17.06.2025 parte ricorrente dava atto che il GE, nella procedura esecutiva, aveva già rigettato l'opposizione proposta da ai sensi dell'art. 615 c.II cpc, Controparte_4
riconoscendo peraltro la legittimazione attiva di parte ricorrente.
All'esito dell'udienza del 2.10.2025 la causa veniva rimessa in istruttoria, per una integrazione documentale, e all'udienza del 25.11.2025, all'esito della discussione e precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, risulta invece superata, dall'effettivo svolgimento della mediazione, la relativa eccezione sollevata da parte convenuta così come l'eccezione dalla stessa sollevata relativa alla carenza di legittimazione attiva della ricorrente. Al riguardo si richiama integralmente l'ordinanza del GE, datata 13.03.2025, con la quale è stata rigettata l'opposizione ex art. 615 c. II cpc, in punto di motivazione sul riconoscimento della legittimazione attiva della ricorrente (ivi contestata per le stesse ragioni dedotte nel presente giudizio), condivisa pienamente da questo giudice, ossia: “ ha dichiarato CP_1 di agire in giudizio per il tramite della procuratrice Controparte_2
in qualità di cessionaria di , la quale a sua volta si era resa Controparte_5 cessionaria di una serie di crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile di
[...]
l 30.9.2025, detenuti da Controparte_6 [...]
per effetto del provvedimento della Banca Controparte_7
d'Italia datato 22.11.2015. Tale rappresentazione trova piena conferma nella documentazione dimessa;
ed infatti: il credito originario era vantato da
[...] circostanza pacifica: il titolo esecutivo posto Controparte_6
alla base del precetto è un mutuo fondiario concluso dal padre dell'opponente con questo istituto di credito in data 13.11.2009); - con D.L. 183/2015 è stato costituito l'ente ponte
; il decreto in questione è stato prodotto Controparte_7
al doc. 3 allegato all'istanza di vendita e, all'art. 1, si legge: «1. Sono costituite, con effetto dalle ore 00,00 del giorno della pubblicazione del presente decreto-legge, quattro società per
4 azioni, denominate Controparte_8 Controparte_9
e del , ,
[...] Controparte_7 CP_7 Controparte_10
(di seguito “le società”) tutte con sede in Roma, via Nazionale, 91, aventi per oggetto lo svolgimento dell'attività di enteponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con riguardo rispettivamente alla Controparte_8
alla alla
[...] Controparte_9 Controparte_11
e alla , con l'obiettivo di
[...] Controparte_12 mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo.
2. Alle società di cui al comma 1 possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180»; - al doc. 4 allegato all'istanza di vendita è stato prodotto un estratto del provvedimento del
22.11.2015 della Banca d'Italia con il quale è stata disposta la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della Controparte_13
, in amministrazione straordinaria, con sede in Arezzo, posta in
[...]
risoluzione con provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015 – approvato dal
Ministro dell'Economia e delle Finanze con Decreto del 22 novembre 2015 – (ente in risoluzione) a favore della , con sede Controparte_7 in Roma (ente ponte); - con provvedimenti del 26.1.2016 e del 30.12.2016 della Banca
d'Italia, tali posizioni in sofferenza sono state cedute a;
il Controparte_5
provvedimento risulta pubblicato per estratto in Gazzetta Ufficiale (doc. 6 allegato all'istanza di vendita) e si legge quanto segue: «la Banca d'Italia, con provvedimento del 26 gennaio
2016, ha disposto che i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di e del al 30 settembre 2015, Controparte_6 Controparte_11
detenuti da per effetto del provvedimento n. Controparte_7
1241114 del 22 novembre 2015 di cessione delle attività e passività, siano ceduti a
[...]
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 180/2015. Controparte_5
Restano esclusi dalla cessione e, in conformità al programma di risoluzione, saranno oggetto di successivi trasferimenti alla i crediti in sofferenza, risultanti Controparte_5
5 dalla situazione contabile individuale di Controparte_11
al 30 settembre 2015, interessati da operazioni di cartolarizzazione. La cessione
[...] ha efficacia a far tempo dalle ore 00.01 del 1° febbraio 2016»; dal momento che già nel 2014
i crediti della erano in sofferenza (aspetto sul quale si tornerà trattando il CP_4 motivo di opposizione n. 4), nessun dubbio sussiste sul fatto che il rapporto sia stato trasmesso;
- , infine, cedeva i crediti a Controparte_5 CP_1 con atto stipulato in data 15.6.2017 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione;
a comprova di tale cessione la procedente ha prodotto, oltre alla pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale (doc. 8 allegato all'istanza di vendita), anche la proposta Contr contrattuale trasmessa da a avente ad oggetto tutti i rapporti qualificati in CP_1
Contr sofferenza a provenuti a da , cui Controparte_7 seguiva l'accettazione (doc. da 3 a 5 prodotti nel giudizio di opposizione).”.
Nel merito, da quanto in atti emerso, deve ritenersi provata l'accettazione tacita dell'eredità di da parte del marito e della figlia Persona_4 Persona_3 Controparte_4
Risulta infatti che gli stessi, al momento dell'apertura della successione fossero nel possesso dei beni ereditari, ove il coniuge superstite ha sempre abitato con la de cuius (Cfr. doc. n. 14 parte ricorrente) e l'odierna resistente ha da lungo tempo e tutt'ora la propria residenza (cfr. docc. 17 e 18 parte ricorrente).
L'aver abitato e mantenuto la propria residenza nell'immobile oggetto dell'eredità della moglie e madre, senza aver poi né accettato con beneficio d'inventario, né Persona_4 tanto meno redatto inventario nei tre mesi successivi alla morte, integra una condotta tale da determinare l'acquisto della qualità di eredi puri e semplici ai sensi dell'art. 485 c.II c.c.
Considerato l'esito dele giudizio, le spese di lite devono essere poste a carico della resistente e liquidate come in dispositivo ai minimi dello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, esclusa la fase istruttoria non tenutasi e ridotta della metà la fase decisoria svoltasi con discussione orale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'intervenuta accettazione dell'eredità e, quindi, la intervenuta acquisizione della qualità di erede da parte di nato ad [...] il [...] (C.F. Persona_3
6 ) e deceduto in Arezzo il 10/01/2015 e nata ad [...]F._3 Controparte_4
Arezzo il 3 luglio 1965 e residente in [...], (C.F. ) , CodiceFiscale_6 in relazione alla successione della defunta, rispettivamente coniuge e madre, Persona_4
nata ad [...] il [...] e deceduta in Arezzo il 29/04/2012 (C.F:
)”; C.F._7
2) ordina pertanto al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione dell'accettazione di eredità da parte di e Persona_3
in relazione alla successione di per le seguenti quote e Controparte_4 Persona_4
diritti sugli immobili siti in Arezzo, di seguito catastalmente identificati:
- la piena proprietà per la quota di 6/12 del fondo/garage in Arezzo, Via Guido
Tarlati, n. 19 piano T, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune, Sez. A, al foglio 89 particella 55 subalterno 1;
- la piena proprietà, per l'intera quota, dell'appartamento sempre in Arezzo, Via
Guido Tarlati, 19, piano T-2, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune, Sez.
A, al foglio 89, particella 55, subalterno 3;
3) condanna parte resistente a rifondere le spese di lite a parte ricorrente che si liquidano in euro 2.179,50 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Arezzo, 22 dicembre 2025
Il Giudice
d.ssa Lucia Faltoni
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