TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/06/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 20/02/2024 al n. 438/2024
R.G., promossa con ricorso depositato in data 20/02/2024
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. BERTONI Parte_1 C.F._1
CARLA, elettivamente domiciliato in VIA MOLINO NUOVO, 12 46042
CASTEL GOFFREDO presso lo studio dell'avv. BERTONI CARLA
ricorrente
CONTRO
(C.F. , CP_1 C.F._2
convenuta/contumace
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
10/06/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per : “-in revisione delle disposizioni contenute nella Parte_1
sentenza di scioglimento del matrimonio n. 864/2015, emessa dal Tribunale di
Mantova in data 8.9.2015, pubblicata il 24.9.2015 e passata in giudicato,
riguardanti la misura e le modalità con cui il sig. deve contribuire Parte_1
al mantenimento della figlia , disponga la revoca e/o revochi il Persona_1
contributo di euro 250,00 adeguato secondo gli indici ISTAT, nonché il
contributo alle spese straordinarie così come quantificate e precisate nella
sentenza stessa;
ciò in quanto la figlia è divenuta maggiorenne, è Per_1
autosufficiente ed in grado di provvedere al proprio mantenimento.
-Revocarsi l'ordine diretto di pagamento al datore di lavoro del ricorrente
, con sede in Mantova, via Dei Toscani n. 3/C. Parte_2
- Spese legali compensate”;
- per P.M.: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma della decisione giudiziaria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente chiede di modificarsi la sentenza di scioglimento del matrimonio nella parte in cui prevedeva l'obbligo di mantenimento a suo carico per la figlia diventata, nelle more, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
La convenuta, pur regolarmente evocata in giudizio non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. pagina 2 di 4 La causa, documentale, è stata spedita in decisione senza ulteriore attività
istruttoria.
La domanda è fondata e va accolta.
Dall'esame dei contratti versati in atti risulta che la figlia sia ormai Per_1
diventata economicamente indipendente e questo è confermato anche dalla lettera prodotta in atti proveniente dalla medesima figlia pagina 3 di 4 All'esito della documentazione versata in atti va quindi revocato l'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia.
Spese compensate così come richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) A modifica della sentenza n. 864/2015, emessa dal Tribunale di Mantova
in data 8.9.2015, pubblicata il 24.9.2015 e passata in giudicato, riguardanti la misura e le modalità con cui il sig. deve contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia revoca il contributo di euro 250,00 Persona_1
adeguato secondo gli indici ISTAT, nonché il contributo alle spese straordinarie così come quantificate e precisate nella sentenza stessa ciò in quanto la figlia
è divenuta maggiorenne, è autosufficiente ed in grado di provvedere al Per_1
proprio mantenimento;
2) Revoca l'ordine diretto di pagamento al datore di lavoro del ricorrente
, con sede in Mantova, via Dei Toscani n. 3/C; Parte_2
3) Spese compensate;
Così deciso in Mantova, il 12/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 20/02/2024 al n. 438/2024
R.G., promossa con ricorso depositato in data 20/02/2024
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. BERTONI Parte_1 C.F._1
CARLA, elettivamente domiciliato in VIA MOLINO NUOVO, 12 46042
CASTEL GOFFREDO presso lo studio dell'avv. BERTONI CARLA
ricorrente
CONTRO
(C.F. , CP_1 C.F._2
convenuta/contumace
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
10/06/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per : “-in revisione delle disposizioni contenute nella Parte_1
sentenza di scioglimento del matrimonio n. 864/2015, emessa dal Tribunale di
Mantova in data 8.9.2015, pubblicata il 24.9.2015 e passata in giudicato,
riguardanti la misura e le modalità con cui il sig. deve contribuire Parte_1
al mantenimento della figlia , disponga la revoca e/o revochi il Persona_1
contributo di euro 250,00 adeguato secondo gli indici ISTAT, nonché il
contributo alle spese straordinarie così come quantificate e precisate nella
sentenza stessa;
ciò in quanto la figlia è divenuta maggiorenne, è Per_1
autosufficiente ed in grado di provvedere al proprio mantenimento.
-Revocarsi l'ordine diretto di pagamento al datore di lavoro del ricorrente
, con sede in Mantova, via Dei Toscani n. 3/C. Parte_2
- Spese legali compensate”;
- per P.M.: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma della decisione giudiziaria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente chiede di modificarsi la sentenza di scioglimento del matrimonio nella parte in cui prevedeva l'obbligo di mantenimento a suo carico per la figlia diventata, nelle more, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
La convenuta, pur regolarmente evocata in giudizio non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. pagina 2 di 4 La causa, documentale, è stata spedita in decisione senza ulteriore attività
istruttoria.
La domanda è fondata e va accolta.
Dall'esame dei contratti versati in atti risulta che la figlia sia ormai Per_1
diventata economicamente indipendente e questo è confermato anche dalla lettera prodotta in atti proveniente dalla medesima figlia pagina 3 di 4 All'esito della documentazione versata in atti va quindi revocato l'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia.
Spese compensate così come richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) A modifica della sentenza n. 864/2015, emessa dal Tribunale di Mantova
in data 8.9.2015, pubblicata il 24.9.2015 e passata in giudicato, riguardanti la misura e le modalità con cui il sig. deve contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia revoca il contributo di euro 250,00 Persona_1
adeguato secondo gli indici ISTAT, nonché il contributo alle spese straordinarie così come quantificate e precisate nella sentenza stessa ciò in quanto la figlia
è divenuta maggiorenne, è autosufficiente ed in grado di provvedere al Per_1
proprio mantenimento;
2) Revoca l'ordine diretto di pagamento al datore di lavoro del ricorrente
, con sede in Mantova, via Dei Toscani n. 3/C; Parte_2
3) Spese compensate;
Così deciso in Mantova, il 12/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4