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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/12/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 942/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 942/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 89/2024 del 12.01.2024
TRA
, elettivamente domiciliato in Cagnano Varano al Corso Giannone n. 166, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Gianluca Giornetti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellante – appellato incidentale
CONTRO
con sede in Milano, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 domiciliata in Foggia, al Corso Cairoli n.25, presso lo studio dell'avv. Antonio LANDI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellata- Appellante in via incidentale –
Controparte_2
-Appellato contumace-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, e Parte_1 Controparte_2
chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali e CP_1 patrimoniali patiti, in conseguenza del sinistro occorso il 13.12.2016 in Cagnano Varano, allorchè
1 era stato investito, dall'autovettura Renault Clio di proprietà e condotta, nell'occasione, da
, mentre stava attraversando la strada, sulle strisce pedonali. Controparte_2
Si costituiva in giudizio , che contestava l'an e il quantum dell'avversa domanda, CP_1 chiedendone il rigetto;
evidenziava che, prima del giudizio, nel corso di procedimento per ATP introdotto dal , era stata espletata una CTU medico-legale, e che la compagnia, durante la Pt_1 fase stragiudiziale, aveva provveduto al pagamento di € 5.000,00, accettata dal a titolo di Pt_1 acconto, ma che doveva ritenersi satisfattiva, soprattutto in caso di riconoscimento del concorso di colpa dell'attore.
rimaneva contumace. Controparte_2
Istruito il giudizio con prove orali e CTU medico legale, con sentenza n. 89/2024 il Tribunale di
Foggia così provvedeva: 1) Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, ritenuto che l'evento dannoso per cui è causa è riconducibile a responsabilità del sig. , condanna Controparte_2 CP_2
e l' in solido tra loro, a corrispondere al sig. , a titolo di danno non
[...] CP_1 Parte_1 patrimoniale, l'importo di € 6.867,27, dal quale dovrà essere detratto l'importo di € 5.500, oltre interessi e rivalutazioni nei sensi e per le ragioni di cui in parte motiva, nonché l'ulteriore importo, a titolo di danno patrimoniale, di € 1.183,87 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna i convenuti a rifondere le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 545 per spese ed in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) Condanna i convenuti a rifondere le spese di lite del procedimento di A.T.P. che si liquidano in € 2.225,00 per compenso professionale, oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4) Pone definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, le spese di C.T.U. del presente giudizio e di quello di A.T.P., per come già liquidate, in capo ai convenuti, in solido fra loro, ferma restando la solidarietà tra le parti in causa nei confronti del C.T.U.”.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello , chiedendo l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni: ““…previa, occorrendo, ammissione delle prove offerte in prime cure dall'attuale appellante, in parziale riforma della sentenza nr. 89/2024 resa inter partes dal Tribunale di
Foggia accogliere integralmente la domanda proposta da parte attrice e riformarla nella parte in cui il
Tribunale di Foggia non ha ritenuto di ravvisare una sindrome ansioso depressiva e/o disturbo post traumatico da stress limitandosi a riconoscere e liquidare, a titolo di danno non patrimoniale, il solo danno biologico derivante dal “trauma cranio cervicale con doppia ferita lacero contusa e perdita di sostanza alla regione soppracciliare sx con escoriazioni multiple” quantificato apoditticamente in una percentuale del
4% a fronte di una valutazione generale diversa e superiore pari al 9% così come correttamente determinata
e specificata sia dal suo Ausiliario Consulente tecnico medico–legale –dott. Andreani- sia dall'esperto specialista in neuropsichiatria Consulente tecnico medico-legale di parte –dott. , e sia dall'altro CP_3
Ausiliario Consulente tecnico medico-legale –dott.ssa Raffaella Bisceglia -nell'ambito del prodromico giudizio di ATP nr. 5629/2018 Tribunale di Foggia, giusta documentazione versata in atti, prendendo,
2 quindi, le opportune pronunce conseguenziali. Spese dei due gradi rifuse con distrazione a favore del sottoscritto difensore”.
Si è costituita in giudizio che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per CP_1 indeterminatezza delle conclusioni e violazione dell'art. 163 c.p.c., co. 3, mancando nell'atto di appello la determinazione del danno;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello principale ed ha proposto appello incidentale, istando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare inammissibile l'appello e, comunque, rigettarlo nel merito per le ragioni innanzi espresse;
2) in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado sul capo relativo alla liquidazione del compenso di causa e, per l'effetto, condannare controparte alla restituzione degli importi ricevuti a tale titolo all'esito del giudizio di prime cure o, in subordine, alla restituzione di quelli comunque superiori ricevuti;
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese e del compenso del secondo grado di giudizio in favore dell' . CP_1
, nonostante la rituale notificazione dell'atto di appello, non si è costituito in Controparte_2 giudizio, sicchè ne va dichiarata la contumacia.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 3.12.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
Il Tribunale ha ritenuto provato il sinistro e, accertata l'esclusiva responsabilità del ha CP_2 liquidato il danno patrimoniale per le spese mediche sostenute e il danno non patrimoniale, biologico da inabilità temporanea e postumi permanenti, in favore del recependo solo CP_2 in parte le conclusioni del nominato CTU, limitatamente al danno fisico con postumi permanenti del 4%, mentre le ha disattese nella parte in cui è stato riconosciuto il danno da sindrome ansioso reattiva, così motivando: “Procedendo alla liquidazione dei danni richiesti dall'attore, vanno richiamate le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico medico-legale, le quali, tuttavia, possono essere condivise solo in parte. Va, invero, esclusa la liquidazione dei danni relativi alla sindrome ansioso-depressiva diagnosticata dall'ausiliario: al riguardo, si condivide quanto affermato dalla difesa della e CP_1 cioè che il C.T.U. –con specializzazione in oftalmologia- è arrivato a diagnosticare la detta sindrome dopo aver effettuato un'unica visita e senza aver riferito alcunché su eventuali comportamenti del Pt_1 giustificanti la stessa. Considerato, in primo luogo, che in atti non vi è prova né della partecipazione dell'attore a sedute psicologiche o psicoterapeutiche né dell'eventuale assunzione di ansiolitici o di ulteriori medicinali volti a far fronte alla detta sindrome e, in secondo luogo, che non sono emersi comportamenti tali da far ritenere verosimile uno stato ansioso-depressivo in capo al periziando, non si ritiene condivisibile quanto asserito dal dott. Tale conclusione non può essere modificata neppure alla luce delle Per_1 dichiarazioni rese dalla figlia dell'attore all'udienza del 14/04/2021, posto che Parte_2 quest'ultima ha riferito solo in maniera generica di uno stato ansioso del padre in seguito all'incidente, peraltro riferito alle difficoltà del a viaggiare in macchina, e cioè ad una situazione diversa da quella Pt_1 dell'incidente stradale occorsogli, posto che in occasione di quest'ultimo l'attore stava transitando a piedi e non si trovava all'interno di un veicolo in qualità di conducente o passeggero;
inoltre, per quanto è dato sapere al Tribunale, la sig.ra non svolge la professione medica, onde per cui la stessa non ha le Pt_1
3 competenze tecnico-scientifiche per diagnosticare un eventuale stato depressivo. Parimenti, non sufficiente
a dimostrare l'esistenza di una sindrome ansioso-depressiva è il certificato medico a firma del dott. CP_3 versato in atti da parte attrice e non seguito da alcuna prova testimoniale, il quale certificato, in quanto atto di parte, è liberamente valutabile dal giudice. Orbene, l'impossibilità di attribuire valore probatorio al detto certificato deriva dal fatto che la difesa del non ha fornito alcun tipo di riscontro a quanto riportato Pt_1 dal detto medico: invero, non sono stati formulati capitoli di prova da sottoporre al dott. o a terzi CP_3 soggetti volti a provare che l'attore si sveglia nel cuore della notte in stato di agitazione ovvero che tiene
“condotte di evitamento di situazioni che richiamino l'evento traumatico” ovvero che ha “esagerate risposte di allarme”, condotte e risposte, peraltro, in alcun modo precisate dal dott. Inoltre, il nesso di CP_3 causalità riscontrato dal dott. non è stato in alcun modo specificato in termini scientifici: non si CP_3 comprende, invero, in base a quali criteri tecnico-scientifici, il medico (al pari del C.T.U.) abbia ritenuto di poter ravvisare un disturbo post-traumatico da stress. Peraltro, si fatica a comprendere come, a fronte di un unico incontro con il il medico sia riuscito ad affermare che le asserite condotte ansiose siano Pt_1 conseguenza dell'incidente stradale oggetto di causa e non anche di eventuali ulteriori eventi traumatici che hanno coinvolto l'attore. Pertanto, a titolo di danno non patrimoniale, va liquidato il solo danno biologico derivante dal “trauma cranio-cervicale con doppia ferita lacera e perdita di sostanza alla regione sopraccigliare sx e contusioni multiple” riportate in seguito al sinistro.”
Ha quindi escluso un danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, essendo il Pt_1 pensionato, non ha riconosciuto il danno morale né la personalizzazione e, dato atto che dalla somma complessiva liquidata va sottratto l'importo di € 5.500,00 (previa devalutazione alla data del sinistro) già corrisposto in acconto, ha condannato e in solido al pagamento CP_1 CP_2 della differenza.
Ha quindi condannato i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate secondo i parametri del DM 55/2014, modi. Dal DM 147/22, tenendo conto dello scaglione da € 5.201,00 a
26.000,00.
I. L'APPELLO PRINCIPALE.
Il ha impugnato la sentenza limitatamente al quantum, censurandola nella parte in cui il Pt_1
Tribunale non ha ritenuto di ravvisare una sindrome ansioso depressiva e/o disturbo post traumatico da stress, limitandosi a riconoscere e liquidare, a titolo di danno non patrimoniale, il solo danno biologico derivante dal “trauma cranio cervicale con doppia ferita lacero contusa e perdita di sostanza alla regione soppracciliare sx con escoriazioni multiple” quantificato in una percentuale del
4%, a fronte di una valutazione generale, diversa e superiore, pari al 9%, determinata sia dal CTU nominato in I grado, dott. sia dal CTP specialista in neuropsichiatria dott. , sia Per_1 CP_3 dal CTP nominato in sede di ATP, dott.ssa Bisceglia.
Ha quindi posto a fondamento del gravame i seguenti motivi: -erronea valutazione delle certificazioni mediche nonché omessa e/o erronea valutazione delle risultanze peritali a cui sono giunti sia l'Ausiliario
CTU dott. Andreani, sia il CTP dott. sia l'altro Ausiliario CTU dott.ssa Raffaella Bisceglia CP_3
4 nell'ambito del giudizio di ATP nr.5629/2018 R.G.; -erronea valutazione delle deposizioni testimoniali rese dalla sig.ra e delle prove documentali. Parte_2
II. Preliminarmente deve darsi atto che si è formato il giudicato interno della sentenza nella parte in cui ha:
1) dichiarato la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro;
CP_2
2) rigettato la domanda di danno morale, di personalizzazione e di danno da riduzione della capacità lavorativa specifica;
3) quantificato le spese mediche e il danno da inabilita' temporanea, totale e parziale;
4) quantificato il danno biologico da menomazioni fisiche nel 4% (non avendo, sul punto,
l'appellante contestato la CTU espletata in I grado).
Invero, con l'appello principale unico punto controverso è l'entità dei postumi, quantificati dal
Tribunale nel 4%, con esclusione della sindrome ansioso reattiva (o disturbo post traumatico da stress), laddove l'appellante invoca il 9%, pretendendo la liquidazione del danno da sindrome ansioso depressiva.
III. I due motivi di appello, strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente e sono infondati.
Correttamente il Tribunale ha escluso che la prova dello stato depressivo dell'appellante potesse ritenersi raggiunta sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dalla figlia all'udienza del 14.4.21
(“attualmente mio padre cammina quasi sempre col bastone e manifesta uno stato ansioso”), non avendo la testimone le competenze tecniche per confermare le condizioni psichiche del padre.
Né, per giustificare lo stato ansioso-depressivo è rilevante che il teste abbia riferito che il , Pt_1 dopo l'evento per cui è causa, avesse difficoltà a viaggiare in auto, essendo egli, nel caso di specie, stato vittima di investimento pedonale.
Come correttamente osservato dalla appellata, trattasi di circostanza irrilevante ai fini della prova delle condizioni psico-fisiche del : a tal fine, tutt'al più sarebbe stato opportuno provare Pt_1 che il padre non usciva più di casa e/o non camminava più e che tale situazione lo aveva psicologicamente frustrato, mentre la stessa figlia-testimone ha riferito che il deambulava Pt_1
(sebbene col bastone), usciva di casa e viveva da solo senza l'aiuto di persone estranee, per cui l'evento per cui è causa non gli ha determinato alcuna ripercussione sul piano psicologico.
Quanto alla C.T.U. espletata in I grado (da un oftalmologo), il Tribunale ha correttamente sottoposto a revisione critica la consulenza che, invero, assai superficialmente e frettolosamente ha diagnosticato, senza il benchè minimo approfondimento, uno stato ansioso depressivo del
[...] Pt_
, limitandosi a darne conto, senza alcuna ulteriore specificazione, nella parte relativa all'esame obiettivo.
Nella sua relazione, il consulente ha stimato una percentuale di postumi nella misura del 9%, riconoscendo al anche la sindrome ansioso-depressiva post traumatica, sebbene non Pt_1 documentata con esami strumentali ma valutata esclusivamente dall'esame clinico obiettivo nel
5 quale, al di là della richiamata espressione di “sindrome ansioso-depressiva”, non ha riferito alcunché sugli eventuali comportamenti del danneggiato giustificanti detta patologia.
Manca in atti documentazione medica attestante che il è stato in cura da psicologo, Pt_1 psicoterapeuta o medico similare, o che necessita di simili terapie, né che gli sono mai stati prescritti, o ha assunto, tranquillanti o altri simili farmaci, dopo e in conseguenza dell'investimento.
Il Tribunale ha giustamente osservato che “Considerato, in primo luogo, che in atti non vi è prova né della partecipazione dell'attore a sedute psicologiche o psicoterapeutiche né dell'eventuale assunzione di ansiolitici o di ulteriori medicinali volti a far fronte alla detta sindrome e, in secondo luogo, che non sono emersi comportamenti tali da far ritenere verosimile uno stato ansioso-depressivo in capo al periziando, non si ritiene condivisibile quanto asserito dal dott. Tale conclusione non può essere modificata Per_1 neppure alla luce delle dichiarazioni rese dalla figlia dell'attore all'udienza del Parte_2
14/04/2021, posto che quest'ultima ha riferito solo in maniera generica di uno stato ansioso del padre in seguito all'incidente, peraltro riferito alle difficoltà del a viaggiare in macchina, e cioè ad una Pt_1 situazione diversa da quella dell'incidente stradale occorsogli, posto che in occasione di quest'ultimo l'attore stava transitando a piedi e non si trovava all'interno di un veicolo in qualità di conducente o passeggero;
inoltre, per quanto è dato sapere al Tribunale, la sig.ra non svolge la professione medica, onde per Pt_1 cui la stessa non ha le competenze tecnico-scientifiche per diagnosticare un eventuale stato depressivo”.
A seguito del sinistro per cui è causa il ha riportato un mero trauma cranico-cervicale, un Pt_1 trauma cranico e un trauma addominale sicché la valutazione riconosciuta del 4% appare equa, come correttamente ritenuto dal Tribunale, dovendosi escludere quella del 5% per la “sindrome ansioso-depressiva”.
Né giova all'appellante la CTU redatta nel procedimento di ATP (che l'appellante non aveva neanche citato nella citazione in I grado, e che invece adesso richiama e pone a fondamento del I motivo di appello), perché la dott.ssa Bisceglia, che pur quantificava il danno biologico nel 6-7%, tuttavia non riscontrava in alcun modo una sindrome ansioso-depressiva, ma stimava il danno ritenendo residuati esclusivamente i seguenti postumi:esiti cicatriziali in regione frontale sinistra, sindrome cefalgica e limitazione del rachide in soggetto affetto da protrusioni discali cervicali, lombari, spondilodiscartrosi.
Quindi, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, la CTU dell'ATP non riconosceva affatto il danno da sindrome depressiva.
Quanto poi alla “documentazione sanitaria” a firma del dott. , deve darsi atto che trattasi CP_3 di una mera CTP, nella quale il medico di parte si limitava, anch'egli senza effettuare alcun esame diagnostico e senza il benchè minimo supporto di documentazione medica, a dare atto, evidentemente sulla base delle sole dichiarazioni del paziente e senza alcun riscontro, che “la valutazione psico-diagnostica del sig.r evidenzia aspetti di un disturbo post traumatico da stress, Pt_1 caratterizzato da ricorrenti e intrusivi ricordi spiacevoli riferiti all'evento traumatico, nonché, sogni con risvegli in stato di agitazione, di cui non ricorda esattamente il contenuto, ma che appaiono collegati a
6 sensazioni di minacce la propria integrità psicofisica. Persistono condotte di evitamento in situazioni che richiamino l'evento traumatico con limitazione della possibilità di attraversare le strade anche passando sulle strisce pedonali. Sono anche presenti lacune mnesiche di aspetti riferiti alla vicenda traumatica, difficoltà di concentrazione e difficoltà nel controllo della propria reattività emotivo impulsiva con esagerate risposte di allarme. Il disturbo appare in rapporto causale con incidente stradale subito dal suddetto in qualità di pedone, in data 13/12/2016, nel quale riportava “trauma cranico commotivo, distorsione del rachide cervicale….”, ma soprattutto, per quanto concerne gli aspetti psico traumatici, l'arrotolamento da parte di una autovettura, che arrivava in maniera trasversale ed alle spalle del sig. il quale, Pt_1 scaraventato di corpo a terra senza difesa era certo di aver riportato gravi lesioni. In relazione al danno psichico subito dal sig. si potrebbe affermare che ne è conseguita una menomazione psichica Pt_1 valutabile nella misura del 10% come danno biologico, ma che ha provocato anche una riduzione della generica capacità lavorativa del suddetto, valutabile intorno al 15%”.
A parte il fatto che, contrariamente a quanto ritenuto dal dott. , il non riportava CP_3 Pt_1 gravi lesioni, ma solo postumi del 4%, e che è da escludere qualsiasi menomazione alla capacità lavorativa specifica di un pensionato, sembra doversi condividere quanto osservato dal
Tribunale, “Parimenti, non sufficiente a dimostrare l'esistenza di una sindrome ansioso-depressiva è il certificato medico a firma del dott. versato in atti da parte attrice e non seguito da alcuna prova CP_3 testimoniale, il quale certificato, in quanto atto di parte, è liberamente valutabile dal giudice.
Orbene, l'impossibilità di attribuire valore probatorio al detto certificato deriva dal fatto che la difesa del
[...] Pt_
non ha fornito alcun tipo di riscontro a quanto riportato dal detto medico: invero, non sono stati formulati capitoli di prova da sottoporre al dott. o a terzi soggetti volti a provare che l'attore si sveglia CP_3 nel cuore della notte in stato di agitazione ovvero che tiene “condotte di evitamento di situazioni che richiamino l'evento traumatico” ovvero che ha “esagerate risposte di allarme”, condotte e risposte, peraltro, in alcun modo precisate dal dott. Inoltre, il nesso di causalità riscontrato dal dott. non è stato CP_3 CP_3 in alcun modo specificato in termini scientifici: non si comprende, invero, in base a quali criteri tecnico- scientifici, il medico (al pari del C.T.U.) abbia ritenuto di poter ravvisare un disturbo post-traumatico da stress. Peraltro, si fatica a comprendere come, a fronte di un unico incontro con il il medico sia Pt_1 riuscito ad affermare che le asserite condotte ansiose siano conseguenza dell'incidente stradale oggetto di causa e non anche di eventuali ulteriori eventi traumatici che hanno coinvolto l'attore”.
Quanto allegato dall'appellante e, soprattutto, le risultanze processuali, non sono idonee a dimostrare la sussistenza di stabili conseguenze dannose (a livello psichico) a carico della vittima
(neanche presumibili, tenuto conto della lieve entità dei postumi fisici, quali conseguenze del sinistro.
IV. L'APPELLO INCIDENTALE.
ha proposto appello incidentale, avverso il capo relativo alla liquidazione delle spese, CP_1 lamentando che il primo Giudice non ha fatto giusta applicazione del D.M. n.147/22, e per aver determinato le competenze sulla base di uno scaglione di riferimento errato rispetto a quello
7 effettivamente da considerare), avendo il Tribunale applicato lo scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 anziché quello fino a € 5.200,00, che invece avrebbe dovuto applicare, tenuto conto del decisum.
In particolare, sostiene che il Tribunale, pur avendo riconosciuto che - nel corso della CP_1 fase stragiudiziale - la AG ha corrisposto la somma di € 5.000,00 in favore del , non Pt_3 ha decurtato detto importo da quello maggiore di cui alla condanna, ai fini del regolamento delle spese. Così facendo, ha liquidato le competenze per lo scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, mentre le stesse dovevano essere compensate integralmente o parzialmente (tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda e dell'esiguo valore ulteriormente riconosciuto in sentenza) o, al limite, liquidate sulla base dello scaglione inferiore sino a € 5.200,00 ove si consideri che, all'esito del giudizio di prime cure e dei conteggi predisposti da parte attrice, l CP_1 ha liquidato all'attore € 3.124,43 per capitale differenziale e € 10.301,04 per spese e compensi di causa, anche di A.T.P., in favore del suo procuratore antistatario, importi ex se indicativi dell'errore di cui in sentenza.
Sussiste, dunque, violazione dell'art.5 del D.M.147/22, in forza del quale “nella liquidazione del compenso a carico del soccombente, il valore della causa – salvo quanto diversamente disposto dal presente comma – è determinato a norma del codice di procedura civile…. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
V. Il motivo è infondato.
Il primo Giudice ha posto le spese di lite a carico delle parti convenute facendo corretta applicazione del principio della soccombenza, avendo accertato la responsabilità esclusiva del proprietario della vettura investitrice del e, perciò, accolto l'unica domanda proposta Pt_1 dall'attore.
Non sussistevano, pertanto, i presupposti per una compensazione, integrale o parziale, delle spese.
Quanto al valore della controversia, ai fini della individuazione dello scaglione applicazione, il
Tribunale ha correttamente considerato il decisum, che ha determinato nella misura di € 6.867,27, pari al danno complessivo liquidato (dal quale ha poi dato atto che andava detratto l'importo già ricevuto dall'attore stragiudizialmente).
L'assunto dell'appellante incidentale non è condivisibile, ove si consideri che pur avendo offerto prima del giudizio la somma di € 5.500,00 (trattenuta dall'attore a titolo di acconto), costituendosi in giudizio la AG aveva contestato l'an debeatur, chiedendo l'integrale rigetto della domanda risarcitoria, sicchè la controversia in primo grado non ha avuto ad oggetto la debenza o meno della minor somma ancora dovuta dalla AG (inferiore ad € 5.200,00), ma l'intero importo del danno risarcibile, tanto che nel giudizio di primo grado è stato necessario svolgere l'istruttoria anche per l'accertamento del verificarsi del sinistro, delle sue modalità e della responsabilità del conducente, oltre alla CTU per la quantificazione del danno.
8 Pertanto, tenuto conto della res controversa, individuata alla luce della domanda attorea e delle difese della convenuta costituita, il Tribunale ha accertato l'esclusiva responsabilità di parte convenuta e quantificato il danno risarcibile nei confronti del e, sulla base del decisum così Pt_1 determinato, ha liquidato le spese applicando correttamente lo scaglione tra € 5.201,00 e 26.000,00.
Anche l'appello incidentale va pertanto rigettato, e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza.
Gli appellanti, principale e incidentale, dovranno, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di e di , in Parte_1 Controparte_2 CP_1 persona del legale rappresentante p.t., e sull'appello incidentale proposto da , avverso CP_1 la sentenza n. 89/2024 emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data
12.01.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. rigetta l'appello principale;
3. rigetta l'appello incidentale;
4. conferma integralmente la sentenza impugnata;
5. compensa tra le parti costituite le spese del presente giudizio;
6. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico degli appellanti, principale e incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 10 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 942/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 89/2024 del 12.01.2024
TRA
, elettivamente domiciliato in Cagnano Varano al Corso Giannone n. 166, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Gianluca Giornetti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellante – appellato incidentale
CONTRO
con sede in Milano, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 domiciliata in Foggia, al Corso Cairoli n.25, presso lo studio dell'avv. Antonio LANDI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellata- Appellante in via incidentale –
Controparte_2
-Appellato contumace-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, e Parte_1 Controparte_2
chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali e CP_1 patrimoniali patiti, in conseguenza del sinistro occorso il 13.12.2016 in Cagnano Varano, allorchè
1 era stato investito, dall'autovettura Renault Clio di proprietà e condotta, nell'occasione, da
, mentre stava attraversando la strada, sulle strisce pedonali. Controparte_2
Si costituiva in giudizio , che contestava l'an e il quantum dell'avversa domanda, CP_1 chiedendone il rigetto;
evidenziava che, prima del giudizio, nel corso di procedimento per ATP introdotto dal , era stata espletata una CTU medico-legale, e che la compagnia, durante la Pt_1 fase stragiudiziale, aveva provveduto al pagamento di € 5.000,00, accettata dal a titolo di Pt_1 acconto, ma che doveva ritenersi satisfattiva, soprattutto in caso di riconoscimento del concorso di colpa dell'attore.
rimaneva contumace. Controparte_2
Istruito il giudizio con prove orali e CTU medico legale, con sentenza n. 89/2024 il Tribunale di
Foggia così provvedeva: 1) Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, ritenuto che l'evento dannoso per cui è causa è riconducibile a responsabilità del sig. , condanna Controparte_2 CP_2
e l' in solido tra loro, a corrispondere al sig. , a titolo di danno non
[...] CP_1 Parte_1 patrimoniale, l'importo di € 6.867,27, dal quale dovrà essere detratto l'importo di € 5.500, oltre interessi e rivalutazioni nei sensi e per le ragioni di cui in parte motiva, nonché l'ulteriore importo, a titolo di danno patrimoniale, di € 1.183,87 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna i convenuti a rifondere le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 545 per spese ed in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) Condanna i convenuti a rifondere le spese di lite del procedimento di A.T.P. che si liquidano in € 2.225,00 per compenso professionale, oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4) Pone definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, le spese di C.T.U. del presente giudizio e di quello di A.T.P., per come già liquidate, in capo ai convenuti, in solido fra loro, ferma restando la solidarietà tra le parti in causa nei confronti del C.T.U.”.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello , chiedendo l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni: ““…previa, occorrendo, ammissione delle prove offerte in prime cure dall'attuale appellante, in parziale riforma della sentenza nr. 89/2024 resa inter partes dal Tribunale di
Foggia accogliere integralmente la domanda proposta da parte attrice e riformarla nella parte in cui il
Tribunale di Foggia non ha ritenuto di ravvisare una sindrome ansioso depressiva e/o disturbo post traumatico da stress limitandosi a riconoscere e liquidare, a titolo di danno non patrimoniale, il solo danno biologico derivante dal “trauma cranio cervicale con doppia ferita lacero contusa e perdita di sostanza alla regione soppracciliare sx con escoriazioni multiple” quantificato apoditticamente in una percentuale del
4% a fronte di una valutazione generale diversa e superiore pari al 9% così come correttamente determinata
e specificata sia dal suo Ausiliario Consulente tecnico medico–legale –dott. Andreani- sia dall'esperto specialista in neuropsichiatria Consulente tecnico medico-legale di parte –dott. , e sia dall'altro CP_3
Ausiliario Consulente tecnico medico-legale –dott.ssa Raffaella Bisceglia -nell'ambito del prodromico giudizio di ATP nr. 5629/2018 Tribunale di Foggia, giusta documentazione versata in atti, prendendo,
2 quindi, le opportune pronunce conseguenziali. Spese dei due gradi rifuse con distrazione a favore del sottoscritto difensore”.
Si è costituita in giudizio che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per CP_1 indeterminatezza delle conclusioni e violazione dell'art. 163 c.p.c., co. 3, mancando nell'atto di appello la determinazione del danno;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello principale ed ha proposto appello incidentale, istando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare inammissibile l'appello e, comunque, rigettarlo nel merito per le ragioni innanzi espresse;
2) in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado sul capo relativo alla liquidazione del compenso di causa e, per l'effetto, condannare controparte alla restituzione degli importi ricevuti a tale titolo all'esito del giudizio di prime cure o, in subordine, alla restituzione di quelli comunque superiori ricevuti;
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese e del compenso del secondo grado di giudizio in favore dell' . CP_1
, nonostante la rituale notificazione dell'atto di appello, non si è costituito in Controparte_2 giudizio, sicchè ne va dichiarata la contumacia.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 3.12.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
Il Tribunale ha ritenuto provato il sinistro e, accertata l'esclusiva responsabilità del ha CP_2 liquidato il danno patrimoniale per le spese mediche sostenute e il danno non patrimoniale, biologico da inabilità temporanea e postumi permanenti, in favore del recependo solo CP_2 in parte le conclusioni del nominato CTU, limitatamente al danno fisico con postumi permanenti del 4%, mentre le ha disattese nella parte in cui è stato riconosciuto il danno da sindrome ansioso reattiva, così motivando: “Procedendo alla liquidazione dei danni richiesti dall'attore, vanno richiamate le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico medico-legale, le quali, tuttavia, possono essere condivise solo in parte. Va, invero, esclusa la liquidazione dei danni relativi alla sindrome ansioso-depressiva diagnosticata dall'ausiliario: al riguardo, si condivide quanto affermato dalla difesa della e CP_1 cioè che il C.T.U. –con specializzazione in oftalmologia- è arrivato a diagnosticare la detta sindrome dopo aver effettuato un'unica visita e senza aver riferito alcunché su eventuali comportamenti del Pt_1 giustificanti la stessa. Considerato, in primo luogo, che in atti non vi è prova né della partecipazione dell'attore a sedute psicologiche o psicoterapeutiche né dell'eventuale assunzione di ansiolitici o di ulteriori medicinali volti a far fronte alla detta sindrome e, in secondo luogo, che non sono emersi comportamenti tali da far ritenere verosimile uno stato ansioso-depressivo in capo al periziando, non si ritiene condivisibile quanto asserito dal dott. Tale conclusione non può essere modificata neppure alla luce delle Per_1 dichiarazioni rese dalla figlia dell'attore all'udienza del 14/04/2021, posto che Parte_2 quest'ultima ha riferito solo in maniera generica di uno stato ansioso del padre in seguito all'incidente, peraltro riferito alle difficoltà del a viaggiare in macchina, e cioè ad una situazione diversa da quella Pt_1 dell'incidente stradale occorsogli, posto che in occasione di quest'ultimo l'attore stava transitando a piedi e non si trovava all'interno di un veicolo in qualità di conducente o passeggero;
inoltre, per quanto è dato sapere al Tribunale, la sig.ra non svolge la professione medica, onde per cui la stessa non ha le Pt_1
3 competenze tecnico-scientifiche per diagnosticare un eventuale stato depressivo. Parimenti, non sufficiente
a dimostrare l'esistenza di una sindrome ansioso-depressiva è il certificato medico a firma del dott. CP_3 versato in atti da parte attrice e non seguito da alcuna prova testimoniale, il quale certificato, in quanto atto di parte, è liberamente valutabile dal giudice. Orbene, l'impossibilità di attribuire valore probatorio al detto certificato deriva dal fatto che la difesa del non ha fornito alcun tipo di riscontro a quanto riportato Pt_1 dal detto medico: invero, non sono stati formulati capitoli di prova da sottoporre al dott. o a terzi CP_3 soggetti volti a provare che l'attore si sveglia nel cuore della notte in stato di agitazione ovvero che tiene
“condotte di evitamento di situazioni che richiamino l'evento traumatico” ovvero che ha “esagerate risposte di allarme”, condotte e risposte, peraltro, in alcun modo precisate dal dott. Inoltre, il nesso di CP_3 causalità riscontrato dal dott. non è stato in alcun modo specificato in termini scientifici: non si CP_3 comprende, invero, in base a quali criteri tecnico-scientifici, il medico (al pari del C.T.U.) abbia ritenuto di poter ravvisare un disturbo post-traumatico da stress. Peraltro, si fatica a comprendere come, a fronte di un unico incontro con il il medico sia riuscito ad affermare che le asserite condotte ansiose siano Pt_1 conseguenza dell'incidente stradale oggetto di causa e non anche di eventuali ulteriori eventi traumatici che hanno coinvolto l'attore. Pertanto, a titolo di danno non patrimoniale, va liquidato il solo danno biologico derivante dal “trauma cranio-cervicale con doppia ferita lacera e perdita di sostanza alla regione sopraccigliare sx e contusioni multiple” riportate in seguito al sinistro.”
Ha quindi escluso un danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, essendo il Pt_1 pensionato, non ha riconosciuto il danno morale né la personalizzazione e, dato atto che dalla somma complessiva liquidata va sottratto l'importo di € 5.500,00 (previa devalutazione alla data del sinistro) già corrisposto in acconto, ha condannato e in solido al pagamento CP_1 CP_2 della differenza.
Ha quindi condannato i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate secondo i parametri del DM 55/2014, modi. Dal DM 147/22, tenendo conto dello scaglione da € 5.201,00 a
26.000,00.
I. L'APPELLO PRINCIPALE.
Il ha impugnato la sentenza limitatamente al quantum, censurandola nella parte in cui il Pt_1
Tribunale non ha ritenuto di ravvisare una sindrome ansioso depressiva e/o disturbo post traumatico da stress, limitandosi a riconoscere e liquidare, a titolo di danno non patrimoniale, il solo danno biologico derivante dal “trauma cranio cervicale con doppia ferita lacero contusa e perdita di sostanza alla regione soppracciliare sx con escoriazioni multiple” quantificato in una percentuale del
4%, a fronte di una valutazione generale, diversa e superiore, pari al 9%, determinata sia dal CTU nominato in I grado, dott. sia dal CTP specialista in neuropsichiatria dott. , sia Per_1 CP_3 dal CTP nominato in sede di ATP, dott.ssa Bisceglia.
Ha quindi posto a fondamento del gravame i seguenti motivi: -erronea valutazione delle certificazioni mediche nonché omessa e/o erronea valutazione delle risultanze peritali a cui sono giunti sia l'Ausiliario
CTU dott. Andreani, sia il CTP dott. sia l'altro Ausiliario CTU dott.ssa Raffaella Bisceglia CP_3
4 nell'ambito del giudizio di ATP nr.5629/2018 R.G.; -erronea valutazione delle deposizioni testimoniali rese dalla sig.ra e delle prove documentali. Parte_2
II. Preliminarmente deve darsi atto che si è formato il giudicato interno della sentenza nella parte in cui ha:
1) dichiarato la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro;
CP_2
2) rigettato la domanda di danno morale, di personalizzazione e di danno da riduzione della capacità lavorativa specifica;
3) quantificato le spese mediche e il danno da inabilita' temporanea, totale e parziale;
4) quantificato il danno biologico da menomazioni fisiche nel 4% (non avendo, sul punto,
l'appellante contestato la CTU espletata in I grado).
Invero, con l'appello principale unico punto controverso è l'entità dei postumi, quantificati dal
Tribunale nel 4%, con esclusione della sindrome ansioso reattiva (o disturbo post traumatico da stress), laddove l'appellante invoca il 9%, pretendendo la liquidazione del danno da sindrome ansioso depressiva.
III. I due motivi di appello, strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente e sono infondati.
Correttamente il Tribunale ha escluso che la prova dello stato depressivo dell'appellante potesse ritenersi raggiunta sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dalla figlia all'udienza del 14.4.21
(“attualmente mio padre cammina quasi sempre col bastone e manifesta uno stato ansioso”), non avendo la testimone le competenze tecniche per confermare le condizioni psichiche del padre.
Né, per giustificare lo stato ansioso-depressivo è rilevante che il teste abbia riferito che il , Pt_1 dopo l'evento per cui è causa, avesse difficoltà a viaggiare in auto, essendo egli, nel caso di specie, stato vittima di investimento pedonale.
Come correttamente osservato dalla appellata, trattasi di circostanza irrilevante ai fini della prova delle condizioni psico-fisiche del : a tal fine, tutt'al più sarebbe stato opportuno provare Pt_1 che il padre non usciva più di casa e/o non camminava più e che tale situazione lo aveva psicologicamente frustrato, mentre la stessa figlia-testimone ha riferito che il deambulava Pt_1
(sebbene col bastone), usciva di casa e viveva da solo senza l'aiuto di persone estranee, per cui l'evento per cui è causa non gli ha determinato alcuna ripercussione sul piano psicologico.
Quanto alla C.T.U. espletata in I grado (da un oftalmologo), il Tribunale ha correttamente sottoposto a revisione critica la consulenza che, invero, assai superficialmente e frettolosamente ha diagnosticato, senza il benchè minimo approfondimento, uno stato ansioso depressivo del
[...] Pt_
, limitandosi a darne conto, senza alcuna ulteriore specificazione, nella parte relativa all'esame obiettivo.
Nella sua relazione, il consulente ha stimato una percentuale di postumi nella misura del 9%, riconoscendo al anche la sindrome ansioso-depressiva post traumatica, sebbene non Pt_1 documentata con esami strumentali ma valutata esclusivamente dall'esame clinico obiettivo nel
5 quale, al di là della richiamata espressione di “sindrome ansioso-depressiva”, non ha riferito alcunché sugli eventuali comportamenti del danneggiato giustificanti detta patologia.
Manca in atti documentazione medica attestante che il è stato in cura da psicologo, Pt_1 psicoterapeuta o medico similare, o che necessita di simili terapie, né che gli sono mai stati prescritti, o ha assunto, tranquillanti o altri simili farmaci, dopo e in conseguenza dell'investimento.
Il Tribunale ha giustamente osservato che “Considerato, in primo luogo, che in atti non vi è prova né della partecipazione dell'attore a sedute psicologiche o psicoterapeutiche né dell'eventuale assunzione di ansiolitici o di ulteriori medicinali volti a far fronte alla detta sindrome e, in secondo luogo, che non sono emersi comportamenti tali da far ritenere verosimile uno stato ansioso-depressivo in capo al periziando, non si ritiene condivisibile quanto asserito dal dott. Tale conclusione non può essere modificata Per_1 neppure alla luce delle dichiarazioni rese dalla figlia dell'attore all'udienza del Parte_2
14/04/2021, posto che quest'ultima ha riferito solo in maniera generica di uno stato ansioso del padre in seguito all'incidente, peraltro riferito alle difficoltà del a viaggiare in macchina, e cioè ad una Pt_1 situazione diversa da quella dell'incidente stradale occorsogli, posto che in occasione di quest'ultimo l'attore stava transitando a piedi e non si trovava all'interno di un veicolo in qualità di conducente o passeggero;
inoltre, per quanto è dato sapere al Tribunale, la sig.ra non svolge la professione medica, onde per Pt_1 cui la stessa non ha le competenze tecnico-scientifiche per diagnosticare un eventuale stato depressivo”.
A seguito del sinistro per cui è causa il ha riportato un mero trauma cranico-cervicale, un Pt_1 trauma cranico e un trauma addominale sicché la valutazione riconosciuta del 4% appare equa, come correttamente ritenuto dal Tribunale, dovendosi escludere quella del 5% per la “sindrome ansioso-depressiva”.
Né giova all'appellante la CTU redatta nel procedimento di ATP (che l'appellante non aveva neanche citato nella citazione in I grado, e che invece adesso richiama e pone a fondamento del I motivo di appello), perché la dott.ssa Bisceglia, che pur quantificava il danno biologico nel 6-7%, tuttavia non riscontrava in alcun modo una sindrome ansioso-depressiva, ma stimava il danno ritenendo residuati esclusivamente i seguenti postumi:esiti cicatriziali in regione frontale sinistra, sindrome cefalgica e limitazione del rachide in soggetto affetto da protrusioni discali cervicali, lombari, spondilodiscartrosi.
Quindi, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, la CTU dell'ATP non riconosceva affatto il danno da sindrome depressiva.
Quanto poi alla “documentazione sanitaria” a firma del dott. , deve darsi atto che trattasi CP_3 di una mera CTP, nella quale il medico di parte si limitava, anch'egli senza effettuare alcun esame diagnostico e senza il benchè minimo supporto di documentazione medica, a dare atto, evidentemente sulla base delle sole dichiarazioni del paziente e senza alcun riscontro, che “la valutazione psico-diagnostica del sig.r evidenzia aspetti di un disturbo post traumatico da stress, Pt_1 caratterizzato da ricorrenti e intrusivi ricordi spiacevoli riferiti all'evento traumatico, nonché, sogni con risvegli in stato di agitazione, di cui non ricorda esattamente il contenuto, ma che appaiono collegati a
6 sensazioni di minacce la propria integrità psicofisica. Persistono condotte di evitamento in situazioni che richiamino l'evento traumatico con limitazione della possibilità di attraversare le strade anche passando sulle strisce pedonali. Sono anche presenti lacune mnesiche di aspetti riferiti alla vicenda traumatica, difficoltà di concentrazione e difficoltà nel controllo della propria reattività emotivo impulsiva con esagerate risposte di allarme. Il disturbo appare in rapporto causale con incidente stradale subito dal suddetto in qualità di pedone, in data 13/12/2016, nel quale riportava “trauma cranico commotivo, distorsione del rachide cervicale….”, ma soprattutto, per quanto concerne gli aspetti psico traumatici, l'arrotolamento da parte di una autovettura, che arrivava in maniera trasversale ed alle spalle del sig. il quale, Pt_1 scaraventato di corpo a terra senza difesa era certo di aver riportato gravi lesioni. In relazione al danno psichico subito dal sig. si potrebbe affermare che ne è conseguita una menomazione psichica Pt_1 valutabile nella misura del 10% come danno biologico, ma che ha provocato anche una riduzione della generica capacità lavorativa del suddetto, valutabile intorno al 15%”.
A parte il fatto che, contrariamente a quanto ritenuto dal dott. , il non riportava CP_3 Pt_1 gravi lesioni, ma solo postumi del 4%, e che è da escludere qualsiasi menomazione alla capacità lavorativa specifica di un pensionato, sembra doversi condividere quanto osservato dal
Tribunale, “Parimenti, non sufficiente a dimostrare l'esistenza di una sindrome ansioso-depressiva è il certificato medico a firma del dott. versato in atti da parte attrice e non seguito da alcuna prova CP_3 testimoniale, il quale certificato, in quanto atto di parte, è liberamente valutabile dal giudice.
Orbene, l'impossibilità di attribuire valore probatorio al detto certificato deriva dal fatto che la difesa del
[...] Pt_
non ha fornito alcun tipo di riscontro a quanto riportato dal detto medico: invero, non sono stati formulati capitoli di prova da sottoporre al dott. o a terzi soggetti volti a provare che l'attore si sveglia CP_3 nel cuore della notte in stato di agitazione ovvero che tiene “condotte di evitamento di situazioni che richiamino l'evento traumatico” ovvero che ha “esagerate risposte di allarme”, condotte e risposte, peraltro, in alcun modo precisate dal dott. Inoltre, il nesso di causalità riscontrato dal dott. non è stato CP_3 CP_3 in alcun modo specificato in termini scientifici: non si comprende, invero, in base a quali criteri tecnico- scientifici, il medico (al pari del C.T.U.) abbia ritenuto di poter ravvisare un disturbo post-traumatico da stress. Peraltro, si fatica a comprendere come, a fronte di un unico incontro con il il medico sia Pt_1 riuscito ad affermare che le asserite condotte ansiose siano conseguenza dell'incidente stradale oggetto di causa e non anche di eventuali ulteriori eventi traumatici che hanno coinvolto l'attore”.
Quanto allegato dall'appellante e, soprattutto, le risultanze processuali, non sono idonee a dimostrare la sussistenza di stabili conseguenze dannose (a livello psichico) a carico della vittima
(neanche presumibili, tenuto conto della lieve entità dei postumi fisici, quali conseguenze del sinistro.
IV. L'APPELLO INCIDENTALE.
ha proposto appello incidentale, avverso il capo relativo alla liquidazione delle spese, CP_1 lamentando che il primo Giudice non ha fatto giusta applicazione del D.M. n.147/22, e per aver determinato le competenze sulla base di uno scaglione di riferimento errato rispetto a quello
7 effettivamente da considerare), avendo il Tribunale applicato lo scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 anziché quello fino a € 5.200,00, che invece avrebbe dovuto applicare, tenuto conto del decisum.
In particolare, sostiene che il Tribunale, pur avendo riconosciuto che - nel corso della CP_1 fase stragiudiziale - la AG ha corrisposto la somma di € 5.000,00 in favore del , non Pt_3 ha decurtato detto importo da quello maggiore di cui alla condanna, ai fini del regolamento delle spese. Così facendo, ha liquidato le competenze per lo scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, mentre le stesse dovevano essere compensate integralmente o parzialmente (tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda e dell'esiguo valore ulteriormente riconosciuto in sentenza) o, al limite, liquidate sulla base dello scaglione inferiore sino a € 5.200,00 ove si consideri che, all'esito del giudizio di prime cure e dei conteggi predisposti da parte attrice, l CP_1 ha liquidato all'attore € 3.124,43 per capitale differenziale e € 10.301,04 per spese e compensi di causa, anche di A.T.P., in favore del suo procuratore antistatario, importi ex se indicativi dell'errore di cui in sentenza.
Sussiste, dunque, violazione dell'art.5 del D.M.147/22, in forza del quale “nella liquidazione del compenso a carico del soccombente, il valore della causa – salvo quanto diversamente disposto dal presente comma – è determinato a norma del codice di procedura civile…. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
V. Il motivo è infondato.
Il primo Giudice ha posto le spese di lite a carico delle parti convenute facendo corretta applicazione del principio della soccombenza, avendo accertato la responsabilità esclusiva del proprietario della vettura investitrice del e, perciò, accolto l'unica domanda proposta Pt_1 dall'attore.
Non sussistevano, pertanto, i presupposti per una compensazione, integrale o parziale, delle spese.
Quanto al valore della controversia, ai fini della individuazione dello scaglione applicazione, il
Tribunale ha correttamente considerato il decisum, che ha determinato nella misura di € 6.867,27, pari al danno complessivo liquidato (dal quale ha poi dato atto che andava detratto l'importo già ricevuto dall'attore stragiudizialmente).
L'assunto dell'appellante incidentale non è condivisibile, ove si consideri che pur avendo offerto prima del giudizio la somma di € 5.500,00 (trattenuta dall'attore a titolo di acconto), costituendosi in giudizio la AG aveva contestato l'an debeatur, chiedendo l'integrale rigetto della domanda risarcitoria, sicchè la controversia in primo grado non ha avuto ad oggetto la debenza o meno della minor somma ancora dovuta dalla AG (inferiore ad € 5.200,00), ma l'intero importo del danno risarcibile, tanto che nel giudizio di primo grado è stato necessario svolgere l'istruttoria anche per l'accertamento del verificarsi del sinistro, delle sue modalità e della responsabilità del conducente, oltre alla CTU per la quantificazione del danno.
8 Pertanto, tenuto conto della res controversa, individuata alla luce della domanda attorea e delle difese della convenuta costituita, il Tribunale ha accertato l'esclusiva responsabilità di parte convenuta e quantificato il danno risarcibile nei confronti del e, sulla base del decisum così Pt_1 determinato, ha liquidato le spese applicando correttamente lo scaglione tra € 5.201,00 e 26.000,00.
Anche l'appello incidentale va pertanto rigettato, e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza.
Gli appellanti, principale e incidentale, dovranno, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di e di , in Parte_1 Controparte_2 CP_1 persona del legale rappresentante p.t., e sull'appello incidentale proposto da , avverso CP_1 la sentenza n. 89/2024 emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data
12.01.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. rigetta l'appello principale;
3. rigetta l'appello incidentale;
4. conferma integralmente la sentenza impugnata;
5. compensa tra le parti costituite le spese del presente giudizio;
6. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico degli appellanti, principale e incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 10 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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