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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice, dr.ssa Marisa Gallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8318/2022, promossa da:
, con l'avv. Claudio Armellini che la rappresenta e Parte_1
difende giusta delega in atti
- ATTRICE -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Controparte_1
Francesco Repice che la rappresenta e difende giusta delega in atti
-CONVENUTA-
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Giulia Galati Controparte_2
che la rappresenta e difende giusta delega in atti
- INTERVENUTA –
e con l'intervento di
, con l'avv. Claudio Armellini, che lo rappresenta e difende giusta Controparte_3
delega in atti
-INTERVENUTO-
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI
Per l'attrice e per l'intervenuto Controparte_3
“Insiste, previa declaratoria alla data del 30/09/2015, di chiusura del c/c per cui è causa, per pagina 1 di 8 la condanna solidale di e alla restituzione della somma di CP_2 Controparte_4
€.29.373,95 oltre interessi, cosi come quantificata dal CTU nella relazione integrativa (1° scenario integrativo parte attrice pag. 8) a titolo di ripetizione di indebito per interessi anatocistici per tutto il periodo del rapporto nonché in eccedenza al tasso sostitutivo minimo
Bot ex art 117 TUB per il periodo 30/09/2002- 31/12/2006, e commissione di massimo scoperto versati e non dovuti.
Insiste altresì per la condanna solidale di e al risarcimento del danno Controparte_4 CP_2 in favore sia della società che dell'Ing. in proprio per l'illegittima segnalazione a CP_3
Centrale Rischi, considerato che non vi era alcuna posizione debitoria al momento della segnalazione, nella misura richiesta in citazione e nell'atto di intervento, o nella diversa ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi ex. art 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario sia per la fase di merito che per quella cautelare di cui al ricorso ex. art 700 cpc, il cui provvedimento di accoglimento ha rinviato alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di detta fase cautelare.
Per la convenuta (conclusioni assunte nel procedimento Controparte_1
cautelare in corso di causa)
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie,
− rigettare, in quanto inammissibile e infondato, per i motivi esposti in narrativa e da intendersi qui riportati e trascritti, il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da
[...]
e dall'ing. contro Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
[...]
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Per l'intervenuta Controparte_2
“Insiste per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, rimborso forfettario e oneri di legge”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La presente controversia ha per oggetto il contratto di conto corrente n. 100000006053, acceso in data 22.5.2002 da con Filiale di Parte_1 Controparte_1
Messina e recante, alla data di estinzione del 3.6.2016, un saldo a debito del correntista pari ad € 26.129,65.
pagina 2 di 8 L'attrice ha convenuto in giudizio sostenendo come sul conto fossero state Controparte_1
addebitati interessi usurari, commissioni trimestrali di massimo scoperto non legittime e anatocismo.
Ha dunque chiesto la rideterminazione del saldo, previa espunzione delle poste illegittimamente computate, nonché la restituzione di quanto indebitamente pagato.
La convenuta intesa non si è costituita nel giudizio di merito ed è stata Controparte_1
dunque dichiarata contumace.
Con comparsa depositata in data 7.11.2022 si è costituita in giudizio in Controparte_2 qualità di cessionaria di per effetto dell'operazione di cessione di crediti in Controparte_1 blocco “pro soluto” avvenuta tra e con atto stipulato in Controparte_1 Controparte_2
data 10.12.2020, contestando le argomentazioni avversarie e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In corso di causa è intervenuto, ex art. 105 c.p.c., il sig. , quale garante Controparte_3
del rapporto oggetto di causa, chiedendo che venisse ordinata la cancellazione del suo nominativo dalla Centrale Rischi, nonché la condanna al risarcimento dei danni.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso in corso di causa l'attrice e l'intervenuto CP_3 hanno altresì chiesto in via cautelare l'immediata cancellazione della segnalazione alla
Centrale Rischi, istanza accolta con ordinanza del 14.12.2023.
All'esito degli accertamenti svolti mediante consulenza tecnica, la causa è stata infine trattenuta a decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Le domande attoree sono fondate nei limiti che seguono.
Il CTU dr. , con la consulenza del 20.12.2023, ha rideterminato il saldo dei rapporti tra Per_1
le parti applicando il tasso convenzionale per gli interessi creditori, il tasso sostitutivo minimo
BOT per il ricalcolo degli interessi passivi entro fido (ai sensi dell'art. 117 TUB) limitatamente al periodo 30/09/2002 – 31/12/2006, ha ritenuto legittimi l'anatocismo e la capitalizzazione trimestrale degli interessi fino al 31/12/2013 ed applicato la capitalizzazione semplice per il periodo successivo, ha stornato la commissione di massimo scoperto” e non ha ravvisato profili di usura.
Ha così ricalcolato il saldo in € 16.258,25, con una differenza a favore del cliente di €
42.387,90 (pagg. 29-30).
In seguito alle osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte convenuta il consulente ha proposto uno scenario alternativo - che si differenzia dal primo in relazione all'applicazione pagina 3 di 8 del tasso convenzionale (anziché sostitutivo minimo BOT) per il ricalcolo degli interessi passivi - giungendo così a ricalcolare il saldo in – 5.810,44 euro, con una differenza a favore del cliente pari ad € 20.319,21 (pag.30).
Con ordinanza del 15.2.2024 il giudice ha infine invitato il CTU a fornire una relazione integrativa che tenesse conto delle osservazioni formulate dalle parti.
Il CTU ha dunque predisposto ulteriori scenari con il supplemento del 10.4.2024.
Ritiene questo giudice che la corretta ricostruzione dei rapporti tra le parti corrisponda alla seconda delle ipotesi prospettate dal consulente nella relazione del 20.12.2023, la quale, tenuto conto dei conteggi integrativi, ha condotto alla determinazione alla data del 3.6.2016 di un saldo a credito della correntista pari a € 20.319,21.
A tale conclusione si giunge dovendosi condividere le doglianze espresse da in CP_2 ordine all'applicazione del tasso sostitutivo minimo BOT per il ricalcolo degli interessi passivi entro fido, per il periodo 30/09/2002 – 31/12/2006.
Occorre sul punto osservare che quando il correntista assume l'iniziativa giudiziale, chiedendo l'accertamento e la rideterminazione del saldo previa espunzione delle poste illegittimamente computate ovvero la ripetizione di quanto indebitamente pagato e la CP_4 non formula alcuna domanda riconvenzionale (come nella fattispecie in esame), l'onere della prova grava sul correntista, il quale è tenuto a provare sia gli avvenuti pagamenti sia la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto producendo gli estratti conto per tutta la durata del rapporto bancario (cfr. ex multis Cass. 24948/2017; Cass. 30822/2018) ovvero altra documentazione oggettivamente rappresentativa delle movimentazioni bancarie, purché idonea a fornire indicazioni certe e complete (cfr. Cass. 20621/2021; Cass. 22290/2023;
Cass. 6982/2024).
Come evidenziato da , il contratto di apertura del conto corrente sottoscritto tra le CP_2
parti in data 22/04/2002 ha previsto la pattuizione di un tasso debitore per scoperto di conto.
Parte attrice, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha prodotto il contratto di affidamento che, sulla base di quanto emerso dagli estratti conto, risulterebbe essere stato stipulato nel 2002.
In assenza di altri criteri deve dunque ritenersi che, tra la data di accensione del conto e la data del primo contratto di affidamento del 23.10.2006 prodotto in atti (cfr. doc. 2 CP_4
debba trovare applicazione il tasso debitore applicato dalla come previsto nel contratto CP_4
originario e che non possa dunque operarsi la sostituzione ex art. 117, co. 7, TUB.
pagina 4 di 8 3. Le ulteriori ipotesi alternative predisposte dal CTU con la relazione integrativa del
10.4.2024 non appaiono percorribili.
Con riguardo al calcolo dell'anatocismo, non possono accogliersi né le osservazioni di parte attrice, secondo cui il divieto di anatocismo andrebbe applicato per tutto il periodo del rapporto contrattuale, e non solo, come effettuato dal CTU nella relazione del 20.12.2023, per il periodo successivo al 31.12.2013, né quelle di parte convenuta, secondo cui, al contrario, sarebbe errata l'epurazione degli effetti della capitalizzazione trimestrale anche dopo il
1.1.2014.
Il CTU ha correttamente applicato i criteri indicati nel quesito (punto 4), verificando come nel contratto del 22.4.2002 fossero state rispettate le condizioni richieste per la legittimità della capitalizzazione, ovvero la pari periodicità, la specifica approvazione per iscritto della relativa clausola e la indicazione dei tassi TAN e TEF.
Il ricalcolo del saldo così effettuato dal CTU (in entrambe le ipotesi di cui alla prima consulenza) deve essere pienamente confermato, essendo conforme ai parametri di legge, agli orientamenti di questo Tribunale e alle indicazioni del quesito.
Quanto al periodo successivo al 1/01/2014 deve ritenersi corretta l'eliminazione della capitalizzazione, aderendo questo Tribunale all'orientamento della giurisprudenza di merito in ordine all'immediata operatività della L. 147/2013, la quale, nel modificare l'art. 120 c. 2 Tub, pur facendo riferimento a un successivo intervento del Cicr, ha previsto una disciplina della capitalizzazione degli interessi vincolante “in ogni caso”.
Con riguardo, infine, alla commissione di massimo scoperto, sono condivisili le conclusioni cui
è giunto il CTU, che non ha ritenuto validamente pattuita la commissione di massimo scoperto nei contratti del 22/04/2002 e del 23/10/2006 non essendo stata indicata la base di calcolo (pagg. 21 e 26 CTU).
Ed invero, sebbene la commissione in oggetto sia contrattualmente consentita, essa deve essere frutto di specifica pattuizione, con l'indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, indicando in modo sufficientemente chiaro su quali importi e per quali periodi vada applicata, in modo da consentire al cliente di comprendere la reale entità della commissione e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca ((cfr. Cass. n.
19825/2022).
In conclusione, deve dichiararsi che il saldo correttamente ricalcolato del conto corrente oggetto di causa era pari, alla data di chiusura del 3.6.2016, a – 5.810,44 euro, con una differenza a favore del cliente di € 20.319,21 (oltre interessi moratori dalla domanda al saldo),
pagina 5 di 8 somma che quale unica parte convenuta in giudizio, dovrà restituire Controparte_1 all'attrice; non può infatti ritenersi ammissibile, poiché tardiva, l'estensione della domanda di condanna solidale a formulata da parte attrice solo con la memoria ex art. Controparte_2
183, VI comma .n. 3 c.p.c.
4. L'attrice e l'intervenuto hanno chiesto la Parte_1 Controparte_3 condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima segnalazione a sofferenza nella
Centrale Rischi.
La domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Sul punto va premesso come, a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso in corso di causa, con ordinanza del 14.12.2013 sia stato ordinato alle convenute di procedere alla immediata cancellazione della predetta segnalazione.
La circostanza, tuttavia, che sia stato ravvisato anche il presupposto del periculum in mora, necessario alla concessione del provvedimento cautelare, non è sufficiente a giustificare la condanna degli istituti bancari al risarcimento del danno, non avendo le parti richiedenti fornito alcuna prova del pregiudizio effettivamente subito.
Ed invero, con specifico riferimento alla posizione del terzo intervenuto , Controparte_3
sebbene lo stesso abbia subito due dinieghi di accesso al credito a causa della sua segnalazione alla Centrale Rischi, non vi è prova che abbia riportato un effettivo pregiudizio economico, posto che non risulta che il contratto preliminare di acquisto dell'immobile sia stato risolto (ipotesi paventata con l'atto di intervento), né che il sig. abbia poi CP_3
ottenuto condizioni di accesso al credito più gravose di quelle inizialmente richieste e negate.
Neppure può riconoscersi all'attrice ed all'intervenuto un danno all'immagine, in applicazione del prevalente orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, “in materia di responsabilità civile, il danno all'immagine "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi", in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento" (Cass., Ord.
13/11/2024, n. 29252; Cass. n.7594/2018; Cass. n.31537/2018) e non avendo le parti allegato elementi concreti da cui desumere, anche solo in via presuntiva, un danno morale.
5. Le spese di lite sostenute da seguono la prevalente Parte_1
soccombenza e vanno pertanto poste a carico di e in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, sulla base del decisum.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
pagina 6 di 8 Si liquidano altresì in complessivi € 2.000,00 a carico delle convenute le spese relative al procedimento ex art. 700 c.p.c. svolto in corso di causa.
Quanto ai rapporti tra il sig. e si ritiene che debbano CP_3 Controparte_2
compensarsi le spese di lite del presente giudizio di merito, in ragione del rigetto della domanda risarcitoria e considerato, altresì, che la richiesta di cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi è stata assorbita dall'ordinanza cautelare, le cui spese sono già state liquidate (come sopra) in complessivi € 2.000,00 in favore dei ricorrenti, avendo l'attrice e l'intervenuto proposto un unico ricorso cautelare;
per analoghe ragioni, non si pongono a carico di rimasta contumace nel giudizio di merito, le Controparte_1
spese di lite.
Le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico di e in ragione dei principi di Controparte_1 Controparte_2
soccombenza e di causalità.
Non si ritiene infine che sussistano i presupposti per la condanna della convenuta ex art. 96
c.p.c., anche alla luce dell'accoglimento non integrale delle domande attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita;
dichiara che il conto corrente n. 100000006053 acceso presso aveva, Controparte_1 alla data di chiusura del 3.6.2016, un saldo di € 20.319,21 a credito di parte attrice e per l'effetto condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 20.319,21, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo;
[...]
respinge le domande risarcitorie formulate da e da Parte_1
; Controparte_3
condanna e in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2 [...]
le spese di lite del giudizio di merito, che liquida in € 5.077,00 Parte_1
per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore del procuratore antistatario avv. Claudio Armellini;
condanna e in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2 [...]
e , per il procedimento ex art. 700 c.p.c. Parte_1 Controparte_3 promosso in corso di causa, la complessiva somma di € 2.000,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai pagina 7 di 8 sensi di legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore del procuratore antistatario avv. Claudio Armellini;
dichiara compensate le spese di lite del giudizio di merito tra l'intervenuto CP_3
e
[...] Controparte_2
pone in via definitiva le spese di CTU a carico di e Controparte_1 Controparte_2
nei soli rapporti interni tra le parti.
Così deciso in Torino, in data 3.6.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice, dr.ssa Marisa Gallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8318/2022, promossa da:
, con l'avv. Claudio Armellini che la rappresenta e Parte_1
difende giusta delega in atti
- ATTRICE -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Controparte_1
Francesco Repice che la rappresenta e difende giusta delega in atti
-CONVENUTA-
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Giulia Galati Controparte_2
che la rappresenta e difende giusta delega in atti
- INTERVENUTA –
e con l'intervento di
, con l'avv. Claudio Armellini, che lo rappresenta e difende giusta Controparte_3
delega in atti
-INTERVENUTO-
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI
Per l'attrice e per l'intervenuto Controparte_3
“Insiste, previa declaratoria alla data del 30/09/2015, di chiusura del c/c per cui è causa, per pagina 1 di 8 la condanna solidale di e alla restituzione della somma di CP_2 Controparte_4
€.29.373,95 oltre interessi, cosi come quantificata dal CTU nella relazione integrativa (1° scenario integrativo parte attrice pag. 8) a titolo di ripetizione di indebito per interessi anatocistici per tutto il periodo del rapporto nonché in eccedenza al tasso sostitutivo minimo
Bot ex art 117 TUB per il periodo 30/09/2002- 31/12/2006, e commissione di massimo scoperto versati e non dovuti.
Insiste altresì per la condanna solidale di e al risarcimento del danno Controparte_4 CP_2 in favore sia della società che dell'Ing. in proprio per l'illegittima segnalazione a CP_3
Centrale Rischi, considerato che non vi era alcuna posizione debitoria al momento della segnalazione, nella misura richiesta in citazione e nell'atto di intervento, o nella diversa ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi ex. art 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario sia per la fase di merito che per quella cautelare di cui al ricorso ex. art 700 cpc, il cui provvedimento di accoglimento ha rinviato alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di detta fase cautelare.
Per la convenuta (conclusioni assunte nel procedimento Controparte_1
cautelare in corso di causa)
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie,
− rigettare, in quanto inammissibile e infondato, per i motivi esposti in narrativa e da intendersi qui riportati e trascritti, il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da
[...]
e dall'ing. contro Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
[...]
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Per l'intervenuta Controparte_2
“Insiste per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, rimborso forfettario e oneri di legge”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La presente controversia ha per oggetto il contratto di conto corrente n. 100000006053, acceso in data 22.5.2002 da con Filiale di Parte_1 Controparte_1
Messina e recante, alla data di estinzione del 3.6.2016, un saldo a debito del correntista pari ad € 26.129,65.
pagina 2 di 8 L'attrice ha convenuto in giudizio sostenendo come sul conto fossero state Controparte_1
addebitati interessi usurari, commissioni trimestrali di massimo scoperto non legittime e anatocismo.
Ha dunque chiesto la rideterminazione del saldo, previa espunzione delle poste illegittimamente computate, nonché la restituzione di quanto indebitamente pagato.
La convenuta intesa non si è costituita nel giudizio di merito ed è stata Controparte_1
dunque dichiarata contumace.
Con comparsa depositata in data 7.11.2022 si è costituita in giudizio in Controparte_2 qualità di cessionaria di per effetto dell'operazione di cessione di crediti in Controparte_1 blocco “pro soluto” avvenuta tra e con atto stipulato in Controparte_1 Controparte_2
data 10.12.2020, contestando le argomentazioni avversarie e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In corso di causa è intervenuto, ex art. 105 c.p.c., il sig. , quale garante Controparte_3
del rapporto oggetto di causa, chiedendo che venisse ordinata la cancellazione del suo nominativo dalla Centrale Rischi, nonché la condanna al risarcimento dei danni.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso in corso di causa l'attrice e l'intervenuto CP_3 hanno altresì chiesto in via cautelare l'immediata cancellazione della segnalazione alla
Centrale Rischi, istanza accolta con ordinanza del 14.12.2023.
All'esito degli accertamenti svolti mediante consulenza tecnica, la causa è stata infine trattenuta a decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Le domande attoree sono fondate nei limiti che seguono.
Il CTU dr. , con la consulenza del 20.12.2023, ha rideterminato il saldo dei rapporti tra Per_1
le parti applicando il tasso convenzionale per gli interessi creditori, il tasso sostitutivo minimo
BOT per il ricalcolo degli interessi passivi entro fido (ai sensi dell'art. 117 TUB) limitatamente al periodo 30/09/2002 – 31/12/2006, ha ritenuto legittimi l'anatocismo e la capitalizzazione trimestrale degli interessi fino al 31/12/2013 ed applicato la capitalizzazione semplice per il periodo successivo, ha stornato la commissione di massimo scoperto” e non ha ravvisato profili di usura.
Ha così ricalcolato il saldo in € 16.258,25, con una differenza a favore del cliente di €
42.387,90 (pagg. 29-30).
In seguito alle osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte convenuta il consulente ha proposto uno scenario alternativo - che si differenzia dal primo in relazione all'applicazione pagina 3 di 8 del tasso convenzionale (anziché sostitutivo minimo BOT) per il ricalcolo degli interessi passivi - giungendo così a ricalcolare il saldo in – 5.810,44 euro, con una differenza a favore del cliente pari ad € 20.319,21 (pag.30).
Con ordinanza del 15.2.2024 il giudice ha infine invitato il CTU a fornire una relazione integrativa che tenesse conto delle osservazioni formulate dalle parti.
Il CTU ha dunque predisposto ulteriori scenari con il supplemento del 10.4.2024.
Ritiene questo giudice che la corretta ricostruzione dei rapporti tra le parti corrisponda alla seconda delle ipotesi prospettate dal consulente nella relazione del 20.12.2023, la quale, tenuto conto dei conteggi integrativi, ha condotto alla determinazione alla data del 3.6.2016 di un saldo a credito della correntista pari a € 20.319,21.
A tale conclusione si giunge dovendosi condividere le doglianze espresse da in CP_2 ordine all'applicazione del tasso sostitutivo minimo BOT per il ricalcolo degli interessi passivi entro fido, per il periodo 30/09/2002 – 31/12/2006.
Occorre sul punto osservare che quando il correntista assume l'iniziativa giudiziale, chiedendo l'accertamento e la rideterminazione del saldo previa espunzione delle poste illegittimamente computate ovvero la ripetizione di quanto indebitamente pagato e la CP_4 non formula alcuna domanda riconvenzionale (come nella fattispecie in esame), l'onere della prova grava sul correntista, il quale è tenuto a provare sia gli avvenuti pagamenti sia la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto producendo gli estratti conto per tutta la durata del rapporto bancario (cfr. ex multis Cass. 24948/2017; Cass. 30822/2018) ovvero altra documentazione oggettivamente rappresentativa delle movimentazioni bancarie, purché idonea a fornire indicazioni certe e complete (cfr. Cass. 20621/2021; Cass. 22290/2023;
Cass. 6982/2024).
Come evidenziato da , il contratto di apertura del conto corrente sottoscritto tra le CP_2
parti in data 22/04/2002 ha previsto la pattuizione di un tasso debitore per scoperto di conto.
Parte attrice, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha prodotto il contratto di affidamento che, sulla base di quanto emerso dagli estratti conto, risulterebbe essere stato stipulato nel 2002.
In assenza di altri criteri deve dunque ritenersi che, tra la data di accensione del conto e la data del primo contratto di affidamento del 23.10.2006 prodotto in atti (cfr. doc. 2 CP_4
debba trovare applicazione il tasso debitore applicato dalla come previsto nel contratto CP_4
originario e che non possa dunque operarsi la sostituzione ex art. 117, co. 7, TUB.
pagina 4 di 8 3. Le ulteriori ipotesi alternative predisposte dal CTU con la relazione integrativa del
10.4.2024 non appaiono percorribili.
Con riguardo al calcolo dell'anatocismo, non possono accogliersi né le osservazioni di parte attrice, secondo cui il divieto di anatocismo andrebbe applicato per tutto il periodo del rapporto contrattuale, e non solo, come effettuato dal CTU nella relazione del 20.12.2023, per il periodo successivo al 31.12.2013, né quelle di parte convenuta, secondo cui, al contrario, sarebbe errata l'epurazione degli effetti della capitalizzazione trimestrale anche dopo il
1.1.2014.
Il CTU ha correttamente applicato i criteri indicati nel quesito (punto 4), verificando come nel contratto del 22.4.2002 fossero state rispettate le condizioni richieste per la legittimità della capitalizzazione, ovvero la pari periodicità, la specifica approvazione per iscritto della relativa clausola e la indicazione dei tassi TAN e TEF.
Il ricalcolo del saldo così effettuato dal CTU (in entrambe le ipotesi di cui alla prima consulenza) deve essere pienamente confermato, essendo conforme ai parametri di legge, agli orientamenti di questo Tribunale e alle indicazioni del quesito.
Quanto al periodo successivo al 1/01/2014 deve ritenersi corretta l'eliminazione della capitalizzazione, aderendo questo Tribunale all'orientamento della giurisprudenza di merito in ordine all'immediata operatività della L. 147/2013, la quale, nel modificare l'art. 120 c. 2 Tub, pur facendo riferimento a un successivo intervento del Cicr, ha previsto una disciplina della capitalizzazione degli interessi vincolante “in ogni caso”.
Con riguardo, infine, alla commissione di massimo scoperto, sono condivisili le conclusioni cui
è giunto il CTU, che non ha ritenuto validamente pattuita la commissione di massimo scoperto nei contratti del 22/04/2002 e del 23/10/2006 non essendo stata indicata la base di calcolo (pagg. 21 e 26 CTU).
Ed invero, sebbene la commissione in oggetto sia contrattualmente consentita, essa deve essere frutto di specifica pattuizione, con l'indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, indicando in modo sufficientemente chiaro su quali importi e per quali periodi vada applicata, in modo da consentire al cliente di comprendere la reale entità della commissione e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca ((cfr. Cass. n.
19825/2022).
In conclusione, deve dichiararsi che il saldo correttamente ricalcolato del conto corrente oggetto di causa era pari, alla data di chiusura del 3.6.2016, a – 5.810,44 euro, con una differenza a favore del cliente di € 20.319,21 (oltre interessi moratori dalla domanda al saldo),
pagina 5 di 8 somma che quale unica parte convenuta in giudizio, dovrà restituire Controparte_1 all'attrice; non può infatti ritenersi ammissibile, poiché tardiva, l'estensione della domanda di condanna solidale a formulata da parte attrice solo con la memoria ex art. Controparte_2
183, VI comma .n. 3 c.p.c.
4. L'attrice e l'intervenuto hanno chiesto la Parte_1 Controparte_3 condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima segnalazione a sofferenza nella
Centrale Rischi.
La domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Sul punto va premesso come, a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso in corso di causa, con ordinanza del 14.12.2013 sia stato ordinato alle convenute di procedere alla immediata cancellazione della predetta segnalazione.
La circostanza, tuttavia, che sia stato ravvisato anche il presupposto del periculum in mora, necessario alla concessione del provvedimento cautelare, non è sufficiente a giustificare la condanna degli istituti bancari al risarcimento del danno, non avendo le parti richiedenti fornito alcuna prova del pregiudizio effettivamente subito.
Ed invero, con specifico riferimento alla posizione del terzo intervenuto , Controparte_3
sebbene lo stesso abbia subito due dinieghi di accesso al credito a causa della sua segnalazione alla Centrale Rischi, non vi è prova che abbia riportato un effettivo pregiudizio economico, posto che non risulta che il contratto preliminare di acquisto dell'immobile sia stato risolto (ipotesi paventata con l'atto di intervento), né che il sig. abbia poi CP_3
ottenuto condizioni di accesso al credito più gravose di quelle inizialmente richieste e negate.
Neppure può riconoscersi all'attrice ed all'intervenuto un danno all'immagine, in applicazione del prevalente orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, “in materia di responsabilità civile, il danno all'immagine "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi", in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento" (Cass., Ord.
13/11/2024, n. 29252; Cass. n.7594/2018; Cass. n.31537/2018) e non avendo le parti allegato elementi concreti da cui desumere, anche solo in via presuntiva, un danno morale.
5. Le spese di lite sostenute da seguono la prevalente Parte_1
soccombenza e vanno pertanto poste a carico di e in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, sulla base del decisum.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
pagina 6 di 8 Si liquidano altresì in complessivi € 2.000,00 a carico delle convenute le spese relative al procedimento ex art. 700 c.p.c. svolto in corso di causa.
Quanto ai rapporti tra il sig. e si ritiene che debbano CP_3 Controparte_2
compensarsi le spese di lite del presente giudizio di merito, in ragione del rigetto della domanda risarcitoria e considerato, altresì, che la richiesta di cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi è stata assorbita dall'ordinanza cautelare, le cui spese sono già state liquidate (come sopra) in complessivi € 2.000,00 in favore dei ricorrenti, avendo l'attrice e l'intervenuto proposto un unico ricorso cautelare;
per analoghe ragioni, non si pongono a carico di rimasta contumace nel giudizio di merito, le Controparte_1
spese di lite.
Le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico di e in ragione dei principi di Controparte_1 Controparte_2
soccombenza e di causalità.
Non si ritiene infine che sussistano i presupposti per la condanna della convenuta ex art. 96
c.p.c., anche alla luce dell'accoglimento non integrale delle domande attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita;
dichiara che il conto corrente n. 100000006053 acceso presso aveva, Controparte_1 alla data di chiusura del 3.6.2016, un saldo di € 20.319,21 a credito di parte attrice e per l'effetto condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 20.319,21, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo;
[...]
respinge le domande risarcitorie formulate da e da Parte_1
; Controparte_3
condanna e in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2 [...]
le spese di lite del giudizio di merito, che liquida in € 5.077,00 Parte_1
per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore del procuratore antistatario avv. Claudio Armellini;
condanna e in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2 [...]
e , per il procedimento ex art. 700 c.p.c. Parte_1 Controparte_3 promosso in corso di causa, la complessiva somma di € 2.000,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai pagina 7 di 8 sensi di legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore del procuratore antistatario avv. Claudio Armellini;
dichiara compensate le spese di lite del giudizio di merito tra l'intervenuto CP_3
e
[...] Controparte_2
pone in via definitiva le spese di CTU a carico di e Controparte_1 Controparte_2
nei soli rapporti interni tra le parti.
Così deciso in Torino, in data 3.6.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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