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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/09/2025, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 2413/2023 R.G., passata in decisione all'udienza del 19.09.2025, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Mangia in virtù mandato alle Parte_1 liti in atti
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t, e per essa quale mandataria Controparte_1 giusta procura speciale in atti, rappresentata e difesa dagli avv. ti Controparte_2
Lucio Ghia ed Enrica Maria Ghia in virtù mandato alle liti in atti
Oggetto: opposizione al d.i. n. 173/2023 (R.G. n. 428/2023)
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. La causa è stata istruita documentalmente. L'opposizione è infondata. Sulla legittimazione attiva. In via preliminare, si rileva che la convenuta opposta ha fornito adeguata dimostrazione della propria legittimazione ad agire per il soddisfacimento del credito, sicché l'eccezione sollevata sul punto dall'odierno opponente deve ritenersi infondata. Vi è prova in atti, invero, del debito contratto dall' opponente con a seguito di Parte_2 contratto di finanziamento per prestito personale (cfr doc. 3 del fascicolo monitorio), nonché della cessione del credito intervenuta tra la società opposta (cfr doc. 4 del fascicolo di Parte_2 parte opposta); vi è inoltre la prova dell' avvenuta la cessione pro soluto ex art. 1264 c.c. nonché dell' indicazione, in allegato, della specifica indicazione del credito relativo all'opponente (cfr doc.02 del fascicolo di parte opposta). Com'è noto, il contratto di cessione si perfeziona, ai sensi dell'art. 1260 c.c. per effetto del solo consenso dei contraenti, senza che sia necessario l'assenso del debitore ceduto (Cass. 7919/2004), ed esso produce immediatamente l'effetto reale tipico di trasferire al cessionario la titolarità del credito (Cass. Civile 02.11.2010, n. 22280, Cass. Civile 16.06.2006, n. 13954). Tale cessione, peraltro, è stata notificata al debitore ceduto anche con la notifica del decreto ingiuntivo (“La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” cfr. Cass. Civ. 1770/2014). Sulla prova del credito. CP_ Nello specifico, l'opponente ha eccepito l'inefficacia probatoria dell' estratto conto prodotto da nonchè la mancata produzione degli estratti conto certificati ex art. 50 TUB. Controparte_1
Sul punto, si rileva che parte opposta ha prodotto il contratto di finanziamento (doc 3 del fascicolo monitorio), la certificazione ex articolo 50 T.U.B. (doc 5 del fascicolo monitorio). Tale documentazione deve ritenersi valido elemento di prova a sostegno del credito azionato dalla società opposta;
l'estratto conto prodotto in atti è analitico e contiene l'indicazione di tutte le operazioni poste in essere in esecuzione del rapporto. Pertanto, tale documento ha efficacia fino a prova contraria, potendo essere disatteso “solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere.” (cfr. Cass., 15/09/2000, n. 12169), contestazioni che nel caso di specie appaiono del tutto generiche e quindi infondate. Insuperato quanto precede, occorre peraltro considerare che vige, in materia contrattuale, il principio generale a mente del quale la parte del rapporto non inadempiente può limitarsi a provare la fonte del proprio credito e a dedurre l'altrui inadempimento, mentre sarà l'altra parte ad essere gravata dell'onere di fornire la prova contraria (v. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”). Quanto alla numerazione del contratto, essa deve ritenersi un elemento interno utile alla gestione amministrativa del contratto e l'eventuale discrasia rispetto al numero successivamente indicato non inficia la validità del contratto medesimo, atteso altresì che parte opponente non ha allegato che vi fossero stati altri rapporti contrattuali con la
CP_3
Sull' eccezione di nullità del contratto ex art. 117 T.U.B. Sul punto, vale la pena di richiamare l'orientamento dato dalla giurisprudenza prevalente, secondo il Pa quale “l' è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente ai fini di pubblicità e trasparenza e non un tasso/prezzo/condizione cui - esclusivamente - fa riferimento l'art. 117, comma 6, TUB”, con la conseguente esclusione l'applicabilità della sanzione della nullità prevista dal comma 6 dell'art. 117 TUB;
la sanzione della nullità per la “mancata/inesatta indicazione del TAEG/ISC è, infatti, prevista esclusivamente per il solo caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina il comma 6 dell'art. 125 bis TUB espressamente prevede che «Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel Taeg pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto»; quindi, poiché l'art. 117, comma 6, TUB non contempla una tale sanzione, la eventuale violazione dell'obbligo informativo non può comportare invalidità del contratto di mutuo e/o della clausola relativa agli interessi, potendosi, al più, configurare una fattispecie di responsabilità della banca a fini risarcitori;
ciò posto, in entrambe le concessioni di fido del 2003 e del 2004 è riportato il TAEG e gli altri elementi utili per la comprensione del costo totale del credito. Le spese, che si liquidano in dispositivo nei minimi tariffari (tenuto conto della sola istruttoria documentale), seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 173/2023 (R.G. n. 428/2023);
2) condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida, applicato il D.M n. 147 del 13/08/2022 , in Euro 2.540,00 quale compenso tabellare oltre RFSG, IVA e CPA come per legge. Lecce, 19.09.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 2413/2023 R.G., passata in decisione all'udienza del 19.09.2025, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Mangia in virtù mandato alle Parte_1 liti in atti
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t, e per essa quale mandataria Controparte_1 giusta procura speciale in atti, rappresentata e difesa dagli avv. ti Controparte_2
Lucio Ghia ed Enrica Maria Ghia in virtù mandato alle liti in atti
Oggetto: opposizione al d.i. n. 173/2023 (R.G. n. 428/2023)
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. La causa è stata istruita documentalmente. L'opposizione è infondata. Sulla legittimazione attiva. In via preliminare, si rileva che la convenuta opposta ha fornito adeguata dimostrazione della propria legittimazione ad agire per il soddisfacimento del credito, sicché l'eccezione sollevata sul punto dall'odierno opponente deve ritenersi infondata. Vi è prova in atti, invero, del debito contratto dall' opponente con a seguito di Parte_2 contratto di finanziamento per prestito personale (cfr doc. 3 del fascicolo monitorio), nonché della cessione del credito intervenuta tra la società opposta (cfr doc. 4 del fascicolo di Parte_2 parte opposta); vi è inoltre la prova dell' avvenuta la cessione pro soluto ex art. 1264 c.c. nonché dell' indicazione, in allegato, della specifica indicazione del credito relativo all'opponente (cfr doc.02 del fascicolo di parte opposta). Com'è noto, il contratto di cessione si perfeziona, ai sensi dell'art. 1260 c.c. per effetto del solo consenso dei contraenti, senza che sia necessario l'assenso del debitore ceduto (Cass. 7919/2004), ed esso produce immediatamente l'effetto reale tipico di trasferire al cessionario la titolarità del credito (Cass. Civile 02.11.2010, n. 22280, Cass. Civile 16.06.2006, n. 13954). Tale cessione, peraltro, è stata notificata al debitore ceduto anche con la notifica del decreto ingiuntivo (“La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” cfr. Cass. Civ. 1770/2014). Sulla prova del credito. CP_ Nello specifico, l'opponente ha eccepito l'inefficacia probatoria dell' estratto conto prodotto da nonchè la mancata produzione degli estratti conto certificati ex art. 50 TUB. Controparte_1
Sul punto, si rileva che parte opposta ha prodotto il contratto di finanziamento (doc 3 del fascicolo monitorio), la certificazione ex articolo 50 T.U.B. (doc 5 del fascicolo monitorio). Tale documentazione deve ritenersi valido elemento di prova a sostegno del credito azionato dalla società opposta;
l'estratto conto prodotto in atti è analitico e contiene l'indicazione di tutte le operazioni poste in essere in esecuzione del rapporto. Pertanto, tale documento ha efficacia fino a prova contraria, potendo essere disatteso “solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere.” (cfr. Cass., 15/09/2000, n. 12169), contestazioni che nel caso di specie appaiono del tutto generiche e quindi infondate. Insuperato quanto precede, occorre peraltro considerare che vige, in materia contrattuale, il principio generale a mente del quale la parte del rapporto non inadempiente può limitarsi a provare la fonte del proprio credito e a dedurre l'altrui inadempimento, mentre sarà l'altra parte ad essere gravata dell'onere di fornire la prova contraria (v. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”). Quanto alla numerazione del contratto, essa deve ritenersi un elemento interno utile alla gestione amministrativa del contratto e l'eventuale discrasia rispetto al numero successivamente indicato non inficia la validità del contratto medesimo, atteso altresì che parte opponente non ha allegato che vi fossero stati altri rapporti contrattuali con la
CP_3
Sull' eccezione di nullità del contratto ex art. 117 T.U.B. Sul punto, vale la pena di richiamare l'orientamento dato dalla giurisprudenza prevalente, secondo il Pa quale “l' è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente ai fini di pubblicità e trasparenza e non un tasso/prezzo/condizione cui - esclusivamente - fa riferimento l'art. 117, comma 6, TUB”, con la conseguente esclusione l'applicabilità della sanzione della nullità prevista dal comma 6 dell'art. 117 TUB;
la sanzione della nullità per la “mancata/inesatta indicazione del TAEG/ISC è, infatti, prevista esclusivamente per il solo caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina il comma 6 dell'art. 125 bis TUB espressamente prevede che «Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel Taeg pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto»; quindi, poiché l'art. 117, comma 6, TUB non contempla una tale sanzione, la eventuale violazione dell'obbligo informativo non può comportare invalidità del contratto di mutuo e/o della clausola relativa agli interessi, potendosi, al più, configurare una fattispecie di responsabilità della banca a fini risarcitori;
ciò posto, in entrambe le concessioni di fido del 2003 e del 2004 è riportato il TAEG e gli altri elementi utili per la comprensione del costo totale del credito. Le spese, che si liquidano in dispositivo nei minimi tariffari (tenuto conto della sola istruttoria documentale), seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 173/2023 (R.G. n. 428/2023);
2) condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida, applicato il D.M n. 147 del 13/08/2022 , in Euro 2.540,00 quale compenso tabellare oltre RFSG, IVA e CPA come per legge. Lecce, 19.09.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI