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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1001/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CALICIURI TOMMASO, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5028/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342023905224232000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342023905224232000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342023905224232000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342023905224232000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342023905224232000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342023905224232000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140030634431000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140030634431000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160020962187000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160020962187000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0342018000742631000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0342018000742631000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, residente in [...]ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Indirizzo_1 presso e nello Studio legale associato Difensore_2 e rappresentata e difesa, anche unitamente e disgiuntamente,dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1 giusta procura in calce al ricorso, ha proposto impugnativa avverso la intimazione di pagamento n. 0342023905224232000 notificata a mezzo raccomandata a. r. nonchè le cartelle di pagamento n. 03420140030634431000 relativa a tassa auto anno 2009 con importo €. 460,63 ; n. 03420160020962187000 relativa a tassa auto anno 2011 e 2012 con importo di €. 435,23 e n. 03420180007426310000 relativa a tassa auto anno 2013 e 2014 con importo di €. 400,71.
Ha convenuto in giudizio l'ZI delle Entrate – RI .
Ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati per prescrizione estintiva della pretesa creditori e di cui alle indicate cartelle , non avendo mai ricevuto notifica delle stesse o di atti interruttivi .
Ha concluso per l'accoglimento della preliminare suddetta con conseguente annullamento degli atti impugnati
.
L'ZI delle Entrate si è regolarmente costituita in giudizio e, preliminarmente eccepita la propria mancanza di legittimazione passiva e la violazione del litisconsorzio necessario non essendo stato chiamato in giudizio l'ente impositore , ha contestato nel merito i motivi addotti in ricorso ed ha depositato gli atti relativi al procedimento notificatorio delle cartelle ed indicato ulteriori atti , ritenuti interruttivi della prescrizione
.
Ha concluso per l'accoglimento delle preliminari sollevate e nel merito per il rigetto del ricorso ed in ogni caso perché venga ritenuta indenne da conseguenze pregiudizievoli nel caso di accoglimento del ricorso per vizi o attività non riconducibile ad essa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è fondato e va accolto .
Le preliminari eccezioni sollevate da ZI delle Entrate – IS sono infondate .
Nel caso de quo il ricorrente pone , quale motivo di ricorso , la notifica delle cartelle di pagamento o/e di atti interruttivi , atti di competenza esclusiva di essa ZI .
E' esclusa , pertanto, la violazione dell'art. 14 comma 6-bis del D.LGs. n. 546/1992. Il ricorso è legittimamente proposto .
L'indagine è quindi devoluta all'accertamento in ordine alla notifica delle cartelle e degli atti interruttivi avendo il ricorrente eccepito la prescrizione degli atti impugnati .
La cartella n. 3420140030634431000 risulta debitamente notificata ex art. 140 cpc in data 27.11.2015 , compiuti gli adempimenti di rito;
la n. 03420160020962187000 risulta notificata in data 20.2.2017 con le stesse modalità di cui alla precedente;
la n. 03420180007426310000 è stata notificata ipersonalmente al ricorrente in data 31.10.2018 .
Le Intimazioni di pagamento elencate nelle controdeduzioni dell'ZI, e dalla stessa ritenute interruttive della prescrizione , non risultano depositate in giudizio nè notificate .
Relativamente alla dichiarata notifica di tali Intimazioni di pagamento risultano prodotti in giudizio gli stessi atti notificatori delle predette cartelle .
La impugnata Intimazione, notificata il 20.3.2024, interviene oltre il termine triennale, ex 5, comma 51 D.L.
30 dicembre 1982 n. 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983 n. 53, dalla data di notifica delle singole cartelle .
La Intimazione è pertanto nulla e prescritti i crediti di cui alle cartelle impugnate .
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
La Corte annulla la intimazione di pagamento e prescritti i crediti di cui alle cartelle impugnate . NA
l'ZI delle Entrate -RI al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 463,00 oltre rimborso per C.U. e spese forfettarie al 15% , oltre Iva e cap come per legge .
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CALICIURI TOMMASO, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5028/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342023905224232000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342023905224232000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342023905224232000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342023905224232000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342023905224232000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342023905224232000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140030634431000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140030634431000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160020962187000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160020962187000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0342018000742631000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0342018000742631000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, residente in [...]ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Indirizzo_1 presso e nello Studio legale associato Difensore_2 e rappresentata e difesa, anche unitamente e disgiuntamente,dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1 giusta procura in calce al ricorso, ha proposto impugnativa avverso la intimazione di pagamento n. 0342023905224232000 notificata a mezzo raccomandata a. r. nonchè le cartelle di pagamento n. 03420140030634431000 relativa a tassa auto anno 2009 con importo €. 460,63 ; n. 03420160020962187000 relativa a tassa auto anno 2011 e 2012 con importo di €. 435,23 e n. 03420180007426310000 relativa a tassa auto anno 2013 e 2014 con importo di €. 400,71.
Ha convenuto in giudizio l'ZI delle Entrate – RI .
Ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati per prescrizione estintiva della pretesa creditori e di cui alle indicate cartelle , non avendo mai ricevuto notifica delle stesse o di atti interruttivi .
Ha concluso per l'accoglimento della preliminare suddetta con conseguente annullamento degli atti impugnati
.
L'ZI delle Entrate si è regolarmente costituita in giudizio e, preliminarmente eccepita la propria mancanza di legittimazione passiva e la violazione del litisconsorzio necessario non essendo stato chiamato in giudizio l'ente impositore , ha contestato nel merito i motivi addotti in ricorso ed ha depositato gli atti relativi al procedimento notificatorio delle cartelle ed indicato ulteriori atti , ritenuti interruttivi della prescrizione
.
Ha concluso per l'accoglimento delle preliminari sollevate e nel merito per il rigetto del ricorso ed in ogni caso perché venga ritenuta indenne da conseguenze pregiudizievoli nel caso di accoglimento del ricorso per vizi o attività non riconducibile ad essa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è fondato e va accolto .
Le preliminari eccezioni sollevate da ZI delle Entrate – IS sono infondate .
Nel caso de quo il ricorrente pone , quale motivo di ricorso , la notifica delle cartelle di pagamento o/e di atti interruttivi , atti di competenza esclusiva di essa ZI .
E' esclusa , pertanto, la violazione dell'art. 14 comma 6-bis del D.LGs. n. 546/1992. Il ricorso è legittimamente proposto .
L'indagine è quindi devoluta all'accertamento in ordine alla notifica delle cartelle e degli atti interruttivi avendo il ricorrente eccepito la prescrizione degli atti impugnati .
La cartella n. 3420140030634431000 risulta debitamente notificata ex art. 140 cpc in data 27.11.2015 , compiuti gli adempimenti di rito;
la n. 03420160020962187000 risulta notificata in data 20.2.2017 con le stesse modalità di cui alla precedente;
la n. 03420180007426310000 è stata notificata ipersonalmente al ricorrente in data 31.10.2018 .
Le Intimazioni di pagamento elencate nelle controdeduzioni dell'ZI, e dalla stessa ritenute interruttive della prescrizione , non risultano depositate in giudizio nè notificate .
Relativamente alla dichiarata notifica di tali Intimazioni di pagamento risultano prodotti in giudizio gli stessi atti notificatori delle predette cartelle .
La impugnata Intimazione, notificata il 20.3.2024, interviene oltre il termine triennale, ex 5, comma 51 D.L.
30 dicembre 1982 n. 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983 n. 53, dalla data di notifica delle singole cartelle .
La Intimazione è pertanto nulla e prescritti i crediti di cui alle cartelle impugnate .
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
La Corte annulla la intimazione di pagamento e prescritti i crediti di cui alle cartelle impugnate . NA
l'ZI delle Entrate -RI al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 463,00 oltre rimborso per C.U. e spese forfettarie al 15% , oltre Iva e cap come per legge .